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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. 1822/2021
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 1° Grado iscritta al n. R.G. 1822/2021, promossa da
(C.F.: rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Luca Mattace Raso (C.F.: ) e Luca Pennisi (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Di CP_1 C.F._4
Pietto (C.F. ) C.F._5
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di merito Parte_1 di opposizione al precetto con il quale ha intimato il rilascio dell'immobile sito CP_1 nel Comune di Loiri Porto San Paolo, chiedendo accertarsi e dichiararsi “che la GN
[...]
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente;
per CP_1
l'effetto,
- dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del precetto notificato il 7 giugno 2021 al dott. Parte_1
- rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dalla GN nel procedimento CP_1 cautelare in quanto infondate in fatto e in diritto come argomentato in narrativa ivi inclusa la domanda per lite temeraria”. A supporto della domanda, l'opponente a dedotto: Pt_1
- di aver ricevuto, il 7.06.2021, la notifica dell'atto di precetto ex art. 605 c.p.c., su istanza della GN , per il rilascio dell'immobile sito nel Comune di Loiri Porto San Paolo CP_1 catastalmente identificato al NCEU del predetto comune al Foglio 235, Mappale 137, Subalterno
4, Località Porto San Paolo Snc P.T. cat. A/2, C12; vani 3 e del posto auto al piano terra, Foglio
235, Mappale 1184, sub. 4, Località porto San Paolo via La Maddalena Snc, P.T., Cat. C/6, cl. 1, vani 23 mq.
- che l'atto veniva notificato in forza di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c n. 4544/2010 del
Tribunale di Milano, passata in giudicato in seguito alla pubblicazione della sent. n. 3499/2019
(NRG 13362/2014) resa dalla Corte di Cassazione il 06.02.2019 e che, avverso tale atto di precetto, aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania (NRG 1005/2021), eccependone l'illegittimità per essere stato notificato in assenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata, essendo il trasferimento della proprietà da a , sottoposto Pt_1 CP_1 alla condizione del versamento integrale del prezzo di € 136.305,00 da parte dell'odierna convenuta;
- che a fronte del rifiuto da parte del creditore sia dell'offerta reale che del successivo deposito, per l'estinzione della predetta obbligazione è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di convalida del deposito ex art. 1210 c.c., effettuato a suo tempo dall'opposta;
- che l'odierno attore domandava, per l'effetto, che venisse accertata e dichiarata la mancanza dei presupposti per procedere ad esecuzione forzata e la sospensione della procedura avviata con atto di precetto;
- che si costituiva nel giudizio di opposizione a precetto contestando le CP_1 argomentazioni attoree e formulava domanda riconvenzionale per la convalida dell'offerta reale e, all'esito dell'udienza del 05.10.2021, il Giudice concedeva termine all'attore per l'instaurazione del giudizio di merito;
- che in seguito alla morte di , il figlio, odierno opponente, gli Persona_1 succedeva in qualità di erede universale;
- che l'opposta , dopo la pubblicazione della sentenza della Cassazione che aveva CP_1 confermato la sentenza del Tribunale di Milano, comunicava di essere tenuta a corrispondere solo il minor importo di € 123.627,54 in luogo di quello indicato in sentenza e che tale richiesta con riduzione del prezzo veniva prontamente contestata dal Pt_1
- che, successivamente, in data 23 luglio 2019 comunicava di aver messo a disposizione CP_1 la somma dovuta in forza della sentenza, presso il Notaio con Studio in Corso Persona_2
Monforte n. 2 Milano, precisando, tuttavia, che il Notaio in caso di mancata attestazione da parte dell'Amministratore circa l'avvenuto saldo delle spese condominiali sarebbe stato autorizzato a dedurre il relativo importo (oltre € 2.500,00) dalla somma complessiva a lui consegnata e, per tale ragione, anche tale offerta veniva, rigettata atteso che lo stesso aveva più volte Pt_1 comunicato all'opposta di aver integralmente pagato tutte le spese condominiali;
CP_1
- che, successivamente, aveva tentato di eseguire l'offerta reale tramite l'ufficiale CP_1 giudiziario ma, non avendo rinvenuto nessuno, il verbale era risultato negativo e, successivamente il 18 dicembre 2020, riceveva una nuova notifica con invito a presenziare al deposito per il 21 gennaio 2021 ma, anche tale offerta, veniva contestata poiché ritenuta insufficiente, dovendo essere integrata con i costi, le spese legali e le spese che lo stesso aveva sostenuto per il mantenimento dell'immobile per oltre € 10.000,00 il tutto oltre alla corretta determinazione degli interessi;
- che il 9 marzo 2021 procedeva così a depositare la somma di € 137.300,00, ma ancora CP_1 una volta il provvedeva a contestare la somma in quanto non corretta con riferimento Pt_1 all'ammontare degli interessi legali (€ 995,00 versati in luogo di € 1.049,02 dovuti) e poiché non maggiorata delle spese di mantenimento dell'immobile de quo per oltre € 7.000,00.
