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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 25.11.2025:
Visto il provvedimento del 20.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 487/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 20.3.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE UT
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got TE
UT, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 487/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1
con sede in Mascali, via Giarre-Nunziata, n. 18/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Fiumefreddo di Sicilia, via Gramsci 45, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni US del Foro di Catania, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
con sede legale a Palermo, via Ciullo Controparte_1
D'Alcamo 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Agueci che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposta
2 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta dall
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n.
4529/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 3.11.2022;
Condanna l Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
rifusione in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 2.400,00 oltre rimborso del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
3 La presente controversia verte sull'opposizione proposta dall Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito opponente), avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4529/2022 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della (di seguito Controparte_1
della somma di € 5.200,00 (oltre interessi come Controparte_1
da domanda e alle spese del procedimento monitorio), quale debito scaturente dal mancato pagamento – da parte dell'opponente - del saldo dovuto per la per la realizzazione grafica e la successiva stampa di un volume denominato “Ancone rinascimentali in
Sicilia”, dell'autore non destinate alla vendita Persona_1
(giusta preventivo sottoscritto per accettazione dall'opponente in data 6.10.2021).
L'Ass.ne opponente contestava l'inadempienza contrattuale della che aveva eseguito solo parzialmente Controparte_1
quanto previsto nel contratto sottoscritto dalle parti per accettazione in data 06.10.2021 e, alla luce delle contestazioni svolte, deduceva l'inesigibilità del credito azionato.
Allegava, inoltre, l'opponente che la Controparte_1
nonostante il pagamento dell'acconto di euro CP_2
1.300,00 da parte dell'Ass.ne e nonostante le mail di contestazione del 04/02/2022 e del 04/03/2022, si era resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali: il volume “Ancone Rinascimentali in
4 Sicilia” non risultava inserito sul sito internet della casa editrice all'interno della sezione “Servizi Editoriali” nè era stata mai data comunicazione della pubblicazione sui canali social della suddetta casa editrice, che, inoltre, non presenziava all'evento previsto per la presentazione del Volume.
Concludeva chiedendo la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'opposta in relazione al contratto inter partes del
6.10.2021 con rideterminazione del corrispettivo del contratto da euro 6.500,00 ad euro 3.300,00 (per cui la somma ancora dovuta dalla Associazione opponente per il contratto de-quo ammontava ad euro 2.000,00) e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento per il subito danno all'immagine, spese vinte.
Ritualmente costituita in giudizio la negava Controparte_3
la fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, evidenziando che l'opponente non aveva contestato in alcun modo l'intercorso rapporto contrattuale né in ordine al quantum pattuito (€ 6.500,00) né in ordine al saldo residuo
(€ 5.200,00) né, tantomeno, aveva contestato la realizzazione del volume, la veste grafica e l'avvenuta consegna delle copie nei termini convenuti.
Allegava l'opposta che venendo incontro alle richieste della
, che doveva presentare il volume, la casa editrice Parte_1
aveva consegnato i volumi prima ancora di ricevere il saldo benchè
5 non vi fosse tenuta (l'opponente per ben due volte con note email del 30.11.21 e del 14.12.21 aveva preannunciato un pagamento mai arrivato, senza muovere alcuna contestazione sull'operato dell'opposta): concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, infondate e prive di adeguato supporto probatorio, vinte le spese del giudizio.
La domanda proposta dalla Associazione opponente è infondata e pertanto deve essere respinta.
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la
6 sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
L'Ass.ne opponente in sede processuale, non ha fornito elementi utili a sostegno della tesi proposta.
7 La pretesa azionata dalla parte opponente, non risulta supportata da fatti costituivi determinanti per l'accoglimento della domanda.
Il primo motivo di opposizione e cioè l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, deve intendersi superato dalla verificata presenza, negli allegati al ricorso, della documentazione posta a sostegno dello stesso che, unitamente alle fatture, al DDT 1742/2021 del
30.11.2021 e alle mail versate in atti, completano la prova sufficiente a norma dell'art. 634 c.p.c. per potersi rendere l'ingiunzione.
