Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2022, proposto da
Asd Power Fitness, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Maria Siclari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 209642 del 11.11.2021 – divieto di prosecuzione attività “palestra” denominata “Power Fitness” cf. 92056770800 adottato dal Comune di Reggio Calabria Settore Sviluppo Economico e Sport e notificato in data 12.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa GA EL AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con ricorso notificato il 10 gennaio 2022 l’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’11 novembre 2021 con cui il Comune di Reggio Calabria, richiamata la nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Reggio Calabria prot. n. 176991 del 28 settembre 2021, ha disposto il divieto di prosecuzione, con effetto immediato, dell’attività di “palestra” denominata “Power Fitness”.
L’amministrazione comunale ha ritenuto, in particolare, quanto segue:
- i locali per essere adibiti all’esercizio dell’attività di palestra devono rispettare determinati requisiti tecnici oggettivi, previsti dalla normativa edilizia, igienico-sanitaria e dalla norma antinfortunistica e antincendio;
- tale obbligo sussiste anche nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che non esercitano l’attività di promozione sportiva nei confronti del pubblico indistinto ma esclusivamente nei confronti di soggetti qualificati, come associati e/o tesserati;
- i responsabili devono possedere determinati requisiti soggettivi;
- i responsabili tecnici/istruttori devono possedere determinati requisiti soggettivi, da allegare alla SCIA;
- agli atti non vi è alcuna documentazione inerente alla conduzione dell’attività da parte dell’Associazione sportiva “Power Fitness”.
Espone la ricorrente si aver tempestivamente avviato un dialogo con l’amministrazione al fine di chiarire il difetto di istruttoria e di motivazione in cui la stessa era incorsa, non tenendo conto della natura giuridica dell’associazione, che esclude la necessità di alcun titolo autorizzativo per l’attività effettivamente esercitata, che non prevede la somministrazione di alimenti e bevande.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del provvedimento, evidenziando, inoltre, la conformità dei locali alla normativa edilizia e urbanistica e, su espressa richiesta del Comune, in data 16 novembre 2021, ha trasmesso la Segnalazione Certificata di Agibilità allegando la documentazione comprovante l’idoneità dei locali.
Dalla suddetta documentazione emerge che i locali hanno una capacità ricettiva di 196 mq e sono stati assentiti con permesso di costruire in sanatoria n. 799 del 30 maggio 2006.
Per l’attività esercitata, che non prevede la somministrazione di alimenti e bevande, non sarebbe necessaria alcuna SCIA.
Rappresenta ancora l’associazione ricorrente di aver presentato, in data 3 dicembre 2021, una SCIA per circoli privati, pur se non necessaria per il tipo di attività esercitata.
Il Comune, con nota del 7 dicembre 2021, ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento dell’11 novembre 2021 nel contempo chiarendo che l’avvenuta presentazione della SCIA consente la prosecuzione dell’attività.
Tanto premesso, la ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
I. Violazione art. 97 costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 bis, 3, 7 e 19 l. 241/1990 – violazione e falsa applicazione del d. Lgs. 222/2016 eccesso di potere – carenza dei presupposti – difetto di istruttoria – contraddittorietà estrinseca – assenza di motivazione – ingiustizia manifesta – violazione dei principi del giusto procedimento.
Il procedimento avviato su sollecitazione del Comando Carabinieri per la Tutela della salute imponeva una istruttoria adeguata nonché la partecipazione dell’interessato, non potendosi in alcun modo ritenere il provvedimento di divieto adottato, atto vincolato.
Il provvedimento impugnato, come tutti gli atti di autotutela e di ritiro, avrebbe dovuto essere preceduto, pertanto, dalla comunicazione di avvio del procedimento, non ricorrendo neanche l’ipotesi di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/90, atteso che il contenuto del provvedimento, qualora fosse stato consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento, avrebbe potuto essere diverso.
Ed infatti, la ricorrente è un circolo privato e, come tale, non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura, a meno che l’ente, diversamente dal caso di specie, non eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’atto impugnato, peraltro, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge 124/2015, avrebbe dovuto indicare le ragioni che avrebbero precluso la conformazione dell’attività intrapresa con la prescrizione delle necessarie misure.
2. Si è costituito il Comune di Reggio Calabria insistendo per il rigetto del ricorso.
L’amministrazione comunale ha rilevato, in particolare, che anche le attività sportive svolte all’interno di circoli privati sono soggette ad autorizzazioni specifiche e sono tenute al rispetto delle norme igienico-sanitarie.
I locali da adibire all’esercizio dell’attività sportive devono, peraltro, rispettare determinati requisiti tecnici oggettivi previsti dalla normativa edilizia, igienico-sanitaria, dalla norma antinfortunistica e antincendio e tale obbligo sussiste anche nei confronti delle Associazioni Sportivo Dilettantistiche che non esercitano l'attività di promozione sportiva nei confronti del pubblico indistinto ma esclusivamente nei confronti di soggetti qualificati, come associati e/o tesserati.
Dalla SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità), trasmessa tramite PEC (prot. n. 215818 del 19/11/2021) e presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Reggio Calabria, emerge, inoltre, che la destinazione a uso palestra riguarda un locale posto al piano seminterrato, con una superficie destinata all'attività superiore ai 200 mq. Pertanto, per l'immobile in questione, ricorrerebbe l'obbligo del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.
Del tutto infondata sarebbe, infine, la censura afferente ad una pretesa illegittimità del provvedimento impugnato per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante la natura di atto vincolato dell’atto con cui sia inibita l’esercizio di un’attività abusiva.
3. Con memoria depositata il 27 febbraio 2026 la ricorrente ha rappresentato che la presentazione della SCIA per “Circoli Privati senza somministrazione”, in data 3 dicembre 2021, ha determinato il superamento degli effetti del provvedimento impugnato e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
Ha insistito, tuttavia, per la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite e alla refusione del contributo unificato in applicazione del principio della soccombenza virtuale o, in subordine per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità e peculiarità della materia nonché del comportamento processuale della ricorrente che si è tempestivamente attivata per regolarizzare la propria posizione presentando una nuova SCIA.
4. Con memoria di replica il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso osservando che la SCIA del 3 dicembre 2021 è precedente alla notifica e al deposito del ricorso, proposto quando la situazione era ormai del tutto regolarizzata risultando l’azione giudiziaria intentata da parte ricorrente del tutto superflua.
5. All’udienza di smaltimento del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Tenuto conto del chiaro tenore della dichiarazione resa da parte ricorrente, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, considerato che solo in data 16 novembre 2021, successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato, la ricorrente ha presentato la Segnalazione Certificata di Agibilità dei locali destinati allo svolgimento dell’attività sportiva, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli stessi e che, inoltre, il ricorso è stato notificato e depositato successivamente alla presentazione della SCIA - in data 3 dicembre 2021 - avente ad oggetto “Avvio attività di circoli privati”, che ha consentito l’immediata ripresa dell’attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
GA EL AU, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GA EL AU | RI RI |
IL SEGRETARIO