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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 11857/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11857 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza del 26.09.2023, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Tignola, c.f. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), via Mazzini, 51, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del procuratore;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Caputo, c.f. , presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in Afragola (NA), via della Resistenza, 42, come da procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
presso il Tribunale di Napoli Nord Organizzazione_1
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 26.09.2023, il ricorrente si riportava al libello introduttivo ed alle eccezioni ivi riportate chiedendo l'assegnazione della causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla medesima udienza parte resistente si riportava alle conclusioni rese nella propria comparsa di costituzione e chiedeva l'assegnazione della causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM il 02.11.22 ha apposto il visto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 17.10.2019, premetteva: di aver Parte_1
contratto matrimonio il 13.12.2001 in Afragola (NA) con dalla cui unione CP_1
nascevano i figli (a Napoli il 4.06.2002), (a Napoli il 15.06.2004) e Per_1 Per_2 Per_3
(a Napoli, il 3.05.2011); che dalla fine dell'anno 2018 la resistente aveva smesso di dormire con esso ricorrente e nel gennaio del 2019 la comunicava al di avere un'altra CP_1 Pt_1
relazione e per tale ragione lo invitava a lasciare la casa e a provvedere al mantenimento dei figli;
che in seguito a tale confessione si erano verificati diversi episodi che avevano spinto il a sporgere querela innanzi alle Autorità competenti;
che nel maggio del 2019 la Pt_1 CP_1
lasciva il domicilio coniugale e abbandonava le figlie per trasferirsi dal compagno, tale Per_4
. Su tali premesse, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla
[...]
resistente, l'affido esclusivo dei minori, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento di ciascuna dei figli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in data 22.05.2020 la quale contestava quanto dedotto dal CP_1
ricorrente e pur ammettendo di aver intrattenuto una relazione extraconiugale giustificava la stessa per il disinteresse del marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli perpetratosi per diversi anni, tant'è che già nell'agosto del 2019 ero venuta meno l'affectio coniugalis. Negava altresì di aver abbandonato i figli, i quali avevano scelto di vivere con il padre per le pressioni psicologiche alle quali erano stati sottoposti dal genitore, il quale in passato aveva avuto anche problemi di alcool e droga. Per tali ragioni, dunque, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, nonché l'assegnazione della casa coniugale e l'affido esclusivo dei figli con disciplina del diritto di visita e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge nella misura di complessivi € 3.000,00 mensili.
All'udienza del 14.06.2021 il Presidente delegato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'esito dell'audizione delle parti e della minore con ordinanza Persona_5
pagina 2 di 8 del 27.07.2021 in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva lo scioglimento della comunione legale, nulla disponeva sulla casa familiare abbandonata dalle parti, affidava i minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il domicilio paterno e regolamentando il diritto di visita della madre, che veniva onerata della corresponsione di € 400,00 mensili complessivi per il mantenimento delle figlie.
Ammessa ed espletata la prova per testi, acquisita relazione dei SS, la causa veniva rinviata per le conclusioni all'udienza del 26.09.2023 ed in quella sede trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Ciò posto la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal notevole periodo di tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
In riferimento alle statuizioni accessorie, in primis dalle reciproche domande di addebito, il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole. Il comportamento legittimante l'addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale. Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito: il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo (la coscienza e volontà della condotta), ma anche il nesso causale ovvero il collegamento teleologico tra il fatto pagina 3 di 8 e l'evento. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n.
8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999,
n 7566). Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha
“trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
“Ai fini dell'addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità” (Cass. n. 13431/2008).
Parte ricorrente ha richiesto l'addebito alla moglie per la violazione del dovere di fedeltà mentre parte resistente per la condotta violenta e disinteressata del marito
Orbene risulta provato che la resistente nell'anno 2019 aveva lasciato il tetto coniugale per trasferirsi dal compagno;
all'udienza del 23.05.2023 , figlio maggiorenne Persona_6 delle parti, escusso dal Giudice riferiva: “Mia madre disse a mio padre, nella stessa occasione in cui gli disse di avere un amante, di voler chiudere questa relazione. Questo avvenne il 14.01.19.
Mia madre mi disse questa cosa”… “Si, è vero. Io ero a casa e ricordo che mia madre preparò le valigie a mio padre e gliele mise fuori alla porta, prima che lui tornasse da lavoro;
preciso che io a quell'epoca abitavo con tutta la mia famiglia a Casoria alla Via Etna n. 41, poi mi sono trasferito con mio padre, all'incirca a marzo 2019” …“Si, è vero. Non ci fu una vera e propria riappacificazione tra loro, io dormivo con mio padre e mia sorella con mia madre. C'era una volontà di riavvicinamento solo da parte di mio padre, mia madre lo faceva tornare a casa solo per il nostro bene ma era fredda ed acida nei confronti di mio padre”; … “mia madre nel mese di Maggio 2019 se ne andò di casa e si trasferì con il suo compagno”.
pagina 4 di 8 La stessa resistente sia in comparsa di costituzione che interrogata liberamente in sede presidenziale ha ammesso di avere una relazione con l'attuale compagno con il quale era andata a convivere , giustificando tuttavia tale condotta per il disinteresse del marito nei suoi confronti e per la condotta da lui tenuta durante il matrimonio
Il teste escusso, di parte resistente madre della resistente, ha riferito di un Tes_1
uso di alcool e stupefacenti da parte del genero ( fumava le foglie di cannabis che coltivava sul balcone ) , quando la coppia viveva ad Afragola, ma nulla ha riferito su presunte Parte_1
violenze.
Lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio all'udienza presidenziale affermava che si separava dalla moglie perché l'aveva tradito ma che non era la prima volta in quanto era già accaduto nel 2010 .
Da questi elementi tutti si evince che la crisi dell'unione nel 2019 era già grave e che l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale ha rappresentato solo l'ultimo risvolto di un reciproco disinteresse morale ed affettivo generato da reciproche condotte connotate da una mancanza di rispetto ed affetto. Le rispettive domande di addebito vanno pertanto rigettate
Quanto ai profili relativi all'affidamento dei minori, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, di cui agli artt. 155 e 155bis c.c., l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010).
Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147
pagina 5 di 8 della convenzione di New York del 20.11.1989, resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd.
“bigenitorialità”, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
A tal riguardo, la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012; Cass. n. 18559/2016).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter confermare il regime di affido condiviso per la minore in quanto non sono emerse circostanze di fatto ostative alla Persona_7
conferma, né elementi tali da far desumere che tale regime di affido sia pregiudizievole per la minore, che va collocata presso il padre, ove tra l'altro vive con i fratelli, da oltre tre anni.
In corso di causa il Tribunale ha ascoltato , all'epoca minorenne, la quale Persona_5
ha riferito di essere andata a vivere con il padre, pochi mesi dopo la separazione, verificatasi nel marzo del 2019, dal momento che la madre – dalla quale si era inizialmente trasferita - spesso si recava dal compagno anche di notte;
aggiungeva di trovarsi bene con il padre, il quale anche in costanza di matrimonio mostrava maggior interesse verso i figli ed esponeva una difficoltà nel rapporto tra la madre e la sorella minore Circostanza quest'ultima confermata anche Per_3
dalla relazione dei Servizi sociali di Afragola, da cui è emerso che sin dall'inizio della separazione il figlio , oggi maggiorenne, ha sempre vissuto con il padre, e Per_1
successivamente, dal maggio del 2019 anche le figlie , oggi maggiorenne, ed si Per_2 Per_3
erano trasferite dal interrompendo i rapporti con la madre Pt_1
Solo la minore ha riferito agli assistenti sociali, di avere sporadici rapporti con Per_3
la e di essere infastidita dal fatto che la madre si presentava agli incontri accompagnata CP_1
dalla figlia del compagno. I SS suggerivano per un sostegno psicologico per affrontare Per_3
i vissuti abbandonici
Va pertanto confermato il regime di affido condiviso per la minore con Persona_7
collocazione presso il padre, e visite della madre, previo gradimento della minore, secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, dalle 16 alle 19, da concordarsi tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
pagina 6 di 8 - nel weekend, a settimane alterne, una volta il sabato (dalle 16 alle 22 cena inclusa), un'altra la domenica (dalle 10 alle 16 pranzo incluso)
- ad anni alterni, la sera del 24 dicembre (dalle 16 alle 23), o il giorno del 25 dicembre
(dalle 10 alle 17); la sera del 31 dicembre (dalle 15 alle 22) o il giorno del 1° gennaio (dalle 10 alle 17) ;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua (dalle 10 alle 17) o il giorno di AS (dalle 10 alle 17); il giorno del 25 aprile (dalle 10 alle 17) o il 1° maggio (dalle 10 alle 17);
- in forma libera o secondo l'ordinario calendario per quanto concerne il 2 giugno, l'8 dicembre e la Festa del Santo Patrono;
- allo stato non appare opportuno regolamentare il pernotto dal momento che la minore e la madre hanno avuto sinora sporadici contatti;
previo gradimento della minore la Per_3
madre potrà tenere con se durante il periodo estivo (luglio-agosto) per quindici giorni, Per_3 anche non consecutivi, per l'intera giornata dalle ore 10 alle ore 20, da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ogni anno. In considerazione del vissuto abbandonico i SS hanno suggerito per la minore un sostegno psicologico e il Collegio ritiene necessario anche un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre .
Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento il Collegio conferma quanto già disposto in sede presidenziale, non essendo emerse in corso di causa circostanze nuove e sopravvenute modificative della situazione di fatto già dedotta nella fase genetica del giudizio, per cui considerato che il ricorrente è titolare di una tabaccheria e la resistente ha dichiarato di essere disoccupata, tra l'altro producendo una certificazione reddituale valevole sino al 2018, si determina in € 200,00 il contributo dovuto dalla in favore del per il mantenimento CP_1 Pt_1
della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed euro Persona_5
200,00 per il mantenimento della figlia minorenne, oltre il 50% di spese Persona_7
straordinarie come da protocollo siglato il 25.10.2019 tra il locale Ordine forense e codesto
Tribunale.
Atteso il rigetto delle reciproche domande di addebito le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i , nato a [...] il Parte_1
17.06.1963, e nata a [...] il [...] a [...], ai sensi dell'art. 151 co. CP_1
Comma 1 c.c, ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 7 di 8 - rigetta le domande di addebito;
- affida la minore nata a Napoli il [...], in [...] condivisa ad Persona_7
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale, residenza privilegiata presso il padre, e calendario del diritto di visita come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
un assegno di € 400,00 per il mantenimento delle figlie e Parte_1 Persona_5 [...]
(€ 200,00 ciascuna), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_7 delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa di questo Tribunale con il locale Ordine forense siglato il 25.10.2019;
- suggerisce per la minore un sostegno psicologico e per la madre un percorso di sostegno alla genitorialità ;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 342, Parte II, Serie A, Anno 2001);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa, il 09.01.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11857 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza del 26.09.2023, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Tignola, c.f. , presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), via Mazzini, 51, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del procuratore;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Caputo, c.f. , presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in Afragola (NA), via della Resistenza, 42, come da procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
presso il Tribunale di Napoli Nord Organizzazione_1
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 26.09.2023, il ricorrente si riportava al libello introduttivo ed alle eccezioni ivi riportate chiedendo l'assegnazione della causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla medesima udienza parte resistente si riportava alle conclusioni rese nella propria comparsa di costituzione e chiedeva l'assegnazione della causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM il 02.11.22 ha apposto il visto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 17.10.2019, premetteva: di aver Parte_1
contratto matrimonio il 13.12.2001 in Afragola (NA) con dalla cui unione CP_1
nascevano i figli (a Napoli il 4.06.2002), (a Napoli il 15.06.2004) e Per_1 Per_2 Per_3
(a Napoli, il 3.05.2011); che dalla fine dell'anno 2018 la resistente aveva smesso di dormire con esso ricorrente e nel gennaio del 2019 la comunicava al di avere un'altra CP_1 Pt_1
relazione e per tale ragione lo invitava a lasciare la casa e a provvedere al mantenimento dei figli;
che in seguito a tale confessione si erano verificati diversi episodi che avevano spinto il a sporgere querela innanzi alle Autorità competenti;
che nel maggio del 2019 la Pt_1 CP_1
lasciva il domicilio coniugale e abbandonava le figlie per trasferirsi dal compagno, tale Per_4
. Su tali premesse, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla
[...]
resistente, l'affido esclusivo dei minori, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento di ciascuna dei figli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in data 22.05.2020 la quale contestava quanto dedotto dal CP_1
ricorrente e pur ammettendo di aver intrattenuto una relazione extraconiugale giustificava la stessa per il disinteresse del marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli perpetratosi per diversi anni, tant'è che già nell'agosto del 2019 ero venuta meno l'affectio coniugalis. Negava altresì di aver abbandonato i figli, i quali avevano scelto di vivere con il padre per le pressioni psicologiche alle quali erano stati sottoposti dal genitore, il quale in passato aveva avuto anche problemi di alcool e droga. Per tali ragioni, dunque, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, nonché l'assegnazione della casa coniugale e l'affido esclusivo dei figli con disciplina del diritto di visita e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge nella misura di complessivi € 3.000,00 mensili.
