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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7764 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Linda Corrias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla vendita a terzi dell'immobile di proprietà, sito in Cagliari, via dei Pini n. 19, provvedendo alla condivisione del ricavato, estinguendo il mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile.
3) La signora ha trasferito la propria residenza in Selargius, Loc. Su Planu, Pt_1 via Boccaccio n. 8, ed ivi dimorerà con le minori figlie collocate presso di lei.
4) Le minori saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
5) Il padre potrà vedere le minori figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e potrà tenerle con sé a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 e fino alla successiva domenica alle ore 19,00.
In considerazione del ritmo di lavoro del le parti concordano che le CP_1 ulteriori giornate di disponibilità del padre saranno volta per volta concordate con un preavviso di almeno 48 ore.
Pag. 2 di 3 Salvo diverso accordo fra i genitori, durante le festività, alternati di anno in anno con la madre, la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, l'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, le minori potranno stare con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, concordando i quindici giorni di spettanza entro la fine del mese di maggio.
In considerazione dell'affido condiviso le parti si impegnano a garantire la frequentazione delle minori con i rispettivi nuclei parentali, con i quali le minori intrattengono un rapporto positivo, ed a collaborare perché proseguano nelle attività extrascolastiche che attualmente frequentano, ovvero a concordare ed a consentire su differenti scelte richieste dalle minori ed opportunamente comunicate.
6) Le minori frequentano con profitto la scuola ed il dopo scuola.
7) Le parti si dichiarano economicamente autonome e ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
8) A titolo di contributo per il mantenimento delle minori, collocate presso la madre, il si obbliga a corrispondere al domicilio della moglie separata, CP_1 con le modalità che le parti vorranno concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 da rivalutare annualmente come per legge.
Le spese straordinarie, individuate secondo la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, saranno condivise in ragione del 70% a carico del CP_1 ed in ragione del 30% a carico della . Pt_1
9) Le parti si conferiscono fin d'ora consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7764 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Linda Corrias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla vendita a terzi dell'immobile di proprietà, sito in Cagliari, via dei Pini n. 19, provvedendo alla condivisione del ricavato, estinguendo il mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile.
3) La signora ha trasferito la propria residenza in Selargius, Loc. Su Planu, Pt_1 via Boccaccio n. 8, ed ivi dimorerà con le minori figlie collocate presso di lei.
4) Le minori saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
5) Il padre potrà vedere le minori figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e potrà tenerle con sé a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 e fino alla successiva domenica alle ore 19,00.
In considerazione del ritmo di lavoro del le parti concordano che le CP_1 ulteriori giornate di disponibilità del padre saranno volta per volta concordate con un preavviso di almeno 48 ore.
Pag. 2 di 3 Salvo diverso accordo fra i genitori, durante le festività, alternati di anno in anno con la madre, la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio, l'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, le minori potranno stare con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, concordando i quindici giorni di spettanza entro la fine del mese di maggio.
In considerazione dell'affido condiviso le parti si impegnano a garantire la frequentazione delle minori con i rispettivi nuclei parentali, con i quali le minori intrattengono un rapporto positivo, ed a collaborare perché proseguano nelle attività extrascolastiche che attualmente frequentano, ovvero a concordare ed a consentire su differenti scelte richieste dalle minori ed opportunamente comunicate.
6) Le minori frequentano con profitto la scuola ed il dopo scuola.
7) Le parti si dichiarano economicamente autonome e ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
8) A titolo di contributo per il mantenimento delle minori, collocate presso la madre, il si obbliga a corrispondere al domicilio della moglie separata, CP_1 con le modalità che le parti vorranno concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 da rivalutare annualmente come per legge.
Le spese straordinarie, individuate secondo la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, saranno condivise in ragione del 70% a carico del CP_1 ed in ragione del 30% a carico della . Pt_1
9) Le parti si conferiscono fin d'ora consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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