Versione
15 gennaio 2004
15 gennaio 2004
Art. 2. (Commissariato generale). 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un Commissario generale e un Segretario generale.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Brescia, decreto 01/02/2023Provvedimento: N. R.G. 10855 \2022 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: SA ZI Presidente Rel. IA La MA IU Francesco Rinaldi IU letto l'atto di riassunzione depositato in data 30 settembre 2022; all'esito della udienza del 19 dicembre 2022 avanti al relatore; viste la documentazione depositata dalla difesa di parte ricorrente il 12 dicembre 2022; dato atto che parte convenuta non si è costituita; pronunzia il seguente DECRETO nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa congiuntamente da Parte_1 , …Leggi di più...