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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 14.04.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3785 del ruolo generale per l'anno 2022, a cui è riunita la causa iscritta al n. 4040 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Vittorio Emanuele n. 47, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
del 14.11.2022, prot. n. 04123/2022, elettivamente domiciliato in Cagliari, v.le
Sant'Avendrace n. 157, presso lo Studio dell'Avv. Pietro VITIELLO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. PA
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
pagina 1 Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Delitala n. 2,
presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro DOA e dall'Avv. Mariantonietta PIRAS, rogito Notaio del Per_1
23.01.2023;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della prestazione del reddito
di
CP_ cittadinanza, come disposta dall' con la comunicazione del 20.10.22;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione per
CP_ pagamento non dovuto, come disposta dall' con la comunicazione del
08.11.22;
Per l'effetto dichiarare il diritto del alla percezione della prestazione Parte_1
revocata (reddito di cittadinanza) a far data dalla domanda;
Con vittoria di spese e di onorari nel presente procedimento e liquidazione a
favore dello scrivente difensore sino al 27.09.24, poiché già iscritto negli elenchi
del patrocinio a spese dello stato sino a tale data, e distrazione a favore
dell'erario”.
Nell'interesse dell' CP_2
“il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, Voglia così giudicare:
pagina 2 1) rigettare l'avverso ricorso, perché infondato in fatto e diritto ovvero dichiarare
che nessuna responsabilità può essere ascritta all' ; Controparte_3
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' , al PA
fine di domandare l'accertamento del diritto a percepire il reddito di cittadinanza e la conseguente pronuncia di illegittimità del provvedimento con cui l' CP_4
convenuto aveva revocato il beneficio.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere richiesto, il 15.07.2021, l'erogazione del reddito di cittadinanza e che il responsabile del Comune di Villamar, il 25.02.2022, aveva riscontrato un'incongruenza tra le risultanze anagrafiche e la dichiarazione sostitutiva unica,
ma di avere fornito i chiarimenti e che, ciononostante, il responsabile del Comune
ha evidenziato che, al momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare era composto da due persone, ossia, oltre il richiedente, il figlio
[...]
, nato a [...], il [...]; Per_2
− di avere rappresentato che il proprio figlio si era allontanato definitivamente dall'abitazione in Villamar sei anni addietro, trasferendosi all'estero in Santo Domingo, dove, il 04.07.2018, aveva pure contratto matrimonio.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande CP_2
proposte.
In particolare, l'Ente previdenziale ha sostenuto:
pagina 3 − di avere agito del tutto correttamente e doverosamente, sulla base della segnalazione pervenuta, da cui era emerso l'incongruenza tra le risultanze anagrafiche e la dichiarazione sostituiva unica;
− di avere svolto, dunque, un'attività vincolata di recupero.
3. Il Giudice, ritenuta la sussistenza di ragioni oggettive e soggettive di connessione del processo iscritto al n. 4040 del ruolo generale per l'anno 2022, ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 273, comma 1°, c.p.c., del processo successivamente iscritto a quello presente.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Giova premettere che il d.l. 28.01.2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito, con modificazioni,
dalla l. 28.03.2019, n. 26, ha introdotto nel nostro ordinamento la prestazione denominata reddito di cittadinanza quale “misura fondamentale di politica attiva
del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla
diseguaglianza e all'esclusione sociale”.
Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di politica attiva del lavoro, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica.
La Corte Costituzionale, in materia, ha svolto le seguenti considerazioni sul beneficio: “questa Corte non può che ribadire che il reddito di cittadinanza, pur
presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si
risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario
dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del
pagina 4 lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano
coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale,
cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari,
definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare
(salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre
prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non
rispetti gli impegni (art.7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)” (Corte cost.,
25.01.2022, n. 19).
Il beneficio, che viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (la
Carta Reddito di Cittadinanza) è condizionato a una serie di requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.
