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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
837/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 02 Maggio 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 837/2025 R.G. promosso
DA
nata a [...] il [...] c.f. , res. Parte_1 C.F._1
in IR ( CT ) via Cervo 19/A, col patrocinio dell'avv. Claudio Gurrieri giusta procura alle liti in atti depositata, domiciliata presso il suo studio in Catania , via Padova 69 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : indebito su indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi DIS-
COLL.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.01.2025 parte attrice agiva in giudizio per il riconoscimento dell'ille-
CP_ gittimità della richiesta di recupero di somme non spettanti e riscosse da a titolo di disoccupa-
zione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi , detta DIS-COLL per il periodo intercor-
so dal 31/10/2023 al 31/01/2024.
Premetteva in fatto che aveva presentato richiesta per ottenere il beneficio relativo allo stato di disoccupazione , detto DIS-COLL, in data 02/08/2023 e detta istanza veniva accettata in data 18/
08/2023 . Successivamente , con lettera datata 08/05/2024 , l' ha inviato una Controparte_2
comunicazione in cui si precisava che, a seguito di verifiche , era emerso che la ricorrente indebita-
mente aveva ricevuto, per il periodo intercorso dal 31/10/2023 al 31/01/2024, la somma di euro
3.273,26 a titolo di prestazione di disoccupazione ,prevista per i collaboratori anche a progetto , n.
900840/2023 , e che pertanto avrebbe dovuto restituire la somma sopra indicata entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.
CP_ Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' e nel merito deduceva di avere percepito una borsa di ricerca durante il periodo , sopra indicato , in cui aveva ricevuto la prestazione di disoccupazione e contestava che la ricezione della borsa di ricerca equivalesse alla instaurazione di rapporto di la-
voro o di collaborazione con l'università di tipo subordinato , parasubordinato o autonomo .
A prova di quanto sostenuto , deduceva altresì che alla cessazione della borsa di studio o di ricerca non fosse possibile chiedere la disoccupazione.
Precisava altresì che il legislatore aveva previsto le situazioni di incompatibilità con la disoccupazio ne all'esame ( DIS-COLL) e mai sono state menzionate le borse di studio o di ricerca.
Precisava che l'art. 15 del decreto Legislativo n. 22/2015 prevedeva casi di comunicazione e deca –
denza solo in caso di lavoro dipendente o autonomo .
Evidenziava che la borsa di studio non rappresentava alcuna forma di lavoro né autonomo né subor dinato . Deduceva altresì che l'Ente sul proprio sito internet evidenziava le situazioni di incompati-
bilità tra la disoccupazione e le situazioni di lavoro subordinato , autonomo , di impresa individuale o attività parasubordinata. Pertanto mai nessuna menzione di incompatibilità era stata disposta dal legislatore e prevista con le borse di studio.
Concludeva sostenendo che parte ricorrente non essendo titolare di rapporto lavorativo autonomo , subordinato o parasubordinato , avesse diritto di percepire la disoccupazione nel medesimo periodo in cui percepiva la borsa di studio .
Sotto altro profilo eccepiva che in ambito previdenziale ed assistenziale sussiste una disciplina dero gatoria rispetto la regola di ripetibilità propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033 c.c. e che viene concessa tutela all'affidamento e buona fede della parte più debole del rapporto che viene ri-
conosciuta responsabile solo in caso di dolo , di omessa comunicazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione che non siano già conosciuti dall' e solo in tale caso si prov- CP_1
vede alla restituzione di somme percepite indebitamente.
Evidenziava altresì che l'indebito assistenziale era ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta la mancanza delle condizioni di legge per potere fruire del beneficio .
Deduceva che nella fattispecie l'errore fosse imputabile ad e che l'assenza di responsabilità CP_1
della ricorrente e la buona fede escludevano l'ipotesi di rimborso .
Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse il diritto della ricorrente a percepire la disoccupazione detta DIS-COLL e di conseguenza condannare al pagamento dei ratei non corrisposti per i CP_1
mesi intercorsi da febbraio 2024 a giugno 2024.
Chiedeva che il Tribunale accertasse l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro
3.237,26 avanzata dall'istituto verso la ricorrente odierna e che dichiarasse irripetibili la somme erogate nel periodo sopra specificati, con annullamento dei provvedimenti restitutori.
Con vittoria di spese di giudizio e con precisazione che la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio .
Precisava di avere adempiuto alla condizione di procedibilità del ricorso giudiziale avendo esperito ricorso amministrativo in data 26/06/2024.
L'Ente respingeva il ricorso rilevando che la borsa di ricerca non era stata considerata rapporto di lavoro subordinato, tuttavia il reddito percepito dalla ricorrente era superiore alla soglia massima stabilita sia per i rapporti di lavoro subordinato che autonomo o parasubordinato. Pertanto i redditi percepiti dalla ricorrente con la borsa di ricerca erano incompatibili con la percezione della Pt_2
ai sensi del D.L. 04/2019.
[...] CP_ Il Tribunale fissava udienza di discussione all'11/04/2025 e si costituiva tempestivamente con propria memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza .
La causa veniva istruita a mezzo deposito di note autorizzate e documenti , successivamente delega-
ta alla discussione e decisione del procedimento all'esame , all'esito dell'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato, all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre ricordare che la prestazione di disoccupazione per i lavoratori con con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa ( DIS-COLL ) è stata istituita a decorrere dal 1°
gennaio 2015 dal D.Lgs. n. 22 del 2015 in sostituzione del previgente trattamento una tantum ,in-
trodotto dall'art. 19 , comma 2 , , del D.L. n. 185/2008.
La DISCOLL nasce come strumento di sostegno al reddito , di carattere sperimentale e transitorio per il 2015 , in attesa del “ superamento “ della relativa tipologia contrattuale.
Tuttavia in considerazione dell'eliminazione delle sole collaborazioni a progetto , ma non di tutte le collaborazioni coordinate e continuative , il comma 310 dell'articolo unico della legge n. 208/
2015 ( legge di stabilità per il 2016 ) , ha prorogato l'istituto per gli eventi di disoccupazione verifi catisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Con il c.d. “decreto mille proroghe 2017 ( D.L. 244/2016) la misura è stata estesa fino al 30 giugno
2017, per poi essere trasformata con alcune modifiche da misura sperimentale a misura strutturale ad opera della legge n. 81/2017.
Pertanto oggi i destinatari della DISCOLL sono i collaboratori coordinati e continuativi , anche nella modalità a progetto , gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in
via esclusiva alla gestione separata presso . CP_1
Inoltre non devono essere pensionati , devono essere privi di partita iva ed essere disoccupati invo-
lontari. L'accesso alla prestazione viene escluso nel caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione ( art. 15, comma 1 , d. lgs. 22/2015). Sono esclusi amministratori , sindaci ,revisori.
E' interessante sottolineare che il campo di applicazione della DISCOLL si è ampliato a tutti i colla boratori coordinati e continuativi . Alla scadenza della borsa di studio pertanto è oggi possibile fare la domanda di disoccupazione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi , diversamente da quanto sostenuto in ricorso .
La fattispecie all'esame, essendo sorta con istanza del 2023 rientra sicuramente nella nuova normativa che ha ampliato i destinatari della prestazione all'esame .
Nella fattispecie, come emerge dalla nota istruttoria depositata in atti da e non contestata da CP_1
parte ricorrente , la borsa di ricerca non è stata considerata quale rapporto lavorativo subordinato,
la domanda per il godimento della prestazione assistenziale è decaduta poiché la borsa di ricerca per euro 14.000,00 rappresenta il superamento della soglia di compatibilità reddituale con la disoccupa-
zione. La legge 22/2015 , artt. 9,10 e 15, come modificata dalla L. 81/2017, prevede infatti che nel caso di nuove attività di lavoro autonomo , di impresa individuale, parasubordinata o di attività
con reddito fino ad 8.000 euro per il parasubordinato ed euro 4.800 per l'autonomo , il beneficiario deve comunicare ad il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio attività a pena di CP_1
decadenza .
Nel caso invece di attività con un reddito superiore ai limiti citati , il beneficiario decade dalla Pt_2
COLL perché viene meno lo stato di disoccupazione.
Tali limiti di reddito che possono sussistere compatibilmente con la disoccupazione all'esame sono
CP_ richiamati da messaggio n. 1414 del 09/04/2024 in atti depositato ( cfr. all.13 fascicolo . CP_1
Nella fattispecie la ricorrente beneficiaria della borsa di ricerca ha percepito un reddito ( euro
14.000 ) sicuramente superiore ai limiti indicati .
Sotto questo profilo non può trovare accoglimento la circostanza evidenziata in ricorso secondo cui
“la ricorrente, non essendo stata titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo o
parasubordinato , aveva il diritto a percepire il beneficio in oggetto e che , conseguentemente , la
richiesta di ripetizione di indebito da parte dell'ente previdenziale è palesemente illegittima”.
Essendo divenuta dal 2017 la disoccupazione all'esame di giudizio una misura strutturale , che può
essere richiesta anche da beneficiari di assegno o dottorandi di ricerca con borsa di studio, come sopra evidenziato , oltre ad essere richiesta dai lavoratori autonomi , subordinati e parasubordinati ,
ne consegue che il reddito proveniente da tali attività soggiace ai medesimi limiti e compatibilità
sopra indicati e previsti per le altre forme di lavoro autonomo , parasubordinato o subordinato. Pertanto se la borsa di ricerca è di euro 14.000 e supera i limiti reddituali di compatibilità previsti
( 8.000 euro per il lavoro parasubordinato e 4.800 per l'autonomo , che prevedono in casi di raggiungimento dei limiti decurtazioni di disoccupazione ), il superamento dei limiti medesimi comporta la decadenza dalla disoccupazione.
Occorre altresì evidenziare che nella fattispecie la ricorrente non ha fornito prova di avere il diritto alla percezione della disoccupazione all'esame, prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e di avere mantenuto limiti di reddito compatibili .
Tantomeno risulta contestata in giudizio la nota istruttoria del 07/03/2025, da cui si evince il CP_1
valore della borsa di ricerca.
Nella specifica materia dell'indebito previdenziale deve segnalarsi quanto affermato da Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 18046/2010 , che così afferma : “Deve allora essere
affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale , ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli dedu
ce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta
di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto , sicché egli ha l'onere di
provare i fatti costitutivi di tale diritto “.
Questo giudice richiama la pronuncia della Suprema Corte,ex art. 118 disp. att. c.p.c., facendo pro -
prio il principio ivi espresso . Nella fattispecie non sussiste prova offerta dalla parte ricorrente sul possesso di tutti i requisiti previsti per il godimento della prestazione assistenziale né sussiste prova in ordine al mancato superamento dei limiti reddituali compatibili con la prestazione di disoccupa –
zione . Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento e deve essere rigettato con la conferma di provvedimenti che dispongono la restituzione .
Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti ,ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché parte ricorrente
è stata ammessa al gratuito patrocinio, che verrà liquidato con separato decreto .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 837/2025 R.G. Lavoro , promossa da con ricorso depositato Parte_1
in data 27.01.2025 , così provvede : Rigetta il ricorso;
Conferma il provvedimento di restituzione recante data 08/05/2024 dell' con obbligo di CP_1
restituzione della somma ivi specificata;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio .
Catania 02/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 02 Maggio 2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 837/2025 R.G. promosso
DA
nata a [...] il [...] c.f. , res. Parte_1 C.F._1
in IR ( CT ) via Cervo 19/A, col patrocinio dell'avv. Claudio Gurrieri giusta procura alle liti in atti depositata, domiciliata presso il suo studio in Catania , via Padova 69 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : indebito su indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi DIS-
COLL.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.01.2025 parte attrice agiva in giudizio per il riconoscimento dell'ille-
CP_ gittimità della richiesta di recupero di somme non spettanti e riscosse da a titolo di disoccupa-
zione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi , detta DIS-COLL per il periodo intercor-
so dal 31/10/2023 al 31/01/2024.
Premetteva in fatto che aveva presentato richiesta per ottenere il beneficio relativo allo stato di disoccupazione , detto DIS-COLL, in data 02/08/2023 e detta istanza veniva accettata in data 18/
08/2023 . Successivamente , con lettera datata 08/05/2024 , l' ha inviato una Controparte_2
comunicazione in cui si precisava che, a seguito di verifiche , era emerso che la ricorrente indebita-
mente aveva ricevuto, per il periodo intercorso dal 31/10/2023 al 31/01/2024, la somma di euro
3.273,26 a titolo di prestazione di disoccupazione ,prevista per i collaboratori anche a progetto , n.
900840/2023 , e che pertanto avrebbe dovuto restituire la somma sopra indicata entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.
CP_ Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' e nel merito deduceva di avere percepito una borsa di ricerca durante il periodo , sopra indicato , in cui aveva ricevuto la prestazione di disoccupazione e contestava che la ricezione della borsa di ricerca equivalesse alla instaurazione di rapporto di la-
voro o di collaborazione con l'università di tipo subordinato , parasubordinato o autonomo .
A prova di quanto sostenuto , deduceva altresì che alla cessazione della borsa di studio o di ricerca non fosse possibile chiedere la disoccupazione.
Precisava altresì che il legislatore aveva previsto le situazioni di incompatibilità con la disoccupazio ne all'esame ( DIS-COLL) e mai sono state menzionate le borse di studio o di ricerca.
Precisava che l'art. 15 del decreto Legislativo n. 22/2015 prevedeva casi di comunicazione e deca –
denza solo in caso di lavoro dipendente o autonomo .
Evidenziava che la borsa di studio non rappresentava alcuna forma di lavoro né autonomo né subor dinato . Deduceva altresì che l'Ente sul proprio sito internet evidenziava le situazioni di incompati-
bilità tra la disoccupazione e le situazioni di lavoro subordinato , autonomo , di impresa individuale o attività parasubordinata. Pertanto mai nessuna menzione di incompatibilità era stata disposta dal legislatore e prevista con le borse di studio.
Concludeva sostenendo che parte ricorrente non essendo titolare di rapporto lavorativo autonomo , subordinato o parasubordinato , avesse diritto di percepire la disoccupazione nel medesimo periodo in cui percepiva la borsa di studio .
Sotto altro profilo eccepiva che in ambito previdenziale ed assistenziale sussiste una disciplina dero gatoria rispetto la regola di ripetibilità propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033 c.c. e che viene concessa tutela all'affidamento e buona fede della parte più debole del rapporto che viene ri-
conosciuta responsabile solo in caso di dolo , di omessa comunicazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione che non siano già conosciuti dall' e solo in tale caso si prov- CP_1
vede alla restituzione di somme percepite indebitamente.
Evidenziava altresì che l'indebito assistenziale era ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta la mancanza delle condizioni di legge per potere fruire del beneficio .
Deduceva che nella fattispecie l'errore fosse imputabile ad e che l'assenza di responsabilità CP_1
della ricorrente e la buona fede escludevano l'ipotesi di rimborso .
Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse il diritto della ricorrente a percepire la disoccupazione detta DIS-COLL e di conseguenza condannare al pagamento dei ratei non corrisposti per i CP_1
mesi intercorsi da febbraio 2024 a giugno 2024.
Chiedeva che il Tribunale accertasse l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro
3.237,26 avanzata dall'istituto verso la ricorrente odierna e che dichiarasse irripetibili la somme erogate nel periodo sopra specificati, con annullamento dei provvedimenti restitutori.
Con vittoria di spese di giudizio e con precisazione che la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio .
Precisava di avere adempiuto alla condizione di procedibilità del ricorso giudiziale avendo esperito ricorso amministrativo in data 26/06/2024.
L'Ente respingeva il ricorso rilevando che la borsa di ricerca non era stata considerata rapporto di lavoro subordinato, tuttavia il reddito percepito dalla ricorrente era superiore alla soglia massima stabilita sia per i rapporti di lavoro subordinato che autonomo o parasubordinato. Pertanto i redditi percepiti dalla ricorrente con la borsa di ricerca erano incompatibili con la percezione della Pt_2
ai sensi del D.L. 04/2019.
[...] CP_ Il Tribunale fissava udienza di discussione all'11/04/2025 e si costituiva tempestivamente con propria memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza .
La causa veniva istruita a mezzo deposito di note autorizzate e documenti , successivamente delega-
ta alla discussione e decisione del procedimento all'esame , all'esito dell'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato, all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre ricordare che la prestazione di disoccupazione per i lavoratori con con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa ( DIS-COLL ) è stata istituita a decorrere dal 1°
gennaio 2015 dal D.Lgs. n. 22 del 2015 in sostituzione del previgente trattamento una tantum ,in-
trodotto dall'art. 19 , comma 2 , , del D.L. n. 185/2008.
La DISCOLL nasce come strumento di sostegno al reddito , di carattere sperimentale e transitorio per il 2015 , in attesa del “ superamento “ della relativa tipologia contrattuale.
Tuttavia in considerazione dell'eliminazione delle sole collaborazioni a progetto , ma non di tutte le collaborazioni coordinate e continuative , il comma 310 dell'articolo unico della legge n. 208/
2015 ( legge di stabilità per il 2016 ) , ha prorogato l'istituto per gli eventi di disoccupazione verifi catisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Con il c.d. “decreto mille proroghe 2017 ( D.L. 244/2016) la misura è stata estesa fino al 30 giugno
2017, per poi essere trasformata con alcune modifiche da misura sperimentale a misura strutturale ad opera della legge n. 81/2017.
Pertanto oggi i destinatari della DISCOLL sono i collaboratori coordinati e continuativi , anche nella modalità a progetto , gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in
via esclusiva alla gestione separata presso . CP_1
Inoltre non devono essere pensionati , devono essere privi di partita iva ed essere disoccupati invo-
lontari. L'accesso alla prestazione viene escluso nel caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione ( art. 15, comma 1 , d. lgs. 22/2015). Sono esclusi amministratori , sindaci ,revisori.
E' interessante sottolineare che il campo di applicazione della DISCOLL si è ampliato a tutti i colla boratori coordinati e continuativi . Alla scadenza della borsa di studio pertanto è oggi possibile fare la domanda di disoccupazione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi , diversamente da quanto sostenuto in ricorso .
La fattispecie all'esame, essendo sorta con istanza del 2023 rientra sicuramente nella nuova normativa che ha ampliato i destinatari della prestazione all'esame .
Nella fattispecie, come emerge dalla nota istruttoria depositata in atti da e non contestata da CP_1
parte ricorrente , la borsa di ricerca non è stata considerata quale rapporto lavorativo subordinato,
la domanda per il godimento della prestazione assistenziale è decaduta poiché la borsa di ricerca per euro 14.000,00 rappresenta il superamento della soglia di compatibilità reddituale con la disoccupa-
zione. La legge 22/2015 , artt. 9,10 e 15, come modificata dalla L. 81/2017, prevede infatti che nel caso di nuove attività di lavoro autonomo , di impresa individuale, parasubordinata o di attività
con reddito fino ad 8.000 euro per il parasubordinato ed euro 4.800 per l'autonomo , il beneficiario deve comunicare ad il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio attività a pena di CP_1
decadenza .
Nel caso invece di attività con un reddito superiore ai limiti citati , il beneficiario decade dalla Pt_2
COLL perché viene meno lo stato di disoccupazione.
Tali limiti di reddito che possono sussistere compatibilmente con la disoccupazione all'esame sono
CP_ richiamati da messaggio n. 1414 del 09/04/2024 in atti depositato ( cfr. all.13 fascicolo . CP_1
Nella fattispecie la ricorrente beneficiaria della borsa di ricerca ha percepito un reddito ( euro
14.000 ) sicuramente superiore ai limiti indicati .
Sotto questo profilo non può trovare accoglimento la circostanza evidenziata in ricorso secondo cui
“la ricorrente, non essendo stata titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo o
parasubordinato , aveva il diritto a percepire il beneficio in oggetto e che , conseguentemente , la
richiesta di ripetizione di indebito da parte dell'ente previdenziale è palesemente illegittima”.
Essendo divenuta dal 2017 la disoccupazione all'esame di giudizio una misura strutturale , che può
essere richiesta anche da beneficiari di assegno o dottorandi di ricerca con borsa di studio, come sopra evidenziato , oltre ad essere richiesta dai lavoratori autonomi , subordinati e parasubordinati ,
ne consegue che il reddito proveniente da tali attività soggiace ai medesimi limiti e compatibilità
sopra indicati e previsti per le altre forme di lavoro autonomo , parasubordinato o subordinato. Pertanto se la borsa di ricerca è di euro 14.000 e supera i limiti reddituali di compatibilità previsti
( 8.000 euro per il lavoro parasubordinato e 4.800 per l'autonomo , che prevedono in casi di raggiungimento dei limiti decurtazioni di disoccupazione ), il superamento dei limiti medesimi comporta la decadenza dalla disoccupazione.
Occorre altresì evidenziare che nella fattispecie la ricorrente non ha fornito prova di avere il diritto alla percezione della disoccupazione all'esame, prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e di avere mantenuto limiti di reddito compatibili .
Tantomeno risulta contestata in giudizio la nota istruttoria del 07/03/2025, da cui si evince il CP_1
valore della borsa di ricerca.
Nella specifica materia dell'indebito previdenziale deve segnalarsi quanto affermato da Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 18046/2010 , che così afferma : “Deve allora essere
affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale , ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli dedu
ce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta
di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto , sicché egli ha l'onere di
provare i fatti costitutivi di tale diritto “.
Questo giudice richiama la pronuncia della Suprema Corte,ex art. 118 disp. att. c.p.c., facendo pro -
prio il principio ivi espresso . Nella fattispecie non sussiste prova offerta dalla parte ricorrente sul possesso di tutti i requisiti previsti per il godimento della prestazione assistenziale né sussiste prova in ordine al mancato superamento dei limiti reddituali compatibili con la prestazione di disoccupa –
zione . Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento e deve essere rigettato con la conferma di provvedimenti che dispongono la restituzione .
Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti ,ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché parte ricorrente
è stata ammessa al gratuito patrocinio, che verrà liquidato con separato decreto .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 837/2025 R.G. Lavoro , promossa da con ricorso depositato Parte_1
in data 27.01.2025 , così provvede : Rigetta il ricorso;
Conferma il provvedimento di restituzione recante data 08/05/2024 dell' con obbligo di CP_1
restituzione della somma ivi specificata;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio .
Catania 02/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo