Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 7864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/12/2024, da:
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1986, e
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/07/1983, entrambi con il proc. dom. avv. POLETTI LAURA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/04/2012 a Colere (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la GL (n. a Piario il 18/06/2014). Persona_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
02/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per
1
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della GL minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi degli artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, che
[...] Parte_2
si trascrivono di seguito:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La GL minore verrà affidata secondo la disciplina dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni
2 educative, di istruzione e di cura nel su prioritario interesse, nonché a garantire a Per_
un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori oltre che a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_ 3. I ricorrenti concordano che manterrà la residenza anagrafica presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale condotta in locazione dalla medesima sita in Castione della RE (Bg) in Via Cantoniera n. 71, unitamente agli arredi che la compongono, affinché la abiti stabilmente insieme alla GL;
Per_ 4. Il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima;
5. In ogni caso, in considerazione degli impegni lavorativi del padre che rendono
Per_ impossibile garantire pernottamenti presso di lui nei giorni infrasettimanali, trascorrerà con il padre tre weekend al mese, da concordare mensilmente, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica sera, allorquando la minore verrà riaccompagnata a casa della mamma dopo cena;
Per_ 6. trascorrerà col padre i giorni del compleanno, di Natale e quello di Santo
Stefano, il giorno dell'ultimo dell'anno e quello del primo dell'anno, Pasqua
Pasquetta ed ogni ulteriore festività in base al principio dell'alternanza; Per_ 7. resterà con il genitore il giorno del compleanno della madre o del padre per permettere loro di trascorrere insieme quella giornata;
Per_ 8. trascorrerà una settimana di vacanza estiva con ciascuno dei genitori, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
9. Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della GL un assegno mensile nella misura di €
500,00.=(cinquecento/00), per dodici (12) mensilità da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello in cui si è tenuta l'udienza di comparizione personale;
il predetto contributo verrà corrisposto alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese;
10. Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di
3 stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
i signori e concordano che le spese non Parte_1 Parte_2 coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole, saranno sostenute in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese
4 scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione
5 espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
11. L'assegno unico e universale relativo alla GL verrà incassato integralmente
(100%) dalla SI.ra ; Parte_1
12. Il SI. si farà carico altresì per intero del canone di Parte_2 locazione dell'unità immobiliare ove la minore ha la propria residenza, corrispondendo a tal fine alla SI.ra la somma mensile di € 375,00.= Pt_1
Per_ contestualmente al versamento del contributo al mantenimento in favore di , entro il giorno 15 di ogni mese;
13. Altresì il sig. verserà alla SI.ra la somma Parte_2 Parte_1 di € 250,00.=, da corrispondere sempre contestualmente al contributo al Per_ mantenimento in favore di e alla somma di cui al punto precedente, a titolo di contributo nel costo delle utenze domestiche relative alla casa coniugale;
14. I ricorrenti concordano che gli obblighi di pagamento a carico del SI.
di cui ai punti 12 e 13 che precedono, permarranno sino a Parte_2
quando le condizioni reddituali della SI.ra saranno precarie, con ciò Pt_1 intendendosi l'assenza di una stabile occupazione che le garantisca un reddito tale Per_ da renderla economicamente autosufficiente e fintantoché la GL vivrà stabilmente presso la madre;
a tal fine la SI.ra si impegna a reperire Pt_1
una occupazione che le consenta di raggiungere una propria autonomia
6 economica e a darne pronta comunicazione al SI. di qualsiasi Parte_2
cambiamento nella propria situazione reddituale;
15. In considerazione di quanto previsto al punto che precede e della circostanza che la SI.ra isulta originaria della Provincia di Milano, ove tuttora vive Pt_1 la propria famiglia d'origine, il SI. espressamente riconosce di essere Pt_2 consapevole che la SI.ra potrebbe reperire un'occupazione lavorativa Pt_1
nelle Province di Milano e/o Monza Brianza e in tal caso, qualora tale occupazione consenta alla SI.ra di raggiungere una autonomia Pt_1 economica stabile, autorizza sin da ora la moglie a trasferire nell'ambito di tale Per_ provincia la residenza propria e quella della GL . Resta inteso che in tale ipotesi verranno meno gli obblighi di cui ai punti 12 e 13 che precedono;
16. I ricorrenti prestano il reciproco consenso al rilascio di autonomo documento
Per_ di espatrio a nome della GL nonché al rilascio/rinnovo dei propri rispettivi passaporti;
17. Fatta eccezione per quanto indicato ai punti 12 e 13 i coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro ogni altro rapporto, anche di natura economica;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Colere (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2012, atto n.1, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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