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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1816/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
29.9.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. SPATA EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Berchet 11,
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. NAPPI SEVERINO , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Toledo 282, Napoli
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- contumace -
1 OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio .
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In principalità e di merito: accertata e dichiarata l'intera responsabilità ascrivibile unicamente in capo alle società e per i titoli e le ragioni esposte in Controparte_3 Controparte_2
narrativa, in ordine alle lesioni occorse al lavoratore a seguito dell'evento infortunistico del
05/05/2021; accertato e dichiarato il nesso causale connesso all'origine lavorativa dell'evento verificatosi a danno del Sig. per le omissioni e negligenze poste in essere dalla Parte_2
società datrice di lavoro e della società committente;
per tutte le ragioni esposte e dedotte in fatto ed in diritto;
condannare la società e la società in Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro in ragione dei titoli azionati, alla refusione del cd. danno differenziale, per le lesioni patite dall'odierno ricorrente, nell'importo come quantificato, per € 16.899,75, o ad altra maggiore o minore somma che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per : Controparte_3
1) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Giudice del lavoro di Napoli Nord;
2) nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente e/o dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso avverso per tutti i motivi indicati nella presente memoria;
3) in tutti i casi, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere subito un infortunio durante l'attività lavorativa in data
5.5.2021, quando operava alle dipendenze di presso la committente Controparte_3
in Chioggia (VE), dal quale aveva riportato conseguenze di ordine Controparte_2
temporaneo per 93 giorni e permanente nella misura dell'8%. Sosteneva che la responsabilità dell'infortunio fosse da addebitare al datore di lavoro ed in solido alla committente ex artt. 26 e 90 D.Lgs. 81/08 e 2051 c.c. sicché agiva in giudizio di entrambe
2 le convenute al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali,
quantificati in € 33.289,79.
2. Nella contumacia della committente si costituiva in giudizio Controparte_2 CP_4
eccependo in via preliminare il difetto di competenza territoriale del giudice adito
[...]
rispetto al Giudice del Lavoro di Napoli Nord, nel cui circondario aveva sede la società
individuata quale luogo di lavoro in contratto, in assenza di unità locale di essa convenuta in Chioggia (VE), ove peraltro il rapporto era cessato oltre 6 mesi prima della proposizione del ricorso;
eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda stante l'operare dell'esonero di cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 e la carenza di allegazioni in ricorso circa l'esistenza di un danno differenziale rispetto all'indennizzo spettante dall' ; nel CP_5
merito negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso deducendo che il ricorrente si era infortunato utilizzando macchinario – del tutto conforme alle prescrizioni di sicurezza -
che gli era stato espressamente ordinato di non maneggiare;
contestava altresì il danno così come quantificato in ricorso.
3. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, e dichiarata la contumacia di acquisita ulteriormente documentazione sopravvenuta nella Controparte_2
disponibilità del ricorrente, con ordinanza del 16.2.2024 veniva dichiarata la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Venezia.
4. La causa veniva quindi istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in decisione sull'an all'udienza del 16.5.2025, autorizzato il deposito di note conclusive, al cui esito veniva disposta CTU medico-legale. La causa giungeva nuovamente in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di ulteriori memorie.
§ § § § § § § § § § § § §
5. Va ribadita la competenza territoriale del Tribunale adito, come da ordinanza del
16.2.2024, alle cui argomentazioni ci si riporta.
6. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata deduzione dei presupposti per l'inoperatività dell'esonero di cui all'art. 10 DPR 1124/65, poiché anche
3 se non esplicitati in ricorso sono evidenti i riferimenti a condotte di rilevanza penale della datrice di lavoro, tali da escludere l'esonero in questione. Risulta inoltre dedotto in ricorso che l' nulla ha corrisposto al ricorrente per essere stata rigettata la relativa domanda CP_5
proposta in sede amministrativa per inesistenza di danni indennizzabili ed a ciò è coerente che ivi non sia stata fatta alcuna riduzione del dovuto a carico del datore di lavoro.
7. Nel merito, l'istruttoria svolta consente di ritenere accertata la responsabilità della datrice di lavoro.
8. Va premesso che è pacifico che il ricorrente si sia infortunato nell'ambito dell'attività
lavorativa svolta come dipendente di , utilizzando un macchinario per Controparte_3
la piegatura ed il taglio delle lamiere, e che operava in capannone di Controparte_3
in appalto. L'infortunio è avvenuto il 5.5.2021, dopo una settimana Controparte_2
dall'assunzione del ricorrente quale carpentiere in ferro ed inquadramento al 1° livello del CCNL Metalmeccanici;
il contratto di lavoro era trimestrale, con scadenza prevista al
27.7.2021.
9. Tale macchinario era – per quanto pacifico tra le parti – dotato di pedaliera per la sua attivazione. Quanto alla presenza di paratie atte ad evitare il contatto tra il lavoratore e gli ingranaggi deputati a piega e taglio delle lamiere, le testimonianze assunte non sono univoche;
tuttavia per il fatto stesso che il ricorrente abbia subito delle importanti lesioni alla mano sinistra e che secondo entrambe le versioni delle parti ciò è conseguenza dell'inserimento della mano da parte del ricorrente nel macchinario, ne consegue all'evidenza che le protezioni se anche esistenti non erano idonee ad impedire che le mani dell'operatore finissero a diretto contatto con gli ingranaggi destinati a piegatura e taglio.
Ciò è in contrasto con la norma generale di cui all'art. 2087 c.c. e con la specifica disciplina antinfortunistica secondo cui “Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle
4 zone in questione.” (allegato V al D.Lgs. 81/08, art. 6). Per contro, la convenuta non ha provato che per la specifica tipologia di macchinario o di lavorazione il rischio di contatto meccanico non fosse eliminabile. La circostanza che la pulsantiera di avvio del macchinario dovesse essere utilizzata a distanza dal macchinario non costituiva idoneo mezzo di prevenzione dagli infortuni, nel momento in cui essa poteva essere facilmente avvicinata permanendo così il rischio di contatto per lavoratori inesperti, per errore nelle procedure, per semplici casualità o per mancanza di adeguata formazione.
10. Non può dirsi provato che il ricorrente abbia utilizzato il macchinario in questione di sua spontanea iniziativa contravvenendo ad un ordine preciso del datore di lavoro o di un suo delegato: quanto dichiarato sul punto dal teste è inutilizzabile in quanto la Testimone_1
testimonianza risulta resa da soggetto incapace a testimoniare (come tempestivamente eccepito con eccezione ribadita da parte ricorrente) poiché all'epoca dei fatti era RSPP, e dunque svolgeva in azienda un ruolo che comportava il dovere di provvedere alla formazione/informazione dei lavoratori ed a vigilare circa il rispetto della normativa di sicurezza, laddove in ricorso si contestano inadempimenti datoriali proprio sotto tali profili per i quali sarebbe stata dunque azionabile la responsabilità diretta del per Tes_1
il suo ruolo (si veda anche Cass. pen., 45135/22), mentre il teste pur Testimone_2
avendo dichiarato che ha sempre detto al ricorrente di non toccare il macchinario Tes_1
e di non toccare il pedale, l'ho sentito direttamente” ha poi chiarito di non sapere “che giorno preciso ha detto al ricorrente di non toccare macchinario e pedale, diceva Tes_1
sempre agli allievi, appena assunti, di non toccare il macchinario fino a che non si completava il percorso di formazione”; il teste peraltro ha dichiarato che Testimone_3
“quel giorno il capo ha detto al ricorrente di andare a lavorare in quel macchinario. ADR:
il capo di chiamava o simile”. A supporto di tale ultima ricostruzione dei Parte_3
fatti – e comunque a smentire che il ricorrente stesse tenendo una condotta che gli era stata vietata utilizzando il macchinario – vi è anche la denuncia di infortunio presentata da parte della convenuta (doc 4 ric.), nella quale il delegato dal datore di lavoro previa
5 dichiarazione della responsabilità assunta con le sue dichiarazioni ha comunicato che l'infortunio è avvenuto mentre il ricorrente “era intento a tagliare il ferro con il macchinario”, e stava svolgendo “taglio del ferro”, nonché che si trattava del “suo lavoro consueto”. Si rileva che le dichiarazioni rese in sede di denuncia di infortunio costituiscono confessione stragiudiziale resa nei confronti di terzi (Cass., 24121/18;
Cass., 5141/85), con valore probatorio che se pure non assoluto ha comunque una sua rilevanza, in particolare insieme ad altri elementi istruttori di supporto.
