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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1071 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Delia Cernigliaro elettivamente domiciliato in Pt_1
Palermo, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, sito in Via Laurana 59 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppina Li Cauli, presso il cui Controparte_1 studio in Palermo via G. Federico Pipitone n.127 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi. FATTO 1) Con sentenza n.2178/2023, il Tribunale di Palermo G.L., dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento del T.F.R., ha condannato l' quale gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere a Pt_1 [...]
la somma complessiva di €2.455,65 - di cui €1.637,10 a titolo di differenze CP_1
relative al mese di Agosto 2018 ed €818,55 a titolo di mensilità aggiuntiva maturata negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso, dal 29.12.1999 al 30.08.2018, alle dipendenze della Controparte_2
- ammessa allo stato passivo della procedura n.42/2020 del Tribunale di Palermo Sezione Civile Fallimentare. In particolare il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di improponibilità del ricorso per difetto del preventivo esperimento del ricorso amministrativo al
[...]
ha ritenuto rispettato il termine decadenziale introdotto dall'art.2 Controparte_3
essersi il tempestivamente attivato al fine di “far valere CP_1 in giudizio i propri crediti” proponendo già nel 2018, unitamente ad altri soci della Pubblica
, ricorso ex art.2409 cod. civ.. Controparte_2
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 17.10.2023, l' Parte_1
A sostegno del gravame, deduce che:
- “il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro con la società fallita in data 30/08/2018 e non allega né fatto né prova che possa consentire la retrodatazione del periodo indennizzabile, motivo per cui la mensilità richiesta per agosto 2018 e gli ultimi tre ratei di 13 e 14 del 2018, maturati al 30.08.2018, non ricadendo nel predetto periodo indennizzabile, non possono essere corrisposti”;
- “Il ricorso ex artt. 2409 e 2545 cc è stato proposto, nella fattispecie, dai soci - e tra questi, il
Pag.1 medesimo ricorrente, odierno appellato – e non da questi quale lavoratore dipendente, ed ha ad oggetto la regolarità gestionale della società e non un credito di lavoro vantato dal lavoratore”;
- “Il provvedimento che ha deciso il predetto ricorso non esprime alcun condannatorio che abbia ad oggetto il credito per il quale la parte chiede l'intervento del Fondo di Garanzia”;
- “Ne consegue che quanto documentato, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante non possa consentire la retrodatazione del dies a quo del periodo indennizzabile ex artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92 e ciò proprio in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione richiamati in sentenza, (tra le tante: Cass. Civ., sez. lav., n. 22011/2008; Cass. Civ., sez. lav., n. n. 7877 del 2015), laddove come si evince palesemente, la Corte di Cassazione non esclude in ogni caso la necessità che il credito sia comunque riconosciuto da un espresso provvedimento condannatorio e che l'interessato si sia attivato in tal senso”. Ha resistito al gravame il , con memoria depositata il 17/20.10.2025, CP_1 variamente contestando le avver e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto. Recita l'art.2, comma 1, del D.lgs. n.80/1992: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La Suprema Corte, con sentenza n.22011/2008 (recentemente in senso analogo sent. n.2230/2020), ha affermato che “Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l' di pagare, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n.80, i crediti, diversi da quelli spettanti Pt_1
a titolo amento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri c. e Repubblica Italiana) e con Pt_2 Pt_1 interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. In particolare, nella motivazione di tale sentenza si afferma quanto segue:
- “Deve perciò convenirsi che le esigenze di effettività della tutela dei crediti lavorativi apprestata dalla normativa in parola verrebbero ad essere (irragionevolmente) conculcate qualora, come prospettato dal ricorrente, si seguisse un'interpretazione strettamente letterale della disposizione (art.1, comma 1, lett. b, dl.vo n. 80/82) che ne garantisce il soddisfacimento soltanto laddove detti crediti siano inerenti a mensilità (in particolare, le ultime tre del rapporto di lavoro) "rientranti nei dodici mesi che precedono: ... b) la data di inizio dell'esecuzione forzata"; in tal modo, infatti, verrebbe addossato al lavoratore il rispetto di un termine ricollegato ad un evento, l'inizio dell'esecuzione forzata individuale, che può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda diretta alla necessaria precostituzione del
Pag.2 titolo esecutivo (e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte), senza che peraltro il tempo (successivo alla domanda giudiziaria) richiesto per la formazione del titolo sia nella concreta disponibilità dell'interessato”;
- “Ne discende che, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, si rende necessario calcolare il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 1, comma 1, lett. b, dl.vo n.80/82) senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”;
- “Ne consegue che, in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date”. La sentenza impugnata, pur avendo correttamente evidenziato, riprendendo proprio il summenzionato precedente del giudice di legittimità, la necessità del rispetto del lasso di un lasso di dodici mesi da calcolare a ritroso con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione forzata o dell'inizio della procedura esecutiva ha ritenuto la fondatezza della domanda di pagamento a carico del Fondo di Garanzia sul solo Pt_1 rilievo del deposito ad iniziativa del , unitamente ad altri soci, di un ricorso ex CP_1 art.2409 c.c.. Trattasi di assunto che non può essere condiviso non risultando quest'ultimo atto finalizzato a far valere in giudizio quei medesimi crediti di lavoro – così da precostituirsi un idoneo titolo esecutivo – rispetto ai quali l'istante ha, poi, domandato il pagamento a carico del Fondo di Garanzia Parte_1
In tal senso, si osserva, depone univocamente il tenore dell'art.2409 c.c. secondo cui: “Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società …. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile …. ”. Nel rispetto della medesima voluntas legis deve essere, dunque, collocato il petitum dell'azione avviata dal in qualità, unitamente ad altri ricorrenti, di socio della CP_1
e non in quanto dipendente e Controparte_2 del ricorso ex art.2409 cod. civ. notificato il 7.11.2018 “Voglia l'Onorevole Tribunale di Palermo:
- ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società, a spese dei soci ricorrenti, subordinandola, ove ritenuto, alla prestazione di una cauzione;
- disporre gli opportuni “provvedimenti provvisori”, di carattere essenzialmente cautelare, necessari per impedire la reiterazione delle irregolarità rilevate o l'aggravarsi degli effetti dannosi che da esse sono derivate o che possono derivare;
- se ritenuto opportuno convocare l'assemblea per l'adozione delle misure che essa ritiene più opportune;
- revocare il liquidatore, gli amministratori e i sindaci e nominare un amministratore
Pag.3 giudiziario considerato che liquidatore della cooperativa continua ad essere il precedente amministratore, il quale è legittimato, ove ne ricorrano i presupposti, a proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci”;
- procedere alla sospensione del procedimento per un determinato periodo, allorché l'assemblea sostituisca gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che sono tenuti ad accertare la sussistenza delle violazioni denunciate e, in caso positivo, eliminarne le conseguenze” (cfr. doc. fasc. di parte). Per come è evidente, nessuna domanda diretta alla condanna al pagamento di eventuali differenze retributive non corrisposte ai dipendenti della cooperativa è , dunque, rinvenibile nel ricorso in parola, fatto salvo nella causa petendi un solo (e generico) accenno a presunti crediti dei dipendenti (la società resistente “nel periodo che va dal 01/12/2016 al 31/12/2017 ha corrisposti ai soci, tra cui i ricorrenti, ed ai dipendenti non soci pari a 8 unità, soltanto degli acconti per un importo complessivo di €5.000,00 circa ciascuno”) evidentemente carente di ogni specificazione circa l'origine e l'ammontare di potenziali pretese creditorie imputabili al . CP_1
In altri e conclusivi termini, in assenza di un'azione tempestivamente avviata dall'appellato finalizzata alla tutela dei medesimi crediti retributivi oggi rivendicati, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda del CP_1 diretta al pagamento da parte del Fondo di Garanzia della retribuzione Pt_1 mese di Agosto 2018 e alle mensilità aggiuntive maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Istruzione società cooperativa in liquidazione. Invero, a fronte di un rapporto di lavoro cessato in data 30.08.2018, la domanda ex artt.1 e 2 del d.lgs.80/92 di “intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR” presentata dall'odierno appellato, per mezzo di un patronato, il 29.04.2022 è sicuramente tardiva al pari della domanda di ammissione al passivo del 2.10.2020 (cfr. doc. fasc. di parte).
3) L'esito complessivo della lite e il riscontrato pagamento del da parte Pt_3 dell' in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di prime cure, rende Pt_1 con giustizia la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2178/2023 resa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda di diretta alla condanna dell' quale ente gestore del Fondo di Controparte_1 Pt_1 mento della complessiva ,65 - di cui €1.637,10 a titolo di retribuzione relativa al mese di agosto 2018 ed €818,55 a titolo di mensilità aggiuntive maturate negli ultimi tre mesi del rapporto – ammessa allo stato passivo della procedura fallimentare n.42/2020 del Tribunale di Palermo. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del presente grado. Palermo il 30 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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