CASS
Sentenza 23 maggio 2026
Sentenza 23 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2026, n. 18639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18639 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, NE Alessio;
avverso l’ordinanza del 14/01/2026 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ZA;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa della ricorrente, nel senso dell’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18639 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 28/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame proposto da AN s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore (Alessio NE), avverso il decreto di sequestro disposto dal Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento in materia di stupefacenti e avente a oggetto le confezioni di inflorescenze di «canapa sativa» sequestrate, presso diversi esercizi commerciali gestiti dalla citata società, d’iniziativa dalla polizia giudiziaria con decreti non convalidati per decorso del relativo termine di cui all’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso dalla citata società fondato su un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione del principio di offensività, sostanzialmente con riferimento agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 49 cod. pen., in relazione anche agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., per aver il Tribunale escluso che i valori di principio attivo THC contenuti nella sostanza in sequestro dimostrassero ragionevolmente l’assenza di efficacia drogante e, dunque, l’assenza del fumus del reato di cui all’art. 73 T.U. stup. La difesa, come anche ribadito in sede di conclusioni scritte, premette di convenire con il principio, fatto esplicitamente proprio dal giudice di merito, sancito da Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, [...], Rv. 275956 – 01. Tuttavia, prosegue la censura, la scienza tossicologica, sul punto seguita da diverse decisioni di merito, alle quali si fa anche specifico riferimento (talune anche a carico della parte odierna ricorrente) avrebbe escluso l’efficacia drogante nel caso di principio attivo THC «attorno alla percentuale dello 0,5%» che, dunque, a suo dire, «può ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficacia drogante». Sicché, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell’evidenziato diffuso orientamento scientifico ed escludere nella specie il fumus. Il giudice di merito, prosegue il ricorrente, pur ripercorrendo fedelmente gli arresti giurisprudenziali governanti la materia, come detto, in primis quello di cui alle citate Sezioni Unite Castignani, avrebbe dovuto considerare le circostanze in fatto caratterizzanti gli esiti degli altri procedimenti penali similari, fondati su sequestri eseguiti a carico di AN s.r.l.s., e ritenere insussistente il fumus in ragione degli esiti degli accertamenti sulla percentuale di principio attivo eseguiti dalla stessa società sulla sostanza in sequestro, riscontranti un THC inferiore allo 0,5%. Nella sintesi della censura, operata dallo stesso ricorrente, il Tribunale avrebbe errato per 3 aver mostrato di non dubitare degli esiti degli accertamenti sul principio attivo eseguiti dalla stessa società, riscontranti, come detto, una percentuale inferiore allo 0,5%, e nonostante ciò per aver comunque accertato il fumus in ragione degli esiti positivi di un esame preliminare e per aver ritenuto necessaria l’esecuzione degli accertamenti sull’intero compendio della sostanza messa in vendita. Si conclude pertanto chiedendo alla Suprema Corte di disporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché l’annullamento parziale del sottostante provvedimento di sequestro, previo campionamento della sostanza, secondo le direttive degli ausiliari del Pubblico Ministero, con prelievi per ciascuna «varietà» indicata e, per l’effetto, disporre la restituzione della merce alla ricorrente. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente ribadirsi che nella materia che ci occupa il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, [...], non mass., tra le più recenti;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). 3. Orbene, in primo luogo, lo stesso ricorrente, al di là di quanto prospettato in rubrica, come evidenziato nella sintesi del motivo di ricorso e ribadito anche con le conclusioni scritte, premette di convenire con il principio, fatto esplicitamente proprio dal giudice di merito, sancito da Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01, che in questa sede si ribadisce. La cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, T.U. stup. anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 4 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Precisato quanto innanzi, il ricorso, non solo non deduce violazioni di legge, le uniche ammissibili, ma neanche articola altri vizi di legittimità, versando la doglianza in fatto e in particolare fondandosi su asseriti approdi scientifici. Prosegue difatti il ricorrente evidenziando l’errore che avrebbe commesso il Tribunale nel non ritenere escluso il fumus per aver, a suo dire, una non specificata scienza tossicologica escluso l’efficacia drogante nel caso di principio attivo THC «attorno alla percentuale dello 0,5%» che, dunque, in tesi difensiva, potrebbe «ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficacia drogante». Quanto innanzi disvela l’ulteriore profilo d’inammissibilità per aver il ricorrente in termini illogici, rispetto alla stessa ratio sottesa all’operato sequestro, trascurato che la finalità del sequestro in esame, come precisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare la percentuale di THC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficacia drogante della sostanza necessaria in ossequio al principio di offensività. Né peraltro vale in senso contrario la percentuale di THC dichiarata dalla società ricorrente, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale. In sintesi, è illogica la censura, quindi inammissibile quantomeno per aspecificità, laddove si critica il mantenimento in sequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza di efficacia drogante, essendo invece il sequestro stesso, operato in ragione del fumus derivante da narcotest, finalizzato all’accertamento della percentuale di THC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante. Efficacia drogante, da intendersi in termini di concreta attitudine a provocare effetti psicogeni, che, come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, necessita di concreto accertamento in ossequio al principio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, [...], Rv. 283032 – 01). In termini anche Sez. 3, n. 15284 del 12/12/2019, [...], in fattispecie analoga alla presente e su ricorso proposto dall’attuale ricorrente, AN s.r.l.s. (in persona del legale rappresentante pro tempore, Alessio NE). In tale sede è stata difatti ribadita l’indispensabilità della verifica da parte del giudice di merito della concreta offensività della condotta, riferita all’idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante, cui è preordinato, come nell’attuale fattispecie, il sequestro oggetto del rigettato riesame. Il riferimento è, altresì, ex plurimis, a Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281147 – 01, la quale, quanto al principio di proporzionalità, ha peraltro 5 ritenuto legittimo il sequestro di tutti i prodotti a base di cannabis sativa L. rinvenuti nella disponibilità dell’indagato e destinati alla commercializzazione, dovendosi compiere l’accertamento volto a verificarne l’efficacia drogante attraverso l’esame non di un campione rappresentativo ma verificando ogni singola confezione 4. In conclusione, all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., ritenuta equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FA ZA CI IG
avverso l’ordinanza del 14/01/2026 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ZA;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa della ricorrente, nel senso dell’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18639 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 28/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame proposto da AN s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore (Alessio NE), avverso il decreto di sequestro disposto dal Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento in materia di stupefacenti e avente a oggetto le confezioni di inflorescenze di «canapa sativa» sequestrate, presso diversi esercizi commerciali gestiti dalla citata società, d’iniziativa dalla polizia giudiziaria con decreti non convalidati per decorso del relativo termine di cui all’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso dalla citata società fondato su un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione del principio di offensività, sostanzialmente con riferimento agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 49 cod. pen., in relazione anche agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., per aver il Tribunale escluso che i valori di principio attivo THC contenuti nella sostanza in sequestro dimostrassero ragionevolmente l’assenza di efficacia drogante e, dunque, l’assenza del fumus del reato di cui all’art. 73 T.U. stup. La difesa, come anche ribadito in sede di conclusioni scritte, premette di convenire con il principio, fatto esplicitamente proprio dal giudice di merito, sancito da Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, [...], Rv. 275956 – 01. Tuttavia, prosegue la censura, la scienza tossicologica, sul punto seguita da diverse decisioni di merito, alle quali si fa anche specifico riferimento (talune anche a carico della parte odierna ricorrente) avrebbe escluso l’efficacia drogante nel caso di principio attivo THC «attorno alla percentuale dello 0,5%» che, dunque, a suo dire, «può ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficacia drogante». Sicché, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell’evidenziato diffuso orientamento scientifico ed escludere nella specie il fumus. Il giudice di merito, prosegue il ricorrente, pur ripercorrendo fedelmente gli arresti giurisprudenziali governanti la materia, come detto, in primis quello di cui alle citate Sezioni Unite Castignani, avrebbe dovuto considerare le circostanze in fatto caratterizzanti gli esiti degli altri procedimenti penali similari, fondati su sequestri eseguiti a carico di AN s.r.l.s., e ritenere insussistente il fumus in ragione degli esiti degli accertamenti sulla percentuale di principio attivo eseguiti dalla stessa società sulla sostanza in sequestro, riscontranti un THC inferiore allo 0,5%. Nella sintesi della censura, operata dallo stesso ricorrente, il Tribunale avrebbe errato per 3 aver mostrato di non dubitare degli esiti degli accertamenti sul principio attivo eseguiti dalla stessa società, riscontranti, come detto, una percentuale inferiore allo 0,5%, e nonostante ciò per aver comunque accertato il fumus in ragione degli esiti positivi di un esame preliminare e per aver ritenuto necessaria l’esecuzione degli accertamenti sull’intero compendio della sostanza messa in vendita. Si conclude pertanto chiedendo alla Suprema Corte di disporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché l’annullamento parziale del sottostante provvedimento di sequestro, previo campionamento della sostanza, secondo le direttive degli ausiliari del Pubblico Ministero, con prelievi per ciascuna «varietà» indicata e, per l’effetto, disporre la restituzione della merce alla ricorrente. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente ribadirsi che nella materia che ci occupa il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, [...], non mass., tra le più recenti;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). 3. Orbene, in primo luogo, lo stesso ricorrente, al di là di quanto prospettato in rubrica, come evidenziato nella sintesi del motivo di ricorso e ribadito anche con le conclusioni scritte, premette di convenire con il principio, fatto esplicitamente proprio dal giudice di merito, sancito da Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01, che in questa sede si ribadisce. La cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, T.U. stup. anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 4 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Precisato quanto innanzi, il ricorso, non solo non deduce violazioni di legge, le uniche ammissibili, ma neanche articola altri vizi di legittimità, versando la doglianza in fatto e in particolare fondandosi su asseriti approdi scientifici. Prosegue difatti il ricorrente evidenziando l’errore che avrebbe commesso il Tribunale nel non ritenere escluso il fumus per aver, a suo dire, una non specificata scienza tossicologica escluso l’efficacia drogante nel caso di principio attivo THC «attorno alla percentuale dello 0,5%» che, dunque, in tesi difensiva, potrebbe «ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficacia drogante». Quanto innanzi disvela l’ulteriore profilo d’inammissibilità per aver il ricorrente in termini illogici, rispetto alla stessa ratio sottesa all’operato sequestro, trascurato che la finalità del sequestro in esame, come precisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare la percentuale di THC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficacia drogante della sostanza necessaria in ossequio al principio di offensività. Né peraltro vale in senso contrario la percentuale di THC dichiarata dalla società ricorrente, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale. In sintesi, è illogica la censura, quindi inammissibile quantomeno per aspecificità, laddove si critica il mantenimento in sequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza di efficacia drogante, essendo invece il sequestro stesso, operato in ragione del fumus derivante da narcotest, finalizzato all’accertamento della percentuale di THC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante. Efficacia drogante, da intendersi in termini di concreta attitudine a provocare effetti psicogeni, che, come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, necessita di concreto accertamento in ossequio al principio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, [...], Rv. 283032 – 01). In termini anche Sez. 3, n. 15284 del 12/12/2019, [...], in fattispecie analoga alla presente e su ricorso proposto dall’attuale ricorrente, AN s.r.l.s. (in persona del legale rappresentante pro tempore, Alessio NE). In tale sede è stata difatti ribadita l’indispensabilità della verifica da parte del giudice di merito della concreta offensività della condotta, riferita all’idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante, cui è preordinato, come nell’attuale fattispecie, il sequestro oggetto del rigettato riesame. Il riferimento è, altresì, ex plurimis, a Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281147 – 01, la quale, quanto al principio di proporzionalità, ha peraltro 5 ritenuto legittimo il sequestro di tutti i prodotti a base di cannabis sativa L. rinvenuti nella disponibilità dell’indagato e destinati alla commercializzazione, dovendosi compiere l’accertamento volto a verificarne l’efficacia drogante attraverso l’esame non di un campione rappresentativo ma verificando ogni singola confezione 4. In conclusione, all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., ritenuta equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente FA ZA CI IG