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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3139/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14675/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002023940335395474 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2410/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il 1° agosto 2025, Ricorrente_1 ha impugnato una pluralità di atti della riscossione, indicando testualmente nell'oggetto del gravame la richiesta di annullamento del "Fermo Amministrativo 20200002023940335395474 del 20/12/2020, Fermo Amministrativo
20200002032810479897919 del 19/03/2021, Fermo Amministrativo 20180002001540000326676 del
19/05/2022, Fermo Amministrativo n. 20210002041790526940909 del 15/06/2022", eseguiti e trascritti dalla concessionaria Municipia S.p.A. sul veicolo di proprietà della ricorrente targato Targa_1,.
A fondamento dell'impugnazione, la parte ricorrente ha dedotto di aver avuto conoscenza delle misure cautelari solo a seguito di accesso agli atti avvenuto in data 15 luglio 2025 e ha eccepito, in via principale,
l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici (avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e preavvisi di fermo), lamentando la conseguente lesione del diritto di difesa. Ha altresì rilevato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti impugnati, relativi a Tasse Automobilistiche per le annualità 2012, 2013 e 2014, nonché la decadenza dal potere impositivo dell'Ente.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e la concessionaria R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.
A., le quali hanno contestato puntualmente le avverse pretese.
La difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, evidenziando che i provvedimenti impugnati erano divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini di legge dei precedenti atti presupposti, regolarmente notificati. A supporto delle proprie deduzioni, la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica afferenti alla sequenza procedimentale, dimostrando l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Con memoria depositata in corso di causa, la ricorrente, presa visione della documentazione avversaria, ha negato la ricezione degli atti prodotti e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve evidenziarsi che, dall'esame degli atti di causa è emerso che i numeri identificativi indicati dalla parte ricorrente nell'oggetto dell'impugnazione (n. 20200002023940335395474, n.
20200002032810479897919, n. 20180002001540000326676 e n. 20210002041790526940909) corrispondono formalmente ai Preavvisi di Fermo, quali atti presupposti, e non alle successive comunicazioni di iscrizione di fermo amministrativo, che costituiscono i provvedimenti effettivamente lesivi e oggetto di gravame.
Inoltre, va detto che la società concessionaria, costituendosi in giudizio, ha inteso difendere la legittimità anche del Fermo Amministrativo n. 20220002090250893162282, il quale tuttavia non è stato oggetto di specifica impugnazione nel ricorso introduttivo.
La controversia, pertanto, ha ad oggetto esclusivamente la legittimità delle misure cautelari iscritte sul veicolo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente. Nello specifico, la catena procedimentale ricostruita sulla base della documentazione in atti si articola come segue:
1. Fermo iscritto il 28/12/2020: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20200002023940335395474, fondato sull'Ingiunzione n. 334059416611 (notificata l'08/04/2019) e sul precedente Avviso di Accertamento n. 334059416611 (notificato il 10/05/2016).
2. Fermo iscritto il 22/03/2021: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20200002032810479897919, fondato sull'Ingiunzione n. 334034588954 (notificata il 25/09/2019) e sul precedente Avviso di Accertamento n. 334034588954 (notificato il 17/10/2016).
3. Fermo iscritto il 19/05/2022: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20180002001540000326676, fondato sulle Ingiunzioni n. 234400567053, n. 234401017145 e n.
234400903470 (notificate tra novembre e dicembre 2017).
4. Fermo iscritto il 20/06/2022: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20210002041790526940909, fondato sull'Ingiunzione n. 434038464948 (notificata il 23/09/2019).
Il ricorso merita accoglimento.
Giusta l'art. 5 del d.l. 953 del 1982, convertito con l. 53/1983, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti non è dato riscontrare la presenza di un valido atto interruttivo intervenuto nell'ultimo triennio antecedente alla proposizione del ricorso o, comunque, idoneo a mantenere in vita la pretesa creditoria fino alla data di conoscenza legale dei provvedimenti impugnati (15 luglio 2025).
Invero, l'iscrizione del fermo amministrativo presso il PRA, di per sé, non costituisce atto interruttivo della prescrizione se non portato a legale conoscenza del debitore mediante rituale notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione. Nella fattispecie, non vi è prova della notifica delle comunicazioni di avvenuto fermo in data antecedente all'accesso agli atti effettuato dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dalla parte resistente a supporto della pretesa notificatoria degli atti presupposti (avvisi di ricevimento relativi alle ingiunzioni e ai preavvisi di fermo) si palesa inidonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento di notifica.
In punto di diritto conviene preliminarmente rilevare che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. Sez. 5, sentenze n. 29642 del 14.11.2019; n. 11708 del
27.5.2011; n. 9111 del 6.6.2012 e, ancora più di recente, ordinanza n. 946 del 17.1.2020). Per quanto specificamente riguarda le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, ai sensi del regolamento postale, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate, è previsto un periodo di giacenza negli uffici di destinazione, con il rilascio di un semplice avviso di giacenza (sul punto Cass. sez. V 10.8.2017 n.
15834, che richiama il precedente di Cass. 2/2/2016, n. 2047). In particolare, gli artt. 25 e 26 delle "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", approvate Con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno, in G.U n. 165 del 16 luglio 2013), per quanto qui rilevante, prevedono testualmente:
- Articolo 25 (“Distribuzione nell'ufficio postale”): <<
1. Gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo. L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro.
2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora: … (omissis) 3. La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30; (omissis).
4. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
5. La consegna può essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari>>.
- Articolo 26 (“Termini di giacenza”): <<
1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza: - invii semplici: dieci giorni
(omissis).
3. Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.
4. Il servizio di giacenza può comportare il pagamento di un corrispettivo>>.
Secondo la detta giurisprudenza la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. n. 890 del 2002, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".
Orbene, dall'esame delle relate depositate emerge che le notifiche sono state eseguite mediante il deposito presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario (c.d. compiuta giacenza). Tuttavia, tali notifiche non rispettano le innanzi disposizioni regolamentari, in quanto la mera annotazione “COMPIUTA
GIACENZA” – o sigle similari spesso indecifrabili – priva di ulteriori specificazioni, non consente di comprendere né le ragioni per le quali non è stata possibile la consegna all'indirizzo del destinatario, né se siano stati rispettati gli adempimenti previsti per il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa
(CAD). Tali incertezze impediscono al destinatario di avere legale conoscenza dell'atto e rendono la notifica giuridicamente inesistente o comunque nulla.
Resta dunque confermato che il termine di prescrizione triennale non è stato validamente interrotto, con conseguente estinzione del credito vantato dalla Regione Campania.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n.
546/1992.
Invero, la decisione della presente controversia è dipesa dalla verifica della regolarità del procedimento notificatorio di una pluralità di atti impositivi e cautelari (avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e preavvisi di fermo) inviati alla ricorrente nel corso di un arco temporale esteso. Dall'esame degli atti, è emersa una situazione di obiettiva complessità nella ricostruzione della catena procedimentale, caratterizzata da una stratificazione di notifiche eseguite con modalità diverse (diretta a mezzo posta, compiuta giacenza, irreperibilità relativa) e talvolta di non immediata intelligibilità anche per gli stessi enti impositori e concessionari.
