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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1725/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Piediluco Parte_1
n. 9, presso lo dell'avv.to Paolo Di Gravio, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.6.2024 ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001338671 relativa ad atto di accertamento n. 3301.14/09/2018.0050450 del CP_1
14/09/2018 riferito all'anno 2017 per l'importo di Euro 10.960,50 relativa ad atti riferiti a “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
1 A fondamento della propria opposizione, la parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa, non avendo mai ricevuto alcuna notificazione degli atti presupposti né alcuna richiesta dei versamenti contributivi sottesi, negando di essere debitrice di alcuna somma nei confronti dell'istituto.
Ha dunque concluso chiedendo la sospensione, in via preliminare, dell'esecutività dell'ordinanza, e nel merito: “l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per
l'effetto, annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001338671 relativa ad atto di accertamento n. 3301.14/09/2018.0050450 del CP_1
14/09/2018 riferito all'anno 2017; e condannare, il resistente, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c..
All'esito della prima udienza, il giudice ha ordinato il rinnovo della notificazione, non eseguita in primo luogo dalla cancelleria del tribunale pur essendo stata eseguita dalla parte in proprio, disponendo comunque la sospensione dell'ordinanza ricorrendo gravi motivi.
Pur all'esito della successiva notificazione, eseguita a mezzo PEC dalla cancelleria del Tribunale, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna di discussione, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la causa è stata decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
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L'opposizione è fondata e va accolta.
Va infatti valutato, con efficacia dirimente, il contegno dell'Amministrazione che, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, non producendo alcuna documentazione e non adempiendo all'onere, espressamente posto dall'art.6 comma 8 d.lgs. 150/2011 e ribadito nel decreto di fissazione dell'udienza notificato, di depositare in giudizio “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
2 In assenza di qualsiasi documentazione in atti, non emerge prova del contenuto, nonché della notificazione tempestiva, degli atti presupposti richiamati nell'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento n. CP_1
3301.14/09/2018.0050450 del 14/09/2018 riferito all'anno 2017) e dunque della stessa consistenza dei fatti contestati (essendo nell'ordinanza impugnata indicata solo la violazione contestata).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 927 del 20/01/2010), il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha anche dedotto, oltre ai motivi articolati nel merito, la mancata notificazione degli atti presupposti, della quale in effetti non risulta alcuna prova a fronte della contumacia dell'amministrazione.
A fronte dell'espressa contestazione da parte della ricorrente in relazione alla ricezione del verbale contenente la formulazione dell'addebito e l'indicazione dei contributi asseritamente omessi, non risulta fornita, dalla parte che ne era onerata, la prova dell'effettiva contestazione dei fatti a cui
3 fa riferimento l'ordinanza ingiunzione opposta e dell'effettiva notifica dei verbali presupposti.
Di conseguenza, non può ritenersi provata neanche la sussistenza dei fatti contestati e della violazione stessa, e l'opposizione va accolta e deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, della limitata complessità della stessa per cui vanno applicate le massime riduzioni e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente CP_1 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001338671 relativa all'atto di accertamento n. 3301.14/09/2018.0050450 del 14/09/2018 e CP_1 notificata a e dichiara non dovute da quest'ultimo Parte_2 le somme oggetto di tale ordinanza;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 26/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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