- che il 7 giugno 2021 , illegittimamente notificava atto di precetto ex art. 605 c.p.c. pur CP_1 non essendo il deposito stato accettato e in assenza di una sentenza di convalida dell'offerta reale passata in giudicato.
- che nelle more, avviava la procedura di rilascio dell'immobile, avvenuto in data 14 CP_1 ottobre 2021.
Conclusivamente ha pertanto, richiesto: a) la declaratoria di nullità e/o annullabilità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto in questione con adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario;
b) il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per CP_1 la convalida dell'offerta reale, c) il rigetto della avversa domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Con memoria di costituzione depositata il 1° marzo 2022, si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo accogliersi le conclusioni così formulate:
[...]
“Nel merito, in via principale:
• rigettare tutte le domande formulate dall'attore opponente perché assolutamente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni illustrate in narrativa;
in via riconvenzionale:
• accertare la validità formale e sostanziale dell'offerta reale eseguita dalla convenuta opposta
e del successivo deposito, effettuati in conformità a tutte le prescrizioni contenute negli artt. 1208
e ss. c.c. e, per l'effetto, convalidare ex art. 1210, secondo comma, c.c. il deposito eseguito dalla
Signora in data 21.01.2021; CP_1 • condannare ex art. 1215 c.c. il Signor a rifondere alla Signora le spese dalla Pt_1 CP_1 medesima sostenute per l'offerta reale e il successivo deposito pari a € 561,88;
• condannare, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., il Signor al pagamento in favore Pt_1 della Signora di una somma equitativamente determinata ex art. 1226 c.c;” CP_1
A sostegno delle difese spiegate, la convenuta ha eccepito:
l'infondatezza dell'avversa domanda per essere pienamente legittimo l'atto di precetto per rilascio degli immobili nel medesimo analiticamente descritti, notificato in forza di un titolo esecutivo passato in giudicato, ovvero la sentenza del Tribunale di Milano che, in quanto costitutiva degli effetti del contratto non concluso ex 2932 c.c., costituisce titolo esecutivo idoneo per il rilascio di detto immobile in favore dell'acquirente.
Quanto al versamento del residuo prezzo di € 136.305,00, qualificato nel titolo esecutivo azionato quale condizione per il perfezionamento dell'effetto traslativo degli immobili, l'opposta ha evidenziato di aver da subito e ripetutamente tentato di adempiere all' obbligazione, non riuscendovi per il pervicace e immotivato rifiuto del di ricevere tale prestazione con Pt_1 pretesti diversi;
Rilevava inoltre che, diversamente da quanto asserito dalla controparte, per porre in esecuzione il titolo esecutivo de quo, non è richiesta la convalida del deposito con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il debitore abbia posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'offerta reale e al successivo deposito, conformemente alle prescrizioni contenute negli artt. 1208 e ss.
c.c..
Per contro, la convenuta ha contestato l'asserita legittimità del rifiuto dell'offerta reale e del deposito da parte del er l'erronea quantificazione degli interessi legali, (trattandosi della Pt_1 differenza irrisoria di € 54,02) e, pur nella ritenuta totale infondatezza dell'eccezione avversaria
(atteso che, ai sensi degli artt. 1208, n. 3 del c.c. e 1212, n. 2 c.c. gli interessi sono al massimo dovuti sino alla data dell'offerta reale e non sino alla data del deposito), si è dichiarata disponibile a corrispondere banco iudicis il suddetto importo al Signor al solo fine di chiudere Pt_1
l'annosa vicenda.
Che il rifiuto dell'opponente ll'offerta della somma maggiorata anche degli interessi Pt_1 legali, quantificati prudenzialmente alla data dell'offerta, intimandogli di provvedere al ritiro della stessa presso lo studio del Notaio, costituiva condotta contraria al principio di buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c., trattandosi di pagamento integrale del capitale nonché degli interessi legali.
Contestava inoltre, la strumentalità della richiesta degli oneri condominiali, dei costi di manutenzione dell'immobile e delle spese legali, che l'opponente avrebbe sostenuto dal 2019, evidenziandone infondatezza, irrilevanza ed estraneità ai fini dell'esecuzione del titolo per il rilascio dell'immobile e precisava da ultimo che, diversamente da quanto dichiarato, la prodotta comunicazione trasmessa dall'amministratore del , con cui si contestava il mancato Parte_2 pagamento degli oneri condominiali sin dalla gestione relativa all'anno 2017, smentiva il in ordine alla regolarità dei pagamenti (che ha continuato a godere del bene sino al Pt_1
12.10.2021). Conclude infine, richiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a fronte delle ritenute finalità defatigatorie e strumentalmente dilatorie delle azioni giudiziarie intraprese per l'infondatezza dell'asserito vizio formale dell'atto di precetto di rilascio e l'ingiustificato rifiuto di ricevere l'offerta reale e il successivo deposito e per interposto opposizione all'istanza di rilascio degli immobili azionata da in forza di un titolo esecutivo passato in giudicato, CP_1 fondando tale temeraria iniziativa giudiziale su una presunta quanto insussistente differenza di poche decine di euro nell'offerta reale.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Preso atto della mancata adesione dell'opponente alla proposta conciliativa del Giudice, (come da verbale del 05.06.2024) la causa veniva rinviata al 20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. Con note depositate il 18.02.2025 ha precisato le seguenti conclusioni: Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la convenuta decaduta dal termine per CP_1 formulare domanda riconvenzionale ex art. 166 e 167 c.p.c. e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari;
- IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la GN
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente;
CP_1 per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del precetto notificato il 7 giugno 2021 al dott. e rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate Parte_1 dalla GN nel procedimento cautelare in quanto infondate in fatto e in diritto come CP_1 argomentato in narrativa ivi inclusa la domanda per lite temeraria;
- IN RECONVENTIO
RECONVENTIONIS: accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della GN
, risolvere ex art. 1453 c.c. il rapporto giuridico venuto a esistenza con sentenza n. 3499 CP_1 del 6 febbraio 2019 NRG 13362/2014 Suprema Corte di Cassazione con condanna della GN
al versamento in favore del dott. della somma di € 630,00 a titolo di CP_1 Pt_1 indennità mensile per ingiusta occupazione dell'immobile de quo dalla data del 13 ottobre 2021
e fino all'effettivo rilascio oltre successive indennità, spese condominiali e fiscali nel contempo maturate nel periodo sopra indicato;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in reconventio reconventionis, accertato e dichiarato che la ritardata consegna dell'immobile è da imputarsi ad esclusiva responsabilità della GN , per l'effetto CP_1 condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor ivi inclusi Pt_1 spese legali (parcella avv.to Bertolini), spese condominiali ed oneri fiscali come da documentazione agli atti da determinarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA, CPA e oneri accessori come per legge”.
La parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come segue: “Nel merito: in CP_1 via principale: • rigettare tutte le domande, anche in via di reconventio reconventionis, e le eccezioni di decadenza formulate dall'attore opponente perché assolutamente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria istruttoria;
in via riconvenzionale: • accertare la validità formale e sostanziale dell'offerta reale eseguita dalla convenuta opposta e del successivo deposito, effettuati in conformità a tutte le prescrizioni contenute negli artt. 1208 e ss. c.c. e, per l'effetto, convalidare ex art. 1210, secondo comma, c.c. il deposito eseguito dalla Signora in data 21.01.2021; CP_1
• condannare ex art. 1215 c.c. il Signor a rifondere alla Signora le spese dalla Pt_1 CP_1 medesima sostenute per l'offerta reale e il successivo deposito pari a € 561,88; • condannare, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., il Signor al pagamento in favore della Signora Pt_1
di una somma equitativamente determinata ex art. 1226 c.c.; in ogni caso: • con vittoria CP_1 di spese e competenze del presente giudizio, nonché di quelle relative alla fase cautelare;
”
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta il 20.02.2025 ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 07/04/2025.
*****
Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.12.2021, ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di merito in relazione all'opposizione al precetto per rilascio di immobile ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato da il 07.06.2021, con il quale si intimava il rilascio CP_1 dell'immobile ubicato nel Comune di Loiri Porto San Paolo, in virtù di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. resa dal Tribunale di Milano e passata in giudicato in seguito alla pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n. 3499/2019 NRG 13362/2014 del 6 febbraio 2019, deducendone l'illegittimità per difetto del titolo esecutivo, con conseguente richiesta di accertamento e declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del precetto notificato, oltre al rigetto delle domande riconvenzionali dell'opposta formulate nel procedimento cautelare.
L'opposizione al precetto oggetto del presente giudizio impone una valutazione sull'idoneità del titolo esecutivo condizionato a legittimare l'intrapresa azione esecutiva di rilascio (“In sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione” - Cass. n. 20868 del 6 settembre 2017)
L'opposta notificava il precetto per rilascio dell'immobile in forza della sentenza emessa CP_1 ai sensi dell'art. 2932 c.c. dal Tribunale di Milano e confermata dalla Cassazione. Deduceva l'opponente che il predetto titolo, che disponeva il trasferimento della proprietà dell'immobile da a fosse condizionato al Persona_1 CP_1 pagamento da parte dell'intimante del residuo prezzo di €. 136.305,00 e, pertanto, non potesse essere posto in esecuzione se non a fronte dell'intervenuto pagamento.
Per principio consolidato della giurisprudenza, le sentenze di accertamento e costitutive acquisiscono efficacia esecutiva solo con il loro passaggio in giudicato da ciò derivando che l'effetto traslativo della sentenza emessa ai sensi del 2932 c.c. si realizza nel momento del passaggio in giudicato della medesima e "... quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale. ..." (cfr.
Cass. S.U. 4059/2010 e Cass. nn. 16737/2011, 12236/15, 8693/16).
Nel caso in esame è indiscusso che la sentenza azionata fosse passata in giudicato all'esito del giudizio di Cassazione e che, al contempo, il trasferimento della proprietà da a Pt_1 CP_1 fosse condizionato al pagamento del residuo prezzo per euro 136.305,00.
A parere dell'opponente non essendosi concretizzato il pagamento del prezzo con effetti liberatori per l'opposto- acquirente, quest'ultimo non avrebbe potuto procedere con esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile.
L'assunto non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza consolidata, ed in particolare secondo quanto precisato dalle Sezioni
Unite (sent. n. 4059/2010) l'effetto traslativo della proprietà derivante dalla sentenza ex art. 2932
c.c. si verifica solo con il passaggio in giudicato della pronuncia, momento a partire dal quale il promissario acquirente diviene proprietario e possessore.
