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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23/9/2025 -tenuta in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1293 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Casagiove (CE), via Lazio n.17
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. dott. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariano CP_2 Maggi e Francesco Mollica, elettivamente domiciliato presso il primo, con studio in Roma, via Marianna Dionigi n.43
APPELLATO
NONCHE'
in persona del Sindaco e legale Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Villa Literno (CE), piazza Marconi n.1
E
, in persia del Curatore fallimentare CP_4
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/5/24 il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.2279/24, pubblicata il 3/5/24 e notificata il 9/5/24, del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stata integralmente rigettata la domanda di prime cure, volta al pagamento di spettanze retributive in relazione al rapporto di lavoro svoltosi con la CP_4 con condanna al pagamento delle spese di lite.
Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni esposte nell'atto di appello, l'odierno impugnante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In relazione, almeno, al pacifico riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, come da unilav e da buste paga emesse dalla
[...]
dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro con le CP_4 mansioni svolte di impiegato di 4 livello del ccnl quale geometra di cantiere e per l'effetto, condannare i convenuti in via solidale al pagamento delle retribuzioni non percepite dal gennaio 2017 al giugno 2017, come indicato nelle medesime buste paga, per una somma complessiva di euro 9.838,09 in relazione all'orario part-time indicato nelle buste paga, quale somma minima spettante al lavoratore, nel caso in cui non si voglia tenere conto delle chiare dichiarazioni dei testi e per l'effetto modificare e revocare la sentenza emessa con l'accoglimento del presente gravame e la condanna dei convenuti solidalmente al pagamento di tale somma minima certa, liquida ed esigibile fondata su busta paga emessa dalla Pro.lav srl, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
In via successiva, verificato che sussiste un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado e quindi modificare e revocare la sentenza emessa e "previo accertamento e declaratoria che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01/05/2015 al 20/06/2017 riconducibile al IV livello del CCNL Edilizia Industria, condannare il datore di lavoro , la CP_4
Stazione Appaltante e la Società Appaltante Controparte_3
quali responsabili in via solidale e/o Controparte_1 alternativa (la e il ai sensi CP_1 Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. come modificato dal D.L. n.25/2017), al pagamento delle spettanze dovute al ricorrente pari ad un importo complessivo di € 57.268,62 come da conteggi costituenti parte integrante del ricorso introduttivo ovvero di quell'altra minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art 429 c.p.c.;
Modificare e revocare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di euro 57.268,62 come da conteggi sopra indicati con riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1\5\2015 fino al 20\6\2017, oppure in via gradata almeno per il periodo dal 2\9\2016 al 20\6\2017 e per l'effetto determinare in relazione a tale periodo le somme tutte spettanti a titolo di retribuzione non percepita dal gennaio 2017 al giugno 2017 per un impiegato di 4 livello del ccnl quale geometra di cantiere con svolgimento di un orario di lavoro di 8 ore al giorno dalle 7,00 alle 17,00 con un'ora di intervallo per il pasto dal lunedì al venerdì, modificando la sentenza impugnata e calcolando anche a mezzo ctu le somme effettivamente spettanti con la condanna dei convenuti in via solidale al pagamento di quanto spettante;
In applicazione del principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio, modificare e revocare la sentenza condannando i convenuti in via solidale al pagamento di tutti gli importi dovuti sempre con modifica e revoca della sentenza impugnata.
Modificare e revocare il capo di sentenza relativo alle spese del primo grado, con condanna delle resistenti, sempre in via solidale, al pagamento delle spese sia del primo grado che del presente giudizio con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra”.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito il
[...] che ha sostenuto l'inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza del gravame per le ragioni che si leggono in memoria, chiedendone il rigetto.
E' rimasto contumace anche nel presente grado il Controparte_3
.
[...]
