Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8476/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Parte_1 C.F._1
Pelliccia e Pietro Costantino, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Caserta alla via Patturelli n. 40.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., Partita Iva n. , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratore, in persona del legale rappresentante p.t., Partita Iva n. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso lo studio dei difensori sito in La Spezia alla via Taviani n. 170.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 849/2019, rubricato al R.G. n. 3026/2019, pubblicato dall'Intestato Tribunale il 10.04.2019, la società
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale procuratore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di successore della società Findomestic CP_2
Banca S.p.a., per effetto di un'operazione di cartolarizzazione attuata pro soluto ai sensi della Legge
n. 130/1999, ingiungeva ai sig.ri e il pagamento Parte_2 Parte_1 dell'importo euro 36.752,66 – a titolo di saldo debitore scaturente dal prestito personale n.
20150344528213 del 23.03.2012, erogato dalla società Findomestic Banca S.p.a. ai sig.ri
[...]
e - oltre interessi e spese della procedura monitoria. Parte_2 Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione soltanto il sig.
[...]
a fondamento della quale disconosceva l'autenticità della propria firma apposta Parte_1 sull'intercorso contratto di finanziamento, nonché la violazione della buona fede contrattuale, disciplinata dall'art. 1375 c.c., per non essere stato preceduto il provvedimento monitorio da alcun atto di messa in mora, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 10.11.2020 veniva denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010.
All'dell'udienza del 27.04.2021, preso atto dell'esito negativo dell'esperito procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. All'udienza del 27.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, vanno disattese le censure, mosse dall'opposta, in ordine all'improcedibilità della spiegata opposizione per essere stato, il relativo giudizio, incardinato oltre i termini di cui all'art. 165
c.p.c.
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, si evince che l'atto di opposizione
è stato notificato all'opposta in data 19.09.2019, mentre la causa è stata iscritta a ruolo solamente in data 21.10.2019, ben oltre il termine di 10 giorni previsto dal codice di rito.
In tale ottica, l'art. 647 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell'attore in opposizione alla mancata proposizione dell'opposizione: detti inadempimenti sono sanzionati entrambi con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta.
Invero, la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) va assimilata alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto giacché “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” (Cfr. Cass. civ., 26.01.2000, n. 849).
Dal paradigma interpretativo così delineato discende, quale ineludibile conseguenza processuale, che
“in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione...e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di
Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita” (Cfr. Cass. n. 849/2000; n. 10116/2004; n. 15727/2006 Corte
d'Appello Palermo Sez. III Sent., 20/04/2018).
Beninteso, l'opponente lamentava di aver puntualmente depositato il ricorso monitorio ma, a causa del malfunzionamento del sistema telematico, l'iscrizione a ruolo non si era perfezionata.
In tale ottica, si rinviene un errore non imputabile che giustifica l'applicazione dell'art. 153 c.p.c. perché “ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini (…) Avendo la ricorrente provveduto anche alla contestuale iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente alla presentazione dell'istanza di rimessione in termini, e risultando la stessa proposta nell'imminenza della scoperta delle ragioni della mancata iscrizione per via telematica (peraltro per causa non imputabile), deve ritenersi che il ricorso sia procedibile” (Cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 23 agosto 2022, n. 25177).
Nella specie, l'opponente formulava istanza di rimessione nei termini, ex art. 153 c.p.c., poco dopo aver riscontrato l'intempestiva iscrizione a ruolo – per causa a lui non imputabile, ossia, come documentato dalle ricevute pec, per messaggio non riconosciuto - reiterando la propria richiesta in sede di prima udienza, tenuta il 10.11.2020, per cui deve ritenersi che l'opposizione, tardivamente proposta, debba essere dichiarata definitivamente procedibile.
Nel merito, la spiegata opposizione è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. n.
13533/2001).
Orbene, a sostegno delle proprie pretese, l'opposta ha allegato il contratto di finanziamento n.
20150344528213 del 23.03.2012, attraverso il quale si ricava l'elargizione, in favore dell'opponente, di un prestito personale con l'obbligo di restituire l'importo complessivo di euro 63.252,00, da rimborsare in 120 rate mensili da euro 527,10, e l'estratto-conto certificato, conforme alle scritture contabili, dal quale emerge che il credito è certo, liquido ed esigibile, con l'indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi di interesse applicati.
Ne deriva che l'opposta ha positivamente assolto al proprio onere probatorio atteso che, laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Cfr. Trib. Foggia, sentenza n. 116 del 17.10.2024; Trib. Roma, sentenza del 21.07.2022). L'opponente, di contro, si limitava al disconoscimento della propria sottoscrizione apposta sull'intervenuto contratto di finanziamento, come pure eccepiva l'omesso invio di un'apposita diffida ad adempiere anteriore all'azionato decreto monitorio.
Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
A tal proposito, va osservato che “Il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”: “Ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cfr. Cass. Civ. n.
10849/2012; Cass. Civ., n. 22460/2017).
Di talché, l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione de qua in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art 214 c.p.c. (Cfr.
Cass. n. 22470/2017; Cass. n. 21744/2004).
In un simile contesto, a fronte della istanza di verificazione presentata, non è richiesta la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, essendo la situazione processuale ingeneratasi in conseguenza del suddetto effetto abdicativo sufficiente per una pronuncia in tal senso.
Ciò posto, dagli atti versati in causa va desunto il versamento di circa la metà dell'importo finanziato, circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, la cui condotta, dunque, integrando la volontaria esecuzione del controverso contratto di finanziamento, appare del tutto incompatibile con il dedotto disconoscimento.
Parimenti, va evidenziato che il credito vantato dall'opposta si attaglia alla parziale morosità maturata nell'ambito di un prestito personale, attinente, specificamente, sia la somma da versare che il termine di scadenza del pagamento.
Pertanto, si verte nell'ipotesi contemplata dall'art. 1219 c.c., n. 3, alla cui stregua non è necessaria la costituzione in mora del debitore qualora sia scaduto il termine di pagamento – come avvenuto nella fattispecie al vaglio - e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore.
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.
849/2019, rubricato al R.G. n. 3026/2019, pubblicato dall'Adito Tribunale il 10.04.2019;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.809,00, oltre spese vive per euro 286,00, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V., 14.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente