Articolo 1 della Legge 16 marzo 1956, n. 109
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18 marzo 1956
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2 , sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

Entrata in vigore il 18 marzo 1956