11. Neppure può dirsi provato che il ricorrente fosse stato adeguatamente formato ed informato dei rischi riferiti a quella lavorazione, anche tenuto presente che egli aveva iniziato a lavorare per la convenuta solo da una settimana e probabilmente era il primo giorno in cui era adibito a quel macchinario (come dichiarato dal teste . Testimone_3
12. In conclusione, sussiste la responsabilità della convenuta in relazione all'infortunio per cui è causa, per cui la stessa va condannata risarcirgli il danno non patrimoniale sofferto.
13. Sussiste altresì la responsabilità solidale di in forza di quanto previsto Controparte_2
dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 essendo dimostrato che il ricorrente lavorava nell'ambito di appalto conferito da detta società a riferito ad attività da svolgersi nella Controparte_3
sede di verosimilmente con utilizzo di macchinari forniti dalla stessa CP_2
appaltante ed essendo l'infortunio conseguenza di negligenze del datore di lavoro non relative alla specificità della lavorazione affidata all'appaltatore ma alla corretta ed adeguata formazione/informazione del personale ed alla sicurezza dei macchinari utilizzati, peraltro analoghi se non identici a quelli utilizzati dal personale di CP_2
(cfr. deposizione di . Testimone_3
14. In relazione alla quantificazione del danni, occorre prendere le mosse dalla CTU medico-
legale i cui esiti non sono stati contestati dalle parti (anzi parte ricorrente vi ha espressamente aderito) e che conclude nel senso di un danno biologico temporaneo di 30
giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di 43 giorni al 25%, ed un danno biologico permanente del 6%.
6 14.1 Facendo riferimento - quale parametro da utilizzare per uniformità nelle liquidazioni in ambito nazionale - alle più recenti tabelle del Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale patito dal ricorrente va quantificato in € 11.926,00 per danno permanente
(somma ottenuta applicando l'incremento per sofferenza morale tipicamente correlato ad una invalidità biologica del 6% secondo le tabelle) ed € 4.973,75 a titolo di danno temporaneo (somma ottenuta facendo riferimento quale parametro all'importo di €
115,00 per inabilità temporanea assoluta, come da tabelle), per importo complessivo di €
16.889,75 da maggiorare di interessi legali sulla somma devalutata al momento dell'infortunio e via via rivalutata fino al saldo.
14.2 Dall'importo in questione non va detratta alcuna somma in relazione alla tutela prestata
ex art. 13 D.Lgs. 38/00 dall' , considerato che nel caso di specie l' non ha CP_5 CP_6
erogato alcunché al ricorrente per danno biologico sul presupposto che l'invalidità
permanente non raggiungesse la soglia minima indennizzabile (6%), mentre quanto al danno biologico temporaneo si tratta di titolo che l' non indennizza (le somme CP_5
corrisposte dall' per inabilità temporanea fanno fronte a perdite reddituali e dunque CP_5
ad un danno patrimoniale). Non vi è ragione per ritenere che l' non abbia CP_5
correttamente valutato l'inabilità del ricorrente nel momento in cui ha escluso l'indennizzabilità per mancato raggiungimento della soglia indennizzabile (6%) in quanto a fini operano diverse tabelle (quelle di cui al DM 12.7.2000) rispetto a quelle CP_5
utilizzate in sede di CTU e non vi è tra le stesse una precisa corrispondenza.
15. In conclusione, entrambe le società convenute vanno condannate, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente il danno non patrimoniale subito per effetto dell'infortunio per cui
è causa, corrispondendogli l'importo di € 16.889,75 oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento dell'infortunio e via via rivalutata fino al saldo.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza. per il medesimo principio le spese
7 di CTU sono confermate per l'importo già oggetto di liquidazione provvisoria in capo alle società convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna le società convenute, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente il danno non patrimoniale subito per effetto dell'infortunio per cui è causa, corrispondendogli l'importo di € 16.889,75 oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento dell'infortunio e via via rivalutata fino al saldo.
Condanna altresì le convenute, in solido tra loro, a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre ad IVA
e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Spese di CTU in capo alle società convenute, in solido tra loro.
Venezia, 18/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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