Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2 , sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2 , sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.