Non si è costituita la Curatela Fallimentare per la società fallita
CP_4
All'esito dell'udienza - tenuta con le modalità suddette- e del deposito delle note delle parti costituite, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Occorre innanzitutto precisare che, come si legge nella sentenza in questa sede impugnata, in seguito all'interruzione del giudizio, disposta all'udienza del 18 maggio 2022 per l'intervenuto fallimento della società datrice di lavoro (la , la causa fu CP_4 riassunta esclusivamente nei confronti del Controparte_3 e della , di cui si chiese la condanna in solido, ex art. CP_5
1676 c.c., al pagamento delle spettanze retributive rivendicate, mentre non fu riassunta nei confronti della società fallita;
di tanto dà atto, in via preliminare, il Tribunale, che, pertanto, ha ritenuto implicitamente rinunciata la domanda spiegata nei confronti della stessa anche in considerazione del fatto che, nel ricorso in riassunzione, nessuna conclusione era stata formulata nei suoi confronti (cfr pag. 4 della sentenza di primo grado).
La decisione, quindi, è stata resa esclusivamente nei confronti del resistente e della Compact, con la conseguenza che del tutto CP_3 inammissibile risulta essere ogni domanda formulata nelle conclusioni del presente gravame nei confronti della società fallita, a cui anche risulta essere stato notificato l'atto di appello.
Occorre altresì delimitare la effettiva materia del contendere tra le parti e si osserva che, con il gravame proposto, l'appellante, sostanzialmente, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provato il dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società neppure per il periodo CP_4 di pacifico e documentato svolgimento dello stesso, ossia dal 2/9/16 a giugno 2017, chiedendo, in via principale, la condanna solidale dei resistenti al pagamento delle retribuzioni che si assumono non percepite e risultanti dalle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro, da gennaio 2017 a giugno 2017, data di cessazione del rapporto di lavoro, per la somma complessiva di euro 9.838,09 (di cui euro 3.091,88 a titolo di TFR), come da calcolo riportato nell'atto di appello.
Le ulteriori censure che attengono al mancato riconoscimento della natura subordinata dell'intera attività lavorativa a partire da maggio 2015, alle mansioni che si assumono svolte di geometra responsabile di cantiere di quarto livello del CCNL ed all'orario pieno osservato, anche straordinario, sono, invece, del tutto generiche, non confutando specificamente la valutazione dell'istruttoria testimoniale svolta in primo grado e le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, che ha escluso la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro per le ragioni che si leggono in sentenza.
Si consideri anche che, nel periodo da giugno 2015, vi è agli atti un contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con la e che solo da settembre 2016 il risulta assunto CP_4 Parte_1 con contratto di lavoro dipendente;
inoltre, in relazione al periodo di pacifico svolgimento del rapporto di lavoro, neppure è chiaro, anche alla luce delle generiche risultanze istruttorie, se l'odierno appellante che, secondo le sue stesse allegazioni aveva lavorato presso vari cantieri, avesse lavorato anche e principalmente presso il cantiere di interessato dall'appalto stipulato tra CP_3 il ed il resistente;
peraltro, come dedotto e CP_3 CP_1 documentato dal appellato per espressa previsione del CP_1 contratto di appalto intercorso con il l'opera doveva essere CP_3 ultimata entro il 31.12.2015 (cfr doc. 9, memoria difensiva di primo grado).
Tanto precisato per una migliore comprensione dei fatti controversi in causa, si osserva che, anche a ritenere che la domanda di condanna per l'importo di euro 9.838,09 non sia una domanda nuova, come sostiene parte appellata, e che invece la stessa fosse ricompresa nell'originaria domanda volta al pagamento del maggiore importo di euro 57.268,62, relativo al periodo da maggio 2015 a giugno 2017, di cui al conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio (in cui si rivendicavano differenze per livello superiore e orario maggiore, anche straordinario) e che vi sia un credito del
[...]
per stipendi inevasi da gennaio a giugno 2017 (circostanza Pt_1 questa negata in primo grado dalla che aveva dedotto di CP_4 avere corrisposto tutto allegando anche dei bonifici di pagamento), la controversia va risolta in punto di diritto sulla base della questione più liquida.