Con particolare riferimento al requisito reddituale, si evidenzia che il nucleo familiare deve soddisfare, congiuntamente, i seguenti parametri: ISEE in corso di validità inferiore a 9.360,00 euro;
patrimonio immobiliare in Italia e all'estero
(come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000,00 euro, senza considerare la casa di abitazione;
patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 6.000,00 euro per i nuclei composti da un solo componente e non superiore a 8.000,00 euro per i nuclei composti da due componenti.
Inoltre, con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di
pagina 5 cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti.
Nella domanda, vengono quindi autocertificati i dati che permettono la concessione del beneficio.
Laddove venga successivamente accertata la non veridicità dei dati autocertificati,
sono previste dalla legge sanzioni di natura sia amministrativa, sia penale.
In particolare, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, l'art. 7, comma
1°, d.l. n. 4/2019 cit. prevede l'applicazione di sanzioni penali e segnatamente
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere
indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è
punito con la reclusione da due a sei anni”; i successivi commi 4° ss. dello stesso art. 7 prevedono le sanzioni amministrative della revoca e della decadenza dalla prestazione/beneficio, con conseguente obbligatorio recupero delle somme corrisposte che risultino indebite.
Segnatamente, l'art. 7, comma 4°, d.l. n. 4/2019 cit. dispone che “Quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle
dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della istanza, ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la
stessa amministrazione dispone la immediata revoca del beneficio con efficacia
retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di
quanto indebitamente percepito”
Osserva, a questo punto, il Tribunale che, in base al suo tenore letterale, l'art. 7,
comma 4°, cit. sembra prevedere la revoca retroattiva del beneficio e il
pagina 6 conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, quale mera conseguenza del fatto che sia accertata la oggettiva non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento della domanda amministrativa, senza assegnare alcun rilievo al dato soggettivo della colpa della parte che ha dichiarato circostanze non corrispondenti al vero, né quanto alla revoca né quanto alla conseguente ripetizione dell'indebito.
Sotto questo profilo, infatti, la disciplina si distingue dalle più gravi ipotesi di reato previste dall'art. 7, commi 1° e 2°, nelle quali le dichiarazioni false sono compiute al fine di ottenere indebitamente la prestazione ovvero al fine di continuare a percepirla senza diritto.
Ebbene, ciò premesso, risulta dirimente il dato, pacifico, che la dichiarazione non corrispondente al vero oggettivamente non abbia influito né sull'an, né sul
quantum della prestazione.
Anzitutto, è documentato che, al momento della domanda amministrativa del
15.07.2021, il figlio del si trovasse in stato di detenzione (doc. ). Pt_1
In particolare, è documentalmente provato che figlio Persona_2
dell'odierno ricorrente, da circa un anno prima della presentazione, avesse contratto matrimonio in Santo Domingo e che fosse stato, poi, tratto in arresto, nel mese di marzo dell'anno 2019, e attinto da misura cautelare, corrispondente all'obbligo di presentazione alla P.G. del nostro ordinamento penale, per la durata di sei mesi (doc. 8 e 9, prodotti dal ricorrente col ricorso introduttivo del presente giudizio in epigrafe indicato).
Ne deriva che, quando l'odierno ricorrente non aveva incluso il figlio nel proprio nucleo familiare, che pure, stando alle risultanze anagrafiche, indicava ancora
pagina 7 formalmente la convivenza fra i due, il figlio non era più effettivamente residente con il genitore.
Inoltre, in relazione agli specifici meccanismi legali di calcolo del reddito di cittadinanza, è indubbio che, se il figlio fosse stato effettivamente indicato, in sede di dichiarazione unica, come facente parte del nucleo familiare del padre, la sua inclusione, in quanto eventuale disoccupato, avrebbe aumentato la misura della prestazione.
Per il resto, la prestazione richiesta e ottenuta dal ricorrente era fondata sul complesso degli altri presupposti legali del beneficio, di cui egli risulta fornito.
In definitiva, la dichiarazione non conforme al vero (mera mancata menzione nel proprio nucleo familiare del figlio maggiorenne, eventualmente privo di reddito)
non poteva avere prodotto effetti a favore del medesimo ricorrente, non avendo inciso né sull'an del diritto, non escluso dall'eventuale presenza di familiari conviventi, né sul quantum, in quanto eventuali conviventi avrebbero potuto aumentare la misura della prestazione o, al più, se detenuti, essere neutralizzati ai fini del calcolo.
