Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/06/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5606/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 9.6.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 09.06.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta pro- Parte_1 C.F._1 cura in atto separato dall'abogado stabilito LE (C.F. Controparte_1
), presso il cui studio alla Via Renato Carosone n. 7 C.F._2
81034 elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. e P.IVA ), rapp.ta e difesa dall'avv. Die- Controparte_2 P.IVA_1 go Improta (C.F. ed elett.te dom.ta presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Napoli, al Corso Umberto I n. 23, in virtù di procura in cal- ce al presente atto;
-Appellata-
Nonché
(C.F. , nato a [...] il CP_3 C.F._4
19.07.1983, residente a[...] 14010-Antignano (AT);
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del
9.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato costituito: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 9.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha con- Parte_1 venuto in giudizio la compagnia e il sig. Controparte_4 [...]
, al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità in solido per il ri- CP_5 sarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro stradale.
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In particolare, l'attrice ha dedotto di aver riportato un trauma cranico-cervicale, nonché lesioni al gomito e alla spalla a causa di un sinistro verificatosi mentre viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura Fiat, di pro- prietà del convenuto . CP_3
Il sinistro si è verificato in data 8 febbraio 2018 alle ore 16:30 circa, in via de- gli Oleandri, all'intersezione con via Fantini, nel comune di Mondragone e ha coinvolto l'autovettura condotta dal sig. e un'altra autovettura Fiat, di CP_3 proprietà del signor . Parte_2
Si è costituita in giudizio l'assicurazione, la quale ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea.
Nel merito, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione, che la domanda attorea venisse rigettata in quanto ritenuta infondata e non provata con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il convenuto , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_3
Il Giudice di Pace di Carinola, in data 18.01.2023, depositava la Sentenza n.
53/2023, con la quale statuiva “… Per quanto riguarda il quantum, a seguito del sinistro de quo, di anni 56 riportò esiti di “trauma crani- Parte_1 co trauma rachide cervicale, trauma contusivo gomito e spalla sx. con patolo- gia neuro-psichiatrica ben documentata", compatibile con l'evento lesivo, co- me accertato dal consulente d'ufficio che ha altresì determinato il danno bio- logico nella percentuale del 5% (pari ad euro 5.160,50), oltre a gg. 30 di ITP al 75% (pari ad euro 1.142,78), a gg.30 di ITP al 50% (pari ad euro 761,85 ) e
a gg.30 di ITP al 25% (pari ad euro 380,93 ),oltre ad euro516,05 per il danno morale (pari al 10% di quello permanente) ed euro 964,98 per spese mediche ritenute congrue. Ne consegue, che all'attrice vanno risarciti complessivi euro
8.927,11, oltre interessi legali dal deposito della sentenza. Le spese di lite si li- quidano in dispositivo, in favore del procuratore anticipatario.
PQM
Il Giudi- ce di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell in persona del Parte_1 Controparte_6
l.r.p.t. e di , ogni altra domanda, eccezione ed istanza disatte- CP_3 sa e respinta, così provvede: a) Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna
al pagamento in favore di della complessiva Controparte_7 Parte_1 somma di euro 8.927,11, oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla sentenza fino al soddisfo;
b) condanna altresì l' al pagamento CP_2 delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.750,00 di cui euro
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150,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi, oltre I.v.a. e C.p.a. nonché spese generali, con attribuzione in favore dell'Avv. LE Narni Mancinelli, quale procuratore antistatario;
c) Condanna, infine, la medesima convenuta al pagamento delle spese di ctu medica liquidate in complessivi euro 450,00, di cui euro 50,00 per spese ed euro 400,00 per onorario.”
L'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla spe- cifica domanda di risarcimento danni per perdita di chance lavorativa, regolar- mente proposta in primo grado.
In particolare, aveva dedotto di aver ricevuto pochi giorni Parte_1 dopo il sinistro (avvenuto in data 8 Febbraio 2018), un'offerta di lavoro dalla casa di cura per l'assunzione nel ruolo di operatore e sociosanitario in forza del- lo scorrimento della graduatoria attiva presso detta struttura. Tale offerta, a pa- rere dell'appellante, sarebbe stata documentata tramite e-mail inviata alla strut- tura in data 14 febbraio 2018, con la quale sarebbe stata con- Parte_1 vocata per l'assunzione. Tuttavia, a causa delle condizioni fisiche derivanti dal sinistro, si era trovata costretta a rinunciare al posto di lavoro, formalizzando la rinuncia per iscritto.
La sig.ra avrebbe poi effettivamente preso servizio presso la struttura Pt_1 il 2 aprile 2018, circostanza che consente di quantificare in 41 giorni il periodo lavorativo perso.
L'appellante contesta altresì il giudizio del CTU Dott. , il quale ha Persona_1 escluso dal novero delle spese risarcibili la fattura numero 5295 del 16 ottobre
2018 dell'importo di euro 102,00 riferita ad una visita pneumologica sostenuta dalla signora in relazione ai dolori al torace relativi al sinistro. Pt_1
Il CTU ha motivato l'esclusione sostenendo che la fattura riportava erronea- mente come oggetto una “visita allergologica” ritenuta non attinente al trauma subito.
Tuttavia, l'appellante ha sostenuto che tale circostanza non riflette la reale na- tura della prestazione medica eseguita: la visita sarebbe stata in realtà pneumo- logica, come confermato dalla documentazione sanitaria e dal certificato medi- co redatto dallo specialista pneumologo che ha eseguito la prestazione.
Con la memoria conclusionale, l'appellante ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per le consulenze tecniche di parte dei dottori e quanti- Per_2 Per_3 ficate in € 366 e in € 306 tramite proforma di parcella prodotta all'udienza del
18 maggio 2022.
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L'appellante ha dedotto che si tratterebbe di attività professionale strettamente connessa al sinistro e pertanto le relative spese sarebbero da ritenersi rimborsa- bili.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sul punto, nonostante la specifica domanda.
Infine, il giudice di primo grado avrebbe liquidato in favore dell'attrice euro
8927 oltre interessi legali, ma ha omesso di considerare la decorrenza degli in- teressi e del danno a partire dal giorno del sinistro ovvero 8 Febbraio 2018.
In virtù di tali deduzioni, l'appellante ha concluso chiedendo: “-deliberare nel senso concludente della specifica impugnativa e delle modifiche rassegnate e di conseguenza condannare la in solido, al pagamento ulteriore CP_2 in favore dell'appellante già ammessa al ristoro per la som- Parte_1 ma di € 8.927,11, comprensiva delle spese sanitarie per € 964,98 con gli inte- ressi a far data dalla Sentenza data il 13.01.2023, (i) al pagamento della som- ma ulteriore di € 3.000,00 o di quella ritenuta di giustizia come da capo A. dell'impugnativa; (ii) al pagamento della somma di € 102,00 come da capo B. dell'impugnativa, (iii) all'ammissione al rimborso del proforma di fattura del ctp Dr. per € 366,00 e del proforma del ctp Dr. per € Per_2 Persona_4
306,00 previa emissione della relativa fattura come da impugnativa di cui al capo C. dell'impugnativa, (iv) all'applicazione degli interessi e della rivaluta- zione monetaria su detta somma capitale di € 8.927,11 e di quelle derivanti dai capi A. e B. dell'impugnativa, a far data dal 31.05.2018; (v) all'applicazione degli interessi di mora dall'attivazione della negoziazione assistita in data
31.01.2020, sia sulla somma già corrisposta di € 8.927,11, sia sulle somme a quantificarsi in derivanza della presente impugnativa di cui ai capo A. e B. (vi) alla condanna alle spese di lite più accessori ed al rimborso del C.U. di €
147,00 e dei diritti forfettari di € 27,00.”
La ritualmente costituitasi in giudizio median- Controparte_4 te il proprio difensore, ha contestato integralmente in fatto e in diritto le do- mande formulate dall'appellante, sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 e 348 c.p.c.
Pertanto, la compagnia ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, chieden- done il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Più precisamente, con riferimento al primo motivo del gravame, con cui l'appellante lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento da
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perdita di chance, l'assicurazione ha osservato che la censura dovesse essere rigettata.
Il giudice di prime cure, infatti, ha implicitamente disatteso tale domanda rite- nendola priva di prova e di fondamento.
Non è risultato dimostrato, secondo l'appellata che la sig.ra Parte_1 sarebbe stata assunta presso la casa di cura, né è stato provato il nesso causale tra la mancata assunzione e l'evento lesivo.
Quanto al secondo motivo d'appello relativo al mancato rimborso della fattura
5295 del 16 ottobre 2018 emessa dal San Polo Di Padova per Controparte_8 una visita allergologica, la resistente ha chiesto il rigetto della doglianza.
Ha evidenziato che la prestazione non è risultata pertinente all'evento lesivo, come confermato dal CTU dottor a pagina 16 della relazione pe- Persona_1 ritale.
È stato ritenuto inammissibile il tentativo dell'appellante di far rientrare nei danni risarcibili una prestazione medica del tutto estranea all'evento lesivo de- dotto in giudizio.
Inoltre, è stata rilevata l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento, mancando un qualsiasi giustificativo bancario.
Relativamente al terzo motivo di appello con cui l'appellante ha contestato la mancata ammissione al rimborso di due proforme di fattura--la prima del 16
Aprile 2022 emessa dal dott per la consulenza medica e la se- Persona_5 conda del 7 Aprile 22 rilasciata dal dottor per la perizia psicologica--la Per_3 compagnia ha ribadito la fondatezza della decisione impugnata.
Il CTU alle pagine 17 e successive della perizia, ha correttamente escluso la rimborsabilità di tali documenti, in quanto privi prova dell'effettivo pagamento.
Le proforme, sebbene intestati all'appellante non risulterebbero corredate da al- cuna documentazione bancaria--come bonifico o estratto conto--idonea a dimo- strare l'esborso.
Infine, in relazione al quarto motivo di appello concernente la decorrenza degli interessi, l'assicurazione ha rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente liquidato gli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo la do- glianza è apparsa infondata trattandosi di decisione pienamente conforme al di- ritto e priva di qualsiasi vizio logico giuridico.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter-
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mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formula- zione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e
434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della do- manda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza ri- spetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione de- ve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occor- ra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di ap- pello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
I motivi di appello
Le considerazioni poste alla base della pronuncia di primo grado devono ri-
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tenersi condivisibili, con conseguente rigetto dell'appello.
La domanda, infatti, si è rivelata infondata in quanto gli istanti non hanno provato adeguatamente i fatti posti a fondamento delle richieste di risarci- mento, sia con riferimento alle fatture per le quali si richiede il rimborso, sia con riguardo alla fattura emessa con errore nell'indicazione della visita, nonché in relazione alla perdita di chance lavorativa.
Va infatti evidenziato che è onere del danneggiato che agisca in giudizio provare i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa.
La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che “L'attore, ai fini dell'accoglimento della domanda deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto”, ciò secondo il principio canone onus probndi incumbit ei qui dicit, e dimostrare l'effettiva entità del danno subito.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso di specie, l'appellante abbia prova- to in maniera adeguata e specifica il pagamento delle fatture, l'errore conte- nuto nel certificato, e la perdita di chance lavorativa.
In primo luogo, va osservato che, in relazione alle fatture allegate agli atti, parte appellante non ha fornito prova alcuna né in ordine alla loro effettiva emissione e pagamento, né riguardo alla sussistenza di un titolo giustificati- vo sottostante, risultando del tutto carente l'assolvimento dell'onere proba- torio di cui all'articolo 2967 c.c.
Va infatti considerato che a pagina 16 dell'elaborato peritale emerge “fattu- ra 5295 del 16.10.2018 rilasciata dal Poliambulatorio S. Polo di Padova per visita allergologica. Euro 102,00- non rimborsabile perché non attinen- te all'evento”.
Sul punto, è opportuno rilevare che dalla documentazione prodotta in atti ri- sulta evidente come il Dott. abbia ritenuto la fattura in oggetto Persona_1 non rimborsabile, in quanto non strettamente attinente all'evento dedotto in giudizio.
In particolare, dai documenti esibiti si evince chiaramente che la prestazione sanitaria riguarda una visita allergologica e non già una consulenza pneumo- logica, con ciò escludendosi la sussistenza del nesso causale tra la spesa so- stenuta e l'evento dannoso lamentato.
Com'è noto il giudice deve attenersi ai documenti prodotti in giudizio dalle parti (ex art. 115 c.p.c) e non può fondare la decisione su elementi di fatto non risultanti dagli atti.
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In tal senso, la giurisprudenza ha più volte ribadito che “il giudice è tenuto
a decidere la controversia sulla base dei documenti ritualmente prodotti in giudizio dalle parti “.
Appare conforme al diritto la decisione assunta dal giudice di Pace di Cari- nola Dott.ssa Marrese nella parte in cui ha escluso il risarcimento del costo della visita allergologica, in quanto tale esborso non risulta ricollegabile all'evento lesivo oggetto del giudizio.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, il risarcimento deve riguardare solo le conseguenze pregiudizievoli che si pongano in diretto nesso di cau- salità con il fatto illecito , ai sensi degli art.1223,1225 e 2056 c.c.
Alla luce di ciò, va esclusa la risarcibilità delle fatture n.5279, e delle fatture del 16.04.22 rilasciata dal Dr. da Mondragone per consu- Persona_5 lenza medica di parte di € 366,00 ed il pro-fattura di € 306,00 del 7.04.2022 rilasciata dal Dott. per le quali non è provato il pagamento Persona_4 tramite bonifico.
Tuttavia, appare opportuno segnalare che, con riferimento alla richiesta di rimborso di dette somme, il consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_1 si è espresso negativamente a pagina 17 dell'elaborato peritale, ritenendo non rimborsabili gli importi indicati per carenza di prova dell'effettivo esborso.
Si ritiene condivisibile quanto evidenziato dal CTU, in ragione del fatto che i documenti prodotti ossia le pro forma di fattura intestate alla parte non so- no assistiti da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento co- me, ad esempio, copia del bonifico bancario, estratto conto bancario dal quale emerga in maniera inequivocabile l'uscita delle somme a titolo di pa- gamento delle prestazioni professionali indicate.
La produzione della proforma di fattura, come è noto, non è di per sé suffi- ciente a comprovare l'effettivo sostenimento della spesa.
Essa, rappresenta infatti un documento con valenza previsionale o preventi- va priva di effetti fiscali e non idoneo in assenza di quietanza o altro riscon- tro documentale a fondare le pretese restitutorie o rimborsabili.
In tal senso è considerato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui : “il diritto al rimborso delle spese sostenute in giudizio richie- de la prova dell'effettivo pagamento non essendo sufficiente la produzione della sola fattura o del preventivo,in mancanza di riscontri oggettivi
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dell'avvenuto esborso(Cass. Civ.sez.II sentenza n.23.633\2016).
“ La documentazione fiscale (fattura, parcella eccetera) priva di quietanza
o di documentazione bancaria attestante l'effettivo pagamento non è suffi- ciente a dimostrare l'effettiva uscita patrimoniale necessaria ai fini del rim- borso.” (Cass.Civ.n5984\2014 ).
Pertanto, in assenza di documentazione giustificativa non può ritenersi pro- vato l'esborso da parte della parte istante con conseguente l'ammissibilità della richiesta di rimborso.
Con riferimento alla dedotta perdita di chance lavorativa lamentata dalla sig.ra si osserva che tale voce di danno non risulta adeguatamente Pt_1 provata, né sotto il profilo dell'esistenza di una concreta e seria possibilità occupazionale, né sotto quello del nesso eziologico tra il presunto evento dannoso e l'occasione lavorativa asseritamente perduta.
In particolare, parte attrice deduce di aver perso una potenziale occasione di impiego preso la casa di Riposo ” di Conselve. CP_9
Tuttavia, dagli atti del giudizio non emerge alcun elemento oggettivo idoneo a fondare la sussistenza di una concreta possibilità di assunzione.
Invero, l'unico documento prodotto sul punto consiste in una comunicazio- ne informale inviata via e-mail in data 13 febbraio 2018 dall'ufficio del per- sonale della suddetta struttura, nella quale si fa riferimento ad una richiesta di disponibilità.
Tale comunicazione, per sua natura, non ha carattere vincolante né costitui- sce proposta contrattuale, ma si limita ad esprimere un generico interesse preliminare, privo di alcuna formalizzazione.
La mancanza di un atto scritto a contenuto vincolante e unilaterale (ad es. lettera formale di convocazione, proposta di assunzione) debitamente notifi- cato secondo le ordinarie forme giuridicamente vincolanti impedisce di con- figurare una chance come “seria e concreta” i fini del risarcimento.
La giurisprudenza di legittimità infatti è costante nel ritenere che la perdita di chance costituisce un pregiudizio patrimoniale risarcibile solo quando la possibilità perduta sia concreta e non meramente ipotetica, e sia fornita di prova, anche presuntiva ma grave, precisa e concordante, della probabilità effettiva del suo verificarsi.
“La perdita di chance integra un danno risarcibile quando si tratti di una possibilità concreta e non meramente eventuale, la cui esistenza deve essere
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provata dalla parte che ne invoca il ristoro, con onere di dimostrazione an- che attraverso presunzioni gravi precise e concordanti.” (Cass. Civ.,Sez.III, sent. n.21619\2019).
Anche la Cassazione Civile, sez. Un., n.581\2008, ha chiarito che la chance
è un'entità patrimoniale autonoma, ma che la sua risarcibilità non può pre- scindere dalla dimostrazione della concreta esistenza della possibilità favo- revole, della sua serietà e della incidenza causale del fatto illecito nella sua perdita.
In mancanza come nel caso di specie, di un documento formale e vincolante che attesti una proposta effettiva di impiego o l'inserimento in una graduato- ria o percorso assunzionale definito, non può parlarsi di perdita di chance.
Con riferimento all'ultimo motivo di appello, relativo al mancato ricono- scimento di tutti gli interessi spettanti al danneggiato, va osservato quanto segue.
Se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà corrispondere agli istanti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo ri- conosciuto devalutato al momento del sinistro (febbraio 2018) e rivalutato,
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anno per anno, a partire dal mese di febbraio del 2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale.
Pertanto la sentenza impugnata dovrà essere riformata nella parte relativa al riconoscimento degli interessi.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno integralmente com- pensate in ragione del principio della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- accoglie il motivo di appello relativo all'erroneo calcolo degli interessi e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...] al pagamento, in favore di dell'importo di € CP_10 Parte_1
8.927,11, devalutato al momento del sinistro (febbraio 2018) e rivaluta- to, anno per anno, a partire dal mese di febbraio del 2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale.
- conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese relative al presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 27.06.2025
Il
Giudice
dott.ssa Ma- ria del Prete
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