Il Tribunale ha, invero, disatteso la domanda di condanna solidale ex art. 1676 c.c. proposta nei confronti del committente e CP_3 della Compact in ragione del fatto che il ricorrente - attuale appellante - aveva omesso di allegare e anche di provare l'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatrice, CP_3 costituente il presupposto condizionante l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata in esecuzione dell' appalto (cfr pag. 7 della sentenza).
A fronte di tale specifica e corretta motivazione, l'odierno appellante sostiene che non era affatto vero che la prova del debito che residuava dovesse essere data dal lavoratore, essendo piuttosto vero il contrario ed invoca la solidarietà delle resistenti ex art. 29 d.lgs 276/2003.
La censura è infondata.
Nessun dubbio che, ai sensi dell'art. 1676 c.c., è il lavoratore che deve dimostrare l'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore.
Il principio correttamente applicabile, difatti, risulta quello enucleato dal Giudice di prime cure, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi della quale “il presupposto della solidarietà è la persistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento” (cfr Cassazione civile, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35962).
Vero è che, ai sensi dell'art. 29 d.lgs 2003/276 (norma non posta alla base della domanda in primo grado) e successive modifiche, tale presupposto non è richiesto, ma la norma in questione non può trovare applicazione nei confronti del , trattandosi Controparte_3 di un Ente Pubblico.
Invero, in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale ex art. 29 è esclusa per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art 1, comma 2, d.lgs 165/2001, nei cui confronti è applicabile solo l'art. 1676 c.c., per cui l'allegazione e prova dell'esistenza della situazione debitoria competeva esclusivamente al lavoratore.
Quanto poi alla posizione del evocato in giudizio in CP_1 qualità di sub-committente dei lavori appaltati dal di CP_3 [...]
e dati in esecuzione alla consorziata la norma CP_3 CP_4 invocata, al pari dell'art. 1676 c.c., non risulta applicabile ai Consorzi stabili, posto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nel caso di appalto aggiudicato dal e di lavori assegnati ad una consorziata, CP_1 come appunto è avvenuto nel caso di specie, tra e CP_1 consorziata non sussiste un rapporto di appalto o ad esso assimilabile.
La giurisprudenza di legittimità che si è occupata delle società consortili e delle associazioni temporanee di imprese per gli appalti di opere pubbliche, ha, invero, ricondotto i rapporti «interni» tra consorzio (o associazione) e le singole consorziate, a seconda dei casi, allo schema del mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ovvero al modello organizzativo societario (cfr. fra le altre Cass. 18441/05 e Cass. 77/01).
La configurazione di tali schemi negoziali produce, come effetto diretto e necessario, che non possa configurarsi un rapporto assimilabile all'appalto quando i lavori vengano assegnati dal alle consorziate. In sostanza, sulla base del rapporto di CP_1 mandato intercorrente tra la società consortile e l'associata, la prima stipula il contratto di appalto con la committente o stazione appaltante, ma gli effetti ricadono direttamente sull'impresa associata assegnataria, che assume obblighi diretti anche nei confronti della committente. Dal momento che non esiste un rapporto di sub-appalto tra il e le associate ed il primo non assume CP_1 la veste di sub-committente, dovendo ravvisarsi nelle consorziate (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie (cfr Cass. 2021/40782 e Cass. n. 31768 del 2018), il non è tenuto a rispondere CP_1 dell'inadempimento della datrice di lavoro consorziata nè ex art. 1676 c.c. nè ex art. 29 d.lgs 2003/276.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, con le integrazioni motivazionali di questa Corte, confermata. In considerazione delle ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti del contumace. CP_3
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Nulla per le spese nei confronti del contumace. CP_3
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 23/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23/9/2025 -tenuta in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1293 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Casagiove (CE), via Lazio n.17
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. dott. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariano CP_2 Maggi e Francesco Mollica, elettivamente domiciliato presso il primo, con studio in Roma, via Marianna Dionigi n.43
APPELLATO
NONCHE'
in persona del Sindaco e legale Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Villa Literno (CE), piazza Marconi n.1
E
, in persia del Curatore fallimentare CP_4
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/5/24 il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.2279/24, pubblicata il 3/5/24 e notificata il 9/5/24, del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stata integralmente rigettata la domanda di prime cure, volta al pagamento di spettanze retributive in relazione al rapporto di lavoro svoltosi con la CP_4 con condanna al pagamento delle spese di lite.
Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni esposte nell'atto di appello, l'odierno impugnante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In relazione, almeno, al pacifico riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, come da unilav e da buste paga emesse dalla
[...]
dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro con le CP_4 mansioni svolte di impiegato di 4 livello del ccnl quale geometra di cantiere e per l'effetto, condannare i convenuti in via solidale al pagamento delle retribuzioni non percepite dal gennaio 2017 al giugno 2017, come indicato nelle medesime buste paga, per una somma complessiva di euro 9.838,09 in relazione all'orario part-time indicato nelle buste paga, quale somma minima spettante al lavoratore, nel caso in cui non si voglia tenere conto delle chiare dichiarazioni dei testi e per l'effetto modificare e revocare la sentenza emessa con l'accoglimento del presente gravame e la condanna dei convenuti solidalmente al pagamento di tale somma minima certa, liquida ed esigibile fondata su busta paga emessa dalla Pro.lav srl, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
In via successiva, verificato che sussiste un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado e quindi modificare e revocare la sentenza emessa e "previo accertamento e declaratoria che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01/05/2015 al 20/06/2017 riconducibile al IV livello del CCNL Edilizia Industria, condannare il datore di lavoro , la CP_4
Stazione Appaltante e la Società Appaltante Controparte_3
quali responsabili in via solidale e/o Controparte_1 alternativa (la e il ai sensi CP_1 Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. come modificato dal D.L. n.25/2017), al pagamento delle spettanze dovute al ricorrente pari ad un importo complessivo di € 57.268,62 come da conteggi costituenti parte integrante del ricorso introduttivo ovvero di quell'altra minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art 429 c.p.c.;
Modificare e revocare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di euro 57.268,62 come da conteggi sopra indicati con riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1\5\2015 fino al 20\6\2017, oppure in via gradata almeno per il periodo dal 2\9\2016 al 20\6\2017 e per l'effetto determinare in relazione a tale periodo le somme tutte spettanti a titolo di retribuzione non percepita dal gennaio 2017 al giugno 2017 per un impiegato di 4 livello del ccnl quale geometra di cantiere con svolgimento di un orario di lavoro di 8 ore al giorno dalle 7,00 alle 17,00 con un'ora di intervallo per il pasto dal lunedì al venerdì, modificando la sentenza impugnata e calcolando anche a mezzo ctu le somme effettivamente spettanti con la condanna dei convenuti in via solidale al pagamento di quanto spettante;
In applicazione del principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio, modificare e revocare la sentenza condannando i convenuti in via solidale al pagamento di tutti gli importi dovuti sempre con modifica e revoca della sentenza impugnata.
Modificare e revocare il capo di sentenza relativo alle spese del primo grado, con condanna delle resistenti, sempre in via solidale, al pagamento delle spese sia del primo grado che del presente giudizio con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra”.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito il
[...] che ha sostenuto l'inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza del gravame per le ragioni che si leggono in memoria, chiedendone il rigetto.
E' rimasto contumace anche nel presente grado il Controparte_3
.
[...]
Non si è costituita la Curatela Fallimentare per la società fallita
CP_4
All'esito dell'udienza - tenuta con le modalità suddette- e del deposito delle note delle parti costituite, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Occorre innanzitutto precisare che, come si legge nella sentenza in questa sede impugnata, in seguito all'interruzione del giudizio, disposta all'udienza del 18 maggio 2022 per l'intervenuto fallimento della società datrice di lavoro (la , la causa fu CP_4 riassunta esclusivamente nei confronti del Controparte_3 e della , di cui si chiese la condanna in solido, ex art. CP_5
1676 c.c., al pagamento delle spettanze retributive rivendicate, mentre non fu riassunta nei confronti della società fallita;
di tanto dà atto, in via preliminare, il Tribunale, che, pertanto, ha ritenuto implicitamente rinunciata la domanda spiegata nei confronti della stessa anche in considerazione del fatto che, nel ricorso in riassunzione, nessuna conclusione era stata formulata nei suoi confronti (cfr pag. 4 della sentenza di primo grado).
La decisione, quindi, è stata resa esclusivamente nei confronti del resistente e della Compact, con la conseguenza che del tutto CP_3 inammissibile risulta essere ogni domanda formulata nelle conclusioni del presente gravame nei confronti della società fallita, a cui anche risulta essere stato notificato l'atto di appello.
Occorre altresì delimitare la effettiva materia del contendere tra le parti e si osserva che, con il gravame proposto, l'appellante, sostanzialmente, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provato il dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società neppure per il periodo CP_4 di pacifico e documentato svolgimento dello stesso, ossia dal 2/9/16 a giugno 2017, chiedendo, in via principale, la condanna solidale dei resistenti al pagamento delle retribuzioni che si assumono non percepite e risultanti dalle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro, da gennaio 2017 a giugno 2017, data di cessazione del rapporto di lavoro, per la somma complessiva di euro 9.838,09 (di cui euro 3.091,88 a titolo di TFR), come da calcolo riportato nell'atto di appello.
Le ulteriori censure che attengono al mancato riconoscimento della natura subordinata dell'intera attività lavorativa a partire da maggio 2015, alle mansioni che si assumono svolte di geometra responsabile di cantiere di quarto livello del CCNL ed all'orario pieno osservato, anche straordinario, sono, invece, del tutto generiche, non confutando specificamente la valutazione dell'istruttoria testimoniale svolta in primo grado e le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, che ha escluso la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro per le ragioni che si leggono in sentenza.
Si consideri anche che, nel periodo da giugno 2015, vi è agli atti un contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con la e che solo da settembre 2016 il risulta assunto CP_4 Parte_1 con contratto di lavoro dipendente;
inoltre, in relazione al periodo di pacifico svolgimento del rapporto di lavoro, neppure è chiaro, anche alla luce delle generiche risultanze istruttorie, se l'odierno appellante che, secondo le sue stesse allegazioni aveva lavorato presso vari cantieri, avesse lavorato anche e principalmente presso il cantiere di interessato dall'appalto stipulato tra CP_3 il ed il resistente;
peraltro, come dedotto e CP_3 CP_1 documentato dal appellato per espressa previsione del CP_1 contratto di appalto intercorso con il l'opera doveva essere CP_3 ultimata entro il 31.12.2015 (cfr doc. 9, memoria difensiva di primo grado).
Tanto precisato per una migliore comprensione dei fatti controversi in causa, si osserva che, anche a ritenere che la domanda di condanna per l'importo di euro 9.838,09 non sia una domanda nuova, come sostiene parte appellata, e che invece la stessa fosse ricompresa nell'originaria domanda volta al pagamento del maggiore importo di euro 57.268,62, relativo al periodo da maggio 2015 a giugno 2017, di cui al conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio (in cui si rivendicavano differenze per livello superiore e orario maggiore, anche straordinario) e che vi sia un credito del
[...]
per stipendi inevasi da gennaio a giugno 2017 (circostanza Pt_1 questa negata in primo grado dalla che aveva dedotto di CP_4 avere corrisposto tutto allegando anche dei bonifici di pagamento), la controversia va risolta in punto di diritto sulla base della questione più liquida.
