TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4570/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica - differenze retributive” e vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
NT AB ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( – avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ); C.F._4
( - contumace;
CP_3 P.IVA_3
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 7 r.g. 4570/2024
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere stata assunta, a seguito di passaggio di cantiere, dalla con qualifica di impiegato tecnico di cui al livello CP_3
2B del ccnl del settore . Evidenziava di aver maturato il Controparte_4 diritto all'inquadramento nel livello 4A sin dall'01.02.2017 avendo di fatto espletato, con autonomia operativa, mansioni di controllo e sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, come dettagliatamente indicato nell'atto introduttivo. Essendo stata transitata alle dipendenze di a decorrere da maggio 2022, chiedeva Controparte_1 al giudice del lavoro adito la condanna delle società resistenti in solido al pagamento in suo favore della conseguenziali differenze retributive quantificate come in conteggi nella complessiva somma di € 19.824,58, di cui € 7.233,54 maturate da maggio 2022 a luglio 2024 alle dipendenze di
Chiedeva, altresì, la condanna delle datrici al Controparte_1 CP_ versamento dei contributi previdenziali omessi in favore dell .
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10.03.2025, eccependo l'inammissibile frazionamento del credito;
la prescrizione del diritto attoreo a ottenere le differenze retributive e, nel merito, l'assenza di espletamento di mansioni superiori. In data 17.02.2025 CP_ si costituiva l , concludendo come in atti. invece, CP_3 nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace.
Vanno, preliminarmente, respinte le eccezioni in rito sollevate dalla società Controparte_1
Invero, quanto alla parcellizzazione, oramai la giurisprudenza di legittimità è approdata al principio secondo cui i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la
Pagina 2 di 7 r.g. 4570/2024
domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale
(cfr. Cass. S.U. n. 7299/25). Pertanto, ribadito che un accertamento di comportamento abusivo di una delle parti processuali non potrebbe mai sfociare in una pronuncia che incide sul merito delle singole pretese, va finanche rilevato che, nel caso che qui occupa, non può ricorrere una fattispecie di abusivo frazionamento del credito in quanto il precedente giudizio (incoato tra le parti innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con r.g. n. 7932/22) risulta estinto con ordinanza del 07.12.2023 (cfr. doc. in atti).
Quanto alla prescrizione, anche in questo caso l'eccezione è infondata atteso che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 26246/22).
Venendo al merito con riferimento alle mansioni superiori, va osservato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive (cd. procedimento trifasico), consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle
Pagina 3 di 7 r.g. 4570/2024
qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento,
è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. (cfr. Cass. n. 30580/19; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del ccnl comparto delle Istituzioni di alta
Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori). Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto;
nello stesso senso, Cass. n.
30580/19).
Ciò premesso, il ccnl di settore pacificamente applicato indica quali lavoratori di livello 2 coloro che “in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo acquisibili con un
Pagina 4 di 7 r.g. 4570/2024
periodo di pratica con utilizzo di macchinari, strumenti informatici, ecc.”, indicando quali profili esemplificativi coloro che svolgono compiti semplici quali “videoscrittura, registrazione/archiviazione/fotocopiatura/trasmissione informatica di corrispondenza/documenti, inserimento dati”.
Di contro, sono di livello 4 i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo…richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a istruzioni generali non necessariamente dettagliate”, indicando come profili esemplificativi il lavoratore che “svolge compiti di segreteria…esamina documenti per l'archiviazione e il loro smistamento…operatore EDP…addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti, ecc.”.
Venendo al caso che qui occupa, la stessa non CP_1 contesta di aver affidato alla parte ricorrente le mansioni di segreteria ovvero addetta al numero verde con compiti di “fissare gli appuntamenti con l'utenza per il ritiro degli ingombranti, praticamente il più elementare lavoro di segreteria” (cfr. pag. 3 della memoria depositata il 10.03.2025).
Tali funzioni sono state confermate anche dalla prova dichiarativa espletata nel corso del processo, come risulta dalle deposizioni di Controparte_5
(“era responsabile dell'eco sportello: gestisce tutto nell'ufficio, riceve i reclami, gestisci rifiuti ingombranti, il ritiro pannolini, la potatura e i rifiuti
Raee”); (“lei è addetta allo sportello ecologico, ovvero Controparte_6 risponde al telefono per la raccolta degli ingombranti, per la potatura e per tutti i reclami dei cittadini”); (“Lei prende le prenotazioni Controparte_7 dalle utenze per i rifiuti ingombranti e Rae, gli elettrodomestici, lavora con il telefono e raccoglie le anomalie e gli esposti dei cittadini”).