Tale incertezza probatoria circa l'effettivo perfezionamento della conoscenza legale degli atti in capo al destinatario, che ha richiesto un rigoroso vaglio giudiziale della documentazione prodotta solo in corso di causa, costituisce "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione delle spese, non potendosi addebitare alla parte soccombente la responsabilità esclusiva dell'instaurazione del contenzioso, resosi necessario proprio per chiarire l'effettiva definitività della pretesa tributaria.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 8 febbraio 2026 Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14675/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002023940335395474 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2410/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il 1° agosto 2025, Ricorrente_1 ha impugnato una pluralità di atti della riscossione, indicando testualmente nell'oggetto del gravame la richiesta di annullamento del "Fermo Amministrativo 20200002023940335395474 del 20/12/2020, Fermo Amministrativo
20200002032810479897919 del 19/03/2021, Fermo Amministrativo 20180002001540000326676 del
19/05/2022, Fermo Amministrativo n. 20210002041790526940909 del 15/06/2022", eseguiti e trascritti dalla concessionaria Municipia S.p.A. sul veicolo di proprietà della ricorrente targato Targa_1,.
A fondamento dell'impugnazione, la parte ricorrente ha dedotto di aver avuto conoscenza delle misure cautelari solo a seguito di accesso agli atti avvenuto in data 15 luglio 2025 e ha eccepito, in via principale,
l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici (avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e preavvisi di fermo), lamentando la conseguente lesione del diritto di difesa. Ha altresì rilevato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti impugnati, relativi a Tasse Automobilistiche per le annualità 2012, 2013 e 2014, nonché la decadenza dal potere impositivo dell'Ente.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e la concessionaria R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.
A., le quali hanno contestato puntualmente le avverse pretese.
La difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, evidenziando che i provvedimenti impugnati erano divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini di legge dei precedenti atti presupposti, regolarmente notificati. A supporto delle proprie deduzioni, la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica afferenti alla sequenza procedimentale, dimostrando l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Con memoria depositata in corso di causa, la ricorrente, presa visione della documentazione avversaria, ha negato la ricezione degli atti prodotti e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve evidenziarsi che, dall'esame degli atti di causa è emerso che i numeri identificativi indicati dalla parte ricorrente nell'oggetto dell'impugnazione (n. 20200002023940335395474, n.
20200002032810479897919, n. 20180002001540000326676 e n. 20210002041790526940909) corrispondono formalmente ai Preavvisi di Fermo, quali atti presupposti, e non alle successive comunicazioni di iscrizione di fermo amministrativo, che costituiscono i provvedimenti effettivamente lesivi e oggetto di gravame.
Inoltre, va detto che la società concessionaria, costituendosi in giudizio, ha inteso difendere la legittimità anche del Fermo Amministrativo n. 20220002090250893162282, il quale tuttavia non è stato oggetto di specifica impugnazione nel ricorso introduttivo.
La controversia, pertanto, ha ad oggetto esclusivamente la legittimità delle misure cautelari iscritte sul veicolo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente. Nello specifico, la catena procedimentale ricostruita sulla base della documentazione in atti si articola come segue:
1. Fermo iscritto il 28/12/2020: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20200002023940335395474, fondato sull'Ingiunzione n. 334059416611 (notificata l'08/04/2019) e sul precedente Avviso di Accertamento n. 334059416611 (notificato il 10/05/2016).
2. Fermo iscritto il 22/03/2021: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20200002032810479897919, fondato sull'Ingiunzione n. 334034588954 (notificata il 25/09/2019) e sul precedente Avviso di Accertamento n. 334034588954 (notificato il 17/10/2016).
3. Fermo iscritto il 19/05/2022: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20180002001540000326676, fondato sulle Ingiunzioni n. 234400567053, n. 234401017145 e n.
234400903470 (notificate tra novembre e dicembre 2017).
4. Fermo iscritto il 20/06/2022: derivante dal mancato pagamento del Preavviso n.
20210002041790526940909, fondato sull'Ingiunzione n. 434038464948 (notificata il 23/09/2019).
Il ricorso merita accoglimento.
Giusta l'art. 5 del d.l. 953 del 1982, convertito con l. 53/1983, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti non è dato riscontrare la presenza di un valido atto interruttivo intervenuto nell'ultimo triennio antecedente alla proposizione del ricorso o, comunque, idoneo a mantenere in vita la pretesa creditoria fino alla data di conoscenza legale dei provvedimenti impugnati (15 luglio 2025).