Il Tribunale ha, invero, disatteso la domanda di condanna solidale ex art. 1676 c.c. proposta nei confronti del committente e CP_3 della Compact in ragione del fatto che il ricorrente - attuale appellante - aveva omesso di allegare e anche di provare l'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatrice, CP_3 costituente il presupposto condizionante l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata in esecuzione dell' appalto (cfr pag. 7 della sentenza).
A fronte di tale specifica e corretta motivazione, l'odierno appellante sostiene che non era affatto vero che la prova del debito che residuava dovesse essere data dal lavoratore, essendo piuttosto vero il contrario ed invoca la solidarietà delle resistenti ex art. 29 d.lgs 276/2003.
La censura è infondata.
Nessun dubbio che, ai sensi dell'art. 1676 c.c., è il lavoratore che deve dimostrare l'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore.
Il principio correttamente applicabile, difatti, risulta quello enucleato dal Giudice di prime cure, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi della quale “il presupposto della solidarietà è la persistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento” (cfr Cassazione civile, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35962).
Vero è che, ai sensi dell'art. 29 d.lgs 2003/276 (norma non posta alla base della domanda in primo grado) e successive modifiche, tale presupposto non è richiesto, ma la norma in questione non può trovare applicazione nei confronti del , trattandosi Controparte_3 di un Ente Pubblico.
Invero, in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale ex art. 29 è esclusa per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art 1, comma 2, d.lgs 165/2001, nei cui confronti è applicabile solo l'art. 1676 c.c., per cui l'allegazione e prova dell'esistenza della situazione debitoria competeva esclusivamente al lavoratore.
Quanto poi alla posizione del evocato in giudizio in CP_1 qualità di sub-committente dei lavori appaltati dal di CP_3 [...]
e dati in esecuzione alla consorziata la norma CP_3 CP_4 invocata, al pari dell'art. 1676 c.c., non risulta applicabile ai Consorzi stabili, posto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nel caso di appalto aggiudicato dal e di lavori assegnati ad una consorziata, CP_1 come appunto è avvenuto nel caso di specie, tra e CP_1 consorziata non sussiste un rapporto di appalto o ad esso assimilabile.
La giurisprudenza di legittimità che si è occupata delle società consortili e delle associazioni temporanee di imprese per gli appalti di opere pubbliche, ha, invero, ricondotto i rapporti «interni» tra consorzio (o associazione) e le singole consorziate, a seconda dei casi, allo schema del mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ovvero al modello organizzativo societario (cfr. fra le altre Cass. 18441/05 e Cass. 77/01).
La configurazione di tali schemi negoziali produce, come effetto diretto e necessario, che non possa configurarsi un rapporto assimilabile all'appalto quando i lavori vengano assegnati dal alle consorziate. In sostanza, sulla base del rapporto di CP_1 mandato intercorrente tra la società consortile e l'associata, la prima stipula il contratto di appalto con la committente o stazione appaltante, ma gli effetti ricadono direttamente sull'impresa associata assegnataria, che assume obblighi diretti anche nei confronti della committente. Dal momento che non esiste un rapporto di sub-appalto tra il e le associate ed il primo non assume CP_1 la veste di sub-committente, dovendo ravvisarsi nelle consorziate (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie (cfr Cass. 2021/40782 e Cass. n. 31768 del 2018), il non è tenuto a rispondere CP_1 dell'inadempimento della datrice di lavoro consorziata nè ex art. 1676 c.c. nè ex art. 29 d.lgs 2003/276.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, con le integrazioni motivazionali di questa Corte, confermata. In considerazione delle ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti del contumace. CP_3
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Nulla per le spese nei confronti del contumace. CP_3
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 23/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente