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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4742 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. Alfonso Savino e Mario D'Amato Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv Marco Forlenza CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso in riassunzione depositato in data 04/10/2024 in seguito ad ordinanza di incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Salerno, parte ricorrente ha evidenziato: di essere, dal mese di maggio 2020, Con specialista ambulatoriale titolare d'incarico a tempo indeterminato presso l' convenuta;
che, a far data dal 02.02.2022, il servizio ambulatoriale di Angiologia del distretto 66 era stato interrotto in quanto il dott.
, che aveva sino a quel momento ricoperto l'incarico per n. 22 ore settimanali, era stato Persona_1 Con posto in quiescenza;
di aver senz'esito diffidato l' convenuta a mettere a bando le n.22 ore settimanali Con per il servizio specialistico di chirurgia vascolare;
che l' con provvedimento del 23.02.2023, gli aveva assegnato un incarico di n. 5 ore per il Distretto 66 (e n. 4 ore settimanali per il Distretto 67) sostenendo che “il contingentamento delle ore resesi disponibili, quindi la frammentazione delle stesse con
l'assegnazione di sole 5 ore a decorrere dal 01.03.2023 (in luogo delle 22 ore resesi disponibili sin dal
01.02.2022) gli aveva determinato danni professionali e patrimoniali, da perdita di chance, e malesseri Con Per_ psicologici in quanto se l avesse messo a bando tutte le 22 ore già svolte dal dott l'incarico sarebbe stato conferito a lui tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 20 ACN;
concludeva, previo accertamento dell'inadempimento dell' per la mancata assegnazione in suo favore delle 22 Parte_2 ore resesi disponibili alla data del 02.02.2022, per la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance subito -che quantificava in euro 65.619,92, a titolo di mancato guadagno come da conteggi- oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'asl convenuta che concludeva per il rigetto della domanda;
concessi termini per note oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di legittimità afferma, in maniera costante, che la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo esercizio di un dato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere (cfr da ultimo Cass Civ 22863 2024 e 3755 2024)
La giurisdizione del giudice ordinario, nell'ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato", sussiste invece quando, sebbene l'inerzia della
P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma comunque natura di attività vincolata (cfr Cass Civ 3755 2024)
Tanto premesso va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in quanto, nella fattispecie, l'attività che si domanda dichiararsi in via incidentale illegittima (ovvero la mancata “messa a bando” di 22 ore settimanali per il servizio specialistico di chirurgia vascolare) non era vincolata;
Spese di lite compensate tra le parti considerando la pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4742 2024
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e compensa le spese di lite tra le parti;
Nocera Inferiore 28/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. Alfonso Savino e Mario D'Amato Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv Marco Forlenza CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso in riassunzione depositato in data 04/10/2024 in seguito ad ordinanza di incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Salerno, parte ricorrente ha evidenziato: di essere, dal mese di maggio 2020, Con specialista ambulatoriale titolare d'incarico a tempo indeterminato presso l' convenuta;
che, a far data dal 02.02.2022, il servizio ambulatoriale di Angiologia del distretto 66 era stato interrotto in quanto il dott.
, che aveva sino a quel momento ricoperto l'incarico per n. 22 ore settimanali, era stato Persona_1 Con posto in quiescenza;
di aver senz'esito diffidato l' convenuta a mettere a bando le n.22 ore settimanali Con per il servizio specialistico di chirurgia vascolare;
che l' con provvedimento del 23.02.2023, gli aveva assegnato un incarico di n. 5 ore per il Distretto 66 (e n. 4 ore settimanali per il Distretto 67) sostenendo che “il contingentamento delle ore resesi disponibili, quindi la frammentazione delle stesse con
l'assegnazione di sole 5 ore a decorrere dal 01.03.2023 (in luogo delle 22 ore resesi disponibili sin dal
01.02.2022) gli aveva determinato danni professionali e patrimoniali, da perdita di chance, e malesseri Con Per_ psicologici in quanto se l avesse messo a bando tutte le 22 ore già svolte dal dott l'incarico sarebbe stato conferito a lui tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 20 ACN;
concludeva, previo accertamento dell'inadempimento dell' per la mancata assegnazione in suo favore delle 22 Parte_2 ore resesi disponibili alla data del 02.02.2022, per la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance subito -che quantificava in euro 65.619,92, a titolo di mancato guadagno come da conteggi- oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'asl convenuta che concludeva per il rigetto della domanda;
concessi termini per note oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di legittimità afferma, in maniera costante, che la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l'omesso o cattivo esercizio di un dato potere da parte dell'Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall'interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere (cfr da ultimo Cass Civ 22863 2024 e 3755 2024)
La giurisdizione del giudice ordinario, nell'ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale "qualificato", sussiste invece quando, sebbene l'inerzia della
P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma comunque natura di attività vincolata (cfr Cass Civ 3755 2024)
Tanto premesso va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in quanto, nella fattispecie, l'attività che si domanda dichiararsi in via incidentale illegittima (ovvero la mancata “messa a bando” di 22 ore settimanali per il servizio specialistico di chirurgia vascolare) non era vincolata;
Spese di lite compensate tra le parti considerando la pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4742 2024
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e compensa le spese di lite tra le parti;
Nocera Inferiore 28/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale