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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34635 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 5/12/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e s.nn.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 5/12/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 7/3/2023, che aveva condannato CO FA per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen, in relazione alla incompetenza territoriale del Giudice di primo grado. Ritiene che competente a conoscere del riciclaggio in contestazione sia il giudice del luogo in cui è stato realizzato l'effetto dissimulatorio (nel caso di specie, rappresentato dalla abrasione del numero di matricola dell'autovettura), Penale Sent. Sez. 2 Num. 34635 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/07/2024 non quello in cui si trova l'ufficio della Motorizzazione 'civile dove sono state espletate le pratiche per la immatricolazione del veicolo. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Rileva che la Corte territoriale, benché abbia confermato la sentenza di primo grado per il reato di riciclaggio, nella sostanza ha ritenuto il FA responsabile del reato di ricettazione, con ciò violando il principio della correlazione tra accusa e sentenza. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla illogicità della motivazione, atteso che nel corpo della sentenza si esclude la responsabilità del ricorrente per il riciclaggio, ma il dispositivo conferma la condanna per il reato di cui all'art. 648- bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento per un verso alla mancata assunzione di una prova decisiva e per altro verso al mancato raggiungimento della prova della responsabilità del FA al di là di ogni ragionevole dubbio. Osserva che sarebbe stata decisiva per escludere la responsabilità del ricorrente l'acquisizione dalle competenti autorità francesi della fattura di acquisto e del certificato di immatricolazione francese, che avrebbero consentito di dimostrare che la ostacolazione alla identificazione del bene è avvenuta in Francia ovvero che è stata commessa dalla società francese;
che in ogni caso, manca agli atti la prova della responsabilità del FA al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa o carente motivazione in relazione al fatto che la sentenza della Corte territoriale non è costituisce una doppia conforme di condanna. Ribadisce che la sentenza di appello avrebbe riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione, mentre quella di primo grado ha affermato la penale responsabilità del FA per il reato di riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, a mente dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., la «richiesta di giudizio abbreviato avanzato nell'udienza preliminare ... preclude ... ogni questione sulla competenza per territorio del giudice». Ciò significa che non può essere più dedotta, una volta avanzata la richiesta di giudizio abbreviato, che ha effetto sanante. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'art. 438, comma 6- bis, cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato 2 «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso (Sez. 2, n. 1596 del 3/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790 - 01). 1.2. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione delle questioni poste, sono manifestamente infondati. In proposito, è sufficiente osservare che la trama motivazionale del provvedimento impugnato è lineare, esaustiva e scevra da vizi di manifesta illogicità, atteso che ha ben evidenziato come la condotta punita dall'art. 648-bis cod. pen. è stata posta in essere con il concorso del FA, che - con la richiesta di nuova immatricolazione del veicolo - ha pienamente contribuito ad ostacolare l'individuazione della provenienza furtiva, a tal fine presentando alla Motorizzazione civile documentazione falsa, apparentemente proveniente dalle Autorità francesi. Dunque, i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta dell'odierno ricorrente si innestasse in quella più complessa operazione che ha postato ad occultare la provenienza furtiva del veicolo di cui al capo 1). Conseguentemente, alcuna violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza si è verificata nel caso oggetto di scrutinio, atteso che l'ipotesi difensiva non trova alcun aggancio nella motivazione del provvedimento impugnato, che con coerenza ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. 1.3. Anche il quarto motivo, articolato sotto due diversi profili, è inammissibile. 1.3.1. Quanto al primo aspetto, si osserva che non risulta che in appello sia stata chiesta la rinnovazione della istruzione dibattimentale, di talchè la difesa non può ora dolersi della mancata assunzione di una prova che ritiene decisiva. 1.3.2 Quanto al secondo aspetto, si osserva che il motivo non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si risolve 3 in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Orbene, si è sopra evidenziato come la Corte territoriale abbia spiegato in modo del tutto lineare ed esaustivo, oltre che immune da vizi logici, come la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente abbia contribuito ad ostacolare la identificazione della provenienza furtiva dell'autovettura in contestazione, anche presentando alla Motorizzazione civile documentazione falsa apparentemente proveniente da Autorità estera. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., 4 la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e s.nn.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 5/12/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 7/3/2023, che aveva condannato CO FA per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen, in relazione alla incompetenza territoriale del Giudice di primo grado. Ritiene che competente a conoscere del riciclaggio in contestazione sia il giudice del luogo in cui è stato realizzato l'effetto dissimulatorio (nel caso di specie, rappresentato dalla abrasione del numero di matricola dell'autovettura), Penale Sent. Sez. 2 Num. 34635 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/07/2024 non quello in cui si trova l'ufficio della Motorizzazione 'civile dove sono state espletate le pratiche per la immatricolazione del veicolo. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Rileva che la Corte territoriale, benché abbia confermato la sentenza di primo grado per il reato di riciclaggio, nella sostanza ha ritenuto il FA responsabile del reato di ricettazione, con ciò violando il principio della correlazione tra accusa e sentenza. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla illogicità della motivazione, atteso che nel corpo della sentenza si esclude la responsabilità del ricorrente per il riciclaggio, ma il dispositivo conferma la condanna per il reato di cui all'art. 648- bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento per un verso alla mancata assunzione di una prova decisiva e per altro verso al mancato raggiungimento della prova della responsabilità del FA al di là di ogni ragionevole dubbio. Osserva che sarebbe stata decisiva per escludere la responsabilità del ricorrente l'acquisizione dalle competenti autorità francesi della fattura di acquisto e del certificato di immatricolazione francese, che avrebbero consentito di dimostrare che la ostacolazione alla identificazione del bene è avvenuta in Francia ovvero che è stata commessa dalla società francese;
che in ogni caso, manca agli atti la prova della responsabilità del FA al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa o carente motivazione in relazione al fatto che la sentenza della Corte territoriale non è costituisce una doppia conforme di condanna. Ribadisce che la sentenza di appello avrebbe riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione, mentre quella di primo grado ha affermato la penale responsabilità del FA per il reato di riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, a mente dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., la «richiesta di giudizio abbreviato avanzato nell'udienza preliminare ... preclude ... ogni questione sulla competenza per territorio del giudice». Ciò significa che non può essere più dedotta, una volta avanzata la richiesta di giudizio abbreviato, che ha effetto sanante. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'art. 438, comma 6- bis, cod. proc. pen., nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato 2 «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso (Sez. 2, n. 1596 del 3/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790 - 01). 1.2. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione delle questioni poste, sono manifestamente infondati. In proposito, è sufficiente osservare che la trama motivazionale del provvedimento impugnato è lineare, esaustiva e scevra da vizi di manifesta illogicità, atteso che ha ben evidenziato come la condotta punita dall'art. 648-bis cod. pen. è stata posta in essere con il concorso del FA, che - con la richiesta di nuova immatricolazione del veicolo - ha pienamente contribuito ad ostacolare l'individuazione della provenienza furtiva, a tal fine presentando alla Motorizzazione civile documentazione falsa, apparentemente proveniente dalle Autorità francesi. Dunque, i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta dell'odierno ricorrente si innestasse in quella più complessa operazione che ha postato ad occultare la provenienza furtiva del veicolo di cui al capo 1). Conseguentemente, alcuna violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza si è verificata nel caso oggetto di scrutinio, atteso che l'ipotesi difensiva non trova alcun aggancio nella motivazione del provvedimento impugnato, che con coerenza ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. 1.3. Anche il quarto motivo, articolato sotto due diversi profili, è inammissibile. 1.3.1. Quanto al primo aspetto, si osserva che non risulta che in appello sia stata chiesta la rinnovazione della istruzione dibattimentale, di talchè la difesa non può ora dolersi della mancata assunzione di una prova che ritiene decisiva. 1.3.2 Quanto al secondo aspetto, si osserva che il motivo non è consentito, atteso che è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si risolve 3 in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Orbene, si è sopra evidenziato come la Corte territoriale abbia spiegato in modo del tutto lineare ed esaustivo, oltre che immune da vizi logici, come la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente abbia contribuito ad ostacolare la identificazione della provenienza furtiva dell'autovettura in contestazione, anche presentando alla Motorizzazione civile documentazione falsa apparentemente proveniente da Autorità estera. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., 4 la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.