Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.482.2023 R.A.C.L., promossa da:
Francesco Arroi
con il proc. avv. La Gioia dom.
CONTRO
CP_1.
avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla pensione o almeno all'assegno ex 1.222.84 in considerazione del quadro patologico sofferto con conseguente condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese. All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa e ricorso per atp.
CP Fissata l'udienza di discussione si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Nel corso del procedimento in esame, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire le prestazioni richieste tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.
La pensione di inabilità, come è noto, spetta solo in caso di assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità ovvero di difetto fisico o mentale. Legittimato a conseguirla è l'assicurato il quale, al tempo della domanda, abbia almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui quanto meno tre nel quinquennio precedente la domanda stessa. Infatti, il I comma dell'art.2 1.222 del
1984 recita: "si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Controparte 2 l'assicurato '
il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".
Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, sottintende l'accertamento dell'impossibilita' assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, secondo il tenore di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984. Impossibilità questa che, tuttavia, deve essere oggetto di una attenta valutazione capace di apprezzare le peculiarità della fattispecie posta al vaglio dell'autorità adita. In particolare occorre tenere in debita considerazione la concreta possibilità di reimpiego delle eventuali energie lavorative residue accertate facendo riferimento non solo alla tipologia patologica riscontrata, ma anche alle generali attitudini del soggetto. Conseguentemente, neutra di per sé appare la circostanza che la patologia accertata non determini una invalidità nella percentuale massima ipotizzabile: circostanza questa che invero di per sé non escute l'astratta possibilità di conseguire una pensione di inabilità se, nel caso concreto si accerti che la residua capacità non possa essere reinvestita in attività confacenti rispetto a quella già svolta e comunque alle attitudini del soggetto de quo. Una diversa soluzione ermeneutica rifletterebbe semmai un approccio meramente esegetico all'art. 2 della legge n. 222 del 1984, incapace pertanto di coglierne il significato e quindi minando la possibilità di conseguire gli obiettivi viceversa perseguiti dall'ordinamento in materia. Anzi, occorre evidenziare, del resto, come non pregiudichi la possibilità di conseguire detta prestazione neppure quella residua capacità che consenta esclusivamente attività lavorative non proficue;
che è quanto si può affermare sulla scorta del combinato disposto tra gli artt. 1 e 38 Cost.. Invero, il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è soltanto quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa.
Nella specie pacifica appare tra le parti la sussistenza del prescritto requisito assicurativo.
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve ritenere la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ex 1.222 del 1984 con decorrenza dalla data indicata dal consulente tecnico d'ufficio, con conseguente condanna di al pagamento di detta prestazione con decorrenza come per legge, prestazione da maggiorare degli interessi legali e da rivalutare esclusivamente per la parte eccedente gli interessi medesimi e salvo quanto già corrisposto a detto titolo. In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art. 16, comma VI, 1.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Le spese di lite, in considerazione della decorrenza del quadro patologico accertato rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, devono essere compensate.
Pqm
Il Tribunale in composizione monocratica,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara la sussistenza sin dall'ottobre 2022 delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento del diritto di parte ricorrente a conseguire l'assegno ex 1.222 del 1984 e CP condanna al pagamento di detta prestazione con decorrenza come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione siccome indicato in parte motiva.
CP Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di
Spese per il resto compensate.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova