Art. 2. (Commissariato generale). 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.