Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2026, n. 18639
CASS
Sentenza 23 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione principio di offensività e assenza efficacia drogante

    Il ricorso è inammissibile perché non deduce violazioni di legge, ma si fonda su asseriti approdi scientifici. La finalità del sequestro è proprio quella di accertare la percentuale di THC per valutare l'efficacia drogante, attività prodromica a ogni valutazione. La censura è illogica e aspecifica, poiché critica il mantenimento del sequestro per l'assenza del fumus, mentre il sequestro è finalizzato all'accertamento della percentuale di THC.

  • Inammissibile
    Richiesta di restituzione della merce sequestrata

    Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni sopra esposte, non essendo dedotte violazioni di legge ma questioni di fatto relative all'efficacia drogante della sostanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2026, n. 18639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18639
    Data del deposito : 23 maggio 2026

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