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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2024, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 13214/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/04/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 7/10/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERTOGLIO ELENA con studio in CORSO MARTIRI DELLA
LIBERTA', 7 BRESCIA presso il quale è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ,) nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TRESOLDI DIEGO con studio in VIA MAZZINI, 46 TREZZO
D'ADDA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E
AVV. LUCIA MELLA, Curatore Speciale dei minori nata il [...], nata il Persona_1 Per_2 16.10.2018 e nato il [...], nominata con provvedimento del 23.11.2022, con studio in Per_3
Milano Via Vincenzo Monti n. 34,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15.4.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“NEL MERITO:
- rigettare le domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- pronunciare la separazione personale fra i coniugi, alle seguenti condizioni: Per_ 1) affidare in via super esclusiva i figli , e alla madre, NO Per_1 Per_3 Parte_1
, con collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione della stessa, sita in Cambiago (MI), Via
[...] Comotti n. 10/6;
2) assegnazione della casa coniugale, sita in Cambiago (MI), Via Comotti n. 10/6, appartamento al piano primo composto di due locali, cucina abitabile, servizi, due balconi e pertinente vano di cantina al piano secondo interrato, nella palazzina 6 oltre a pertinente box al piano secondo interrato della palazzina 4, dette unità immobiliari sono censite nel Catasto Fabbricati come segue:
- foglio 1, mappale 578 sub. 715, Via Angelo Comotti n. 10, piano 1-s2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5, R.C.
Euro 464,81 (di proprietà di ½ (un mezzo) ciascuno dei signori e ); CP_2 Parte_1
- foglio 1, mappale 568 sub. 23 Via Angelo Comotti n. 10/6, piano S2, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 20, R.C. Euro 42,35 (di proprietà del signor ), dove attualmente vive il nucleo familiare, alla madre, CP_2 quale genitore convivente con i figli minori, con i mobili ivi presenti, dalla quale il sig. ha già CP_2 asportato i propri effetti personali;
3) il padre avrà facoltà di tenere presso di sé o, comunque, di occuparsi dei minori nei modi e nei tempi che verranno ritenuti più idonei alla tutela ed alla cura degli stessi, previa verifica delle capacità genitoriali del signor ed in ogni caso con modalità protetta ed in spazio neutro sino a che il padre non si sarà sottoposto CP_2 ad una verifica sulle propria capacità genitoriale con esito positivo e sempre che tali frequentazioni non siano pregiudizievoli alla crescita serena dei minori;
4) porre a carico del sig. , per il mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di CP_2
€.#1.050,00 (€350,00 per ciascun figlio), o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_ 5) porre a carico del sig. il 100% del costo della mensa scolastica di e ed il CP_2 Per_1
100% delle spese extra assegno relative ai tre figli come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale
Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; 6) porre a carico del sig. per il mantenimento della moglie, un assegno mensile CP_2 dell'importo di €250,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
7) alla luce dell'affidamento super esclusivo, disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla NO , quale genitore affidatario dei minori. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre ad accessori di legge e successive spese occorrende.”
Per : CP_1
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, così provvedere:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi parti in causa;
2) confermare l'assegnazione alla IG della casa coniugale sita in Cambiago Parte_1
(MI), via Comotti n. 10/6 costituita da appartamento posto al piano primo di due locali, cucina abitabile, servizi, due balconi e pertinente vano di cantina al piano secondo interrato, identificata catastalmente al foglio 1, mappale
568 sub. 23 Via Angelo Comotti n. 10/6, piano S2, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 20, R.C. Euro 42,35, il tutto come da titolo d'acquisto prodotto quale documento 4 da parte ricorrente e con esclusione di ogni altro bene immobiliare, box et similia, di proprietà esclusiva del Sig. ancorché sito al medesimo Indirizzo CP_2 ovvero ad esso prossimo;
Per_
3) affidare i figli minori , e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_3 prevalente presso la madre e con facoltà per il padre, tenuto conto della sua attuale residenza di fatto in Catania, di vederli e frequentarli ogni qualvolta gli sarà possibile e beninteso previo accordo con la madre e nel rispetto dei loro impegni di vita e della loro gestione quotidiana da parte della madre stessa ovvero, in subordine, laddove il Giudice dovesse ritenere di confermare l'affidamento dei minori all'Ente e la loro collocazione presso la Per_ madre disposti in corso di causa, determinare modalità e tempi di visita e frequentazione di , e Per_1 da parte del padre;
Per_3
4) determinare nella somma mensile di Euro 200,00 per ciascun figlio minore il contributo al mantenimento della prole a carico del padre, da rivalutarsi annualmente dall'anno e dal mese successivo a quello di pronuncia della sentenza e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo;
5) rigettare, per le ragioni svolte, la domanda di mantenimento avanzata dalla Sig.ra ovvero Pt_1 ridurre ad Euro 200,00 mensili l'ammontare del relativo assegno.”
Per il CURATORE SPECIALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre Per_
- Affidare i minori , e in via super esclusiva alla madre NO Per_1 Persona_4 Parte_1
con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza familiare sita in Cambiago (MI) via
[...] Comotti 10/6 confermando l'assegnazione della casa familiare alla madre;
- disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale competente della madre per un supporto al ruolo genitoriale;
- disporre la prosecuzione degli incontri padre e figli presso lo Spazio Neutro distrettuale e la Regolamentazione della frequentazione padre e figli mediante un calendario stilato dai Servizi Sociali, nell'interessi dei figli minori;
- disporre la prosecuzione del lavoro in rete con la NPIA di LA per procedere con la necessaria valutazione psicodiagnostica di Per_3
- Disporre, se ritenuti necessari, i seguenti interventi: o la prosecuzione del lavoro in rete con gli adulti di professionisti che affiancano i membri del nucleo familiare;
o la prosecuzione dello spazio di intervento educativo domiciliare con la madre;
o la co-costruzione di un percorso di supporto genitoriale paterno con gli operatori sociosanitari del suo luogo di attuale domicilio.
- Porre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento dei figli minori CP_2 dell'ammontare di € 500,00 cadauno, per un totale di € 1.500,00 mensile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli minori;
- disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario;
- porre a carico del signor il versamento della quota del 100% delle spese straordinarie CP_2 relative ai figli minorenni, come da protocollo del Tribunale di Milano.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Civile in Almenno San Parte_1 CP_2
Salvatore (BG) in Milano in data 21.3.2009, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune - anno 2009, n. 2 parte I;
dall'unione coniugale sono nati il 9.4.2015, il Per_1 Per_2
16.10.2018 e il 30.10.2020. Per_3
Con ricorso depositato il 5.4.2022 la chiedeva la separazione dal marito, l'affidamento Pt_1
condiviso dei minori con tempi di permanenza presso il padre che tenessero conto dei propri turni lavorativi, l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, un assegno perequativo per il mantenimento dei minori nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e di € 250,00 per il proprio mantenimento, essendo priva di un lavoro lasciato dopo la nascita della secondogenita per dedicarsi interamente ai figli.
A sostegno della domanda narrava di un' unione coniugale molto difficile a causa dei comportamenti aggressivi, svalutanti e connotati da ingiustificata e soffocante gelosia tenuta dal marito, anche a volte alla presenza dei figli, tutti in tenera età, per i quali aveva anche sporto querela per maltrattamenti in famiglia. Descriveva il resistente come un accentratore che aveva sempre gestito il denaro secondo le esigenze che lo stesso, in via esclusiva, individuava. Proseguiva riferendo che al momento della separazione di fatto seguita dall'abbandono della casa coniugale da parte del resistente quest'ultimo aveva totalmente svuotato il conto corrente comune sul quale erano depositati oltre euro
220.00 , lasciandola priva di mezzi e versandole soltanto, e neanche con costanza, € 800,00 mensili per l'intero nucleo familiare, peraltro disinteressandosi totalmente della gestione e della crescita dei bambini. Rappresentava inoltre che il marito, oltre alla grossa disponibilità di denaro contante, aveva un'attività lavorativa particolarmente remunerativa, con redditi di circa € 2.800,00 mensili netti.