All'udienza del 14.06.2021 il Presidente delegato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'esito dell'audizione delle parti e della minore con ordinanza Persona_5
pagina 2 di 8 del 27.07.2021 in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva lo scioglimento della comunione legale, nulla disponeva sulla casa familiare abbandonata dalle parti, affidava i minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il domicilio paterno e regolamentando il diritto di visita della madre, che veniva onerata della corresponsione di € 400,00 mensili complessivi per il mantenimento delle figlie.
Ammessa ed espletata la prova per testi, acquisita relazione dei SS, la causa veniva rinviata per le conclusioni all'udienza del 26.09.2023 ed in quella sede trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Ciò posto la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal notevole periodo di tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
In riferimento alle statuizioni accessorie, in primis dalle reciproche domande di addebito, il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole. Il comportamento legittimante l'addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale. Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito: il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo (la coscienza e volontà della condotta), ma anche il nesso causale ovvero il collegamento teleologico tra il fatto pagina 3 di 8 e l'evento. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n.
8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999,
n 7566). Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha
“trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
“Ai fini dell'addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità” (Cass. n. 13431/2008).
Parte ricorrente ha richiesto l'addebito alla moglie per la violazione del dovere di fedeltà mentre parte resistente per la condotta violenta e disinteressata del marito
Orbene risulta provato che la resistente nell'anno 2019 aveva lasciato il tetto coniugale per trasferirsi dal compagno;
all'udienza del 23.05.2023 , figlio maggiorenne Persona_6 delle parti, escusso dal Giudice riferiva: “Mia madre disse a mio padre, nella stessa occasione in cui gli disse di avere un amante, di voler chiudere questa relazione. Questo avvenne il 14.01.19.
Mia madre mi disse questa cosa”… “Si, è vero. Io ero a casa e ricordo che mia madre preparò le valigie a mio padre e gliele mise fuori alla porta, prima che lui tornasse da lavoro;
preciso che io a quell'epoca abitavo con tutta la mia famiglia a Casoria alla Via Etna n. 41, poi mi sono trasferito con mio padre, all'incirca a marzo 2019” …“Si, è vero. Non ci fu una vera e propria riappacificazione tra loro, io dormivo con mio padre e mia sorella con mia madre. C'era una volontà di riavvicinamento solo da parte di mio padre, mia madre lo faceva tornare a casa solo per il nostro bene ma era fredda ed acida nei confronti di mio padre”; … “mia madre nel mese di Maggio 2019 se ne andò di casa e si trasferì con il suo compagno”.
pagina 4 di 8 La stessa resistente sia in comparsa di costituzione che interrogata liberamente in sede presidenziale ha ammesso di avere una relazione con l'attuale compagno con il quale era andata a convivere , giustificando tuttavia tale condotta per il disinteresse del marito nei suoi confronti e per la condotta da lui tenuta durante il matrimonio
Il teste escusso, di parte resistente madre della resistente, ha riferito di un Tes_1
uso di alcool e stupefacenti da parte del genero ( fumava le foglie di cannabis che coltivava sul balcone ) , quando la coppia viveva ad Afragola, ma nulla ha riferito su presunte Parte_1
violenze.
Lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio all'udienza presidenziale affermava che si separava dalla moglie perché l'aveva tradito ma che non era la prima volta in quanto era già accaduto nel 2010 .
Da questi elementi tutti si evince che la crisi dell'unione nel 2019 era già grave e che l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale ha rappresentato solo l'ultimo risvolto di un reciproco disinteresse morale ed affettivo generato da reciproche condotte connotate da una mancanza di rispetto ed affetto. Le rispettive domande di addebito vanno pertanto rigettate
Quanto ai profili relativi all'affidamento dei minori, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, di cui agli artt. 155 e 155bis c.c., l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010).
Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147
pagina 5 di 8 della convenzione di New York del 20.11.1989, resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd.
“bigenitorialità”, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
A tal riguardo, la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012; Cass. n. 18559/2016).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter confermare il regime di affido condiviso per la minore in quanto non sono emerse circostanze di fatto ostative alla Persona_7
conferma, né elementi tali da far desumere che tale regime di affido sia pregiudizievole per la minore, che va collocata presso il padre, ove tra l'altro vive con i fratelli, da oltre tre anni.