La sentenza ex art. 2932 c.c. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti. (Cass. |3 marzo 2025| n. 5638.)
Nel caso in esame, deve rilevarsi che non solo il precetto impugnato si fondava su idoneo titolo esecutivo passato in giudicato, ma anche che l'opposta non ha mai rifiutato di corrispondere le somme dovute e pur adoperandosi per adempiere all'obbligazione di pagamento secondo le modalità ordinarie previste per il trasferimento della proprietà immobiliare, ha dovuto far ricorso alla procedura di liberazione coattiva del debitore a fronte del costante e spesso pretestuoso rifiuto del creditore ad accettare le somme. Sulla natura della sentenza costitutiva condizionata al pagamento del prezzo, rileva quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione, laddove precisa “In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo” (cfr. Cass. 8164/2023).
Dai principi sopra richiamati discende che la sentenza costitutiva ex art. 2932 cc. condizionata al pagamento del prezzo costituisce titolo idoneo all'esecuzione configurandosi, la prestazione di pagamento, non come condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento, bensì come elemento essenziale del rapporto tra le parti (prestazione principale), rilevando la sua mancata realizzazione sotto il profilo dell'inadempimento eventualmente risolutivo del contratto, qualora ne sussistano i presupposti.
L'efficacia esecutiva della sentenza condizionata è data dal passaggio in giudicato del provvedimento e dal deposito dell'offerta reale in caso di rifiuto del creditore;
non si ritiene necessario il passaggio in giudicato della pronuncia di convalida dell'offerta reale, indispensabile per il prodursi dei soli effetti estintivi della obbligazione ma non anche per gli altri fini che presuppongono l'esatto adempimento del debitore.
Sulla scorta di tali rilievi, deve respingersi la domanda di nullità /annullabilità del precetto per l'asserita invalidità del titolo esecutivo azionato da e su cui si fonda la presente CP_1 opposizione.
Passando al vaglio della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta con la comparsa di costituzione, si osserva: la convenuta ha proposto domanda di convalida dell'offerta reale evidenziandone CP_1
l'opportunità sia per ragioni di economia processuale, che per l'esigenza di liberarsi dell'obbligazione di pagamento sulla medesima gravante e chiudere definitivamente l'annosa vicenda giudiziale con l'opponente.
L'attore e ha contestato l'ammissibilità ritenendo che la convenuta fosse incorsa nella Pt_1 decadenza dal proporre la domanda riconvenzionale ex art. 166 e 167 c.p.c., per essersi costituita tardivamente e non nei 20 giorni antecedenti l'udienza.
L'eccezione è infondata. Come correttamente rilevato dall'opposta, le domande riconvenzionali sono state tempestivamente formulate con la comparsa di costituzione del 28.07.2021, depositata già nella fase cautelare della presente opposizione (nel procedimento n.Rg.1005/21). È pacifico che l'opposizione al precetto proposta il 24.06.2021 (cfr. doc. n. 1 di parte opposta) rientri nell'ambito delle c.d. “opposizioni preventive” all'esecuzione di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c., avendo ad oggetto l'atto di precetto per rilascio notificato il 07.06.2021, che costituisce atto prodromico all'esecuzione e che quello introdotto da controparte fosse già il giudizio di merito. A ciò consegue che il Giudice, rigettata l'istanza di sospensiva avversaria, avrebbe dovuto concedere i termini istruttori ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il prosieguo della causa anziché assegnare i termini per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., previsto unicamente per le opposizioni di cui all'art. 615 co. II c.p.c., di competenza del GE.
La domanda risulta, dunque, tempestivamente proposta;
né, d'altro canto, può sostenersi che vi sia stata violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell'opponente il quale, nell'atto di citazione ex art. 616 c.p.c., introduttivo del presente giudizio, ha puntualmente preso posizione sulle domande riconvenzionali.
Nel merito, deve valutarsi l'ammissibilità e fondatezza della domanda riconvenzionale di convalida dell'offerta reale.
È pacifico in giurisprudenza che la convalida ai fini della liberazione del debitore dall'obbligazione restitutoria possa essere chiesta anche in sede di opposizione a precetto (Cass. ord. n. 14155/14) ovvero di opposizione all'esecuzione, formulando apposita domanda e fornendo la prova dei fatti allegati.
Ciò posto, emerge dalla documentazione versata in atti che l'offerta reale ed il successivo deposito siano stati eseguiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1208 e s.s. cc. (cfr. doc. da 7 a 10 di parte opposta) con conseguente accoglimento della domanda di convalida.
In particolare, dal verbale notificato il 18.12.2020 (doc. 9 opposta) e da quello successivo del
21.01.2021, emerge il rispetto della disposizione, posto che l'Ufficiale Giudiziario ha ritualmente avvisato l'opponente che "il giorno 21.01.2021 alle ore 9,00 sarà depositata la somma complessiva di euro 137.300,00 di cui euro 136.305,00, come da sentenza del Tribunale di Milano Cont ed euro 996,00 per interessi.. presso la filiale sita all'interno del palazzo di Giustizia….” invitandolo a comparire alle operazioni e avvisandolo che in caso di mancata comparizione, avrebbe ricevuto la notifica del verbale di deposito con invito a ritirare la somma depositata.
L'invito è stato notificato a il quale, pertanto, è stato posto nella condizione Parte_1 di accettare il pagamento. Ciò nonostante, l'opponente ha rifiutato di ritirare le somme depositate, poiché mancanti degli importi ulteriori richiesti a titolo di spese e impedendo in tal modo che si realizzassero gli effetti liberatori per la debitrice opposta.
Alla luce di quanto sopra, rilevata la conformità dell'offerta reale del successivo deposito effettuato dall'opposta il 21.01.2021, ai requisiti formali richiesti dagli artt. 1208 e CP_1
1212 c.c., deve essere accolta la relativa domanda di convalida, con condanna dell'opponente rifondere le spese dalla medesima sostenute per la procedura, pari a € 561,88 ai sensi Pt_1 dell'art. 1215 c.c..
Ciò posto, occorre valutare la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cc. proposta dall'opponente in reconventio reconventionis, sull'asserito presupposto del grave inadempimento di nell'esecuzione della prestazione di pagamento a suo carico. La censura di CP_1 inadempimento a carico dell'opposta originerebbe dall'aver proposto la corresponsione di somme erroneamente calcolate e comunque insufficienti ai sensi dell'art. 1208 cc., nonché dal ritardo maturato a far data dal passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione che avrebbe determinato il venir meno dell'interesse del creditore all'adempimento.
Esaminata la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, è emersa l'infondatezza della domanda. È documentalmente provato che sin dal mese di maggio 2019 l'opposta CP_1 abbia, invano, tentato di eseguire la prestazione di pagamento a suo carico, prima attraverso proposte non formali, tutte contestate dall'opponente e, successivamente, il 22.07.2019, attraverso il deposito delle somme presso il Notaio invitandolo, formalmente e a più riprese, a Persona_2 procedere al suo ritiro. Ancora, in data 04.03.2020, ha offerto a a somma CP_1 Pt_1 maggiorata anche degli interessi legali, intimandogli per il tramite del proprio difensore di provvedere al ritiro della stessa presso lo studio del predetto Notaio. Vista la dichiarata volontà di i non accettare le somme, se non maggiorate di ulteriori e variabili importi a titolo di Pt_1 spese dovute a vario titolo, l'opposta ha dovuto formalizzare la proposta di pagamento con l'offerta reale. Diversamente da quanto ritenuto dall'attore, le argomentazioni ed eccezioni in ordine all'asserita erroneità dell'importo che avrebbe legittimato il rifiuto di volta in volta opposto, devono essere disattese.
Con particolare riferimento al calcolo degli interessi legali, l'opponente pur contestandone la debenza, ha provveduto al versamento del relativo importo sino alla data della costituzione in mora del creditore ex art. 1220 c.c..
Le ulteriori contestazioni in ordine al mancato riconoscimento, degli oneri condominiali e delle spese di mantenimento relativi all'immobile (oneri condominiali e fiscali), così come delle spese legali dovute per l'attività stragiudiziale del difensore, sono infondate, non potendo considerarsi spese liquide ex art. 1208, n. 3 c.c.. In merito, rilevano le precisazioni della Cassazione, secondo la quale “le norme che attengono agli adempimenti di cui agli artt. 1208 c.c. e segg., in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e così gli effetti del riscatto, sono da ritenersi verificati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. Ciò comporta che, quando il creditore rifiuti, senza alcuna plausibile giustificazione, di ricevere spontaneamente il pagamento offerto dal debitore, costringendo l'interessato a ricorrere all'offerta reale del denaro, le norme che attengono agli adempimenti di cui agli artt. 1208 c.c. e segg., vanno interpretate con larghezza e comunque non in danno del debitore volonteroso di adempiere, bensì in modo da evitare che dietro alle eccezioni di irritualità dell'offerta si celino comportamenti meramente ostruzionistici” (cfr. Cass. 23/11/2021, n. 36058).
Il titolo esecutivo, come chiarito, è dato dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 cc passata in giudicato con la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione del 6 febbraio 2019 momento a decorrere dal quale si realizza l'effetto traslativo della proprietà; quanto al pagamento del prezzo, da intendersi sia come prestazione essenziale a carico dell'acquirente nell'ambito del rapporto sinallagmatico tra le parti, sia come condizione dell'efficacia, la sua mancata esecuzione può assumere rilevanza come causa risolutiva del contratto, qualora l'inadempimento sia di non scarsa importanza e tale da rendere non più possibile l'adempimento contro la volontà del creditore.
In merito occorre, pertanto, valutare la ricorrenza dei presupposti per dichiarare grave l'inadempimento dell'acquirente opposto per il mancato pagamento del prezzo, in quanto a lui esclusivamente imputabile, come ritenuto e richiesto dall'opponente con domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cc. e fondata sull'asserita inesattezza nel quantum offerto, vista l'omissione da parte della debitrice degli importi dovuti a titolo di costi fiscali (i.e. tribuli locali) e di spese e tenuto conto del decorso del termine congruo per l'adempimento che avrebbe CP_3 determinato il venir meno dell'interesse dell'alienante alla conclusione del contratto.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, la risoluzione del contratto può dichiararsi solo se l'inadempimento è di non scarsa importanza. Ciò posto, la valutazione dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione invocata dall'attore, non può prescindere dalla valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 1455 c.c. a mente del quale “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro”. Trattasi di valutazione che impone al giudice di tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n.
7187/2022).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, nei contratti con prestazioni corrispettive, “in caso di addebito di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all' oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 32126 del 10.12.2019).
Nel caso in esame, risulta evidente che l'odierna convenuta opposta abbia eseguito tutti gli adempimenti necessari per l'avveramento della condizione alla quale era subordinato il trasferimento della proprietà degli immobili e che, per contro, l'opponente abbia costantemente interposto eccezioni e condizioni talvolta pretestuose, ostative a qualsivoglia tentativo di perfezionare il pagamento.
Ritiene questo giudice che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per poter qualificare come “grave” l'inadempimento dell'opposto, a fronte della condotta anche processuale delle parti e in relazione al costante e pretestuoso rifiuto dell'opponente di ricevere la prestazione del debitore opposto.
Dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti nell'arco del biennio antecedente l'esecuzione per rilascio dell'immobile, emerge la costante e talvolta strumentale condotta ostruzionistica dell'opponente in ordine alle modalità di pagamento proposte dalla Pt_1 controparte;
condotta manifestatasi in dichiarazioni e richieste infondate, dilatorie spesso contraddittorie (a titolo esemplificativo, dichiara il disappunto per aver appreso del primo tentativo di notifica dell'offerta reale, salvo poi rivendicarne l'esecuzione ai fini del perfezionamento o ancora in relazione agli interessi, laddove per il tramite del difensore (cfr. e-mail dell'Avv.
Bertolini del 03.07.2019 doc. n. 8 di parte opponente) viene negata la disponibilità a riconoscere gli interessi legali sulla caparra versata, sostenendo espressamente che: “il dispositivo della sentenza non può poi che operare nei due sensi: niente interessi al venditore, niente interessi per
l'acquirente”, salvo poi incentrare sulla minima differenza di poche decine di euro a titolo di interessi, la ragione del rifiuto del pagamento del saldo).
Quanto sopra esposto denota che i sia reso inadempiente all'onere di compiere “quanto Pt_1
è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione” di cui all'art. 1206 (principio di buona fede reciproca nell'esecuzione del contratto).
È assodato che “In tema di contratti, il principio di buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione e alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, pertanto,
l'apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto , potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell'ablazione del vincolo” (Cass. n. 13208/2010).
Da quanto sopra rilevato, discende altresì l'infondatezza della richiesta di condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal (ivi inclusi spese legali, spese Pt_1 condominiali e oneri fiscali) per la ritardata consegna dell'immobile, da imputarsi ad esclusiva responsabilità della GN . Trattasi di richiesta infondata, ritenendo erroneamente CP_1
l'attore di poter pretendere dalla controparte spese e oneri che, seppur connessi all'immobile per cui è causa (e di cui l'opponente ha fruito fino alla data rilascio) sono riconducibili a rapporti contrattuali differenti rispetto a quello oggetto di offerta reale.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma3 c.p.c. formulata dall'opposta, si ritiene che non possa trovare accoglimento, non ricorrendo i presupposti applicativi per dichiararne la fondatezza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei compensi medi di cui al DM 55\2014, come aggiornate dal D.M. n.147 del 13/08/2022, in relazione alle fasi effettivamente espletate, con dimezzamento dell'importo per la fase istruttoria poiché di mera trattazione.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
DICHIARA la legittimità del precetto per rilascio notificato dall'opposta il 07.06.2021 e, per l'effetto,
RIGETTA l'opposizione all'esecuzione promossa da . Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di convalida dell'offerta reale dell'opposta e, per l'effetto: dichiara valida l'offerta reale di cui al deposito eseguito in data 21.01.2021, ordinando all'opposta di corrispondere la differenza eventualmente dovuta sino alla concorrenza di €.137.300,00; CP_1 condanna alla rifusione delle relative spese ex art. 1215 c.c. per €. 561,88; Parte_1 dichiara avvenuto il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa a favore di CP_1
in ossequio a quanto disposto dalla sentenza definitiva di 1° grado n. 4544/2010 del Tribunale
[...] di Milano;
ordina al Conservatore dei Registri di Tempio Pausania di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare.
RIGETTA la domanda di risoluzione ex art. 1453 cc. formulata in reconventio reconventionis e le ulteriori domande formulate da poiché infondate per le ragioni di cui in espositiva. Pt_1 RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 co. C.p.c. proposta da . CP_1
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore di Pt_1 CP_1 quantificate in €.11.628,00, oltre spese generali, accessori di legge e rifusione del contributo unificato per il presente giudizio, nonché €. 4.638,50, oltre spese generali, accessori di legge e rifusione del contributo unificato per il giudizio cautelare RG n. 1005/2021.
Così deciso in Tempio Pausania il 22/7/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella