Articolo 12 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 luglio 1989
Art. 12. 1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruita' del prezzo di cui al comma 3 dell'articolo 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa. 2. Il prezzo accertato dal Ministero della marina mercantile e' maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 10 e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni. 4. Per le finalita' di cui agli articoli 9 e 11 del presente articolo, e' autorizzato per la durata di cui all'articolo 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989