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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29620180016768080000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Saviano e Difensore_1 conviene in giudizio :
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo
Propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 296 2018 0016768080 000, relativa a tassa automobilistica anni 2013 e 2014. Lo stesso sostiene quanto segue.
· per l'anno 2014 – veicolo Targa_1: non debenza per intervenuta rottamazione del veicolo il 26.03.2013;
· per l'anno 2014 – veicolo Targa_2: avvenuto pagamento;
· per l'anno 2013 – veicolo Targa_1: insussistenza del presupposto impositivo e, comunque, intervenuta prescrizione.
Agli atti risultano prodotti dall'Ufficio impositore due provvedimenti di sgravio:
1. Sgravio 2013: Provvedimento n. 2023S0016569, emesso dal competente Ufficio di Palermo il
12.01.2023, che dispone lo sgravio integrale pari a € 186,44 per l'anno d'imposta 2013 relativo al veicolo Targa_1
2. Sgravio 2014: Provvedimento n. 2023S0016584, emesso in pari data dal medesimo Ufficio, che dispone lo sgravio di € 181,51 per l'anno d'imposta 2014, sempre riferito al veicolo Targa_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Sulle annualità 2013 e 2014 – veicolo Targa_1 ha avuto luogo lo sgravio totale per entrambe le annualità:
· 2013 → sgravio totale: € 186,44;
· 2014 → sgravio totale: € 181,51.
Tali provvedimenti hanno determinato la cessazione della materia del contendere per dette poste:
l'Amministrazione ha già riconosciuto l'inesistenza della pretesa originariamente iscritta a ruolo.
2. Sulla tassa automobilistica 2014 – veicolo Targa_2. Il contribuente ha contestato la legittimità della pretesa tributaria deducendo di aver adempiuto al relativo pagamento. In proposito l'Ufficio rappresenta che consultando le banche dati di cui è dotato non ha rilevato l'adempimento dell'obbligazione dedotto dal contribuente. Lo stesso ha prodotto una attestazione rilasciato da un ente I.S.A. Co. (Sistema informativo studi di consulenza automobilistica) che attesta il pagamento della tassa è avvenuto il 24.6.2014 (scadenza agosto 2014). All'uopo si rileva che il ricorrente è divenuto proprietario dell'auto in discorso in data 30.09.2013
e che il periodo d'imposta di cui l'Agenzia delle Entrate lamenta il mancato adempimento dell'obbligazione
è quello intercorrente tra il maggio 2014 e l'aprile 2015. In ogni caso tale bollettino è del tutto irrilevante ai fini processuali non avendo alcuna efficacia probatoria
3. Inoltre risulta notificato l'atto prodromico come da allegazioe n dell'Ufficio impositore, sicchè nessun aprescvrizione è maturata.
Compensa le spese tra le parti, attesa la parziale soccombenza e l'intervento di sgravio successivo al ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto:
o dichiara cessata la materia del contendere quanto alle annualità 2013 e 2014 relative al veicolo Targa_1, in ragione dei provvedimenti di sgravio n. 2023S0016569 e n. 2023S0016584;
o conferma la cartella n. 296 2018 0016768080 000 nella parte relativa alla tassa automobilistica 2014 – veicolo Targa_2 per avvenuto pagamento.
3. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo 18.12.25
IL RTELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29620180016768080000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Saviano e Difensore_1 conviene in giudizio :
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo
Propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 296 2018 0016768080 000, relativa a tassa automobilistica anni 2013 e 2014. Lo stesso sostiene quanto segue.
· per l'anno 2014 – veicolo Targa_1: non debenza per intervenuta rottamazione del veicolo il 26.03.2013;
· per l'anno 2014 – veicolo Targa_2: avvenuto pagamento;
· per l'anno 2013 – veicolo Targa_1: insussistenza del presupposto impositivo e, comunque, intervenuta prescrizione.
Agli atti risultano prodotti dall'Ufficio impositore due provvedimenti di sgravio:
1. Sgravio 2013: Provvedimento n. 2023S0016569, emesso dal competente Ufficio di Palermo il
12.01.2023, che dispone lo sgravio integrale pari a € 186,44 per l'anno d'imposta 2013 relativo al veicolo Targa_1
2. Sgravio 2014: Provvedimento n. 2023S0016584, emesso in pari data dal medesimo Ufficio, che dispone lo sgravio di € 181,51 per l'anno d'imposta 2014, sempre riferito al veicolo Targa_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Sulle annualità 2013 e 2014 – veicolo Targa_1 ha avuto luogo lo sgravio totale per entrambe le annualità:
· 2013 → sgravio totale: € 186,44;
· 2014 → sgravio totale: € 181,51.
Tali provvedimenti hanno determinato la cessazione della materia del contendere per dette poste:
l'Amministrazione ha già riconosciuto l'inesistenza della pretesa originariamente iscritta a ruolo.
2. Sulla tassa automobilistica 2014 – veicolo Targa_2. Il contribuente ha contestato la legittimità della pretesa tributaria deducendo di aver adempiuto al relativo pagamento. In proposito l'Ufficio rappresenta che consultando le banche dati di cui è dotato non ha rilevato l'adempimento dell'obbligazione dedotto dal contribuente. Lo stesso ha prodotto una attestazione rilasciato da un ente I.S.A. Co. (Sistema informativo studi di consulenza automobilistica) che attesta il pagamento della tassa è avvenuto il 24.6.2014 (scadenza agosto 2014). All'uopo si rileva che il ricorrente è divenuto proprietario dell'auto in discorso in data 30.09.2013
e che il periodo d'imposta di cui l'Agenzia delle Entrate lamenta il mancato adempimento dell'obbligazione
è quello intercorrente tra il maggio 2014 e l'aprile 2015. In ogni caso tale bollettino è del tutto irrilevante ai fini processuali non avendo alcuna efficacia probatoria
3. Inoltre risulta notificato l'atto prodromico come da allegazioe n dell'Ufficio impositore, sicchè nessun aprescvrizione è maturata.
Compensa le spese tra le parti, attesa la parziale soccombenza e l'intervento di sgravio successivo al ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto:
o dichiara cessata la materia del contendere quanto alle annualità 2013 e 2014 relative al veicolo Targa_1, in ragione dei provvedimenti di sgravio n. 2023S0016569 e n. 2023S0016584;
o conferma la cartella n. 296 2018 0016768080 000 nella parte relativa alla tassa automobilistica 2014 – veicolo Targa_2 per avvenuto pagamento.
3. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo 18.12.25
IL RTELATORE IL PRESIDENTE