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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
TA IG
N. R.G. 3188/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3188 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. PITRELLI GIACOMO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia,
Via Pusterla 9;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Arena Po (PV), in data 05/01/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I , n. 1, dell'anno 2018;
separati consensualmente con decreto di omologa dell'8/03/2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) la figlia minore è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre residente a [...] in Via F.lli Bandiera n.
2;
2) il padre potrà tenere la figlia con sé, con le seguenti modalità e nei seguenti termini:
- a fine settimana alternati il padre prenderà con sé la figlia il venerdì pomeriggio alle ore 19,00 e la riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 9,00 del lunedi' mattina;
durante la settimana:
-nel weekend di sua spettanza il padre potrà prendere con sé la figlia il martedì dale ore 19,00 fino al mercoledi' mattina alle ore 9,00;
-nel weekend non di sua spettanza il martedi dalke ore 19,00 fino alle ore 9,00 del mercoledi' mattina nonché il giovedi' dalle ore 19,00 fino al venerdi' alle ore 9,00; per la metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo continuato di almeno quindici giorni, concordato tra i genitori annualmente, entro la fine del mese di giugno antecedente. coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con la figlia.
3) il signor verserà alla IG , dalla data di Parte_1 Parte_2 presentazione del presente ricorso, la somma mensile di Euro 250,00 (a mezzo bonifico bancario alle coordinate al medesimo note, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutazione annuale, secondo gli indici 1.S.T.A.T. di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a maggio Per_ 2026), quale contributo al mantenimento della figlia;
4)Entrambi i coniugi saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra as-segno relative alla minore secondo il seguente protocollo:
1 A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
Pag. 2 di 5 spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1- B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e orto-dontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 - A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 - B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
0 alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3- A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi senecessaria per esi-genze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più econo-mico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'auto-mobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese neces-sarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso ac- cordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3- B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
Pag. 3 di 5 I) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario della figlia. Le predette spese saranno rimborsate al coniuge che le abbia anticipate, a cura dell'altro coniuge, entro cinque giorni dall'esibizione dei documenti attestanti l'esborso sostenuto;
5)I coniugi dichiarano e danno atto di aver già regolato i loro rapporti patrimoniali, di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
.
6)I signori e si danno reciproco assenso al rilascio Parte_1 Parte_2
e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, anche con iscrizione della figlia minore. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 10/11/2025 le parti hanno dichiarato di voler divorziare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso e hanno dichiarato altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 08/03/2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Arena Po (PV) il giorno 05/01/2018 (atto n. 1, Parte_2 parte I, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
TA IG
N. R.G. 3188/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3188 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. PITRELLI GIACOMO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia,
Via Pusterla 9;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Arena Po (PV), in data 05/01/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I , n. 1, dell'anno 2018;
separati consensualmente con decreto di omologa dell'8/03/2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) la figlia minore è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre residente a [...] in Via F.lli Bandiera n.
2;
2) il padre potrà tenere la figlia con sé, con le seguenti modalità e nei seguenti termini:
- a fine settimana alternati il padre prenderà con sé la figlia il venerdì pomeriggio alle ore 19,00 e la riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 9,00 del lunedi' mattina;
durante la settimana:
-nel weekend di sua spettanza il padre potrà prendere con sé la figlia il martedì dale ore 19,00 fino al mercoledi' mattina alle ore 9,00;
-nel weekend non di sua spettanza il martedi dalke ore 19,00 fino alle ore 9,00 del mercoledi' mattina nonché il giovedi' dalle ore 19,00 fino al venerdi' alle ore 9,00; per la metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo continuato di almeno quindici giorni, concordato tra i genitori annualmente, entro la fine del mese di giugno antecedente. coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con la figlia.
3) il signor verserà alla IG , dalla data di Parte_1 Parte_2 presentazione del presente ricorso, la somma mensile di Euro 250,00 (a mezzo bonifico bancario alle coordinate al medesimo note, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutazione annuale, secondo gli indici 1.S.T.A.T. di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a maggio Per_ 2026), quale contributo al mantenimento della figlia;
4)Entrambi i coniugi saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese extra as-segno relative alla minore secondo il seguente protocollo:
1 A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
Pag. 2 di 5 spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1- B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e orto-dontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 - A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 - B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
0 alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3- A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi senecessaria per esi-genze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più econo-mico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'auto-mobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese neces-sarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso ac- cordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3- B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
Pag. 3 di 5 I) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario della figlia. Le predette spese saranno rimborsate al coniuge che le abbia anticipate, a cura dell'altro coniuge, entro cinque giorni dall'esibizione dei documenti attestanti l'esborso sostenuto;
5)I coniugi dichiarano e danno atto di aver già regolato i loro rapporti patrimoniali, di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
.
6)I signori e si danno reciproco assenso al rilascio Parte_1 Parte_2
e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, anche con iscrizione della figlia minore. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 10/11/2025 le parti hanno dichiarato di voler divorziare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso e hanno dichiarato altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 08/03/2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Arena Po (PV) il giorno 05/01/2018 (atto n. 1, Parte_2 parte I, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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