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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1267/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AM ER - Sede 80074 AM ER NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10047/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851220000343066 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7287/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI per le annualità dal 2016 al 2021, emesso dalla ET S.p.A. per conto del Comune di
AM ER . In primo grado, il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo l'impossibilità oggettiva dell'immobile (categoria catastale C/2) di produrre rifiuti, stante la sua condizione di rustico a "grezzo", l'assenza di allacci alle utenze e di servizi igienici .
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente dei requisiti per l'esenzione e confermando la legittimità dell'operato dell'ente riscossore .
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando in via preliminare la nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame dei documenti decisivi . Nel merito, l'appellante ha ribadito l'illegittimità della pretesa impositiva, richiamando la perizia tecnica asseverata a firma del nominativo_1 prodotta in giudizio, la quale attesterebbe che il locale, sito al piano seminterrato, è privo di intonaci, pavimentazione e allacci ai pubblici servizi (acqua, luce, gas) . Tali circostanze, ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento comunale TARI, dovrebbero comportare l'esclusione dal tributo .
Si è costituita in giudizio la ET S.p.A., depositando controdeduzioni con le quali ha difeso la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando come la motivazione del primo giudice fosse adeguata e come l'onere della prova circa l'esenzione gravasse sul contribuente, il quale non lo avrebbe assolto compiutamente
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estratto di ruolo è stato annullato come da dichiarazione della ET in udienza, che chiede la compensazione delle spese.
La materia del contendere è cessata.
Risulta equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1267/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AM ER - Sede 80074 AM ER NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10047/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851220000343066 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7287/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI per le annualità dal 2016 al 2021, emesso dalla ET S.p.A. per conto del Comune di
AM ER . In primo grado, il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo l'impossibilità oggettiva dell'immobile (categoria catastale C/2) di produrre rifiuti, stante la sua condizione di rustico a "grezzo", l'assenza di allacci alle utenze e di servizi igienici .
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente dei requisiti per l'esenzione e confermando la legittimità dell'operato dell'ente riscossore .
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando in via preliminare la nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame dei documenti decisivi . Nel merito, l'appellante ha ribadito l'illegittimità della pretesa impositiva, richiamando la perizia tecnica asseverata a firma del nominativo_1 prodotta in giudizio, la quale attesterebbe che il locale, sito al piano seminterrato, è privo di intonaci, pavimentazione e allacci ai pubblici servizi (acqua, luce, gas) . Tali circostanze, ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento comunale TARI, dovrebbero comportare l'esclusione dal tributo .
Si è costituita in giudizio la ET S.p.A., depositando controdeduzioni con le quali ha difeso la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando come la motivazione del primo giudice fosse adeguata e come l'onere della prova circa l'esenzione gravasse sul contribuente, il quale non lo avrebbe assolto compiutamente
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estratto di ruolo è stato annullato come da dichiarazione della ET in udienza, che chiede la compensazione delle spese.
La materia del contendere è cessata.
Risulta equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.