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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2024, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta dai Signori dr. Giuseppe Lupo Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliere dr. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 563/2022 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 156/2022 del 9 febbraio 2022
PROMOSSA DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Partita Parte_1
IV , ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Palermo, Via Generale Antonio P.IVA_1
Baldissera, 23 presso lo studio dell'Avv. Aulo Gabriele Gigante che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppina Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alcamo nella Via Vincenzo Narici n.45,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello, dichiarare l'estinzione del processo”; per l'appellata: “In considerazione dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, formulata dall'appellante con atto notificato ad in data 03.07.2024, e della Parte_1 CP_1 successiva accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, notificata da alla CP_1 in data 08.07.2024, dichiarare l'estinzione del processo e condannare, ai sensi Parte_1 dell'art. 306, 4° comma, c.p.c., l'appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio come da separata nota spese che deposita”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 156/2022 del 9 febbraio 2022 , il Tribunale di Trapani accolse la domanda, dallo stesso qualificata di rivendicazione, in relazione ad alcuni beni mobili e condannò la convenuta alla restituzione degli stessi;
condannò, ancora, la parte convenuta, ex art 614 bis Parte_1 cpc, al pagamento, in favore della della somma di € 10,00 al giorno a decorrere dal Parte_2 trentesimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione della presente sentenza in forma esecutiva, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni;
regolò, infine, secondo soccombenza le spese di lite.
1 2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello la , con Parte_1 atto di citazione notificato il 18 marzo 2022, articolato su tre motivi con i quali rispettivamente denunciò:
a) “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 948, 1556 et 2697 Cod. civile, in ordine ad un punto decisivo della controversia”;
b) “travisamento di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia”;
c) “omessa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in assenza di adeguata motivazione”.
3. Si costituì l'appellata, resistendo al gravame
4. All'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di norte scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata quindi posta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati ai sensi dell'art. 190 Cpc.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta il 3 luglio 2024 dall'avv. Aulo Gabriele Gigante e dalla procura speciale rilasciatagli all'uopo dalla parte appellante nonché della accettazione della stessa da parte dell'appellata.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. Mancando un accordo in senso diverso, le spese di lite devono essere poste a carico dell' appellante,
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Trapani n. Parte_1
156/2022 del 9 febbraio 2022, dichiara estinto il processo;
condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di € 1984,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 11 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Alfonso Pinto
Il Presidente
Giuseppe Lupo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta dai Signori dr. Giuseppe Lupo Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliere dr. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 563/2022 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 156/2022 del 9 febbraio 2022
PROMOSSA DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Partita Parte_1
IV , ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Palermo, Via Generale Antonio P.IVA_1
Baldissera, 23 presso lo studio dell'Avv. Aulo Gabriele Gigante che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppina Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alcamo nella Via Vincenzo Narici n.45,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello, dichiarare l'estinzione del processo”; per l'appellata: “In considerazione dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, formulata dall'appellante con atto notificato ad in data 03.07.2024, e della Parte_1 CP_1 successiva accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, notificata da alla CP_1 in data 08.07.2024, dichiarare l'estinzione del processo e condannare, ai sensi Parte_1 dell'art. 306, 4° comma, c.p.c., l'appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio come da separata nota spese che deposita”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 156/2022 del 9 febbraio 2022 , il Tribunale di Trapani accolse la domanda, dallo stesso qualificata di rivendicazione, in relazione ad alcuni beni mobili e condannò la convenuta alla restituzione degli stessi;
condannò, ancora, la parte convenuta, ex art 614 bis Parte_1 cpc, al pagamento, in favore della della somma di € 10,00 al giorno a decorrere dal Parte_2 trentesimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione della presente sentenza in forma esecutiva, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni;
regolò, infine, secondo soccombenza le spese di lite.
1 2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello la , con Parte_1 atto di citazione notificato il 18 marzo 2022, articolato su tre motivi con i quali rispettivamente denunciò:
a) “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 948, 1556 et 2697 Cod. civile, in ordine ad un punto decisivo della controversia”;
b) “travisamento di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia”;
c) “omessa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in assenza di adeguata motivazione”.
3. Si costituì l'appellata, resistendo al gravame
4. All'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di norte scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata quindi posta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati ai sensi dell'art. 190 Cpc.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta il 3 luglio 2024 dall'avv. Aulo Gabriele Gigante e dalla procura speciale rilasciatagli all'uopo dalla parte appellante nonché della accettazione della stessa da parte dell'appellata.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. Mancando un accordo in senso diverso, le spese di lite devono essere poste a carico dell' appellante,
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Trapani n. Parte_1
156/2022 del 9 febbraio 2022, dichiara estinto il processo;
condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di € 1984,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 11 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Alfonso Pinto
Il Presidente
Giuseppe Lupo
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