Articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Articolo 1Articolo 3
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15 gennaio 2004
Art. 2. (Commissariato generale). 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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