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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1780/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PACINOTTI N. 34, presso lo studio dell'Avv. CATALANO MONICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
24/01/1962, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PACINOTTI N. 34, presso lo studio dell'Avv. CATALANO MONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 aprile 2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 07/12/2013 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 4 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente (studente presso il liceo Garibaldi di Palermo) ha scelto di avere dimora prevalente presso la madre che, di comune accordo con il coniuge, ha già provveduto a trasferirsi presso la casa paterna.
2. Il figlio sarà libero di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli Per_1 incontri con il padre;
allo stesso modo verranno regolate le festività natalizie, pasquali nonché le festività civili di ogni anno;
3. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
4. Il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
ciò sino a quando il figlio non concluderà il percorso di studi universitario e non Per_1 sarà economicamente autosufficiente.
I coniugi si impegnano e concordano che le “spese straordinarie” di seguito indicate saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri di seguito riportati.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute anche in assenza di preventivo accordo:
-le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
2 e) farmaci prescritti dal medico durante la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili al figlio;
f) spese protetiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
-le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mense;
e) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
-le spese extrascolastiche relative:
a) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto (ciclomotore, motociclo o autovettura), acquistato a nome di e utilizzato unicamente dal figlio – tg. Parte_1 CP_2
Tg. X9 DWV7;
b) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra coniugi figurano:
-le spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal
SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
g) farmaci particolari;
-le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore ulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della scuola o università pubblica);
3 b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
-le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di istruzione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.);
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze;
f) spese per organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Si prevede, relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi iconiugi, che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza dellasomma oggetto del preventivo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Infine, in relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti rimandano a quanto
4 previsto nel protocollo del Tribunale di Palermo.
7. Dichiarano le parti di avere regolato ogni pregresso e reciproco rapporto e che, salve le pattuizioni di cui al presente, null'altro hanno reciprocamente a pretendere per qualsiasi altra ragione, motivazione e/o causale.
8. Entrambi i coniugi si danno atto che tutti i doni, beni, arredi ed effetti personali che a ciascuno di essi appartengono restano stagitti nella casa coniugale;
il sig. acconsente sin da adesso alla sig.ra di CP_1 Pt_1 provvedere al ritiro dei propri beni (come da elenco allegato da intendersi parte integrate del presente ricorso ), a semplice richiesta.
9. Entrambi i coniugi non sono titolari di diritti reali su beni immobili e/o quote sociali;
10. Per quanto non espressamente previsto da questo accordo le parti fanno riferimento alle norme tutte che disciplinano la materia”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 175 P. 1, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1780/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PACINOTTI N. 34, presso lo studio dell'Avv. CATALANO MONICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
24/01/1962, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PACINOTTI N. 34, presso lo studio dell'Avv. CATALANO MONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 aprile 2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 07/12/2013 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 4 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente (studente presso il liceo Garibaldi di Palermo) ha scelto di avere dimora prevalente presso la madre che, di comune accordo con il coniuge, ha già provveduto a trasferirsi presso la casa paterna.
2. Il figlio sarà libero di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli Per_1 incontri con il padre;
allo stesso modo verranno regolate le festività natalizie, pasquali nonché le festività civili di ogni anno;
3. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
4. Il sig. dovrà versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
ciò sino a quando il figlio non concluderà il percorso di studi universitario e non Per_1 sarà economicamente autosufficiente.
I coniugi si impegnano e concordano che le “spese straordinarie” di seguito indicate saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri di seguito riportati.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute anche in assenza di preventivo accordo:
-le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
2 e) farmaci prescritti dal medico durante la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili al figlio;
f) spese protetiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
-le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mense;
e) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
-le spese extrascolastiche relative:
a) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto (ciclomotore, motociclo o autovettura), acquistato a nome di e utilizzato unicamente dal figlio – tg. Parte_1 CP_2
Tg. X9 DWV7;
b) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra coniugi figurano:
-le spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal
SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
g) farmaci particolari;
-le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore ulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della scuola o università pubblica);
3 b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
-le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di istruzione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.);
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze;
f) spese per organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Si prevede, relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi iconiugi, che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza dellasomma oggetto del preventivo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Infine, in relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti rimandano a quanto
4 previsto nel protocollo del Tribunale di Palermo.
7. Dichiarano le parti di avere regolato ogni pregresso e reciproco rapporto e che, salve le pattuizioni di cui al presente, null'altro hanno reciprocamente a pretendere per qualsiasi altra ragione, motivazione e/o causale.
8. Entrambi i coniugi si danno atto che tutti i doni, beni, arredi ed effetti personali che a ciascuno di essi appartengono restano stagitti nella casa coniugale;
il sig. acconsente sin da adesso alla sig.ra di CP_1 Pt_1 provvedere al ritiro dei propri beni (come da elenco allegato da intendersi parte integrate del presente ricorso ), a semplice richiesta.
9. Entrambi i coniugi non sono titolari di diritti reali su beni immobili e/o quote sociali;
10. Per quanto non espressamente previsto da questo accordo le parti fanno riferimento alle norme tutte che disciplinano la materia”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 175 P. 1, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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