In corso di causa il Tribunale ha ascoltato , all'epoca minorenne, la quale Persona_5
ha riferito di essere andata a vivere con il padre, pochi mesi dopo la separazione, verificatasi nel marzo del 2019, dal momento che la madre – dalla quale si era inizialmente trasferita - spesso si recava dal compagno anche di notte;
aggiungeva di trovarsi bene con il padre, il quale anche in costanza di matrimonio mostrava maggior interesse verso i figli ed esponeva una difficoltà nel rapporto tra la madre e la sorella minore Circostanza quest'ultima confermata anche Per_3
dalla relazione dei Servizi sociali di Afragola, da cui è emerso che sin dall'inizio della separazione il figlio , oggi maggiorenne, ha sempre vissuto con il padre, e Per_1
successivamente, dal maggio del 2019 anche le figlie , oggi maggiorenne, ed si Per_2 Per_3
erano trasferite dal interrompendo i rapporti con la madre Pt_1
Solo la minore ha riferito agli assistenti sociali, di avere sporadici rapporti con Per_3
la e di essere infastidita dal fatto che la madre si presentava agli incontri accompagnata CP_1
dalla figlia del compagno. I SS suggerivano per un sostegno psicologico per affrontare Per_3
i vissuti abbandonici
Va pertanto confermato il regime di affido condiviso per la minore con Persona_7
collocazione presso il padre, e visite della madre, previo gradimento della minore, secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, dalle 16 alle 19, da concordarsi tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
pagina 6 di 8 - nel weekend, a settimane alterne, una volta il sabato (dalle 16 alle 22 cena inclusa), un'altra la domenica (dalle 10 alle 16 pranzo incluso)
- ad anni alterni, la sera del 24 dicembre (dalle 16 alle 23), o il giorno del 25 dicembre
(dalle 10 alle 17); la sera del 31 dicembre (dalle 15 alle 22) o il giorno del 1° gennaio (dalle 10 alle 17) ;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua (dalle 10 alle 17) o il giorno di AS (dalle 10 alle 17); il giorno del 25 aprile (dalle 10 alle 17) o il 1° maggio (dalle 10 alle 17);
- in forma libera o secondo l'ordinario calendario per quanto concerne il 2 giugno, l'8 dicembre e la Festa del Santo Patrono;
- allo stato non appare opportuno regolamentare il pernotto dal momento che la minore e la madre hanno avuto sinora sporadici contatti;
previo gradimento della minore la Per_3
madre potrà tenere con se durante il periodo estivo (luglio-agosto) per quindici giorni, Per_3 anche non consecutivi, per l'intera giornata dalle ore 10 alle ore 20, da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ogni anno. In considerazione del vissuto abbandonico i SS hanno suggerito per la minore un sostegno psicologico e il Collegio ritiene necessario anche un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre .
Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento il Collegio conferma quanto già disposto in sede presidenziale, non essendo emerse in corso di causa circostanze nuove e sopravvenute modificative della situazione di fatto già dedotta nella fase genetica del giudizio, per cui considerato che il ricorrente è titolare di una tabaccheria e la resistente ha dichiarato di essere disoccupata, tra l'altro producendo una certificazione reddituale valevole sino al 2018, si determina in € 200,00 il contributo dovuto dalla in favore del per il mantenimento CP_1 Pt_1
della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed euro Persona_5
200,00 per il mantenimento della figlia minorenne, oltre il 50% di spese Persona_7
straordinarie come da protocollo siglato il 25.10.2019 tra il locale Ordine forense e codesto
Tribunale.
Atteso il rigetto delle reciproche domande di addebito le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i , nato a [...] il Parte_1
17.06.1963, e nata a [...] il [...] a [...], ai sensi dell'art. 151 co. CP_1
Comma 1 c.c, ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 7 di 8 - rigetta le domande di addebito;
- affida la minore nata a Napoli il [...], in [...] condivisa ad Persona_7
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale, residenza privilegiata presso il padre, e calendario del diritto di visita come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
un assegno di € 400,00 per il mantenimento delle figlie e Parte_1 Persona_5 [...]
(€ 200,00 ciascuna), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_7 delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa di questo Tribunale con il locale Ordine forense siglato il 25.10.2019;
- suggerisce per la minore un sostegno psicologico e per la madre un percorso di sostegno alla genitorialità ;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 342, Parte II, Serie A, Anno 2001);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa, il 09.01.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
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