Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13884.2022 R.A.C.L., promossa da:
Pagano Gerardo Daniele
con il proc. avv. Sabato dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Con ricorso del 20.12.22, parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo:
-accertarsi la qualifica di bracciante agricolo per gli anni 2020\21 quale dipendente di Navada società cooperativa agricola;
- la condanna di parte avversa al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per il 2021; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come abbia lavorato per detta cooperativa quale bracciante agricolo ed in particolare per 102gg annue per il 2020 e 2021, quale addetto alla lavorazione dei campi, alla raccolta degli ortaggi ed alla potatura ed alla consegna della legna da vendere ed in inverno alla spollonatura e potatura dell'uliveto ed in primavera alla pulizia dei terreni ed all'impianto degli ortaggi ed a settembre allo rimozione delle pietre ed alla spollonatura, ad ottobre alla pulizia dei terreni ed a novembre e dicembre alla raccolta delle olive.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa, chiedendo il rigetto del ricorso. Lamenta come nella specie non ricorrano gli estremi della subordinazione, trattandosi di mera collaborazione familiare per la conduzione di attività aziendale e quindi di lavoro autonomo;
come la domanda relativa al conseguimento della prestazione risulti essere stata rigettata essendo parte avversa iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti CD\Cm per l'anno di competenza;
evidenzia
come sia il ricorrente ad impartire ordini ai braccianti assunti;
come, svolgendo in via normale o prevalente attività quale coltivatore diretto, non abbia diritto alla ds ex art.2 DPR 1970 n.1049; come con sentenza n.2127 del 2022 sia stata rigettato il ricorso proposto da parte avversa in relazione al verbale ispettivo sotteso dal presente giudizio.
Ebbene, hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria i lavoratori che possono far valere i seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno cui si riferisce l'indennità ovvero la prestazione lavorativa a tempo indeterminato;
almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione ed al relativo perfezionamento concorre anche la contribuzione extragricola;
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio, costituito dall'anno cui si riferisce la domanda e dall'anno immediatamente precedente. In proposito, giova ricordare che in mancanza dei 102 contributi giornalieri nel biennio l'indennità spetta egualmente, purchè il lavoratore in aggiunta ai requisiti precedentemente elencati abbia svolto nell'anno cui si riferisce la domanda almeno 78 gg di lavoro dipendente.
Tuttavia, si deve ricordare come l'art.2 del D.P.R. 03/12/1970, n. 1049 [Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli] reciti: “
2. I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge
26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613.”
Si tratta allora di verificare non solo il diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma anche lo svolgimento normale o prevalente di attività autonoma o associata.
Con sentenza n.2184.22 del tribunale adito è stato rigettata la domanda azionata dall'odierno ricorrente e tesa all'annullamento del verbale di accertamento n.2017024577. Il rigetto si fonda sull'accertamento della insussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato bracciantile. Con sentenza resa inter partes all'esito del procedimento n.1735.22 è stata rigettata la domanda tesa all'accertamento della qualifica di bracciante agricolo per gli anni 2019\2020 quale CP_ dipendente di Navada società cooperativa agricola con condanna di al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per il 2020. Nel corso di detto procedimento, era stata assunta prova per testi nel corso della quale è emerso come, a dire del teste fosse il ricorrente il Tes_1 titolare della società Navada, tanto da assumere il teste ed impartirgli ordini e corrispondergli il salario nel periodo 2013\20.
Dette sentenze inter partes non risultano coperte da giudicato e, pertanto, non sono vincolanti nel presente giudizio. Il codice di rito, a differenza del codice processuale penale (cfr. art.238) non disciplina la possibilità di una acquisizione di verbali di prova di altro procedimento riconoscendo agli stessi valore di prova. Il sistema nel quale si è chiamati ad operare, viceversa, attribuisce a detti verbali valore di mero indizio,a prescindere poi dalla circostanza che gli stessi documentino prove assunte nel contraddittorio tra le stesse parti del giudizio nel corso ovvero in funzione del quale sono rispettivamente acquisiti o prodotti detti verbali. Al giudice è rimesso soltanto il potere di utilizzare, al fine di formare il proprio libero convincimento, anche le prove raccolte in un differente processo, purchè la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata. Che è quanto si può affermare sulla scorta dell'art.310 cpc che, come è noto, attribuisce valore appunto indiziario alle prove assunte in un giudizio oramai estinto, proponendo una regola che ben può trovare applicazione anche in caso di verbale di procedimento penale ovvero amministrativo.
Ciò detto, alla luce delle risultanze probatorie di detti procedimenti, non può ritenersi provata la qualifica di lavoratore subordinato agricolo allegata in ricorso, in considerazione in particolare di quanto evidenziato dal teste e considerato che parte ricorrente neppure allega alcuna Tes_1 modifica del quomodo di svolgimento delle attività negli anni 2020 e 2021.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Spese irripetibili.
Lecce, 08/04/2025
Lorenzo Bellanova