Pertanto, non possono residuare dubbi sul fatto che la parte ricorrente abbia sempre espletato compiti di segreteria che di certo non possono rientrare in quelle attività esecutive elementari proprie del livello di appartenenza, ma, di contro, rientrano pienamente nel profilo esemplificativo di quello superiore rivendicato.
Pagina 5 di 7 r.g. 4570/2024
Ne deriva il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento e la conseguenziale condanna delle società resistenti al pagamento delle relative differenze retributive, per la cui quantificazione è da ritenersi attendibile il prospetto contabile accluso all'atto introduttivo, da ritenersi immune da apparenti vizi logici o errori matematici, tenuto anche conto che in esso si è proceduto alla mera operazione di differenza tra le retribuzioni base delle due qualifiche professionali.
Pertanto, non essendo in contestazione il trasferimento di azienda e l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c., e CP_3 [...] vanno condannate in solido al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di € 19.824,58, mentre la sola Controparte_1 va condannata al pagamento in favore della ricorrente della ulteriore somma di € 7.233,54 maturata sino a luglio 2024. A tali somme vanno aggiunti gli accessori di legge ovvero gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dalle singole debenze sino al saldo effettivo.
Segue la condanna delle società resistenti, ciascuna per il proprio periodo di competenza, alla regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al superiore inquadramento nel livello 4A del ccnl di settore applicato e condanna e in solido, al pagamento, in CP_3 Controparte_1 favore della ricorrente, della somma di € 19.824,58 maturata da febbraio
2017 ad aprile 2022 e condanna la sola al pagamento, Controparte_1 in favore della ricorrente, della somma di € 7.233,54 maturata da maggio
2022 sino a luglio 2024, il tutto oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna e ciascuna per il proprio CP_3 Controparte_1 CP_ periodo di competenza, alla regolarizzazione contributiva presso l della
Pagina 6 di 7 r.g. 4570/2024
posizione della ricorrente sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione;
CP_ 3) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l;
4) condanna e in solido tra loro, al CP_3 Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4570/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica - differenze retributive” e vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
NT AB ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( – avv. TORRENTE ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ); C.F._4
( - contumace;
CP_3 P.IVA_3
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 7 r.g. 4570/2024
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere stata assunta, a seguito di passaggio di cantiere, dalla con qualifica di impiegato tecnico di cui al livello CP_3
2B del ccnl del settore . Evidenziava di aver maturato il Controparte_4 diritto all'inquadramento nel livello 4A sin dall'01.02.2017 avendo di fatto espletato, con autonomia operativa, mansioni di controllo e sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, come dettagliatamente indicato nell'atto introduttivo. Essendo stata transitata alle dipendenze di a decorrere da maggio 2022, chiedeva Controparte_1 al giudice del lavoro adito la condanna delle società resistenti in solido al pagamento in suo favore della conseguenziali differenze retributive quantificate come in conteggi nella complessiva somma di € 19.824,58, di cui € 7.233,54 maturate da maggio 2022 a luglio 2024 alle dipendenze di
Chiedeva, altresì, la condanna delle datrici al Controparte_1 CP_ versamento dei contributi previdenziali omessi in favore dell .
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10.03.2025, eccependo l'inammissibile frazionamento del credito;
la prescrizione del diritto attoreo a ottenere le differenze retributive e, nel merito, l'assenza di espletamento di mansioni superiori. In data 17.02.2025 CP_ si costituiva l , concludendo come in atti. invece, CP_3 nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace.
Vanno, preliminarmente, respinte le eccezioni in rito sollevate dalla società Controparte_1
Invero, quanto alla parcellizzazione, oramai la giurisprudenza di legittimità è approdata al principio secondo cui i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la
Pagina 2 di 7 r.g. 4570/2024
domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale
(cfr. Cass. S.U. n. 7299/25). Pertanto, ribadito che un accertamento di comportamento abusivo di una delle parti processuali non potrebbe mai sfociare in una pronuncia che incide sul merito delle singole pretese, va finanche rilevato che, nel caso che qui occupa, non può ricorrere una fattispecie di abusivo frazionamento del credito in quanto il precedente giudizio (incoato tra le parti innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con r.g. n. 7932/22) risulta estinto con ordinanza del 07.12.2023 (cfr. doc. in atti).
Quanto alla prescrizione, anche in questo caso l'eccezione è infondata atteso che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 26246/22).
Venendo al merito con riferimento alle mansioni superiori, va osservato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive (cd. procedimento trifasico), consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle
Pagina 3 di 7 r.g. 4570/2024
qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento,
è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. (cfr. Cass. n. 30580/19; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del ccnl comparto delle Istituzioni di alta
Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori). Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto;
nello stesso senso, Cass. n.
30580/19).
Ciò premesso, il ccnl di settore pacificamente applicato indica quali lavoratori di livello 2 coloro che “in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo acquisibili con un
Pagina 4 di 7 r.g. 4570/2024
periodo di pratica con utilizzo di macchinari, strumenti informatici, ecc.”, indicando quali profili esemplificativi coloro che svolgono compiti semplici quali “videoscrittura, registrazione/archiviazione/fotocopiatura/trasmissione informatica di corrispondenza/documenti, inserimento dati”.
Di contro, sono di livello 4 i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo…richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a istruzioni generali non necessariamente dettagliate”, indicando come profili esemplificativi il lavoratore che “svolge compiti di segreteria…esamina documenti per l'archiviazione e il loro smistamento…operatore EDP…addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti, ecc.”.
Venendo al caso che qui occupa, la stessa non CP_1 contesta di aver affidato alla parte ricorrente le mansioni di segreteria ovvero addetta al numero verde con compiti di “fissare gli appuntamenti con l'utenza per il ritiro degli ingombranti, praticamente il più elementare lavoro di segreteria” (cfr. pag. 3 della memoria depositata il 10.03.2025).
Tali funzioni sono state confermate anche dalla prova dichiarativa espletata nel corso del processo, come risulta dalle deposizioni di Controparte_5
(“era responsabile dell'eco sportello: gestisce tutto nell'ufficio, riceve i reclami, gestisci rifiuti ingombranti, il ritiro pannolini, la potatura e i rifiuti
Raee”); (“lei è addetta allo sportello ecologico, ovvero Controparte_6 risponde al telefono per la raccolta degli ingombranti, per la potatura e per tutti i reclami dei cittadini”); (“Lei prende le prenotazioni Controparte_7 dalle utenze per i rifiuti ingombranti e Rae, gli elettrodomestici, lavora con il telefono e raccoglie le anomalie e gli esposti dei cittadini”).
Pertanto, non possono residuare dubbi sul fatto che la parte ricorrente abbia sempre espletato compiti di segreteria che di certo non possono rientrare in quelle attività esecutive elementari proprie del livello di appartenenza, ma, di contro, rientrano pienamente nel profilo esemplificativo di quello superiore rivendicato.
Pagina 5 di 7 r.g. 4570/2024
Ne deriva il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento e la conseguenziale condanna delle società resistenti al pagamento delle relative differenze retributive, per la cui quantificazione è da ritenersi attendibile il prospetto contabile accluso all'atto introduttivo, da ritenersi immune da apparenti vizi logici o errori matematici, tenuto anche conto che in esso si è proceduto alla mera operazione di differenza tra le retribuzioni base delle due qualifiche professionali.
Pertanto, non essendo in contestazione il trasferimento di azienda e l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c., e CP_3 [...] vanno condannate in solido al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di € 19.824,58, mentre la sola Controparte_1 va condannata al pagamento in favore della ricorrente della ulteriore somma di € 7.233,54 maturata sino a luglio 2024. A tali somme vanno aggiunti gli accessori di legge ovvero gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dalle singole debenze sino al saldo effettivo.
Segue la condanna delle società resistenti, ciascuna per il proprio periodo di competenza, alla regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al superiore inquadramento nel livello 4A del ccnl di settore applicato e condanna e in solido, al pagamento, in CP_3 Controparte_1 favore della ricorrente, della somma di € 19.824,58 maturata da febbraio
2017 ad aprile 2022 e condanna la sola al pagamento, Controparte_1 in favore della ricorrente, della somma di € 7.233,54 maturata da maggio
2022 sino a luglio 2024, il tutto oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna e ciascuna per il proprio CP_3 Controparte_1 CP_ periodo di competenza, alla regolarizzazione contributiva presso l della
Pagina 6 di 7 r.g. 4570/2024
posizione della ricorrente sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione;
CP_ 3) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l;
4) condanna e in solido tra loro, al CP_3 Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 7 di 7