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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 331/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022), fissata per il 9.10.2025, pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 331/2025 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. DI CIO Parte_1
MARIA IA;
• , rappresentata e difesa dall'Avv. DI CIO Controparte_1
MARIA IA;
• , contumace CP_2
• , contumace CP_3
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto e La PR AN RI hanno notificato atto di sfratto Parte_1 per finita locazione a e CP_2 CP_3
A fondamento della loro richiesta hanno posto la scadenza del contratto di locazione ed il mancato rilascio del bene, avendo esercitato nei termini diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza. All'udienza, non sono comparse le parti intimate. Il Giudice, trattandosi di disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, ha rigettato la domanda di convalida e ha mutato il rito per la pagina1 di 3 cognizione piena della causa, poiché fattispecie disciplinata dal comma quarto dell'articolo 3 della Legge n. 431/1998, che dispone che per la procedura di diniego di rinnovo si applichi l'articolo 30 della Legge n. 392/1978, il quale prevede che si debba depositare un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. che introduce un giudizio ordinario.
e non si sono costituiti. CP_2 CP_3
e hanno insistito nelle loro Parte_1 Controparte_1 richieste. La causa è stata istruita con prove documentali. Chiamato a decidere, osserva questo Giudice: ”In tema di diniego di rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo secondo la norma (art. 3, Legge 431/1998) alla prima scadenza nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dallo stesso articolo, sul quale la disdetta è fondata. Tale norma (art. 3, Legge 431/1998) deve essere intesa nel senso che essa impone una specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità della intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa la effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nella ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni previste a carico del locatore dall'art. 3 della stessa legge. (Così sentenza 16 gennaio 2013, n. 936 la Sezione III Civile della Corte di Cassazione)
Il comma 2 del citato articolo statuisce, inoltre che "Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata", in modo inequivocabile e circostanziato.
Il rispetto dei summenzionati requisiti legislativi rendono del tutto legittimo l'esercizio della facoltà del locatore di disdire il contratto anche alla prima scadenza, relativamente al periodo quadriennale fissato dalla Legge quale termine minimo rinnovabile per le locazioni degli immobili adibiti ad uso abitativo ex art. 2, L. 431/1998.
Agli atti è la missiva del 12.4.2024, in cui vi è la volontà da parte dei locatori di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, ma non è indicata quale motivazione.
pagina2 di 3 La suddetta omissione rende nulla la disdetta e, di conseguenza, il contratto di locazione prosegue per il successivo periodo previsto dalla legge.
Non può essere preso in considerazione quanto riferito nella precedente missiva del 5.3.2024 sulla volontà di vendere l'immobile, poiché inviata ad altro scopo (esercizio prelazione) e, comunque, fatto non citato nella seconda missiva.
Consegue il rigetto della domanda.
e regolarmente citati non si sono costituiti. CP_2 CP_3
Va dichiarata, pertanto, la loro contumacia.
Nulla sulle spese, vista la contumacia. P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide: 1) dichiara la contumacia di e CP_2 CP_3
2) rigetta la domanda;
3) nulla sulle spese. Matera 7.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022), fissata per il 9.10.2025, pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 331/2025 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. DI CIO Parte_1
MARIA IA;
• , rappresentata e difesa dall'Avv. DI CIO Controparte_1
MARIA IA;
• , contumace CP_2
• , contumace CP_3
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto e La PR AN RI hanno notificato atto di sfratto Parte_1 per finita locazione a e CP_2 CP_3
A fondamento della loro richiesta hanno posto la scadenza del contratto di locazione ed il mancato rilascio del bene, avendo esercitato nei termini diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza. All'udienza, non sono comparse le parti intimate. Il Giudice, trattandosi di disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, ha rigettato la domanda di convalida e ha mutato il rito per la pagina1 di 3 cognizione piena della causa, poiché fattispecie disciplinata dal comma quarto dell'articolo 3 della Legge n. 431/1998, che dispone che per la procedura di diniego di rinnovo si applichi l'articolo 30 della Legge n. 392/1978, il quale prevede che si debba depositare un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. che introduce un giudizio ordinario.
e non si sono costituiti. CP_2 CP_3
e hanno insistito nelle loro Parte_1 Controparte_1 richieste. La causa è stata istruita con prove documentali. Chiamato a decidere, osserva questo Giudice: ”In tema di diniego di rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo secondo la norma (art. 3, Legge 431/1998) alla prima scadenza nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dallo stesso articolo, sul quale la disdetta è fondata. Tale norma (art. 3, Legge 431/1998) deve essere intesa nel senso che essa impone una specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità della intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa la effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nella ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni previste a carico del locatore dall'art. 3 della stessa legge. (Così sentenza 16 gennaio 2013, n. 936 la Sezione III Civile della Corte di Cassazione)
Il comma 2 del citato articolo statuisce, inoltre che "Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata", in modo inequivocabile e circostanziato.
Il rispetto dei summenzionati requisiti legislativi rendono del tutto legittimo l'esercizio della facoltà del locatore di disdire il contratto anche alla prima scadenza, relativamente al periodo quadriennale fissato dalla Legge quale termine minimo rinnovabile per le locazioni degli immobili adibiti ad uso abitativo ex art. 2, L. 431/1998.
Agli atti è la missiva del 12.4.2024, in cui vi è la volontà da parte dei locatori di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, ma non è indicata quale motivazione.
pagina2 di 3 La suddetta omissione rende nulla la disdetta e, di conseguenza, il contratto di locazione prosegue per il successivo periodo previsto dalla legge.
Non può essere preso in considerazione quanto riferito nella precedente missiva del 5.3.2024 sulla volontà di vendere l'immobile, poiché inviata ad altro scopo (esercizio prelazione) e, comunque, fatto non citato nella seconda missiva.
Consegue il rigetto della domanda.
e regolarmente citati non si sono costituiti. CP_2 CP_3
Va dichiarata, pertanto, la loro contumacia.
Nulla sulle spese, vista la contumacia. P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide: 1) dichiara la contumacia di e CP_2 CP_3
2) rigetta la domanda;
3) nulla sulle spese. Matera 7.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
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