Con comparsa del 27.7.2022 si costituiva il il quale aderiva alla domanda di separazione CP_2 ma forniva una ricostruzione molto diversa tanto dell'andamento della vita coniugale quanto delle ragioni che avevano portato alla separazione, decisa di comune accordo e senza che mai vi fossero stati da parte propria atteggiamenti violenti o svalutanti. Negava, altresì, che la moglie avesse smesso di lavorare per una scelta concordata, trattandosi di desiderio della stessa resistente che egli aveva assecondato per amore. Descriveva poi una propria condizione economica diversa da quella illustrata dalla moglie che peraltro già beneficiava della comproprietà della casa coniugale al cui acquisto non aveva economicamente partecipato. Riferiva di essere un padre attento e presente nei limiti di tempo che la propria attività di autista di pullman spesso in trasferta gli consentiva e, ricostruiva in maniera differente la condizione economica della moglie, asserendo accantonamenti bancari e chiedeva quindi che il
Tribunale determinasse in € 800,00 l'assegno mensile a suo carico per il mantenimento di moglie figli, aderendo di fatto, quanto al resto, alle domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 23.9.2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, preso atto delle affermazioni delle parti, dalla quale emergeva una sostanziale conferma del clima descritto dalla ricorrente oltre che la notizia di intervento dei servizi sociali di
Cambiago disposta sulla base di provvedimento del T.M., si riservava di provvedere e, con ordinanza in pari data, valutata la complessità della situazione e la necessità di conoscere l'esito degli interventi dei servizi sociali incaricati, emetteva dei provvedimenti del tutto provvisori richiedendo il deposito di una relazione sul nucleo familiare nonché l'acquisizione da parte della cancelleria degli atti del procedimento penale pendente a carico del;
rinviava dunque all'udienza del 14.11.2022 alla quale, raccolte le CP_2
dichiarazioni delle parti, lette le relazioni dei servizi sociali ed acquisiti gli atti del procedimento penale, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava i provvedimenti provvisori ed urgenti, che emetteva con ordinanza del 23.11.2022 con la quale così pronunziava:
Per_
“Le parti si sono sposate il 21.3.2009 e sono genitori di (nata in data [...]), (nata in [...] [...]) e (nato in data [...]). Per_3
La situazione è molto complessa: come emerge dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica, la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del marito il quale è indagato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia commessi dal 2009 ad oggi;
è anche indagato per avere cagionato alla moglie lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Dalla denuncia sporta dalla moglie è emerso un quadro (non di conflittualità ma) di violenza agita da un coniuge nei confronti dell'altro; trattasi di violenza verbale, fisica ed anche economica, ove si consideri che nella seconda metà dell'anno 2021 (dopo che la moglie ha sporto denuncia nei suoi CP_2 confronti), ha prelevato dal conto corrente comune la somma di euro 210.000,00.
La ricorrente vive oggi nella casa familiare, unitamente ai tre figli;
si tratta di casa di piccole dimensioni in comproprietà fra i coniugi e sulla quale non grava alcun mutuo. Il mutuo di 157.000,00 contratto dai coniugi nel 2011 per l'acquisto dell'immobile è stato estinto in contanti in data 23.8.2017 (dunque solo sei anni dopo).
La ricorrente ha smesso di lavorare, in evidente accordo con il marito, dopo la nascita della seconda figlia;
ancora oggi, posto che ha due anni e non frequenta la scuola dell'infanzia, la donna non Per_3 lavora. si è allontanato dalla casa familiare nell'agosto 2021 e vive oggi in un monolocale;
ha riferito di CP_2 guadagnare circa 2.000,00 euro al mese e di pagare 550,00 euro di affitto mensili.
In punto di affidamento, si ritiene allo stato – e salva ogni diversa decisione alla luce degli ulteriori approfondimenti che verranno eseguiti dai Servizi Sociali di Cambiago – disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
I minori devono essere collocati presso la madre, alla quale deve conseguentemente essere assegnata la casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda e correda. I Servizi Sociali di Cambiago hanno già preso in carico il nucleo familiare, su incarico ricevuto dalla
Procura presso il Tribunale per i minorenni. In data 29.10.2022 è pervenuta relazione sulla situazione del nucleo familiare e dei tre minori che conferma ed evidenzia la problematicità del nucleo familiare, con criticità di crescita dei bambini.
In questo contesto deve disporsi che i Servizi Sociali:
1. disciplinino le frequentazioni fra il padre ed i figli minori, con le modalità più opportune e comunque osservate alla presenza di un educatore professionale, considerata l'età e l'esclusivo interesse dei minori, con facoltà di disporne un graduale ampliamento tenuto conto del solo interesse dei minori.
2. garantiscano ai genitori, previa eventuale valutazione psicodiagnostica, un supporto psicologico ed alla genitorialità: in considerazione della pendenza di procedimento penale nei confronti di per il CP_2 reato di maltrattamenti commesso in danno della moglie, si specifica che i colloqui dovranno avvenire separatamente e che non potrà allo stato trattarsi di percorso di mediazione (escluso nei casi di violenza domestica);
3. garantiscano ai minori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici della ASST, un sostegno psicologico, previa – ove ritenuta necessaria – valutazione da parte della territorialmente CP_3 competente;
Per_
4. garantiscano ad , la quale ha evidenziato evidenti problemi di linguaggio, una valutazione da parte della territorialmente competente;
CP_3
5. monitorino la situazione del nucleo familiare riferendo a questo Giudice ogni situazione di pregiudizio per i minori;
In considerazione della situazione estremamente complessa deve essere nominato un curatore speciale per i minori che si individua nella persona dell'avv. Lucia Mella, alla quale deve essere assegnato termine per costituirsi e depositare memoria difensiva entro la data del 16.1.2023
Dal punto di vista economico, deve rilevarsi che i redditi dichiarati da non appaiono verosimili: CP_2 nel 2011 le parti hanno acquistato un immobile contrendo un mutuo che veniva estinto (per un ammontare di circa 137.000,00 euro) nel 2017 in contanti;
inoltre alla data del 31.12.2020 risulta depositata sul conto corrente comune di e della moglie la somma di euro 205.000,00; nel 2021 CP_2 preleva detta somma e la trasferisce su altro conto corrente. CP_2
In questa situazione - considerato che per decisone comune le parti hanno avuto tre figli e che la ricorrente ha smesso di lavorare da anni per occuparsene, considerato poi che il padre vede, per ora, molto poco i minori - deve essere posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_2 tre figli versando alla moglie la somma mensile di euro 750,00, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dicembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ISTAT. si farà carico integralmente del pagamento della mensa scolastica dei figli e delle spese extra CP_2 assegno dei tre minori, come da Linee Guida di questo Tribunale. Deve anche essere posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie a titolo di assegno di CP_2 mantenimento la somma di euro 250,00, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dicembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
Le spese ordinarie della casa familiare saranno a carico della ricorrente, mentre quelle ordinarie saranno sostenuto secondo i rispettivi titoli di proprietà.
PQM
1) Affida i figli in via esclusiva alla madre presso la quale rimarranno collocati presso la casa coniugale sita in Cambiago, Via Comotti n. 10/6;
2) Assegna la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, alla ricorrente perché vi abiti con i figli;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli versando alla CP_2 ricorrente, con decorrenza dicembre 2022, in via anticipata entro il giorno 5 di goni mese, la somma di Per_ euro 750,00, oltre il 100% del costo della mensa scolastica di e ed il 100% delle spese Per_1 extra assegno relative ai tre figli come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017… omissis….
4) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, con decorrenza dicembre 2022, in CP_2 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00, oltre rivalutazione monetaria Istat
5) nomina curatore speciale dei minori l'avv. Lucia Mella, alla quale deve essere assegnato termine per costituirsi e depositare memoria difensiva entro la data del 16.1.2023
6) Incarica i Servizi Sociali di Cambiago, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST: di disciplinare le frequentazioni fra il padre ed i figli minori, con le modalità più opportune e comunque osservate alla presenza di un educatore professionale, considerata l'età e l'esclusivo interesse dei minori, con facoltà di disporne un graduale ampliamento tenuto conto del solo interesse dei minori;
di garantire ai genitori, previa eventuale valutazione psicodiagnostica, un supporto psicologico ed alla genitorialità: in considerazione della pendenza di procedimento penale nei confronti di per il CP_2 reato di maltrattamenti commesso in danno della moglie, si specifica che i colloqui dovranno avvenire separatamente e che non potrà allo stato trattarsi di percorso di mediazione (escluso nei casi di violenza domestica); di garantire ai minori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici della ASST, un sostegno psicologico, previa – ove ritenuta necessaria – valutazione da parte della territorialmente CP_3 competente;
Per_ di garantire ad , la quale ha evidenziato evidenti problemi di linguaggio, una valutazione da parte della territorialmente competente;
CP_3 di monitorare la situazione del nucleo familiare riferendo a questo Giudice ogni situazione di pregiudizio per i minori;
7) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cambiago inviino a questo Tribunale una relazione sul nucleo familiare, la situazione dei minori e gli interventi avviati entro la data del 1.3.2023 “
Quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 8.3.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanza all'istruttore, l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 28.11.2022.
Con comparsa del 27.12.2022 si costituiva il curatore speciale, sottolineando il permanere di un clima di particolare tensione tra le parti, con inevitabile coinvolgimento dei minori, e riservando di formulare precise conclusioni in udienza, dopo aver incontrato i bambini e, soprattutto, i servizi sociali e specialistici a vario titolo coinvolti.
Le parti con i rispettivi atti difensivi sostanzialmente confermavano le istanze già formulate.
All'udienza del 8.3.2023, alla luce delle relazioni dei servizi sociali, dalle quali emergeva un quadro di incapacità genitoriale di entrambe le parti, seppur per motivazioni fortemente differenti, su suggerimento tanto dei servizi stessi, quanto del curatore speciale, e con la sostanziale adesione dei genitori, il G.I. disponeva l'affidamento all'ente Comune di Cambiago dei minori, disponendo tutta una serie di interventi a sostegno loro e della genitorialità - soprattutto mirati ad un aiuto psicologico dei bambini e ad un ripristino della capacità delle parti in un ottica di futura revisione del regime di affido, se sussistenti i presupposti - nonché il deposito di una dettagliata relazione di aggiornamento e rinviando per l'esame al 5.10.2023.
A detta udienza , letta la relazione, il giudice nelle more subentrato nel ruolo, su istanza delle parti ed al fine di appurare se il come preannunziato, persistesse nella decisione di trasferirsi a vivere CP_2
a Catania, sua città di origine, rinviava al 13.3.2024, richiedendo ai servizi una relazione di aggiornamento sugli interventi;
a detta udienza ,preso atto della situazione di concreto pregiudizio per i minori a causa dei comportamenti paterni di assoluto disinteresse morale e materiale, cui si accompagnavano, al contrario, evidenti progressi materni, il Giudice su istanza congiunta delle parti finalizzata ad un tentativo di componimento della controversia mediante i deposito di conclusioni congiunte, differiva ancora una volta la causa al 9.5.2024, poi per impedimento della parte ricorrente al
23.5.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Con le note sostitutive depositate nei termini le parti davano atto del fallimento delle trattative e chiedevano disporsi udienza di p.c., tuttavia per una mera svista la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, venivano quindi depositati gli atti finali del giudizio ma, allo scadere dei termini, posta la causa in decisione, il Collegio disponeva la rimessione sul ruolo per la celebrazione dell'udienza di pc, fissata per il 17.10.2024 ai sensi dell'art.127 cpc con note di udienza con le quali le parti rinunziavano al deposito delle comparse conclusionali e repliche, riportandosi a quelle precedentemente depositate.
Con ordinanza del 21.10.2024 la causa veniva posta in decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.10.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/19 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti. Le parti non hanno richiesto i termini di cui all'art. 183 cpc e né chiesto l'ammissione di alcun mezzo istruttorio, essendo fondamentalmente la causa incentrata su profili di responsabilità genitoriale, adeguatamente indagati con il massiccio intervento dei servizi sociali e specialistici competenti. I contrasti residui sugli aspetti relativi agli assegni di mantenimento, possono, inoltre essere decisi sulla base di quanto già versato in atti e delle disclosure delle parti, dal momento che con riferimento alle domande economiche è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte, i comportamenti del inequivocabilmente indirizzati verso un totale disinteresse delle sorti dell'unione, sono invero CP_2
elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Emerge in maniera inequivocabile dagli atti del giudizio, una situazione del nucleo familiare particolarmente complicata e di evidente pregiudizio per i minori, a tutela dei quali sono risultati indispensabili numerosi atti di sostegno da parte dei servizi sociali e specialistici incaricati dal Tribunale.
Invero, se inizialmente il presidente -al solo fine di meglio comprendere la condizione morale e materiale dei minori e l'aiuto che questi ricevevano dei genitori - aveva in via del tutto provvisoria stabilito l'affidamento condiviso ai genitori, ben presto questo affidamento è stato dapprima tramutato in esclusivo alla madre e poi con un ulteriore provvedimento , con l'affidamento dei tre minori in tenerissima età al Comune di Cambiago. Era emersa, infatti, in modo evidente l'assoluta incapacità del e la difficoltà, se non addirittura disinteresse, ad occuparsi dei bambini, cui si accompagnava una CP_2
particolare fragilità della ricorrente che necessitava di essere accompagnata in un percorso di consolidamento delle capacità come madre e che per tale ragione aveva senza alcuna rimostranza aderito al progetto predisposto dai servizi sociali e specialistici.
Attualmente, dopo i permeanti interventi dei servizi sociali e specialistici incaricati, la situazione emersa è quella di una madre che ha in maniera scrupolosa, coscienziosa e pedissequa seguito le indicazioni dei soggetti preposti all'aiuto proprio e dei bambini, cui fa invece da contraltare un ulteriore allontanamento da parte del padre che ha evidenziato di non avere intenzione di partecipare attivamente alla crescita dei figli , disattendendo le prescrizioni di soggetti competenti e incaricati proprio di aiutarlo a ripristinare il proprio ruolo che da solo non è in grado di gestire. Inoltre quest'ultimo ha dato dimostrazione di crescita della propria visione egocentrica., avendo , invero, deciso in maniera unilaterale di licenziarsi da un'attività lavorativa particolarmente remunerativa, senza alcuna motivazione, e di trasferirsi nella sua città natale, Catania, per portarsi a vivere con la propria madre. In tal modo si è allontanato, anche geograficamente dai propri figli, mettendosi nella condizione di non potersi occupare di loro, lasciandone così l'intero carico alla madre che, fortunatamente, aveva dato ampia dimostrazione di essere in grado di farlo, seppur con adeguati strumenti a sostegno delle proprie residue fragilità.
Un siffatto quadro, restituito tanto dalle relazioni presenti in atti quanto dal costante operato di raccordo tra il curatore speciale e i servizi dell'ente affidatario, determinano il Collegio a disporre l'affidamento c.d. super esclusivo dei tre minori alla madre - la quale pertanto potrà assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i propri figli come meglio individuato in dispositivo, con la sola possibilità del padre di esercitare il proprio diritto/dovere di vigilanza - presso quali resteranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica attualmente in Cambiago, nella casa coniugale, o in differente località nella quale ella dovesse trasferirsi per esigenze lavorative.
I servizi incaricati proseguiranno nella loro opera di sostegno dei minori e della nei Pt_1
termini dettagliatamente indicati in dispositivo.
I tempi di permanenza presso il padre Il comportamento già sopra individuato tenuto dal determina inoltre il Collegio a CP_2
sospendere allo stato ogni tipo di incontro tra padre e figli. Egli infatti non ha inteso aderire al percorso predisposto dai servizi indispensabile per divenire in grado di instaurare quel clima di affetto e complicità con i bambini imprescindibile per potersi occupare di loro, della loro crescita e per non causare ulteriori traumi e sofferenze oltre quelli a cui già erano stati esposti durante l'unione coniugale e, successivamente, con il repentino abbandono della casa coniugale da parte del padre. L' immotivata e poco responsabile decisione di trasferimento da parte del padre ha poi irrimediabilmente fatto naufragare ogni possibilità per i servizi competenti per territorio di organizzare e proseguire gli incontri in spazio neutro con i bambini.
Pertanto le frequentazioni padre - figli potranno essere ripristinate esclusivamente se il padre darà prova effettiva di volerle seriamente riprendere, e soltanto dopo un proficuo percorso di sostegno alla genitorialità che egli dovrà spontaneamente intraprendere presso i servizi competenti per territorio in base alla sua residenza, soltanto a seguito di raccordo tra questi e quelli che risulteranno essere competenti in base alla residenza dei minori, con espressa previsione che comunque la ripresa dei rapporti avvenga in maniera graduale ed inizialmente in spazio neutro, tenuto in preminente conto l'interesse morale dei minori.
L'assegnazione della casa coniugale
Quale conseguenza del collocamento dei minori con la madre, resta assegnata alla la Pt_1
casa coniugale in comproprietà, sita in Cambiago, via Angelo Comotti 10/6 con i mobili e le suppellettili che la arredano;
assegnazione che come da costante orientamento della Cassazione si estende anche alle pertinenze, nel caso specifico il box auto e la cantina.
Le condizioni economiche
L'ordinanza presidenziale, attenta, dettagliata e peraltro non impugnata dalle parti, viene nel suo ragionamento logico giuridico, ora per allora, interamente condivisa dal Collegio.E' infatti indubbio che le capacità economiche del siano particolarmente rilevanti tanto per i notevoli accantonamenti CP_2
pari, al momento della separazione a non meno di euro 220.000 €dallo stesso prelevati dal conto corrente comune – dato non contestato anzi ammesso dal resistente - quanto per la capacità di produzione di reddito lavorativo. Non può infatti prescindere dal considerare che il resistente, quando viveva a Milano, aveva un contratto di lavoro particolarmente vantaggioso soprattutto in considerazione di un crescente stipendio incrementato dalle numerose trasferte all'estero quale autista di pullman. La scelta unilaterale di licenziarsi per poter tornare nella sua terra di origine porta ragionevolmente il Collegio a credere che questi abbia avuto delle concrete e certe opportunità anche a Catania, magari col lavoro sommerso, o comunque con un'attività di cui oggi la moglie non può essere al corrente non avendo con lui più alcun contatto. In ogni caso la scelta unilaterale scelta del di non lavorare più, ove reale, non può CP_2
ricadere su soggetti incolpevoli come i minori, che egli è obbligato a sostenere nella loro crescita materiale, o la moglie che comunque ha lasciato l'attività lavorativa in assoluta accordo con lo stesso e che oggi con tre bambini piccoli di cui doversi occupare a tempo pieno ha pacificamente difficoltà a reperirne un'altra.
Ciò premesso e considerato, non soltanto il provvedimento del presidente non può essere ridotto come richiesto dal resistente ma anzi alla luce della situazione attuale della gestione della prole, con totale eliminazione delle visite paterne e conseguente incremento del carico che grava sulla madre, lo stesso assegno va addirittura aumentato
Ritiene pertanto il collegio che alla luce delle previsioni di cui all'articolo 337 ter c.c. tenuto conto della tenera età dei minori e quindi delle loro sempre crescenti esigenze, delle condizioni economiche delle parti, particolarmente agiate quelle del e del tutto precarie quelle della ricorrente e la totale CP_2
gestione dei minori in termini morali e materiali a carico della il contributo paterno al loro Pt_1
mantenimento vada rideterminato con decorrenza dal deposito del presente provvedimento in € 1050,00
(€ 350,00 a figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano cui va ad aggiungersi il 100% della mensa scolastica dei bambini da considerarsi anche questa come spesa straordinaria.
L'assegno unico verrà, poi, interamente percepito e trattenuto dalla madre affidataria in via super esclusiva.
Quanto al mantenimento della fino a quando quest'ultima non avrà la possibilità di Pt_1
inserirsi in maniera stabile e dignitosa nel mondo del lavoro l'importo viene confermato in € 250 mensili, considerato peraltro che sulla stessa grava il costo di gestione ordinaria dell'immobile assegnatole
(utenze, condominio, ecc) e dove vivono anche i minori nonchè il 50% delle spese straordinarie per l'immobile a titolo di comproprietà
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza del in ordine alle CP_2
ulteriori domande le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo, vengono interamente poste a carico del resistente e verranno versate in favore dell'Erario, essendo la parte ricorrente ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
I compensi per il curatore speciale, anche ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio Civile in Almenno San Salvatore (BG) in Milano in data CP_2
21.3.2009, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 2009, n. 2 parte
I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Almenno San Salvatore (BG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. , il 9.4.2015, il 16.10.2018 e il 30.10.2020, in via esclusiva alla Persona_5 Per_2 Per_3
madre presso la quale vivranno prevalentemente e rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica- nella di lei abitazione attualmente in Cambiago (MI) Via Angelo Comotti n. 10/6 - e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
4. In virtù della collocazione prevalente presso di sé dei figli minori, assegna la casa coniugale di
Cambiago (MI), in comproprietà tra le parti, a con i mobili e le suppellettili che la Parte_1
arredano e con le pertinenze della casa stessa (box auto e cantina)
5. Sospende allo stato le frequentazioni padre figli che potranno essere ripristinate esclusivamente se il padre darà dimostrazione effettiva di volerle seriamente riprendere e soltanto dopo un proficuo percorso di sostegno alla genitorialità che egli dovrà spontaneamente intraprendere presso i servizi competenti per territorio in base alla sua nuova residenza, previo raccordo tra questi e quelli che risulteranno essere competenti in base alla residenza dei minori, gradualmente, inizialmente in spazio neutro e tenuto in preminente conto l'interesse morale dei minori.
6. Dispone che i Servizi sociali del comune di Cambiago, di concerto con i servizi specialistici di
LA, proseguano con gli incarichi già demandati di sostegno ai minori ed alla ricorrente, con gli strumenti e le modalità reputate più opportune e per il tempo ritenuto necessario al completamento del percorso di sostegno già intrapreso dalla e da e Pt_1 Per_6 Per_2 Per_3
7. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza da Novembre 2024 la somma di € 1.050 rivalutabile annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione Novembre 2025) oltre al 100% della mensa scolastica e delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito da Parte_1
[...]
9 .Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare a entro CP_2 Parte_1
il 5 di ogni mese in via anticipata un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dal provvedimento presidenziale, rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat,
10. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_2 Parte_1 che si liquidano in € 3.600,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Cambiago e alla di LA CP_3
Milano, 23.10.2024
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/04/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 7/10/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERTOGLIO ELENA con studio in CORSO MARTIRI DELLA
LIBERTA', 7 BRESCIA presso il quale è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ,) nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TRESOLDI DIEGO con studio in VIA MAZZINI, 46 TREZZO
D'ADDA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E
AVV. LUCIA MELLA, Curatore Speciale dei minori nata il [...], nata il Persona_1 Per_2 16.10.2018 e nato il [...], nominata con provvedimento del 23.11.2022, con studio in Per_3
Milano Via Vincenzo Monti n. 34,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 15.4.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“NEL MERITO:
- rigettare le domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- pronunciare la separazione personale fra i coniugi, alle seguenti condizioni: Per_ 1) affidare in via super esclusiva i figli , e alla madre, NO Per_1 Per_3 Parte_1
, con collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione della stessa, sita in Cambiago (MI), Via
[...] Comotti n. 10/6;
2) assegnazione della casa coniugale, sita in Cambiago (MI), Via Comotti n. 10/6, appartamento al piano primo composto di due locali, cucina abitabile, servizi, due balconi e pertinente vano di cantina al piano secondo interrato, nella palazzina 6 oltre a pertinente box al piano secondo interrato della palazzina 4, dette unità immobiliari sono censite nel Catasto Fabbricati come segue:
- foglio 1, mappale 578 sub. 715, Via Angelo Comotti n. 10, piano 1-s2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5, R.C.
Euro 464,81 (di proprietà di ½ (un mezzo) ciascuno dei signori e ); CP_2 Parte_1
- foglio 1, mappale 568 sub. 23 Via Angelo Comotti n. 10/6, piano S2, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 20, R.C. Euro 42,35 (di proprietà del signor ), dove attualmente vive il nucleo familiare, alla madre, CP_2 quale genitore convivente con i figli minori, con i mobili ivi presenti, dalla quale il sig. ha già CP_2 asportato i propri effetti personali;
3) il padre avrà facoltà di tenere presso di sé o, comunque, di occuparsi dei minori nei modi e nei tempi che verranno ritenuti più idonei alla tutela ed alla cura degli stessi, previa verifica delle capacità genitoriali del signor ed in ogni caso con modalità protetta ed in spazio neutro sino a che il padre non si sarà sottoposto CP_2 ad una verifica sulle propria capacità genitoriale con esito positivo e sempre che tali frequentazioni non siano pregiudizievoli alla crescita serena dei minori;
4) porre a carico del sig. , per il mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di CP_2
€.#1.050,00 (€350,00 per ciascun figlio), o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_ 5) porre a carico del sig. il 100% del costo della mensa scolastica di e ed il CP_2 Per_1
100% delle spese extra assegno relative ai tre figli come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale
Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; 6) porre a carico del sig. per il mantenimento della moglie, un assegno mensile CP_2 dell'importo di €250,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
7) alla luce dell'affidamento super esclusivo, disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla NO , quale genitore affidatario dei minori. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre ad accessori di legge e successive spese occorrende.”
Per : CP_1
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e statuizione, così provvedere:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi parti in causa;
2) confermare l'assegnazione alla IG della casa coniugale sita in Cambiago Parte_1
(MI), via Comotti n. 10/6 costituita da appartamento posto al piano primo di due locali, cucina abitabile, servizi, due balconi e pertinente vano di cantina al piano secondo interrato, identificata catastalmente al foglio 1, mappale
568 sub. 23 Via Angelo Comotti n. 10/6, piano S2, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 20, R.C. Euro 42,35, il tutto come da titolo d'acquisto prodotto quale documento 4 da parte ricorrente e con esclusione di ogni altro bene immobiliare, box et similia, di proprietà esclusiva del Sig. ancorché sito al medesimo Indirizzo CP_2 ovvero ad esso prossimo;
Per_
3) affidare i figli minori , e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_3 prevalente presso la madre e con facoltà per il padre, tenuto conto della sua attuale residenza di fatto in Catania, di vederli e frequentarli ogni qualvolta gli sarà possibile e beninteso previo accordo con la madre e nel rispetto dei loro impegni di vita e della loro gestione quotidiana da parte della madre stessa ovvero, in subordine, laddove il Giudice dovesse ritenere di confermare l'affidamento dei minori all'Ente e la loro collocazione presso la Per_ madre disposti in corso di causa, determinare modalità e tempi di visita e frequentazione di , e Per_1 da parte del padre;
Per_3
4) determinare nella somma mensile di Euro 200,00 per ciascun figlio minore il contributo al mantenimento della prole a carico del padre, da rivalutarsi annualmente dall'anno e dal mese successivo a quello di pronuncia della sentenza e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo;
5) rigettare, per le ragioni svolte, la domanda di mantenimento avanzata dalla Sig.ra ovvero Pt_1 ridurre ad Euro 200,00 mensili l'ammontare del relativo assegno.”
Per il CURATORE SPECIALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre Per_
- Affidare i minori , e in via super esclusiva alla madre NO Per_1 Persona_4 Parte_1
con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza familiare sita in Cambiago (MI) via
[...] Comotti 10/6 confermando l'assegnazione della casa familiare alla madre;
- disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale competente della madre per un supporto al ruolo genitoriale;
- disporre la prosecuzione degli incontri padre e figli presso lo Spazio Neutro distrettuale e la Regolamentazione della frequentazione padre e figli mediante un calendario stilato dai Servizi Sociali, nell'interessi dei figli minori;
- disporre la prosecuzione del lavoro in rete con la NPIA di LA per procedere con la necessaria valutazione psicodiagnostica di Per_3
- Disporre, se ritenuti necessari, i seguenti interventi: o la prosecuzione del lavoro in rete con gli adulti di professionisti che affiancano i membri del nucleo familiare;
o la prosecuzione dello spazio di intervento educativo domiciliare con la madre;
o la co-costruzione di un percorso di supporto genitoriale paterno con gli operatori sociosanitari del suo luogo di attuale domicilio.
- Porre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento dei figli minori CP_2 dell'ammontare di € 500,00 cadauno, per un totale di € 1.500,00 mensile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli minori;
- disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario;
- porre a carico del signor il versamento della quota del 100% delle spese straordinarie CP_2 relative ai figli minorenni, come da protocollo del Tribunale di Milano.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Civile in Almenno San Parte_1 CP_2
Salvatore (BG) in Milano in data 21.3.2009, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune - anno 2009, n. 2 parte I;
dall'unione coniugale sono nati il 9.4.2015, il Per_1 Per_2
16.10.2018 e il 30.10.2020. Per_3
Con ricorso depositato il 5.4.2022 la chiedeva la separazione dal marito, l'affidamento Pt_1
condiviso dei minori con tempi di permanenza presso il padre che tenessero conto dei propri turni lavorativi, l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, un assegno perequativo per il mantenimento dei minori nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e di € 250,00 per il proprio mantenimento, essendo priva di un lavoro lasciato dopo la nascita della secondogenita per dedicarsi interamente ai figli.
A sostegno della domanda narrava di un' unione coniugale molto difficile a causa dei comportamenti aggressivi, svalutanti e connotati da ingiustificata e soffocante gelosia tenuta dal marito, anche a volte alla presenza dei figli, tutti in tenera età, per i quali aveva anche sporto querela per maltrattamenti in famiglia. Descriveva il resistente come un accentratore che aveva sempre gestito il denaro secondo le esigenze che lo stesso, in via esclusiva, individuava. Proseguiva riferendo che al momento della separazione di fatto seguita dall'abbandono della casa coniugale da parte del resistente quest'ultimo aveva totalmente svuotato il conto corrente comune sul quale erano depositati oltre euro
220.00 , lasciandola priva di mezzi e versandole soltanto, e neanche con costanza, € 800,00 mensili per l'intero nucleo familiare, peraltro disinteressandosi totalmente della gestione e della crescita dei bambini. Rappresentava inoltre che il marito, oltre alla grossa disponibilità di denaro contante, aveva un'attività lavorativa particolarmente remunerativa, con redditi di circa € 2.800,00 mensili netti.