Riguardo alle altre questioni poste all'attenzione del giudicante si osserva come queste attengono alla verifica della prova dell'esatta esecuzione del contratto tra le odierne parti in causa.
In istruttoria la teste di arte opposta ha dichiarato Testimone_1
che l'Ass.ne opponente non ha mai sollevato contestazioni quando veniva sollecitato il pagamento delle fatture, che l'autore
[...]
si era complimentato per la realizzazione grafica del Tes_2
Volume e che, sollecitato il pagamento, l'Ass.ne aveva dichiarato che le somme richieste erano in pagamento.
Non si rilevano, pertanto, omissioni totali o parziali poste in essere da parte opposta, che possano avere determinato o ridotto gravemente l'efficacia della prestazione commissionata.
A ciò si aggiunga che la società opponente aveva provveduto al pagamento di una somma a titolo di acconto per le attività
8 commissionate, con ciò confermando la circostanza dell'intervenuto accordo contrattuale tra le parti.
Priva di pregio giuridico si rivela, infine, l'eccezione sollevata dall'opponente ex art. 1460 c.c.
Tale eccezione così come la giustificazione dell'inadempimento dell'opponente (mancato pagamento della somma azionata in monitorio) non deve – in questa sede – essere presa in considerazione, in quanto non strumentale per la tutela del diritto dell'opponente ma intesa come strumento di difesa giudiziaria tendente ad evitare di confessare la propria inadempienza;
pertanto assume importanza non secondaria il fatto che la ragione del mancato pagamento di tale somma sia stata resa nota alla controparte solo in occasione dell'odierno giudizio e non durante l'esecuzione del contratto, nel corso della quale sono proprio correttezza e buona fede che impongono di far noto alla controparte proprio gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione dei patti contrattuali stipulati dalle parti.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente di risarcimento del danno all'immagine va respinta risultando priva di adeguato supporto probatorio e genericamente formulata.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata dalla CP_1
e l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede.
[...]
9 Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n.
4529/2022 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
In applicazione del criterio legale della soccombenza la società opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 25.11.2025
Il Got
TE UT
10
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 25.11.2025:
Visto il provvedimento del 20.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 487/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 20.3.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE UT
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got TE
UT, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 487/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1
con sede in Mascali, via Giarre-Nunziata, n. 18/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Fiumefreddo di Sicilia, via Gramsci 45, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni US del Foro di Catania, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
con sede legale a Palermo, via Ciullo Controparte_1
D'Alcamo 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Agueci che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposta
2 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta dall
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n.
4529/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 3.11.2022;
Condanna l Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
rifusione in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 2.400,00 oltre rimborso del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
3 La presente controversia verte sull'opposizione proposta dall Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito opponente), avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4529/2022 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della (di seguito Controparte_1
della somma di € 5.200,00 (oltre interessi come Controparte_1
da domanda e alle spese del procedimento monitorio), quale debito scaturente dal mancato pagamento – da parte dell'opponente - del saldo dovuto per la per la realizzazione grafica e la successiva stampa di un volume denominato “Ancone rinascimentali in
Sicilia”, dell'autore non destinate alla vendita Persona_1
(giusta preventivo sottoscritto per accettazione dall'opponente in data 6.10.2021).
L'Ass.ne opponente contestava l'inadempienza contrattuale della che aveva eseguito solo parzialmente Controparte_1
quanto previsto nel contratto sottoscritto dalle parti per accettazione in data 06.10.2021 e, alla luce delle contestazioni svolte, deduceva l'inesigibilità del credito azionato.
Allegava, inoltre, l'opponente che la Controparte_1
nonostante il pagamento dell'acconto di euro CP_2
1.300,00 da parte dell'Ass.ne e nonostante le mail di contestazione del 04/02/2022 e del 04/03/2022, si era resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali: il volume “Ancone Rinascimentali in
4 Sicilia” non risultava inserito sul sito internet della casa editrice all'interno della sezione “Servizi Editoriali” nè era stata mai data comunicazione della pubblicazione sui canali social della suddetta casa editrice, che, inoltre, non presenziava all'evento previsto per la presentazione del Volume.
Concludeva chiedendo la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'opposta in relazione al contratto inter partes del
6.10.2021 con rideterminazione del corrispettivo del contratto da euro 6.500,00 ad euro 3.300,00 (per cui la somma ancora dovuta dalla Associazione opponente per il contratto de-quo ammontava ad euro 2.000,00) e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento per il subito danno all'immagine, spese vinte.
Ritualmente costituita in giudizio la negava Controparte_3
la fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, evidenziando che l'opponente non aveva contestato in alcun modo l'intercorso rapporto contrattuale né in ordine al quantum pattuito (€ 6.500,00) né in ordine al saldo residuo
(€ 5.200,00) né, tantomeno, aveva contestato la realizzazione del volume, la veste grafica e l'avvenuta consegna delle copie nei termini convenuti.
Allegava l'opposta che venendo incontro alle richieste della
, che doveva presentare il volume, la casa editrice Parte_1
aveva consegnato i volumi prima ancora di ricevere il saldo benchè
5 non vi fosse tenuta (l'opponente per ben due volte con note email del 30.11.21 e del 14.12.21 aveva preannunciato un pagamento mai arrivato, senza muovere alcuna contestazione sull'operato dell'opposta): concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, infondate e prive di adeguato supporto probatorio, vinte le spese del giudizio.
La domanda proposta dalla Associazione opponente è infondata e pertanto deve essere respinta.
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la
6 sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
L'Ass.ne opponente in sede processuale, non ha fornito elementi utili a sostegno della tesi proposta.
7 La pretesa azionata dalla parte opponente, non risulta supportata da fatti costituivi determinanti per l'accoglimento della domanda.
Il primo motivo di opposizione e cioè l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, deve intendersi superato dalla verificata presenza, negli allegati al ricorso, della documentazione posta a sostegno dello stesso che, unitamente alle fatture, al DDT 1742/2021 del
30.11.2021 e alle mail versate in atti, completano la prova sufficiente a norma dell'art. 634 c.p.c. per potersi rendere l'ingiunzione.
Riguardo alle altre questioni poste all'attenzione del giudicante si osserva come queste attengono alla verifica della prova dell'esatta esecuzione del contratto tra le odierne parti in causa.
In istruttoria la teste di arte opposta ha dichiarato Testimone_1
che l'Ass.ne opponente non ha mai sollevato contestazioni quando veniva sollecitato il pagamento delle fatture, che l'autore
[...]
si era complimentato per la realizzazione grafica del Tes_2
Volume e che, sollecitato il pagamento, l'Ass.ne aveva dichiarato che le somme richieste erano in pagamento.
Non si rilevano, pertanto, omissioni totali o parziali poste in essere da parte opposta, che possano avere determinato o ridotto gravemente l'efficacia della prestazione commissionata.
A ciò si aggiunga che la società opponente aveva provveduto al pagamento di una somma a titolo di acconto per le attività
8 commissionate, con ciò confermando la circostanza dell'intervenuto accordo contrattuale tra le parti.
Priva di pregio giuridico si rivela, infine, l'eccezione sollevata dall'opponente ex art. 1460 c.c.
Tale eccezione così come la giustificazione dell'inadempimento dell'opponente (mancato pagamento della somma azionata in monitorio) non deve – in questa sede – essere presa in considerazione, in quanto non strumentale per la tutela del diritto dell'opponente ma intesa come strumento di difesa giudiziaria tendente ad evitare di confessare la propria inadempienza;
pertanto assume importanza non secondaria il fatto che la ragione del mancato pagamento di tale somma sia stata resa nota alla controparte solo in occasione dell'odierno giudizio e non durante l'esecuzione del contratto, nel corso della quale sono proprio correttezza e buona fede che impongono di far noto alla controparte proprio gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione dei patti contrattuali stipulati dalle parti.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente di risarcimento del danno all'immagine va respinta risultando priva di adeguato supporto probatorio e genericamente formulata.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata dalla CP_1
e l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede.
[...]
9 Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n.
4529/2022 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
In applicazione del criterio legale della soccombenza la società opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 25.11.2025
Il Got
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