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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1457/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2018/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431305 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431305, notificato il 21.10.24, con il quale Roma della TARI e TEFA per gli anni dal 2019 al 2023 relativamente alla utenza in Indirizzo_1
in catasto al dati catastali
La ricorrente come primo motivo di impugnazione eccepisce l'erronea indicazione delle superfici tassate in quanto l'Ente impositore assoggettava d'ufficio una superficie di mq. 238 non rispondente alla superficie dell'immobile di mq. 155 detenuto quale locataria
La ricorrente eccepisce inoltre l'illegittima tassazione delle pertinenze delle quali non aveva disponibilità in forza del menzionato contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare al dati catastali dati catastali con cantina pertinenziale.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità della propria pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti dalla documentazione allegata al ricorso non emergono elementi idonei a sostenere la fondatezza dei motivi di impugnazione in quanto la ricorrente si limita a depositare copia di un contratto di locazione relativo ad un immobile estraneo a quello oggetto di accertamento.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma
Capitale liquidate in € 1.200,00.
Così decisdo in Roma il 13.01.2026
Il Presidente estensore
ER TI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2018/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431305 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431305, notificato il 21.10.24, con il quale Roma della TARI e TEFA per gli anni dal 2019 al 2023 relativamente alla utenza in Indirizzo_1
in catasto al dati catastali
La ricorrente come primo motivo di impugnazione eccepisce l'erronea indicazione delle superfici tassate in quanto l'Ente impositore assoggettava d'ufficio una superficie di mq. 238 non rispondente alla superficie dell'immobile di mq. 155 detenuto quale locataria
La ricorrente eccepisce inoltre l'illegittima tassazione delle pertinenze delle quali non aveva disponibilità in forza del menzionato contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare al dati catastali dati catastali con cantina pertinenziale.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità della propria pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti dalla documentazione allegata al ricorso non emergono elementi idonei a sostenere la fondatezza dei motivi di impugnazione in quanto la ricorrente si limita a depositare copia di un contratto di locazione relativo ad un immobile estraneo a quello oggetto di accertamento.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma
Capitale liquidate in € 1.200,00.
Così decisdo in Roma il 13.01.2026
Il Presidente estensore
ER TI