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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO DO, LA
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2305/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia N.97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 229/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6820240064571410 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 ha presentato ricorso contro la cartella in data 28 Marzo 2024 con la quale Agenzia delle entrate aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 25.250,50 a titoli di sanzioni e interessi relativamente ai redditi dell'anno 2020 a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600 del 73.
Aveva resistito l'Ufficio contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto.
La Corte di giustizia di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'importo di euro 4.179,80 a titolo di interessi e sanzioni, a seguito di sgravio;
tuttavia, aveva accolto parzialmente il ricorso determinando l'importo della sanzione dovuta nella misura di euro 11.554 facendo applicazione dell'articolo 7 comma 4 nel decreto legislativo 472 del 97.
Ha proposto appello l'Ufficio chiedendo di dichiarare legittima la irrogazione della sanzione nella misura del 30% con vittoria di spese.
Si è costituita la società contribuente, proponendo appello incidentale e concludendo per l'annullamento integrale della cartella e del ruolo con vittoria di spese.
In data 6.11.25 le parti hanno depositato un accordo conciliativo, siglato in data 27.10.25; all'udienza fissata le parti concordemente hanno chiesto che il giudizio venisse dichiarato estinto a spese compensate riportandosi all'accordo conciliativo formalizzato e prodotto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita in corso di causa e le concordi dichiarazioni delle parti valgono, allo stato degli atti, ad attestare la definizione dell'accordo conciliativo a spese compensate.
Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Giusta l'accordo intervenuto tra le parti, le spese processuali devono essere oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
1) dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO DO, LA
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2305/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia N.97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 229/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6820240064571410 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 ha presentato ricorso contro la cartella in data 28 Marzo 2024 con la quale Agenzia delle entrate aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 25.250,50 a titoli di sanzioni e interessi relativamente ai redditi dell'anno 2020 a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600 del 73.
Aveva resistito l'Ufficio contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto.
La Corte di giustizia di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'importo di euro 4.179,80 a titolo di interessi e sanzioni, a seguito di sgravio;
tuttavia, aveva accolto parzialmente il ricorso determinando l'importo della sanzione dovuta nella misura di euro 11.554 facendo applicazione dell'articolo 7 comma 4 nel decreto legislativo 472 del 97.
Ha proposto appello l'Ufficio chiedendo di dichiarare legittima la irrogazione della sanzione nella misura del 30% con vittoria di spese.
Si è costituita la società contribuente, proponendo appello incidentale e concludendo per l'annullamento integrale della cartella e del ruolo con vittoria di spese.
In data 6.11.25 le parti hanno depositato un accordo conciliativo, siglato in data 27.10.25; all'udienza fissata le parti concordemente hanno chiesto che il giudizio venisse dichiarato estinto a spese compensate riportandosi all'accordo conciliativo formalizzato e prodotto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita in corso di causa e le concordi dichiarazioni delle parti valgono, allo stato degli atti, ad attestare la definizione dell'accordo conciliativo a spese compensate.
Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Giusta l'accordo intervenuto tra le parti, le spese processuali devono essere oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
1) dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate.