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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4758/2023 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti LUCISANO CLAUDIO e Parte_1 P.IVA_1
AV RO ATTRICE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio esponendo (in Parte_1 Controparte_1 sintesi):
- di avere stipulato con la convenuta, in data 25.07.2016, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la “unità da diporto da costruire n. NA184719”, di durata complessiva di 120 mesi decorrenti dal verbale di consegna, al corrispettivo di € 1.207.702,00 (+ IVA) da corrispondersi con le seguenti modalità: un canone iniziale di € 439.200,00 pari al 40,00% del valore del bene;
canoni periodici mensili pari ad € 6.458,00 l'uno, oltre imposte, a un tasso di interesse fisso, pari al 3,419% (reale 3,4198%) corrispondente al tasso effettivo del 3,473%, e un canone finale di € 10.980,00 (anche detto “prezzo opzione finale”) pari all'1,00% dell'importo finanziato;
- che l'imbarcazione è stata consegnata dal fornitore il 13.02.2017 e in quella stessa data è stato stipulato con un “Atto aggiuntivo” al contratto di leasing, Controparte_1 con il quale, fra l'altro, sono state concordemente modificate alcune condizioni, tra cui il tasso leasing, aumentato al 3,47% (corrispondente al 3,41% nominale);
- che in data 15.02.2021 le parti hanno convenuto il riscatto anticipato del bene, mediante la corresponsione da a . della somma di € Parte_1 CP_1 CP_1
669.709,11 (IVA inclusa);
1 - di avere appurato che la società convenuta ha tenuto una condotta non corretta sia nella fase precontrattuale che nel corso del rapporto, applicando condizioni economiche non previste e/o differenti e di maggiore entità rispetto a quelle concordate, a svantaggio dell'attrice, cagionandole pregiudizi patrimoniali;
- che, più nello specifico, detta condotta sarebbe censurabile sotto i seguenti profili:
• violazione dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale, in particolare per ciò che concerne gli obblighi di informazione e trasparenza, non essendo stati resi noti i costi effettivi del finanziamento e non essendo stato consegnato all'attrice il piano di ammortamento: in altre parole, tenendo un Controparte_1 comportamento insidioso e idoneo a ingannare un contraente di normale diligenza, non avrebbe messo nelle condizioni di comprendere che il piano Parte_1 di ammortamento alla francese con regime di interessi composti avrebbe comportato dei costi superiori a quelli propri di altri tipi di ammortamento, impedendole così di valutare ulteriori possibili offerte di credito sul mercato e di assumere una determinazione consapevole, provocandole un danno pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbe pagato invece laddove fosse stato applicato un regime più conveniente, di cui la convenuta deve rispondere ai sensi degli artt. 1337-1440 c.c.;
• nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa al coefficiente di prelocazione ai sensi degli artt. 1346 c.c. - 1419, comma 2, c.c. - 117, comma 4, T.U.B.: nel contratto di leasing, infatti, non risulterebbero indicati la formula degli interessi di preammortamento, la metodologia di calcolo, il tasso di interesse impiegato, i giorni di preammortamento e il divisore degli interessi per il numero dei giorni (360 o 365), impedendo così a di comprendere il tasso Parte_1 che sarebbe stato effettivamente applicato e i costi complessivi del finanziamento;
• nullità per indeterminatezza dei tassi convenuti, in difetto di una previsione pattizia del regime finanziario praticato, con applicazione di un tasso leasing superiore a quello nominale pattuito;
• inclusione del canone finale di riscatto nel capitale oggetto di ammortamento, con conseguente assoggettamento a interessi e usurarietà del tasso di interesse calcolato per l'acquisto del bene;
- di avere contestato, nel febbraio 2022, tramite il proprio Legale, la violazione da parte della società finanziatrice della normativa in materia di usura, trasparenza e anatocismo;
- che, a fronte di ciò, quest'ultima si è dichiarata disponibile a definire la vicenda tramite la corresponsione della somma di € 25.000,00 (non accettata da n quanto ritenuta Parte_1 eccessivamente esigua) e ciò integra chiaramente una ammissione delle violazioni commesse, avente il valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.; Tanto premesso, a chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) condannare , al pagamento di quanto versato da per il tentativo Controparte_1 Pt_1 obbligatorio di mediazione, pari a Euro 813,37, come da giustificativo di spesa che si produce (DOC. N. 12); 2) condannare , al pagamento della complessiva somma di Euro 24.246,00, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per risarcimento del danno subito da per effetto della Pt_1 violazione, da parte della Società finanziaria odierna convenuta, dei principi di buona fede e di correttezza ex
2 artt. 1337 c.c. e/o 1440 c.c., per le causali descritte in narrativa, ovvero della diversa somma che sarà determinata nel corso del presente giudizio o, comunque, ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare, in base al coordinato disposto dell'art. 1346 c.c. dell'art. 1419, comma 2, c.c. e dell'art. 117, comma 4, T.U.B. la nullità delle clausole del Contratto e dell'Atto aggiuntivo afferenti al coefficiente di prelocazione in ragione della indeterminatezza, nel caso di specie, del tasso da applicare, per i motivi esposti nel punto 12 del presente atto di citazione e, per l'effetto, condannare CP_1
, al pagamento, in favore di della somma di euro 3.233,96 a titolo di restituzione degli
[...] Pt_1 interessi di prelocazione corrisposti in eccesso così come risulta dal ricalcolo di detti interessi secondo il criterio stabilito dall'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi creditori;
4) accertare e dichiarare – per violazione degli artt. 821, comma 3, 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c.; degli artt. 115, 116 e 117, comma 4, T.U.B.; dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/02/2000 - la nullità parziale del <<contratto di locazione finanziaria (leasing) unità da diporto costruire n. na184719>> stipulato il 25/07/2016 tra e , e del Parte_1 Controparte_1 correlato Atto integrativo del 13/02/2017, a causa (i) della mancata pattuizione espressa del regime di capitalizzazione adottato (nel caso che qui ora occupa, “composto”) e, dunque, della specifica approvazione da e (ii) della mancata pattuizione e indicazione delle modalità di calcolo degli interessi passivi, Pt_1 comportando altresì una divergenza fra il (c.d. contrattualmente indicato e Controparte_2 CP_3 quello (maggiore) concretamente applicato;
al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B.;
5) accertare e dichiarare l'omissione, da parte di , della pattuizione scritta della CP_1 clausola di adeguamento del “tasso leasing” e quindi dei canoni in funzione della variazione dell'IRS al momento della decorrenza del contratto e accertare l'avvenuto pagamento, da parte di in favore di Pt_1
, di una somma superiore a quella effettivamente dovuta e di condannare CP_1
alla restituzione di detta Somma;
CP_1
6) condannare , al pagamento, in favore di al pagamento della Controparte_1 Pt_1 somma [(ulteriore rispetto a quelle richieste nei precedenti punti 1), 2) e 3)] di Euro 129.327.327,29 – ovvero della diversa somma che fosse accertata in corso di giudizio o, comunque, ritenuta di giustizia -, oltre interessi creditori, per il saldo interessi sulla base della differenza fra il totale degli interessi corrisposti da e il Pt_1 totale degli interessi previsti da piano di ammortamento ricalcolato, così come riportato alle pagine 68, 69 e 70 della Perizia econometrica predisposta dal Dott. e allegata sub DOC. N. 12)”. Persona_1
Si è costituita contestando ogni singola censura svolta e Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'azione, chiarendo che l'offerta di definire la vicenda attraverso la corresponsione di una somma in favore dell'attrice aveva una finalità esclusivamente conciliativa e non riveste valore confessorio. Con la memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., ha in parte precisato e in parte Parte_1 modificato le domande già svolte in citazione:
- quanto al preteso danno per responsabilità precontrattuale ex artt. 1337-1440 c.c., ha indicato la diversa somma di € 42.895,49, pari alla differenza tra il costo sostenuto per il finanziamento con ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione e quello che avrebbe sostenuto in caso di ammortamento all'italiana;
- ha modificato la conclusione di cui al punto n. 4) chiedendo la condanna della convenuta “al pagamento, in favore di a titolo di restituzione, della somma di Euro 24.248,19 Pt_1
[corrispondente alla differenza dell'importo di Euro 120.682,00 (interessi calcolati al TAN impiegato in
3 regime di capitalizzazione composta) ed Euro 96.433,81 (interessi calcolati al TAN impiegato in regime di capitalizzazione semplice)] ovvero della somma corrispondente agli interessi corrisposti in eccesso così come risulta dal ricalcolo di detti interessi secondo il criterio stabilito dall'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o, comunque, che sarà liquidata da codesto Ecc.mo Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi creditori”;
- ha modificato la conclusione di cui al punto n. 5) chiedendo la condanna di
“alla restituzione della somma di Euro 139.329,30, ovvero della diversa Controparte_1 somma che fosse ritenuta di giustizia o, comunque, che sarà liquidata da codesto Ecc.mo Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi creditori, oppure, e in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento di per le ragioni tutte di cui all'Atto di citazione e CP_1 al presente atto, nei confronti di per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo Pt_1 inadempimento e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni sofferti da CP_1 quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi Pt_1
Euro Euro 139.329,30, oltre interessi, ovvero in via ulteriormente subordinata, condannare la Società finanziaria odierna convenuta al pagamento in favore di di quella diversa somma che codesto Ecc.mo Pt_1
Giudice dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”;
- non ha più riproposto la domanda relativa alla illegittima inclusione della rata finale del leasing nel costo totale del credito, con conseguente assoggettamento a interessi, ma ha chiesto di “accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato in data 15/02/2021 fra CP_1
e di cui in narrativa [Atto di citazione, paragrafo “D”, pagg. 24 e segg.; Memoria attorea ex art. Pt_1
171-ter, n. 1, c.p.c., punto 8] per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1346 c.c. per l'assenza dell'accordo tra le parti derivante dalla presenza di costi occulti in danno di e/o per indeterminatezza o per Pt_1 indeterminabilità del tasso da applicare ovvero per la natura usuraria del tasso applicato da
oppure – e in subordine - condannare alla restituzione CP_1 CP_1 della somma di EURO 50.709 o della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o, comunque, che sarà liquidata da codesto Ecc.mo Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi creditori”. La convenuta nel successivo termine ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. ha immediatamente eccepito la novità e, quindi, la tardività delle domande, dichiarando di non accettare il contraddittorio. La causa è stata quindi istruita in via documentale, nonché attraverso CTU contabile sul seguente quesito “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni verifica ritenuta utile, verifichi se il tasso da applicare agli interessi di prelocazione, la pattuizione che prevede l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, nonché la clausola di adeguamento del “tasso leasing” rispettano i requisiti di cui all'art. 117 TUB, in particolare sotto il profilo della determinatezza e della forma scritta;
in ipotesi negativa, determini le eventuali somme trattenute indebitamente dalla convenuta. Riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini di giustizia. Tenti la conciliazione”. All'esito, la causa è stata rinviata all'udienza del 26.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Premesso che la maggior parte delle censure sollevate da stata formulata Parte_1 in modo generico e, per molti aspetti, poco chiaro, la causa può essere decisa sulla base delle
4 conclusioni della CTU, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata ed approfondita degli atti e dei documenti di causa, immune da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
