CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. CO0043246 DEL 17/03/2025 SANZIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava il diniego di autotutela con cui l'Agenzia Entrate di Como aveva rigettato l'istanza di riesame ed annullamento dell'atto di contestazione (CO0043246 del 17.3.2025) della sanzione amministrativa di euro 1032,00 oltre spese, per tardiva presentazione della denuncia di variazione docfa.
A fondamento del gravame, la ricorrente osservava che l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato la domanda di autotutela senza spiegare perché non erano valide le motivazioni addotte dal contribuente e limitandosi a ribadire che la domanda di variazione catastale del contribuente era stata presentata in ritardo. Concludeva per l'annullamento del diniego, ritenendo fondata l'istanza di autotutela.
L'Ufficio si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, perché sottoscritto digitalmente dal marito della contribuente, nonché l'infondatezza sia perché era incerto se fosse impugnato l'atto di contestazione originario o il diniego di autotutela sia perché era integrata la violazione tributaria a seguito della tardiva denuncia docfa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata poichè il ricorso è stato sottoscritto digitalmente dalla contribuente Ricorrente_1 come da “coccarda” in calce al ricorso.
Ancora in via preliminare, il ricorso è chiaro, evincendosi dal suo contenuto che l'atto impugnato non è quello di contestazione originario bensì il provvedimento di rigetto esplicito reso sull'istanza di riesame in autotutela della contribuente che ne lamenta l'illegittimità poiché l'Agenzia Entrate non aveva spiegato perché fossero invalide le motivazioni addotte dal contribuente nella richiesta di riesame.
Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Emerge chiaramente dalla esposizione contenuta in ricorso che l'Agenzia Entrate, compulsata in sede di autotutela, non aveva motivato il rigetto con riguardo a tutte le circostanze indicate nell'istanza di riesame.
Vale la pena di rammentare come, nella sede di autotutela, la contribuente aveva sottolineato quanto segue:
“Si osserva… che non corrisponde al vero quanto da voi asserito nella vostra comunicazione in oggetto laddove affermate: "ritenuto che i fatti esposti escludano la sussistenza di cause di non punibilità (art. 6 D. Lgs. N. 472/1997)". E' vero il contrario! Infatti per il caso in esame ricorre quanto riportato nel comma 5bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 sulla non punibilità che recita: "5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. La non punibilità è ribadita anche dalla circolare n. 2 del 2010 dell'Agenzia del Territorio che recita: "non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità". Nel caso in esame non sono stati variati sia il numero di vani, nè la funzionalità nè, tanto meno, la rendita catastale ovvero la base imponibile, come si evince dalle visure storiche dell'unità abitativa prima e dopo la variazione prot. n. 109216 del 07/07/2021..”
A fronte di tale quadro deduttivo, l'Agenzia Entrate non ha fornito alcuna motivazione a fondamento del rifiuto di autotutela, limitandosi a ribadire che la sussistenza della violazione tributaria per tardiva presentazione della denuncia docfa, tuttavia senza analizzare se effettivamente vi fossero ragioni per eliminare vizi di legittimità dell'atto di contestazione, nella specie, indicate dalla contribuente, nella possibile esistenza di cause di non punibilità a seguito delle lievi modifiche catastali non incidenti sulla determinazione della base imponibile dell'immobile oggettio dalla tardiva denuncia docfa.
Come è noto, con la riforma del sistema tributario, attuata con l'inserimento degli articoli 10-quater e 10- quinquies nello Statuto del contribuente, approvato con legge n. 212/2000, gli atti di rifiuto di autotutela (nelle forme differenziate dell'autotutela obbligatoria e dell'autotutela facoltativa) possono essere impugnati.
Configurandosi nella specie un'ipotesi di autotutela facoltativa (ex art. 10-quinquies l. n. 212/2000), essendosi al di fuori dei casi che rendono doverosa l'autotutela, è previsto che l'Ufficio "può comunque procedere all'annullamento" di un atto che si ritenga "illegittimo o infondato".
In esito all'entrata in vigore della riforma, l'azione di autotutela dell'amministrazione, pur caratterizzata da discrezionalità quanto all'esercizio concreto del potere di autotutela, deve seguire gli stessi principi di validità degli atti tributari.
In particolare, il provvedimento emesso dall'Amministrazione finanziaria deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000 c.d. Statuto del Contribuente). La funzione della motivazione è garantire l'effettiva conoscibilità della decisione amministrativa, attraverso l'esposizione dell'iter logico-argomentativo, per consentire al destinatario di valutare i motivi della decisione ed eventualmente impugnarla.
Nella specie, invece, non è dato sapere, cioè, quali siano le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento del diniego, a fronte del preciso invito della contribuente, nell'istanza di riesame, a riesaminare l'operato dell'ente impositore che non aveva spiegato perché non sussisterebbero cause di non punibilità della violazione tributaria contestata , viste le lievi modifiche attuate con la docfa, senza recupero di materia imponibile.
Ne consegue l'annullamento del diniego di autotutela per difetto di motivazione.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
Il giudice della CGT così provvede:
- dichiara illegittimo il diniego di autotutela;
- condanna l'Agenzia Entrate alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
200,00 oltre contributo unificato.
Como, il 7.1.2026
Il Giudice
DO AR MA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. CO0043246 DEL 17/03/2025 SANZIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava il diniego di autotutela con cui l'Agenzia Entrate di Como aveva rigettato l'istanza di riesame ed annullamento dell'atto di contestazione (CO0043246 del 17.3.2025) della sanzione amministrativa di euro 1032,00 oltre spese, per tardiva presentazione della denuncia di variazione docfa.
A fondamento del gravame, la ricorrente osservava che l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato la domanda di autotutela senza spiegare perché non erano valide le motivazioni addotte dal contribuente e limitandosi a ribadire che la domanda di variazione catastale del contribuente era stata presentata in ritardo. Concludeva per l'annullamento del diniego, ritenendo fondata l'istanza di autotutela.
L'Ufficio si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, perché sottoscritto digitalmente dal marito della contribuente, nonché l'infondatezza sia perché era incerto se fosse impugnato l'atto di contestazione originario o il diniego di autotutela sia perché era integrata la violazione tributaria a seguito della tardiva denuncia docfa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata poichè il ricorso è stato sottoscritto digitalmente dalla contribuente Ricorrente_1 come da “coccarda” in calce al ricorso.
Ancora in via preliminare, il ricorso è chiaro, evincendosi dal suo contenuto che l'atto impugnato non è quello di contestazione originario bensì il provvedimento di rigetto esplicito reso sull'istanza di riesame in autotutela della contribuente che ne lamenta l'illegittimità poiché l'Agenzia Entrate non aveva spiegato perché fossero invalide le motivazioni addotte dal contribuente nella richiesta di riesame.
Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Emerge chiaramente dalla esposizione contenuta in ricorso che l'Agenzia Entrate, compulsata in sede di autotutela, non aveva motivato il rigetto con riguardo a tutte le circostanze indicate nell'istanza di riesame.
Vale la pena di rammentare come, nella sede di autotutela, la contribuente aveva sottolineato quanto segue:
“Si osserva… che non corrisponde al vero quanto da voi asserito nella vostra comunicazione in oggetto laddove affermate: "ritenuto che i fatti esposti escludano la sussistenza di cause di non punibilità (art. 6 D. Lgs. N. 472/1997)". E' vero il contrario! Infatti per il caso in esame ricorre quanto riportato nel comma 5bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 sulla non punibilità che recita: "5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. La non punibilità è ribadita anche dalla circolare n. 2 del 2010 dell'Agenzia del Territorio che recita: "non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità". Nel caso in esame non sono stati variati sia il numero di vani, nè la funzionalità nè, tanto meno, la rendita catastale ovvero la base imponibile, come si evince dalle visure storiche dell'unità abitativa prima e dopo la variazione prot. n. 109216 del 07/07/2021..”
A fronte di tale quadro deduttivo, l'Agenzia Entrate non ha fornito alcuna motivazione a fondamento del rifiuto di autotutela, limitandosi a ribadire che la sussistenza della violazione tributaria per tardiva presentazione della denuncia docfa, tuttavia senza analizzare se effettivamente vi fossero ragioni per eliminare vizi di legittimità dell'atto di contestazione, nella specie, indicate dalla contribuente, nella possibile esistenza di cause di non punibilità a seguito delle lievi modifiche catastali non incidenti sulla determinazione della base imponibile dell'immobile oggettio dalla tardiva denuncia docfa.
Come è noto, con la riforma del sistema tributario, attuata con l'inserimento degli articoli 10-quater e 10- quinquies nello Statuto del contribuente, approvato con legge n. 212/2000, gli atti di rifiuto di autotutela (nelle forme differenziate dell'autotutela obbligatoria e dell'autotutela facoltativa) possono essere impugnati.
Configurandosi nella specie un'ipotesi di autotutela facoltativa (ex art. 10-quinquies l. n. 212/2000), essendosi al di fuori dei casi che rendono doverosa l'autotutela, è previsto che l'Ufficio "può comunque procedere all'annullamento" di un atto che si ritenga "illegittimo o infondato".
In esito all'entrata in vigore della riforma, l'azione di autotutela dell'amministrazione, pur caratterizzata da discrezionalità quanto all'esercizio concreto del potere di autotutela, deve seguire gli stessi principi di validità degli atti tributari.
In particolare, il provvedimento emesso dall'Amministrazione finanziaria deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000 c.d. Statuto del Contribuente). La funzione della motivazione è garantire l'effettiva conoscibilità della decisione amministrativa, attraverso l'esposizione dell'iter logico-argomentativo, per consentire al destinatario di valutare i motivi della decisione ed eventualmente impugnarla.
Nella specie, invece, non è dato sapere, cioè, quali siano le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento del diniego, a fronte del preciso invito della contribuente, nell'istanza di riesame, a riesaminare l'operato dell'ente impositore che non aveva spiegato perché non sussisterebbero cause di non punibilità della violazione tributaria contestata , viste le lievi modifiche attuate con la docfa, senza recupero di materia imponibile.
Ne consegue l'annullamento del diniego di autotutela per difetto di motivazione.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
Il giudice della CGT così provvede:
- dichiara illegittimo il diniego di autotutela;
- condanna l'Agenzia Entrate alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
200,00 oltre contributo unificato.
Como, il 7.1.2026
Il Giudice
DO AR MA