Invero, l'iscrizione del fermo amministrativo presso il PRA, di per sé, non costituisce atto interruttivo della prescrizione se non portato a legale conoscenza del debitore mediante rituale notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione. Nella fattispecie, non vi è prova della notifica delle comunicazioni di avvenuto fermo in data antecedente all'accesso agli atti effettuato dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dalla parte resistente a supporto della pretesa notificatoria degli atti presupposti (avvisi di ricevimento relativi alle ingiunzioni e ai preavvisi di fermo) si palesa inidonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento di notifica.
In punto di diritto conviene preliminarmente rilevare che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. Sez. 5, sentenze n. 29642 del 14.11.2019; n. 11708 del
27.5.2011; n. 9111 del 6.6.2012 e, ancora più di recente, ordinanza n. 946 del 17.1.2020). Per quanto specificamente riguarda le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, ai sensi del regolamento postale, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate, è previsto un periodo di giacenza negli uffici di destinazione, con il rilascio di un semplice avviso di giacenza (sul punto Cass. sez. V 10.8.2017 n.
15834, che richiama il precedente di Cass. 2/2/2016, n. 2047). In particolare, gli artt. 25 e 26 delle "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", approvate Con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno, in G.U n. 165 del 16 luglio 2013), per quanto qui rilevante, prevedono testualmente:
- Articolo 25 (“Distribuzione nell'ufficio postale”): <<
1. Gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo. L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro.
2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora: … (omissis) 3. La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30; (omissis).
4. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
5. La consegna può essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari>>.
- Articolo 26 (“Termini di giacenza”): <<
1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza: - invii semplici: dieci giorni
(omissis).
3. Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.
4. Il servizio di giacenza può comportare il pagamento di un corrispettivo>>.
Secondo la detta giurisprudenza la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. n. 890 del 2002, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".
Orbene, dall'esame delle relate depositate emerge che le notifiche sono state eseguite mediante il deposito presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario (c.d. compiuta giacenza). Tuttavia, tali notifiche non rispettano le innanzi disposizioni regolamentari, in quanto la mera annotazione “COMPIUTA
GIACENZA” – o sigle similari spesso indecifrabili – priva di ulteriori specificazioni, non consente di comprendere né le ragioni per le quali non è stata possibile la consegna all'indirizzo del destinatario, né se siano stati rispettati gli adempimenti previsti per il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa
(CAD). Tali incertezze impediscono al destinatario di avere legale conoscenza dell'atto e rendono la notifica giuridicamente inesistente o comunque nulla.
Resta dunque confermato che il termine di prescrizione triennale non è stato validamente interrotto, con conseguente estinzione del credito vantato dalla Regione Campania.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n.
546/1992.
Invero, la decisione della presente controversia è dipesa dalla verifica della regolarità del procedimento notificatorio di una pluralità di atti impositivi e cautelari (avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e preavvisi di fermo) inviati alla ricorrente nel corso di un arco temporale esteso. Dall'esame degli atti, è emersa una situazione di obiettiva complessità nella ricostruzione della catena procedimentale, caratterizzata da una stratificazione di notifiche eseguite con modalità diverse (diretta a mezzo posta, compiuta giacenza, irreperibilità relativa) e talvolta di non immediata intelligibilità anche per gli stessi enti impositori e concessionari.
Tale incertezza probatoria circa l'effettivo perfezionamento della conoscenza legale degli atti in capo al destinatario, che ha richiesto un rigoroso vaglio giudiziale della documentazione prodotta solo in corso di causa, costituisce "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione delle spese, non potendosi addebitare alla parte soccombente la responsabilità esclusiva dell'instaurazione del contenzioso, resosi necessario proprio per chiarire l'effettiva definitività della pretesa tributaria.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 8 febbraio 2026 Il Giudice