Con comparsa del 27.7.2022 si costituiva il il quale aderiva alla domanda di separazione CP_2 ma forniva una ricostruzione molto diversa tanto dell'andamento della vita coniugale quanto delle ragioni che avevano portato alla separazione, decisa di comune accordo e senza che mai vi fossero stati da parte propria atteggiamenti violenti o svalutanti. Negava, altresì, che la moglie avesse smesso di lavorare per una scelta concordata, trattandosi di desiderio della stessa resistente che egli aveva assecondato per amore. Descriveva poi una propria condizione economica diversa da quella illustrata dalla moglie che peraltro già beneficiava della comproprietà della casa coniugale al cui acquisto non aveva economicamente partecipato. Riferiva di essere un padre attento e presente nei limiti di tempo che la propria attività di autista di pullman spesso in trasferta gli consentiva e, ricostruiva in maniera differente la condizione economica della moglie, asserendo accantonamenti bancari e chiedeva quindi che il
Tribunale determinasse in € 800,00 l'assegno mensile a suo carico per il mantenimento di moglie figli, aderendo di fatto, quanto al resto, alle domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 23.9.2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, preso atto delle affermazioni delle parti, dalla quale emergeva una sostanziale conferma del clima descritto dalla ricorrente oltre che la notizia di intervento dei servizi sociali di
Cambiago disposta sulla base di provvedimento del T.M., si riservava di provvedere e, con ordinanza in pari data, valutata la complessità della situazione e la necessità di conoscere l'esito degli interventi dei servizi sociali incaricati, emetteva dei provvedimenti del tutto provvisori richiedendo il deposito di una relazione sul nucleo familiare nonché l'acquisizione da parte della cancelleria degli atti del procedimento penale pendente a carico del;
rinviava dunque all'udienza del 14.11.2022 alla quale, raccolte le CP_2
dichiarazioni delle parti, lette le relazioni dei servizi sociali ed acquisiti gli atti del procedimento penale, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava i provvedimenti provvisori ed urgenti, che emetteva con ordinanza del 23.11.2022 con la quale così pronunziava:
Per_
“Le parti si sono sposate il 21.3.2009 e sono genitori di (nata in data [...]), (nata in [...] [...]) e (nato in data [...]). Per_3
La situazione è molto complessa: come emerge dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica, la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del marito il quale è indagato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia commessi dal 2009 ad oggi;
è anche indagato per avere cagionato alla moglie lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Dalla denuncia sporta dalla moglie è emerso un quadro (non di conflittualità ma) di violenza agita da un coniuge nei confronti dell'altro; trattasi di violenza verbale, fisica ed anche economica, ove si consideri che nella seconda metà dell'anno 2021 (dopo che la moglie ha sporto denuncia nei suoi CP_2 confronti), ha prelevato dal conto corrente comune la somma di euro 210.000,00.
La ricorrente vive oggi nella casa familiare, unitamente ai tre figli;
si tratta di casa di piccole dimensioni in comproprietà fra i coniugi e sulla quale non grava alcun mutuo. Il mutuo di 157.000,00 contratto dai coniugi nel 2011 per l'acquisto dell'immobile è stato estinto in contanti in data 23.8.2017 (dunque solo sei anni dopo).
La ricorrente ha smesso di lavorare, in evidente accordo con il marito, dopo la nascita della seconda figlia;
ancora oggi, posto che ha due anni e non frequenta la scuola dell'infanzia, la donna non Per_3 lavora. si è allontanato dalla casa familiare nell'agosto 2021 e vive oggi in un monolocale;
ha riferito di CP_2 guadagnare circa 2.000,00 euro al mese e di pagare 550,00 euro di affitto mensili.
In punto di affidamento, si ritiene allo stato – e salva ogni diversa decisione alla luce degli ulteriori approfondimenti che verranno eseguiti dai Servizi Sociali di Cambiago – disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
I minori devono essere collocati presso la madre, alla quale deve conseguentemente essere assegnata la casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda e correda. I Servizi Sociali di Cambiago hanno già preso in carico il nucleo familiare, su incarico ricevuto dalla
Procura presso il Tribunale per i minorenni. In data 29.10.2022 è pervenuta relazione sulla situazione del nucleo familiare e dei tre minori che conferma ed evidenzia la problematicità del nucleo familiare, con criticità di crescita dei bambini.
In questo contesto deve disporsi che i Servizi Sociali:
1. disciplinino le frequentazioni fra il padre ed i figli minori, con le modalità più opportune e comunque osservate alla presenza di un educatore professionale, considerata l'età e l'esclusivo interesse dei minori, con facoltà di disporne un graduale ampliamento tenuto conto del solo interesse dei minori.
2. garantiscano ai genitori, previa eventuale valutazione psicodiagnostica, un supporto psicologico ed alla genitorialità: in considerazione della pendenza di procedimento penale nei confronti di per il CP_2 reato di maltrattamenti commesso in danno della moglie, si specifica che i colloqui dovranno avvenire separatamente e che non potrà allo stato trattarsi di percorso di mediazione (escluso nei casi di violenza domestica);
3. garantiscano ai minori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici della ASST, un sostegno psicologico, previa – ove ritenuta necessaria – valutazione da parte della territorialmente CP_3 competente;
Per_
4. garantiscano ad , la quale ha evidenziato evidenti problemi di linguaggio, una valutazione da parte della territorialmente competente;
CP_3
5. monitorino la situazione del nucleo familiare riferendo a questo Giudice ogni situazione di pregiudizio per i minori;
In considerazione della situazione estremamente complessa deve essere nominato un curatore speciale per i minori che si individua nella persona dell'avv. Lucia Mella, alla quale deve essere assegnato termine per costituirsi e depositare memoria difensiva entro la data del 16.1.2023
Dal punto di vista economico, deve rilevarsi che i redditi dichiarati da non appaiono verosimili: CP_2 nel 2011 le parti hanno acquistato un immobile contrendo un mutuo che veniva estinto (per un ammontare di circa 137.000,00 euro) nel 2017 in contanti;
inoltre alla data del 31.12.2020 risulta depositata sul conto corrente comune di e della moglie la somma di euro 205.000,00; nel 2021 CP_2 preleva detta somma e la trasferisce su altro conto corrente. CP_2
In questa situazione - considerato che per decisone comune le parti hanno avuto tre figli e che la ricorrente ha smesso di lavorare da anni per occuparsene, considerato poi che il padre vede, per ora, molto poco i minori - deve essere posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_2 tre figli versando alla moglie la somma mensile di euro 750,00, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dicembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ISTAT. si farà carico integralmente del pagamento della mensa scolastica dei figli e delle spese extra CP_2 assegno dei tre minori, come da Linee Guida di questo Tribunale. Deve anche essere posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie a titolo di assegno di CP_2 mantenimento la somma di euro 250,00, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dicembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
Le spese ordinarie della casa familiare saranno a carico della ricorrente, mentre quelle ordinarie saranno sostenuto secondo i rispettivi titoli di proprietà.
PQM
1) Affida i figli in via esclusiva alla madre presso la quale rimarranno collocati presso la casa coniugale sita in Cambiago, Via Comotti n. 10/6;
2) Assegna la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, alla ricorrente perché vi abiti con i figli;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli versando alla CP_2 ricorrente, con decorrenza dicembre 2022, in via anticipata entro il giorno 5 di goni mese, la somma di Per_ euro 750,00, oltre il 100% del costo della mensa scolastica di e ed il 100% delle spese Per_1 extra assegno relative ai tre figli come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017… omissis….
4) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, con decorrenza dicembre 2022, in CP_2 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00, oltre rivalutazione monetaria Istat
5) nomina curatore speciale dei minori l'avv. Lucia Mella, alla quale deve essere assegnato termine per costituirsi e depositare memoria difensiva entro la data del 16.1.2023
6) Incarica i Servizi Sociali di Cambiago, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST: di disciplinare le frequentazioni fra il padre ed i figli minori, con le modalità più opportune e comunque osservate alla presenza di un educatore professionale, considerata l'età e l'esclusivo interesse dei minori, con facoltà di disporne un graduale ampliamento tenuto conto del solo interesse dei minori;
di garantire ai genitori, previa eventuale valutazione psicodiagnostica, un supporto psicologico ed alla genitorialità: in considerazione della pendenza di procedimento penale nei confronti di per il CP_2 reato di maltrattamenti commesso in danno della moglie, si specifica che i colloqui dovranno avvenire separatamente e che non potrà allo stato trattarsi di percorso di mediazione (escluso nei casi di violenza domestica); di garantire ai minori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici della ASST, un sostegno psicologico, previa – ove ritenuta necessaria – valutazione da parte della territorialmente CP_3 competente;
Per_ di garantire ad , la quale ha evidenziato evidenti problemi di linguaggio, una valutazione da parte della territorialmente competente;
CP_3 di monitorare la situazione del nucleo familiare riferendo a questo Giudice ogni situazione di pregiudizio per i minori;
7) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cambiago inviino a questo Tribunale una relazione sul nucleo familiare, la situazione dei minori e gli interventi avviati entro la data del 1.3.2023 “
Quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 8.3.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanza all'istruttore, l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 28.11.2022.
Con comparsa del 27.12.2022 si costituiva il curatore speciale, sottolineando il permanere di un clima di particolare tensione tra le parti, con inevitabile coinvolgimento dei minori, e riservando di formulare precise conclusioni in udienza, dopo aver incontrato i bambini e, soprattutto, i servizi sociali e specialistici a vario titolo coinvolti.
Le parti con i rispettivi atti difensivi sostanzialmente confermavano le istanze già formulate.
All'udienza del 8.3.2023, alla luce delle relazioni dei servizi sociali, dalle quali emergeva un quadro di incapacità genitoriale di entrambe le parti, seppur per motivazioni fortemente differenti, su suggerimento tanto dei servizi stessi, quanto del curatore speciale, e con la sostanziale adesione dei genitori, il G.I. disponeva l'affidamento all'ente Comune di Cambiago dei minori, disponendo tutta una serie di interventi a sostegno loro e della genitorialità - soprattutto mirati ad un aiuto psicologico dei bambini e ad un ripristino della capacità delle parti in un ottica di futura revisione del regime di affido, se sussistenti i presupposti - nonché il deposito di una dettagliata relazione di aggiornamento e rinviando per l'esame al 5.10.2023.
A detta udienza , letta la relazione, il giudice nelle more subentrato nel ruolo, su istanza delle parti ed al fine di appurare se il come preannunziato, persistesse nella decisione di trasferirsi a vivere CP_2
a Catania, sua città di origine, rinviava al 13.3.2024, richiedendo ai servizi una relazione di aggiornamento sugli interventi;
a detta udienza ,preso atto della situazione di concreto pregiudizio per i minori a causa dei comportamenti paterni di assoluto disinteresse morale e materiale, cui si accompagnavano, al contrario, evidenti progressi materni, il Giudice su istanza congiunta delle parti finalizzata ad un tentativo di componimento della controversia mediante i deposito di conclusioni congiunte, differiva ancora una volta la causa al 9.5.2024, poi per impedimento della parte ricorrente al
23.5.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Con le note sostitutive depositate nei termini le parti davano atto del fallimento delle trattative e chiedevano disporsi udienza di p.c., tuttavia per una mera svista la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, venivano quindi depositati gli atti finali del giudizio ma, allo scadere dei termini, posta la causa in decisione, il Collegio disponeva la rimessione sul ruolo per la celebrazione dell'udienza di pc, fissata per il 17.10.2024 ai sensi dell'art.127 cpc con note di udienza con le quali le parti rinunziavano al deposito delle comparse conclusionali e repliche, riportandosi a quelle precedentemente depositate.
Con ordinanza del 21.10.2024 la causa veniva posta in decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.10.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/19 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti. Le parti non hanno richiesto i termini di cui all'art. 183 cpc e né chiesto l'ammissione di alcun mezzo istruttorio, essendo fondamentalmente la causa incentrata su profili di responsabilità genitoriale, adeguatamente indagati con il massiccio intervento dei servizi sociali e specialistici competenti. I contrasti residui sugli aspetti relativi agli assegni di mantenimento, possono, inoltre essere decisi sulla base di quanto già versato in atti e delle disclosure delle parti, dal momento che con riferimento alle domande economiche è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte, i comportamenti del inequivocabilmente indirizzati verso un totale disinteresse delle sorti dell'unione, sono invero CP_2
elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Emerge in maniera inequivocabile dagli atti del giudizio, una situazione del nucleo familiare particolarmente complicata e di evidente pregiudizio per i minori, a tutela dei quali sono risultati indispensabili numerosi atti di sostegno da parte dei servizi sociali e specialistici incaricati dal Tribunale.
Invero, se inizialmente il presidente -al solo fine di meglio comprendere la condizione morale e materiale dei minori e l'aiuto che questi ricevevano dei genitori - aveva in via del tutto provvisoria stabilito l'affidamento condiviso ai genitori, ben presto questo affidamento è stato dapprima tramutato in esclusivo alla madre e poi con un ulteriore provvedimento , con l'affidamento dei tre minori in tenerissima età al Comune di Cambiago. Era emersa, infatti, in modo evidente l'assoluta incapacità del e la difficoltà, se non addirittura disinteresse, ad occuparsi dei bambini, cui si accompagnava una CP_2
particolare fragilità della ricorrente che necessitava di essere accompagnata in un percorso di consolidamento delle capacità come madre e che per tale ragione aveva senza alcuna rimostranza aderito al progetto predisposto dai servizi sociali e specialistici.
Attualmente, dopo i permeanti interventi dei servizi sociali e specialistici incaricati, la situazione emersa è quella di una madre che ha in maniera scrupolosa, coscienziosa e pedissequa seguito le indicazioni dei soggetti preposti all'aiuto proprio e dei bambini, cui fa invece da contraltare un ulteriore allontanamento da parte del padre che ha evidenziato di non avere intenzione di partecipare attivamente alla crescita dei figli , disattendendo le prescrizioni di soggetti competenti e incaricati proprio di aiutarlo a ripristinare il proprio ruolo che da solo non è in grado di gestire. Inoltre quest'ultimo ha dato dimostrazione di crescita della propria visione egocentrica., avendo , invero, deciso in maniera unilaterale di licenziarsi da un'attività lavorativa particolarmente remunerativa, senza alcuna motivazione, e di trasferirsi nella sua città natale, Catania, per portarsi a vivere con la propria madre. In tal modo si è allontanato, anche geograficamente dai propri figli, mettendosi nella condizione di non potersi occupare di loro, lasciandone così l'intero carico alla madre che, fortunatamente, aveva dato ampia dimostrazione di essere in grado di farlo, seppur con adeguati strumenti a sostegno delle proprie residue fragilità.
Un siffatto quadro, restituito tanto dalle relazioni presenti in atti quanto dal costante operato di raccordo tra il curatore speciale e i servizi dell'ente affidatario, determinano il Collegio a disporre l'affidamento c.d. super esclusivo dei tre minori alla madre - la quale pertanto potrà assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i propri figli come meglio individuato in dispositivo, con la sola possibilità del padre di esercitare il proprio diritto/dovere di vigilanza - presso quali resteranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica attualmente in Cambiago, nella casa coniugale, o in differente località nella quale ella dovesse trasferirsi per esigenze lavorative.
I servizi incaricati proseguiranno nella loro opera di sostegno dei minori e della nei Pt_1
termini dettagliatamente indicati in dispositivo.
I tempi di permanenza presso il padre Il comportamento già sopra individuato tenuto dal determina inoltre il Collegio a CP_2
sospendere allo stato ogni tipo di incontro tra padre e figli. Egli infatti non ha inteso aderire al percorso predisposto dai servizi indispensabile per divenire in grado di instaurare quel clima di affetto e complicità con i bambini imprescindibile per potersi occupare di loro, della loro crescita e per non causare ulteriori traumi e sofferenze oltre quelli a cui già erano stati esposti durante l'unione coniugale e, successivamente, con il repentino abbandono della casa coniugale da parte del padre. L' immotivata e poco responsabile decisione di trasferimento da parte del padre ha poi irrimediabilmente fatto naufragare ogni possibilità per i servizi competenti per territorio di organizzare e proseguire gli incontri in spazio neutro con i bambini.
Pertanto le frequentazioni padre - figli potranno essere ripristinate esclusivamente se il padre darà prova effettiva di volerle seriamente riprendere, e soltanto dopo un proficuo percorso di sostegno alla genitorialità che egli dovrà spontaneamente intraprendere presso i servizi competenti per territorio in base alla sua residenza, soltanto a seguito di raccordo tra questi e quelli che risulteranno essere competenti in base alla residenza dei minori, con espressa previsione che comunque la ripresa dei rapporti avvenga in maniera graduale ed inizialmente in spazio neutro, tenuto in preminente conto l'interesse morale dei minori.
L'assegnazione della casa coniugale
Quale conseguenza del collocamento dei minori con la madre, resta assegnata alla la Pt_1
casa coniugale in comproprietà, sita in Cambiago, via Angelo Comotti 10/6 con i mobili e le suppellettili che la arredano;
assegnazione che come da costante orientamento della Cassazione si estende anche alle pertinenze, nel caso specifico il box auto e la cantina.
Le condizioni economiche
L'ordinanza presidenziale, attenta, dettagliata e peraltro non impugnata dalle parti, viene nel suo ragionamento logico giuridico, ora per allora, interamente condivisa dal Collegio.E' infatti indubbio che le capacità economiche del siano particolarmente rilevanti tanto per i notevoli accantonamenti CP_2
pari, al momento della separazione a non meno di euro 220.000 €dallo stesso prelevati dal conto corrente comune – dato non contestato anzi ammesso dal resistente - quanto per la capacità di produzione di reddito lavorativo. Non può infatti prescindere dal considerare che il resistente, quando viveva a Milano, aveva un contratto di lavoro particolarmente vantaggioso soprattutto in considerazione di un crescente stipendio incrementato dalle numerose trasferte all'estero quale autista di pullman. La scelta unilaterale di licenziarsi per poter tornare nella sua terra di origine porta ragionevolmente il Collegio a credere che questi abbia avuto delle concrete e certe opportunità anche a Catania, magari col lavoro sommerso, o comunque con un'attività di cui oggi la moglie non può essere al corrente non avendo con lui più alcun contatto. In ogni caso la scelta unilaterale scelta del di non lavorare più, ove reale, non può CP_2
ricadere su soggetti incolpevoli come i minori, che egli è obbligato a sostenere nella loro crescita materiale, o la moglie che comunque ha lasciato l'attività lavorativa in assoluta accordo con lo stesso e che oggi con tre bambini piccoli di cui doversi occupare a tempo pieno ha pacificamente difficoltà a reperirne un'altra.
Ciò premesso e considerato, non soltanto il provvedimento del presidente non può essere ridotto come richiesto dal resistente ma anzi alla luce della situazione attuale della gestione della prole, con totale eliminazione delle visite paterne e conseguente incremento del carico che grava sulla madre, lo stesso assegno va addirittura aumentato
Ritiene pertanto il collegio che alla luce delle previsioni di cui all'articolo 337 ter c.c. tenuto conto della tenera età dei minori e quindi delle loro sempre crescenti esigenze, delle condizioni economiche delle parti, particolarmente agiate quelle del e del tutto precarie quelle della ricorrente e la totale CP_2
gestione dei minori in termini morali e materiali a carico della il contributo paterno al loro Pt_1
mantenimento vada rideterminato con decorrenza dal deposito del presente provvedimento in € 1050,00
(€ 350,00 a figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano cui va ad aggiungersi il 100% della mensa scolastica dei bambini da considerarsi anche questa come spesa straordinaria.
L'assegno unico verrà, poi, interamente percepito e trattenuto dalla madre affidataria in via super esclusiva.
Quanto al mantenimento della fino a quando quest'ultima non avrà la possibilità di Pt_1
inserirsi in maniera stabile e dignitosa nel mondo del lavoro l'importo viene confermato in € 250 mensili, considerato peraltro che sulla stessa grava il costo di gestione ordinaria dell'immobile assegnatole
(utenze, condominio, ecc) e dove vivono anche i minori nonchè il 50% delle spese straordinarie per l'immobile a titolo di comproprietà
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza del in ordine alle CP_2
ulteriori domande le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo, vengono interamente poste a carico del resistente e verranno versate in favore dell'Erario, essendo la parte ricorrente ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
I compensi per il curatore speciale, anche ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio Civile in Almenno San Salvatore (BG) in Milano in data CP_2
21.3.2009, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune - anno 2009, n. 2 parte
I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Almenno San Salvatore (BG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. , il 9.4.2015, il 16.10.2018 e il 30.10.2020, in via esclusiva alla Persona_5 Per_2 Per_3
madre presso la quale vivranno prevalentemente e rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica- nella di lei abitazione attualmente in Cambiago (MI) Via Angelo Comotti n. 10/6 - e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
4. In virtù della collocazione prevalente presso di sé dei figli minori, assegna la casa coniugale di
Cambiago (MI), in comproprietà tra le parti, a con i mobili e le suppellettili che la Parte_1
arredano e con le pertinenze della casa stessa (box auto e cantina)
5. Sospende allo stato le frequentazioni padre figli che potranno essere ripristinate esclusivamente se il padre darà dimostrazione effettiva di volerle seriamente riprendere e soltanto dopo un proficuo percorso di sostegno alla genitorialità che egli dovrà spontaneamente intraprendere presso i servizi competenti per territorio in base alla sua nuova residenza, previo raccordo tra questi e quelli che risulteranno essere competenti in base alla residenza dei minori, gradualmente, inizialmente in spazio neutro e tenuto in preminente conto l'interesse morale dei minori.
6. Dispone che i Servizi sociali del comune di Cambiago, di concerto con i servizi specialistici di
LA, proseguano con gli incarichi già demandati di sostegno ai minori ed alla ricorrente, con gli strumenti e le modalità reputate più opportune e per il tempo ritenuto necessario al completamento del percorso di sostegno già intrapreso dalla e da e Pt_1 Per_6 Per_2 Per_3
7. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza da Novembre 2024 la somma di € 1.050 rivalutabile annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione Novembre 2025) oltre al 100% della mensa scolastica e delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito da Parte_1
[...]
9 .Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare a entro CP_2 Parte_1
il 5 di ogni mese in via anticipata un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dal provvedimento presidenziale, rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat,
10. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_2 Parte_1 che si liquidano in € 3.600,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Cambiago e alla di LA CP_3
Milano, 23.10.2024
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni