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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12469 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32900/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 32900/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Lorenzo Maria Coen come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e , con l'Avvocatura Generale dello Controparte_1 Controparte_2
Stato come in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' ha chiesto annullarsi l'Intimazione di Pagamento Parte_1
n. 09720199023697111/000, notificatale il 20.03.2019 assumendo essere stato giudizialmente dichiarato come non dovuto l'importo della cartella di pagamento n. 09720160139281313000 già sospesa ed avendo inoltre impugnato la cartella n. 09720170107613374000 innanzi al Giudice tributario.
Si sono costituiti a mezzo di unica comparsa l' e il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La domanda è infondata.
Quanto alla cartella n. 09720160139281313000 parte attrice non ha provato (art. 124 disp. att.
c.p.c.) il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma (28.09.2018; n. 18474/2018) che ha dichiarato “non dovuto l'importo dell'Ordinanza Ingiunzione n. 14531 del 19.02.2014” (euro
66.633,56).
pagina1 di 2 La sentenza del medesimo Tribunale del 18.2.2019 (n. 3774/2019) non ha affermato l'esistenza del giudicato soltanto rilevando essere stata emessa la suddetta sentenza “con annullamento dell'ordinanza ingiunzione”.
Non può riconoscersi efficacia provvisoriamente esecutiva (art. 282 cpc.) alla sentenza che non abbia contenuto condannatorio.
La sospensione giudiziale (18.9.2017; RG 27934/2017) non incide sull'intimazione impugnata che non è un atto dell'esecuzione forzata.
Quanto alla cartella n. 09720170107613374000 la mera pendenza del giudizio tributario non ha alcuna incidenza su di essa.
Pertanto nella presente sede a cognizione piena la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida nell'unica somma di euro
9500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 11 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 32900/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Lorenzo Maria Coen come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e , con l'Avvocatura Generale dello Controparte_1 Controparte_2
Stato come in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' ha chiesto annullarsi l'Intimazione di Pagamento Parte_1
n. 09720199023697111/000, notificatale il 20.03.2019 assumendo essere stato giudizialmente dichiarato come non dovuto l'importo della cartella di pagamento n. 09720160139281313000 già sospesa ed avendo inoltre impugnato la cartella n. 09720170107613374000 innanzi al Giudice tributario.
Si sono costituiti a mezzo di unica comparsa l' e il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La domanda è infondata.
Quanto alla cartella n. 09720160139281313000 parte attrice non ha provato (art. 124 disp. att.
c.p.c.) il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma (28.09.2018; n. 18474/2018) che ha dichiarato “non dovuto l'importo dell'Ordinanza Ingiunzione n. 14531 del 19.02.2014” (euro
66.633,56).
pagina1 di 2 La sentenza del medesimo Tribunale del 18.2.2019 (n. 3774/2019) non ha affermato l'esistenza del giudicato soltanto rilevando essere stata emessa la suddetta sentenza “con annullamento dell'ordinanza ingiunzione”.
Non può riconoscersi efficacia provvisoriamente esecutiva (art. 282 cpc.) alla sentenza che non abbia contenuto condannatorio.
La sospensione giudiziale (18.9.2017; RG 27934/2017) non incide sull'intimazione impugnata che non è un atto dell'esecuzione forzata.
Quanto alla cartella n. 09720170107613374000 la mera pendenza del giudizio tributario non ha alcuna incidenza su di essa.
Pertanto nella presente sede a cognizione piena la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida nell'unica somma di euro
9500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 11 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina2 di 2