l'Ausiliario ha, sotto questo profilo, risposto esaurientemente alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte. Vanno poi respinte le doglianze svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza di discussione orale in merito al presunto impiego, da parte di quest'ultimo, dell'intelligenza artificiale nella predisposizione della perizia, in quanto inconferenti, basate su mere supposizioni e comunque autoteliche. Partendo dalla prima censura, relativa ad una asserita responsabilità precontrattuale di i sensi degli artt. 1337-1440 c.c. per non avere reso noto all'attrice Controparte_1 il regime finanziario adottato e l'algoritmo utilizzato per la rateizzazione del leasing finanziario - che non risulterebbero pattuiti per iscritto - si osserva:
- innanzitutto, non è chiaro, dalla prospettazione di qual è esattamente Parte_1
l'addebito che viene mosso alla convenuta, poiché vengono sostanzialmente sovrapposti due vizi completamente differenti: il c.d. dolus incidens di cui all'art. 1440 c.c. (ripetutamente invocato negli atti della società attrice) e l'assenza di pattuizione scritta di elementi essenziali del contratto;
- il primo consiste in un vizio del consenso, che si ha quando un contraente, nella fase antecedente alla conclusione del contratto, ha posto in essere una serie di artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno l'altra parte e tali per cui quest'ultima sarebbe addivenuta comunque alla stipulazione, ma a condizioni diverse;
- il secondo integra una nullità contrattuale ai sensi dell'art. 117 T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi a servizi bancari e finanziari;
- nel caso di specie, non sussiste né l'uno né l'altro;
- quanto al dolo incidente, l'attrice non ha minimamente provato, né ancor prima allegato, nessuno degli elementi costitutivi di tale vizio: gli artifizi e i raggiri;
l'animus decipiendi di
. l'errore nel quale sarebbe incorsa il nesso di CP_4 CP_1 Parte_1 causalità fra la condotta volutamente ingannevole della società finanziatrice e la pattuizione delle condizioni contrattuali in contestazione;
- quanto alla mancata esplicitazione nel contratto (e quindi mancata pattuizione per iscritto) del regime finanziario di capitalizzazione composta, la CTU ha accertato che:
“il tasso leasing esposto in contratto è coerente alla definizione del tasso leasing dettata da Banca d'Italia nei propri provvedimenti;
le condizioni economiche della locazione finanziaria indicate contrattualmente risultano inequivocabilmente l'esito di una progettazione della struttura finanziaria dell'operazione in adozione del regime di capitalizzazione composta, le condizioni economiche della locazione finanziaria indicate contrattualmente risultano chiaramente incompatibili con i principi finanziari a fondamento del regime di capitalizzazione semplice, non potendosi comunque realizzare, nel rispetto degli elementi contrattuali, la condizione di equivalenza finanziaria dell'operazione attraverso l'applicazione di tale regime;
essendo esplicitati in contratto:
o il costo di acquisto del bene
o il maxicanone
5 o l'ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, peraltro convenuti in misura fissa e costante per tutta la durata del rapporto
o il prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto del bene
o il tasso leasing la società utilizzatrice, anche in assenza di esplicitazione del regime finanziario adottato nello sviluppo dell'architettura dell'operazione fosse in condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con ciò ritenendosi integrate le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.U.B.”;
- tali conclusioni sono state rese all'esito di un'analisi contrattuale ed econometrica che l'Ausiliario ha esposto in modo chiarissimo e completo (con l'utilizzo di formule matematiche e parametri di confronto) alle pagg. 15 e seguenti della relazione definitiva, da intendersi qui richiamate e alle quali interamente si rimanda;
- in altre parole, anche se nella scheda negoziale non è indicato in modo espresso il nomen del regime finanziario (capitalizzazione composta), tutte le relative condizioni e componenti sono esposte ed esplicitate. L'eccezione è, pertanto, infondata e nulla è dovuto alla società attrice a titolo di risarcimento di eventuali danni (che in ogni caso sarebbero rimasti totalmente indimostrati, oltre che, ancor prima, allegati in modo del tutto generico). Quanto alla nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa al coefficiente di prelocazione ai sensi degli artt. 1346 c.c. - 1419, comma 2, c.c. - 117, comma 4, T.U.B., appare opportuno riportare testualmente le conclusioni rassegnate sul punto dalla CTU:
“All'art. 10 delle Condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria del 25/07/2016 ed all'art. 8) delle Condizioni generali, entrambi rubricati “Canoni di prelocazione” le parti avevano convenuto che fino alla data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria, individuata nella data del Verbale di presa in consegna del bene, l'Utilizzatrice avrebbe corrisposto alla Concedente alla scadenza di ogni trimestre solare canoni di prelocazione finanziaria quale corrispettivo dei servizi di locazione finanziaria offerti dalla Concedente;
che detti canoni sarebbero stati determinati applicando al capitale corrispondente agli esborsi (al lordo delle relative imposte) sostenuti dalla Concedente prima della data di inizio del contratto eccedenti l'importo del canone iniziale anticipato un coefficiente, convenzionalmente fissato in misura pari al tasso di interesse Euribor 3 mesi base 365 (aumentato automaticamente fino allo zero se negativo) maggiorato di 3,10 punti, per il tempo decorrente dalla data della valuta di ciascun esborso da parte di eccedente l'importo CP_1 del canone iniziale anticipato alla data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria, ovvero a tale data per periodi inferiori o per l'ultima frazione di trimestre. Dalla lettura del set contrattuale emerge l'esistenza di una discrasia fra lo spread del tasso di prelocazione indicato nel contratto, pari a 3,10 punti percentuali, e quello riportato nel coacevo documento di sintesi, in cui viene indicato in misura pari a 5 punti percentuali. La scrivente ritiene che l'indicazione difforme dello spread del tasso di prelocazione riportata nel documento di sintesi sia frutto di un errore materiale. Laddove dovesse ritenersi che dalla suddetta circostanza possa configurarsi una condizione di indeterminatezza ovvero di indeterminabilità del tasso pattuito, gli interessi di preammortamento dovrebbero essere sottoposti a ricalcolo con applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117, comma 7, lett. a).
6 In detta ipotesi, risultando il tasso minimo BOT del periodo di riferimento negativo, dovrà essere refuso in favore di l'intero importo dalla stessa corrisposto a a titolo di interessi di prelocazione pari a Parte_1 CP_1 complessivi Euro 3.233,94 (di cui 1.616,73 portati dalla ft. n. 02/0014647/2017 dell'1/01/2017ed Euro1.617,21 portati dalla. ft. n. 02/0035654/2017 del 15/02/2017.)”.
La dettagliata analisi della scheda negoziale e i calcoli eseguiti dall'Ausiliario sono esposti in modo molto chiaro alle pagg. 10 e seguenti della relazione, da intendersi qui riportate e alle quali espressamente si rimanda.
Deve ritenersi configurata la seconda delle due ipotesi illustrate dal CTU, posto che la non coincidenza fra il tasso di prelocazione indicato in contratto e quello risultante dalle condizioni riportate nel documento di sintesi si traduce in una sostanziale indeterminatezza della relativa pattuizione, che ne comporta la nullità ex art. 117 T.U.B., con conseguente riconteggio degli interessi di preammortamento al tasso sostitutivo BOT previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a) TUB, e una differenza a credito dell'attrice di € 3.233,94.
Quanto, infine, alla nullità – sempre per indeterminatezza - eccepita da parte attrice con riferimento alla clausola di adeguamento del “tasso leasing”, il CTU ha verificato che nel caso in esame le schede negoziali non prevedono alcuna indicizzazione del tasso: “il corrispettivo della locazione risulta infatti predeterminato ab origine ed indifferente all'andamento del costo del denaro;
non vi è infatti alcuna previsione di applicazione di conguagli di indicizzazione”.
L'eccezione è, dunque, infondata.
Sono poi inammissibili, le domande formulate da nella memoria ex art. Parte_1
171 ter n. 1) c.p.c. relative alla nullità, per indeterminatezza e/o mancanza di accordo, delle clausole che prevedono il “tasso da applicare” e “costi occulti” addebitati alla società, sia perché formulate in modo del tutto generico, sia perché proposte dopo il maturare delle relative preclusioni.
Quanto alla domanda, proposte in citazione, relative alla asserita illegittimità della sottoposizione ad ammortamento del canone finale, a fronte delle puntuali contestazioni svolte da . in comparsa costitutiva, essa non è più stata reiterata, né è stata CP_1 CP_1 più svolta alcuna argomentazione difensiva al riguardo nei successivi atti difensivi.
Va, infine, dato atto che la CTU ha verificato una difformità fra il canone di leasing contrattualmente convenuto nella misura fissa e costante di € 6.458,00 e quello applicato, pari a
€ 6.614,70 (con una differenza, quindi, di € 156,70); considerato che i canoni complessivamente corrisposti da ono 37, la somma indebitamente versata a Parte_1 CP_1
è pari a € 5.797,90.
[...]
3. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma complessiva di € 9.031,84, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.p.c. dal dovuto alla data della domanda ed ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda al soddisfo.
4. Le domande dell'attrice vengono accolte in misura sensibilmente inferiore a quella domandata e questo - oltre all'offerta avanzata ante causam da parte della convenuta di definire la controversia con il versamento di una somma più che doppia, ma non accettata dalla società attrice – giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di 1/2.
7 La rimanente quota di 1/2 va posta a carico della convenuta, secondo la liquidazione che viene effettuata in dispositivo, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta. Per le medesime ragioni, le spese di CTU – già liquidate in corso di causa – vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti, in pari misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ND la convenuta a pagare all'attrice, per i titoli di cui in motivazione, la somma complessiva di € 9.031,84, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.p.c. dal dovuto alla data della domanda ed ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda al soddisfo.; ND la convenuta a pagare all'attrice le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 105,00 per anticipazioni, € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2; PONE le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti, in pari misura nei rapporti interni. Così deciso a Reggio Emilia il 01/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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AV RO ATTRICE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio esponendo (in Parte_1 Controparte_1 sintesi):
- di avere stipulato con la convenuta, in data 25.07.2016, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la “unità da diporto da costruire n. NA184719”, di durata complessiva di 120 mesi decorrenti dal verbale di consegna, al corrispettivo di € 1.207.702,00 (+ IVA) da corrispondersi con le seguenti modalità: un canone iniziale di € 439.200,00 pari al 40,00% del valore del bene;
canoni periodici mensili pari ad € 6.458,00 l'uno, oltre imposte, a un tasso di interesse fisso, pari al 3,419% (reale 3,4198%) corrispondente al tasso effettivo del 3,473%, e un canone finale di € 10.980,00 (anche detto “prezzo opzione finale”) pari all'1,00% dell'importo finanziato;
- che l'imbarcazione è stata consegnata dal fornitore il 13.02.2017 e in quella stessa data è stato stipulato con un “Atto aggiuntivo” al contratto di leasing, Controparte_1 con il quale, fra l'altro, sono state concordemente modificate alcune condizioni, tra cui il tasso leasing, aumentato al 3,47% (corrispondente al 3,41% nominale);
- che in data 15.02.2021 le parti hanno convenuto il riscatto anticipato del bene, mediante la corresponsione da a . della somma di € Parte_1 CP_1 CP_1
669.709,11 (IVA inclusa);
1 - di avere appurato che la società convenuta ha tenuto una condotta non corretta sia nella fase precontrattuale che nel corso del rapporto, applicando condizioni economiche non previste e/o differenti e di maggiore entità rispetto a quelle concordate, a svantaggio dell'attrice, cagionandole pregiudizi patrimoniali;
- che, più nello specifico, detta condotta sarebbe censurabile sotto i seguenti profili:
• violazione dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale, in particolare per ciò che concerne gli obblighi di informazione e trasparenza, non essendo stati resi noti i costi effettivi del finanziamento e non essendo stato consegnato all'attrice il piano di ammortamento: in altre parole, tenendo un Controparte_1 comportamento insidioso e idoneo a ingannare un contraente di normale diligenza, non avrebbe messo nelle condizioni di comprendere che il piano Parte_1 di ammortamento alla francese con regime di interessi composti avrebbe comportato dei costi superiori a quelli propri di altri tipi di ammortamento, impedendole così di valutare ulteriori possibili offerte di credito sul mercato e di assumere una determinazione consapevole, provocandole un danno pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbe pagato invece laddove fosse stato applicato un regime più conveniente, di cui la convenuta deve rispondere ai sensi degli artt. 1337-1440 c.c.;
• nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa al coefficiente di prelocazione ai sensi degli artt. 1346 c.c. - 1419, comma 2, c.c. - 117, comma 4, T.U.B.: nel contratto di leasing, infatti, non risulterebbero indicati la formula degli interessi di preammortamento, la metodologia di calcolo, il tasso di interesse impiegato, i giorni di preammortamento e il divisore degli interessi per il numero dei giorni (360 o 365), impedendo così a di comprendere il tasso Parte_1 che sarebbe stato effettivamente applicato e i costi complessivi del finanziamento;
• nullità per indeterminatezza dei tassi convenuti, in difetto di una previsione pattizia del regime finanziario praticato, con applicazione di un tasso leasing superiore a quello nominale pattuito;
• inclusione del canone finale di riscatto nel capitale oggetto di ammortamento, con conseguente assoggettamento a interessi e usurarietà del tasso di interesse calcolato per l'acquisto del bene;
- di avere contestato, nel febbraio 2022, tramite il proprio Legale, la violazione da parte della società finanziatrice della normativa in materia di usura, trasparenza e anatocismo;
- che, a fronte di ciò, quest'ultima si è dichiarata disponibile a definire la vicenda tramite la corresponsione della somma di € 25.000,00 (non accettata da n quanto ritenuta Parte_1 eccessivamente esigua) e ciò integra chiaramente una ammissione delle violazioni commesse, avente il valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.; Tanto premesso, a chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) condannare , al pagamento di quanto versato da per il tentativo Controparte_1 Pt_1 obbligatorio di mediazione, pari a Euro 813,37, come da giustificativo di spesa che si produce (DOC. N. 12); 2) condannare , al pagamento della complessiva somma di Euro 24.246,00, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per risarcimento del danno subito da per effetto della Pt_1 violazione, da parte della Società finanziaria odierna convenuta, dei principi di buona fede e di correttezza ex
2 artt. 1337 c.c. e/o 1440 c.c., per le causali descritte in narrativa, ovvero della diversa somma che sarà determinata nel corso del presente giudizio o, comunque, ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare, in base al coordinato disposto dell'art. 1346 c.c. dell'art. 1419, comma 2, c.c. e dell'art. 117, comma 4, T.U.B. la nullità delle clausole del Contratto e dell'Atto aggiuntivo afferenti al coefficiente di prelocazione in ragione della indeterminatezza, nel caso di specie, del tasso da applicare, per i motivi esposti nel punto 12 del presente atto di citazione e, per l'effetto, condannare CP_1
, al pagamento, in favore di della somma di euro 3.233,96 a titolo di restituzione degli
[...] Pt_1 interessi di prelocazione corrisposti in eccesso così come risulta dal ricalcolo di detti interessi secondo il criterio stabilito dall'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi creditori;
4) accertare e dichiarare – per violazione degli artt. 821, comma 3, 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c.; degli artt. 115, 116 e 117, comma 4, T.U.B.; dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/02/2000 - la nullità parziale del <<contratto di locazione finanziaria (leasing) unità da diporto costruire n. na184719>> stipulato il 25/07/2016 tra e , e del Parte_1 Controparte_1 correlato Atto integrativo del 13/02/2017, a causa (i) della mancata pattuizione espressa del regime di capitalizzazione adottato (nel caso che qui ora occupa, “composto”) e, dunque, della specifica approvazione da e (ii) della mancata pattuizione e indicazione delle modalità di calcolo degli interessi passivi, Pt_1 comportando altresì una divergenza fra il (c.d. contrattualmente indicato e Controparte_2 CP_3 quello (maggiore) concretamente applicato;
al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B.;
5) accertare e dichiarare l'omissione, da parte di , della pattuizione scritta della CP_1 clausola di adeguamento del “tasso leasing” e quindi dei canoni in funzione della variazione dell'IRS al momento della decorrenza del contratto e accertare l'avvenuto pagamento, da parte di in favore di Pt_1
, di una somma superiore a quella effettivamente dovuta e di condannare CP_1
alla restituzione di detta Somma;
CP_1
6) condannare , al pagamento, in favore di al pagamento della Controparte_1 Pt_1 somma [(ulteriore rispetto a quelle richieste nei precedenti punti 1), 2) e 3)] di Euro 129.327.327,29 – ovvero della diversa somma che fosse accertata in corso di giudizio o, comunque, ritenuta di giustizia -, oltre interessi creditori, per il saldo interessi sulla base della differenza fra il totale degli interessi corrisposti da e il Pt_1 totale degli interessi previsti da piano di ammortamento ricalcolato, così come riportato alle pagine 68, 69 e 70 della Perizia econometrica predisposta dal Dott. e allegata sub DOC. N. 12)”. Persona_1
Si è costituita contestando ogni singola censura svolta e Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'azione, chiarendo che l'offerta di definire la vicenda attraverso la corresponsione di una somma in favore dell'attrice aveva una finalità esclusivamente conciliativa e non riveste valore confessorio. Con la memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., ha in parte precisato e in parte Parte_1 modificato le domande già svolte in citazione:
- quanto al preteso danno per responsabilità precontrattuale ex artt. 1337-1440 c.c., ha indicato la diversa somma di € 42.895,49, pari alla differenza tra il costo sostenuto per il finanziamento con ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione e quello che avrebbe sostenuto in caso di ammortamento all'italiana;
- ha modificato la conclusione di cui al punto n. 4) chiedendo la condanna della convenuta “al pagamento, in favore di a titolo di restituzione, della somma di Euro 24.248,19 Pt_1
[corrispondente alla differenza dell'importo di Euro 120.682,00 (interessi calcolati al TAN impiegato in
3 regime di capitalizzazione composta) ed Euro 96.433,81 (interessi calcolati al TAN impiegato in regime di capitalizzazione semplice)] ovvero della somma corrispondente agli interessi corrisposti in eccesso così come risulta dal ricalcolo di detti interessi secondo il criterio stabilito dall'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o, comunque, che sarà liquidata da codesto Ecc.mo Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi creditori”;
- ha modificato la conclusione di cui al punto n. 5) chiedendo la condanna di
“alla restituzione della somma di Euro 139.329,30, ovvero della diversa Controparte_1 somma che fosse ritenuta di giustizia o, comunque, che sarà liquidata da codesto Ecc.mo Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi creditori, oppure, e in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento di per le ragioni tutte di cui all'Atto di citazione e CP_1 al presente atto, nei confronti di per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo Pt_1 inadempimento e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni sofferti da CP_1 quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi Pt_1
Euro Euro 139.329,30, oltre interessi, ovvero in via ulteriormente subordinata, condannare la Società finanziaria odierna convenuta al pagamento in favore di di quella diversa somma che codesto Ecc.mo Pt_1
Giudice dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”;
- non ha più riproposto la domanda relativa alla illegittima inclusione della rata finale del leasing nel costo totale del credito, con conseguente assoggettamento a interessi, ma ha chiesto di “accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato in data 15/02/2021 fra CP_1
e di cui in narrativa [Atto di citazione, paragrafo “D”, pagg. 24 e segg.; Memoria attorea ex art. Pt_1
171-ter, n. 1, c.p.c., punto 8] per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1346 c.c. per l'assenza dell'accordo tra le parti derivante dalla presenza di costi occulti in danno di e/o per indeterminatezza o per Pt_1 indeterminabilità del tasso da applicare ovvero per la natura usuraria del tasso applicato da
oppure – e in subordine - condannare alla restituzione CP_1 CP_1 della somma di EURO 50.709 o della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o, comunque, che sarà liquidata da codesto Ecc.mo Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi creditori”. La convenuta nel successivo termine ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. ha immediatamente eccepito la novità e, quindi, la tardività delle domande, dichiarando di non accettare il contraddittorio. La causa è stata quindi istruita in via documentale, nonché attraverso CTU contabile sul seguente quesito “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni verifica ritenuta utile, verifichi se il tasso da applicare agli interessi di prelocazione, la pattuizione che prevede l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, nonché la clausola di adeguamento del “tasso leasing” rispettano i requisiti di cui all'art. 117 TUB, in particolare sotto il profilo della determinatezza e della forma scritta;
in ipotesi negativa, determini le eventuali somme trattenute indebitamente dalla convenuta. Riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini di giustizia. Tenti la conciliazione”. All'esito, la causa è stata rinviata all'udienza del 26.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Premesso che la maggior parte delle censure sollevate da stata formulata Parte_1 in modo generico e, per molti aspetti, poco chiaro, la causa può essere decisa sulla base delle
4 conclusioni della CTU, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata ed approfondita degli atti e dei documenti di causa, immune da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
l'Ausiliario ha, sotto questo profilo, risposto esaurientemente alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte. Vanno poi respinte le doglianze svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza di discussione orale in merito al presunto impiego, da parte di quest'ultimo, dell'intelligenza artificiale nella predisposizione della perizia, in quanto inconferenti, basate su mere supposizioni e comunque autoteliche. Partendo dalla prima censura, relativa ad una asserita responsabilità precontrattuale di i sensi degli artt. 1337-1440 c.c. per non avere reso noto all'attrice Controparte_1 il regime finanziario adottato e l'algoritmo utilizzato per la rateizzazione del leasing finanziario - che non risulterebbero pattuiti per iscritto - si osserva:
- innanzitutto, non è chiaro, dalla prospettazione di qual è esattamente Parte_1
l'addebito che viene mosso alla convenuta, poiché vengono sostanzialmente sovrapposti due vizi completamente differenti: il c.d. dolus incidens di cui all'art. 1440 c.c. (ripetutamente invocato negli atti della società attrice) e l'assenza di pattuizione scritta di elementi essenziali del contratto;
- il primo consiste in un vizio del consenso, che si ha quando un contraente, nella fase antecedente alla conclusione del contratto, ha posto in essere una serie di artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno l'altra parte e tali per cui quest'ultima sarebbe addivenuta comunque alla stipulazione, ma a condizioni diverse;
- il secondo integra una nullità contrattuale ai sensi dell'art. 117 T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi a servizi bancari e finanziari;
- nel caso di specie, non sussiste né l'uno né l'altro;
- quanto al dolo incidente, l'attrice non ha minimamente provato, né ancor prima allegato, nessuno degli elementi costitutivi di tale vizio: gli artifizi e i raggiri;
l'animus decipiendi di
. l'errore nel quale sarebbe incorsa il nesso di CP_4 CP_1 Parte_1 causalità fra la condotta volutamente ingannevole della società finanziatrice e la pattuizione delle condizioni contrattuali in contestazione;
- quanto alla mancata esplicitazione nel contratto (e quindi mancata pattuizione per iscritto) del regime finanziario di capitalizzazione composta, la CTU ha accertato che:
“il tasso leasing esposto in contratto è coerente alla definizione del tasso leasing dettata da Banca d'Italia nei propri provvedimenti;
le condizioni economiche della locazione finanziaria indicate contrattualmente risultano inequivocabilmente l'esito di una progettazione della struttura finanziaria dell'operazione in adozione del regime di capitalizzazione composta, le condizioni economiche della locazione finanziaria indicate contrattualmente risultano chiaramente incompatibili con i principi finanziari a fondamento del regime di capitalizzazione semplice, non potendosi comunque realizzare, nel rispetto degli elementi contrattuali, la condizione di equivalenza finanziaria dell'operazione attraverso l'applicazione di tale regime;
essendo esplicitati in contratto:
o il costo di acquisto del bene
o il maxicanone
5 o l'ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, peraltro convenuti in misura fissa e costante per tutta la durata del rapporto
o il prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto del bene
o il tasso leasing la società utilizzatrice, anche in assenza di esplicitazione del regime finanziario adottato nello sviluppo dell'architettura dell'operazione fosse in condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con ciò ritenendosi integrate le esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.U.B.”;
- tali conclusioni sono state rese all'esito di un'analisi contrattuale ed econometrica che l'Ausiliario ha esposto in modo chiarissimo e completo (con l'utilizzo di formule matematiche e parametri di confronto) alle pagg. 15 e seguenti della relazione definitiva, da intendersi qui richiamate e alle quali interamente si rimanda;
- in altre parole, anche se nella scheda negoziale non è indicato in modo espresso il nomen del regime finanziario (capitalizzazione composta), tutte le relative condizioni e componenti sono esposte ed esplicitate. L'eccezione è, pertanto, infondata e nulla è dovuto alla società attrice a titolo di risarcimento di eventuali danni (che in ogni caso sarebbero rimasti totalmente indimostrati, oltre che, ancor prima, allegati in modo del tutto generico). Quanto alla nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa al coefficiente di prelocazione ai sensi degli artt. 1346 c.c. - 1419, comma 2, c.c. - 117, comma 4, T.U.B., appare opportuno riportare testualmente le conclusioni rassegnate sul punto dalla CTU:
“All'art. 10 delle Condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria del 25/07/2016 ed all'art. 8) delle Condizioni generali, entrambi rubricati “Canoni di prelocazione” le parti avevano convenuto che fino alla data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria, individuata nella data del Verbale di presa in consegna del bene, l'Utilizzatrice avrebbe corrisposto alla Concedente alla scadenza di ogni trimestre solare canoni di prelocazione finanziaria quale corrispettivo dei servizi di locazione finanziaria offerti dalla Concedente;
che detti canoni sarebbero stati determinati applicando al capitale corrispondente agli esborsi (al lordo delle relative imposte) sostenuti dalla Concedente prima della data di inizio del contratto eccedenti l'importo del canone iniziale anticipato un coefficiente, convenzionalmente fissato in misura pari al tasso di interesse Euribor 3 mesi base 365 (aumentato automaticamente fino allo zero se negativo) maggiorato di 3,10 punti, per il tempo decorrente dalla data della valuta di ciascun esborso da parte di eccedente l'importo CP_1 del canone iniziale anticipato alla data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria, ovvero a tale data per periodi inferiori o per l'ultima frazione di trimestre. Dalla lettura del set contrattuale emerge l'esistenza di una discrasia fra lo spread del tasso di prelocazione indicato nel contratto, pari a 3,10 punti percentuali, e quello riportato nel coacevo documento di sintesi, in cui viene indicato in misura pari a 5 punti percentuali. La scrivente ritiene che l'indicazione difforme dello spread del tasso di prelocazione riportata nel documento di sintesi sia frutto di un errore materiale. Laddove dovesse ritenersi che dalla suddetta circostanza possa configurarsi una condizione di indeterminatezza ovvero di indeterminabilità del tasso pattuito, gli interessi di preammortamento dovrebbero essere sottoposti a ricalcolo con applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117, comma 7, lett. a).
6 In detta ipotesi, risultando il tasso minimo BOT del periodo di riferimento negativo, dovrà essere refuso in favore di l'intero importo dalla stessa corrisposto a a titolo di interessi di prelocazione pari a Parte_1 CP_1 complessivi Euro 3.233,94 (di cui 1.616,73 portati dalla ft. n. 02/0014647/2017 dell'1/01/2017ed Euro1.617,21 portati dalla. ft. n. 02/0035654/2017 del 15/02/2017.)”.
La dettagliata analisi della scheda negoziale e i calcoli eseguiti dall'Ausiliario sono esposti in modo molto chiaro alle pagg. 10 e seguenti della relazione, da intendersi qui riportate e alle quali espressamente si rimanda.
Deve ritenersi configurata la seconda delle due ipotesi illustrate dal CTU, posto che la non coincidenza fra il tasso di prelocazione indicato in contratto e quello risultante dalle condizioni riportate nel documento di sintesi si traduce in una sostanziale indeterminatezza della relativa pattuizione, che ne comporta la nullità ex art. 117 T.U.B., con conseguente riconteggio degli interessi di preammortamento al tasso sostitutivo BOT previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a) TUB, e una differenza a credito dell'attrice di € 3.233,94.
Quanto, infine, alla nullità – sempre per indeterminatezza - eccepita da parte attrice con riferimento alla clausola di adeguamento del “tasso leasing”, il CTU ha verificato che nel caso in esame le schede negoziali non prevedono alcuna indicizzazione del tasso: “il corrispettivo della locazione risulta infatti predeterminato ab origine ed indifferente all'andamento del costo del denaro;
non vi è infatti alcuna previsione di applicazione di conguagli di indicizzazione”.
L'eccezione è, dunque, infondata.
Sono poi inammissibili, le domande formulate da nella memoria ex art. Parte_1
171 ter n. 1) c.p.c. relative alla nullità, per indeterminatezza e/o mancanza di accordo, delle clausole che prevedono il “tasso da applicare” e “costi occulti” addebitati alla società, sia perché formulate in modo del tutto generico, sia perché proposte dopo il maturare delle relative preclusioni.
Quanto alla domanda, proposte in citazione, relative alla asserita illegittimità della sottoposizione ad ammortamento del canone finale, a fronte delle puntuali contestazioni svolte da . in comparsa costitutiva, essa non è più stata reiterata, né è stata CP_1 CP_1 più svolta alcuna argomentazione difensiva al riguardo nei successivi atti difensivi.
Va, infine, dato atto che la CTU ha verificato una difformità fra il canone di leasing contrattualmente convenuto nella misura fissa e costante di € 6.458,00 e quello applicato, pari a
€ 6.614,70 (con una differenza, quindi, di € 156,70); considerato che i canoni complessivamente corrisposti da ono 37, la somma indebitamente versata a Parte_1 CP_1
è pari a € 5.797,90.
[...]
3. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma complessiva di € 9.031,84, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.p.c. dal dovuto alla data della domanda ed ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda al soddisfo.
4. Le domande dell'attrice vengono accolte in misura sensibilmente inferiore a quella domandata e questo - oltre all'offerta avanzata ante causam da parte della convenuta di definire la controversia con il versamento di una somma più che doppia, ma non accettata dalla società attrice – giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di 1/2.
7 La rimanente quota di 1/2 va posta a carico della convenuta, secondo la liquidazione che viene effettuata in dispositivo, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta. Per le medesime ragioni, le spese di CTU – già liquidate in corso di causa – vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti, in pari misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ND la convenuta a pagare all'attrice, per i titoli di cui in motivazione, la somma complessiva di € 9.031,84, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.p.c. dal dovuto alla data della domanda ed ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda al soddisfo.; ND la convenuta a pagare all'attrice le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 105,00 per anticipazioni, € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2; PONE le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti, in pari misura nei rapporti interni. Così deciso a Reggio Emilia il 01/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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