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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1723 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bagheria, in via Paolo Borsellino n. 24 presso lo studio dell'avv.
ZA AR che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Bagheria (PA), in via Antonio Vivaldi n. 7, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria
Sciortino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni: come da verbale del 17.07.2025
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.06.2022, premetteva: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio concordatario in Bagheria (PA), in data 10.08.1991, con
; Controparte_1
b) che dalla loro unione nascevano tre figli: (nato a [...] il [...]), Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nato a nato a [...] il Parte_2 Parte_3
28.04.2008);
c) che, essendo venuta meno nel tempo l'“affectio maritalis”, il Tribunale di Termini
Imerese aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n.
316/20220 del 22.05.2020, prodotta in atti;
d) che, in base alle condizioni di cui alla separazione, era previsto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il domicilio materno, con relativa regolamentazione del diritto di visita del padre;
altresì, veniva stabilito l'obbligo a carico di di versare in favore della stessa la somma mensile di € 500,00, di cui Controparte_1
€ 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge, nonché, la somma mensile € 350,00 a titolo di mantenimento dei figli e oltre l'obbligo del Parte_3 Parte_2 padre di concorrere nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie del minore;
e) che nell'ambito del giudizio di era stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti e la presa in carico del minore dal Dipartimento di Pt_3
Salute Mentale – Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza e che il percorso terapeutico si era concluso con il fermo rifiuto dello stesso di incontrare nuovamente il padre;
a) che, lavorava presso la società “SAGEL S.r.l.”, percependo uno stipendio Controparte_1 di €1.200,00, nonché proprietario di immobili, mentre la stessa era disoccupata e priva di reddito.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito: - di pronunciare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio;
- di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
- porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente un assegno mensile di € 350,00 entro giorno cinque di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese;
- porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versandole un assegno divorzile mensile di n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 2 € 150,00 entro giorno cinque di ogni mese;
- confermare l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le domande formulate dalla Controparte_1 ricorrente, perché asseritamente infondate sia in fatto che in diritto e chiedeva di: “- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signora e;
- Controparte_1 Parte_1
Nulla quale contributo per il mantenimento a favore della signora per i motivi Parte_1 esposti in premessa;
- disporre che il figlio minore sia affidato in via condivisa ai genitori ai sensi dell'art 155 c.c., con domicilio prevalente presso la madre;
- Disporre a carico del signor
[...]
la somma pari € 150,00 quale contributo per il figlio minore anche in considerazione delle CP_1 motivazioni in premessa;
- Condanna alle spese di lite.
Con ordinanza del 01.06.2023, il Tribunale ritenendo, allo stato, non sussistenti elementi concreti e certi tali da rendere necessario modificare le condizioni della separazione consensuale, omologate, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ma revocava il contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne, avendo raggiunto quest'ultima Parte_2
l'autosufficienza economica, e rideterminando il contributo al mantenimento del figlio minore ad € 200,00 mensili. Pt_3
Nominato il giudice istruttore, si costituiva con memoria integrativa del Controparte_1
29.09.2023.
Con sentenza parziale del 08.11.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, per il prosieguo del giudizio in merito alle ulteriori richieste avanzate.
Concesse le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (“ratione temporis” vigente) e svolta l'istruttoria, all'udienza del 30.10.2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.07.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Ciò posto, stante la pronuncia parziale sullo “status”, occorre pronunciarsi sulle ulteriori domande avanzate dalle parti nel presente giudizio.
Sull'affido e collocazione di e sulla casa coniugale Parte_3
Va premesso che “[…] alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 3 che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”
(cfr. tra le altre Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Le ipotesi più significative in cui è stato ritenuto pregiudizievole per il minore l'affido condiviso attengono a casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti del figlio e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza del minore, la violazione degli obblighi di assistenza, l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del genitore, ovvero anche una situazione di conflittualità tra i genitori talmente accesa da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore, con la precisazione che “il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario” (cfr. Cass. n. 1777/2012).
Orbene, ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre tenuto conto di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria del presente giudizio.
Parte ricorrente, in particolare, ha lamentato un totale disinteresse da parte di Controparte_1 nei confronti del figlio sotto il profilo del mantenimento economico, nonché sotto il profilo affettivo.
Nello specifico, nel corso dell'udienza presidenziale del 18.05.2023, la ricorrente ha dedotto che: “mio figlio che ha 15 anni, non vuole vedere il padre già da tempo, già da prima della Pt_3 separazione;
preciso che durante la separazione era stato dato incarico allo spazio neutro per recuperare il rapporto padre – figlio e che il sig. on ha seguito debitamente tutte le indicazioni CP_1 date dagli assistenti sociali nel rapporto con il figlio;
per questi motivi
chiedo l'affidamento esclusivo.” (cfr. pag. 3 ricorso).
Sempre nel corso dell'udienza presidenziale veniva sentito il resistente, che a conferma di quanto già esposto dalla moglie, affermava: “Preciso che non frequento mio figlio sin Pt_3 dall'epoca della separazione;
in questi anni ho provato a riavvicinarlo ma lui mi ha sempre rifiutato, preciso che non l'ho incontrato neanche presso lo spazio neutro su raccomandazione degli assistenti sociali che mi hanno detto che non potevano costringere mio figlio ad incontrarmi. Insisto nell'affidamento condiviso.”.
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 4 Sempre in merito ai rapporti tra padre-figlio si evidenzia che nella relazione pervenuta il
27.06.2024 i servizi sociali di Bagheria hanno riportato di aver sentito il minore e, quanto alle sue dichiarazioni, così hanno affermato: “Conferma quanto ha detto la madre e cioè di non avere alcun tipo di rapporto col padre e anche quando lo incontra per strada, il padre lo ignora”.
Peraltro, la ricorrente ha, altresì, dedotto un grave inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte di e ha depositato l'atto di precetto notificato al resistente nel Controparte_1 mese di luglio del 2022.
Innanzi al dedotto inadempimento agli obblighi di mantenimento del figlio, aventi causa negli accordi presi in sede di separazione ed omologati dal Tribunale, era onere del resistente fornire prova contraria, dimostrando di aver adempiuto agli stessi (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Il resistente, tuttavia, nulla ha dimostrato con riguardo all'assolvimento del proprio obbligo al mantenimento del figlio minore.
Ebbene, ritiene il Collegio che l'inadempimento agli obblighi di mantenimento perpetrato da
, come dedotto dalla ricorrente, sia di grave portata. Controparte_1
Ed infatti, tale condotta del resistente si protrae, secondo le deduzioni della ricorrente, sin dalla pronuncia della sentenza di separazione che ha disposto l'obbligo a carico del resistente, il quale avrebbe, tuttavia, corrisposto, nel corso degli anni, somme inferiori rispetto a quanto obbligatoriamente dovuto per il mantenimento della moglie e dei figli.
Inoltre, alla luce degli accertamenti effettuati nell'ambito del presente procedimento (cfr. estratto contributivo e dichiarazioni dei redditi in atti), non è risultato un CP_2 Controparte_1 soggetto privo di capacità economico-reddituale.
Alla luce, dunque, di quanto sopra esposto, si ritiene di poter desumere una carenza del resistente verso i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, espressa mediante un disinteressamento alle esigenze della prole.
Si reputa, pertanto, opportuno disporre l'affido esclusivo del minore alla madre (non il regime dell'affido super-esclusivo, sebbene chiesto in corso di causa dalla ricorrente).
Il minore resterà, altresì, collocato presso l'abitazione materna, confermando l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Per quanto, poi, attiene al regime degli incontri, considerata l'età attuale del figlio (n.
28.04.2008), si ritiene di stabilire il seguente regime di incontri:
- il padre potrà tenere il figlio con sé almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto sarà liberamente concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze e dell'avviso del figlio stesso;
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag.
5 - in caso di disaccordo, si dispone che il padre abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00; nei weekend, a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'1 gennaio, o Pasqua o Pasquetta;
nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente stretti tra le parti, nel rispetto della volontà liberamente manifestata dal figlio.
Sulla domanda di mantenimento del figlio
Posto il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento del figlio minore e posta la collocazione prevalente del figlio presso la dimora della madre, ella continuerà a provvedere in via diretta al soddisfacimento di tutte le sue esigenze abitative, scolastiche, sanitarie ed assistenziali.
Quanto al contributo al mantenimento del padre, si osserva, come sopra già evidenziato, che la ricorrente ha dedotto gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi posti, allo stato, a carico di
[...]
. CP_1
Deduzioni, innanzi, alle quali il resistente nulla in senso contrario, di specifico, ha provato.
Ebbene, ritiene il Collegio che egli debba continuare a provvedere al mantenimento del figlio con la corresponsione di un assegno periodico ex art. 337 ter co. 4 c.c.; modalità di contribuzione, in ragione della determinatezza del credito così stabilito, certamente idonea a fornire maggiore tutela al minore, anche sul piano esecutivo.
La norma sopra citata delinea anche i criteri per determinare la misura del relativo assegno.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età del figlio, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso.
In secondo luogo, vanno considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre.
L'art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che ai fini della determinazione del contributo di mantenimento occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, da valutare all'attualità in ossequio al c.d. “principio di proporzionalità”. Principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire e educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo (cfr.
Cass. 23630/2009).
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Nel caso di specie il contributo economico posto dal Tribunale a carico di in Controparte_1 sede di separazione nell'anno 2020 era di € 175,00 mensili.
Ebbene, in primo luogo, va tenuto conto della crescita del figlio minore.
Nel caso di specie , allo stato, minore di anni diciassette, si trova in una età in Parte_3 cui le spese per le esigenze derivanti dalla crescita (impegni di studio, di vita e di relazione) tendono necessariamente ad incrementare rispetto all'età preadolescenziale.
Applicando i principi suindicati al caso in esame, deve rilevarsi che dall'estratto contributivo CP_ in atti, depositato dalla ricorrente, il reddito di risulta, con riferimento agli ultimi Controparte_1 tre anni:
- € 21.354,00 per l'anno 2022;
- € 21.396,00 per l'anno 2023;
- € 13.999,00 nel periodo dal 06.01.2024 al 31.08.2024.
Deve, inoltre, considerarsi che, dall'estratto contributivo, emerge la figura di un soggetto che negli anni ha svolto attività lavorativa come dipendente presso diverse aziende;
circostanza che porta a desumere, dunque, una acquisita capacità lavorativa specifica.
Elemento anche questo da valorizzare anche in ragione dell'età del resistente di anni 55.
In definitiva, alla stregua di tutti gli elementi sopra enunciati, all'esito di un bilanciamento ponderato, appare equo stabilire nella somma di € 200,00 mensili l'importo dovuto da Controparte_1
a titolo di mantenimento del figlio, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Parte_1
Si ritiene, altresì, di stabilire l'obbligo di contribuzione in capo a per il Controparte_1 pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% (sulla qualificazione delle spese come straordinarie cfr. “ex multis” Cass. n. 3835/2021).
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile ex art.
5 L. 898/1970.
In merito deve considerarsi che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo economicamente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squilibrio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”; squilibrio patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativa (cfr. Cass. n.
28484/2022; Cass. n. 23583/2022 e Cass. 24250/2021).
L'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, impone,
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 7 allora, di accertare, preliminarmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una autosufficienza economica.
Una non autosufficienza economica che deve essere incolpevole (cfr. Cass. n. 10782/2019) ed
“intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. n. 24250/2021).
Deve, altresì, precisarsi come, ex art. 2697 c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Ove, invece, venga accertata l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi ma una sproporzione patrimoniale tra gli stessi, l'assegno, ove richiesto, “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass. n. 24250/2021).
Il giudice di merito, poi, è tenuto ad applicare i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 co. 6 l.
898/1970 e quindi: “(condizione delle parti, redditi ed età di entrambi, contributo fornito da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio), i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. n. 10782/2019; cfr. anche Cass. S.U. n. 18287/2018 secondo cui: “ il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”).
In merito, parte ricorrente ha dedotto di essere, allo stato, disoccupata, circostanza non contestata da controparte.
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 8 Il resistente ha asserito che la moglie è proprietaria di immobili in comproprietà con i fratelli,
e a tal fine ha anche depositato una visura in atti.
Tuttavia, nulla emerso sulla capacità, allo stato, di tali cespiti di generare redditi.
Ciò posto, deve, allora, ritenersi provato che , allo stato, non è un soggetto Parte_1 dotato di autosufficienza economica con conseguente diritto a percepire l'emolumento.
Ciò detto in ordine all' “an debeatur”, in merito al “quantum debeatur”, occorre, innanzitutto, considerare la capacità economica di , in virtù del c.d. “principio di proporzionalità”. Controparte_1
Sul punto deve richiamarsi tutto quanto già asserito con riferimento al mantenimento del figlio.
Dunque, ritiene il collegio, tenuto conto anche della durata del rapporto coniugale, e della possibilità in ogni caso di poter comunque tratte una fonte reddituale dal proprio patrimonio immobiliare, di determinare nella somma di € 100,00 mensili l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile.
La somma andrà versata da a entro e non oltre il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite vengono integralmente compensate tenuto conto della particolare natura del presente procedimento, della adesione alla domanda sullo “status” da parte del resistente, nonché del fatto che, in merito all'assegno di mantenimento per il figlio, il “quantum” sia stato fissato in misura diversa rispetto a quanto chiesto da ciascuna delle parti in causa
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, dopo la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
a) dispone l'affido esclusivo di a con Parte_3 Parte_1 collocazione prevalente presso la dimora materna;
b) assegna a la casa coniugale;
Parte_1
c) regolamenta il diritto di visita di con il figlio minore, Controparte_1 [...]
, secondo quanto indicato in parte motiva;
Pt_3
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 9 (duecento,00), per il mantenimento del figlio . Detta somma andrà Parte_3 automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, Controparte_1
a le spese straordinarie per il mantenimento del figlio;
Parte_1
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00
(cento/00), a titolo di assegno di divorzio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
g) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 1723/2022 r.g.a.c. Pag. 10