Pertanto, appare sorretta da logica un'interpretazione dell'art. 7, comma 4°, cit. in materia di revoca del reddito di cittadinanza, alla stregua della quale la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni consente la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, solo qualora tale divergenza abbia avuto oggettivamente effetto sull'an o sul quantum
della prestazione concessa.
Ritenendo diversamente, la non corrispondenza ex se finirebbe per coincidere con qualsiasi mera irregolarità, inidonea a fondare la gravità di un effetto quale la revoca retroattiva dell'intera prestazione, con ripetizione di quanto già percepito.
pagina 8 Tale interpretazione dell'art. 7, comma 4°, cit. trova conferma nell'ultimo inciso dello stesso comma, che prevede espressamente che il beneficiario della prestazione è tenuto a restituire quanto “indebitamente” percepito.
Tale avverbio denota un'antigiuridicità che è necessario collegare non già alla mera irregolarità formale, bensì alla idoneità vera e propria delle dichiarazioni non conformi al vero a provocare pagamenti indebiti, nell'an o nel quantum.
La ricostruzione in questa sede sostenuta dal Tribunale è avvalorata anche dall'interpretazione sistematica della disposizione del comma 4° con la previsione dalla ulteriore ipotesi di decadenza dal reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7,
comma 6°, che prevede che “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel
caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del
beneficio in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di
dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della
procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione
delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3
comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
E, invero, sarebbe incongruo se, sulla base dell'art. 7, comma 4°, qualsiasi difformità fra il dichiarato e il vero, anche senza incidenza sull'an e sul quantum
della prestazione, dovesse portare alla ripetizione integrale della prestazione,
mentre, sulla base all'art. 7, comma 6°, in caso di dichiarazione falsa che abbia inciso sul quantum della prestazione, si verificherebbe un recupero parziale della sola misura versata in eccesso.
Inoltre, l'interpretazione dell'art. 7, comma 4°, sostenuta dall' darebbe CP_2
luogo a una sanzione automatica per cui la revoca retroattiva della prestazione sarebbe collegata a qualsiasi irregolarità della domanda amministrativa e il
pagina 9 recupero integrale sarebbe consentito nonostante la stessa prestazione non possa qualificarsi come indebito, né totale, né parziale.
Si configurerebbe, in ultima analisi, una severa ipotesi di sanzione che si collegherebbe in modo automatico a un difetto di diligenza (nel caso in esame, la mancata inclusione del figlio nella dichiarazione sostitutiva del proprio nucleo familiare), a prescindere da ogni conseguenza sul diritto, la sua misura e la sua decorrenza.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda proposta da deve essere Parte_1
accolta.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto di alla percezione della Parte_1
prestazione revocata dalla data della domanda, secondo i tempi e nei limiti previsti dalla legge e, per l'effetto, essere dichiarata la illegittimità della revoca della prestazione, disposta dall' con comunicazione del 20.10.2022 e degli atti CP_2
successivi.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30.5.2002 n. 115,
recante il testo unico delle spese di giustizia, essendo vincitrice la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare della prestazione revocata secondo i medi tariffari tenuto conto della importanza della questione, ad eccezione delle fasi istruttoria e decisionale,
in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da Parte_1
pagina 10 2. accerta il diritto di alla percezione della prestazione di cui al Parte_1
d.l. 28.01.2019, n. 4, conv. dalla l. 28.03.2019, n. 26, dalla data della domanda,
secondo i tempi e nei limiti previsti dalla legge e, per l'effetto,
3. dichiara la illegittimità della revoca della prestazione, disposta dall' , in PA
persona del Presidente pro tempore, con comunicazione del 20.10.2022 e degli atti successivi;
4. condanna l' PA
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere lo Stato delle spese
[...]
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 868,00 (compenso già
dimidiato), per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Cagliari, 14.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 11