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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2069/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Ernesto Mazzei e Caterina Primiero Parte_1
RICORRENTE
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Allegrini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere dipendente della dal 2005; di aver svolto dapprima le Controparte_2 mansioni di impiegato nell'attività di allestimento manuale, per poi essere assegnato, a cavallo tra il 2016 e il 2016, al Ramo Rotativo della stessa azienda, dove era rimasto sino al novembre
2020; di aver volto, presso il “Ramo Rotativo”, le mansioni di “piegatore”, consistenti nei seguenti compiti: verificare la qualità dei volantini prodotti;
collaborare con il macchinista;
curare la manutenzione della macchina utilizzata per la stampa;
provvedere alla pulizia della stessa mediante l'uso di solventi;
di aver svolto le proprie mansioni all'interno di un ambiente chiuso, con impianto di ventilazione non efficiente, trovandosi costretto ad inalare i vapori che copiosamente fuoriuscivano dal macchinario durante la stampa per l'intera giornata lavorativa (di n. 8 ore); che le mansioni, svolte senza l'ausilio di mascherine o altri mezzi di protezione, comportavano l'utilizzo di additivi di bagnatura in fase pre-stampa, olii siliconici puri, abrasivi, detergenti e sgrassanti;
di aver contratto la patologia indicata in atti (Linfoma dei precursori linfoidi B tipo leucemia/linfoma linfoblastico b (NOS)), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
1 Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustificatamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l fosse condannato a CP_1 riconoscergli la prestazione economica corrispondente, ex D.lgs. n. 38/2000, all'entità del danno subito.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che le patologie denunciate dal ricorrente, in particolare, il “Linfoma dei precursori linfoidi B tipo leucemia/linfoma linfoblastico B
(NOS)”, sono state causate, anche, eventualmente, in concorso con altri fattori, dall'attività lavorativa svolta presso il Reparto Ramo Rotativo dell'azienda, stante il carattere morbigeno della lavorazione e dello stesso ambiente di lavoro;
2. Accertare e dichiarare che, per effetto di quanto sopra, il lavoratore ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 45%, ovvero di quella che verrà determinata a mezzo di apposita CTU;
3. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro1tempore, a riconoscere CP_1 al ricorrente, con la decorrenza di legge, la prestazione economica corrispondente, ex d. lgs. 38/2000, all'entità del danno dallo stesso subito;
4. Condannare l' convenuto al pagamento di interessi e rivalutazione CP_1 monetaria come per legge sui singoli ratei maturati e maturandi;
5. Condannare l' convenuto al CP_1 pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, l' argomentava per l'infondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Veniva espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs.n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo
91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
2 l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla incollocabilità' dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 18.11.2021, che il ricorrente assume di aver CP_1 contratto nell'esercizio della propria attività lavorativa.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di piegatore presso la nonché la circostanza Controparte_2 che egli, nello svolgimento di tale attività, sia stato effettivamente esposto agli effluvi dei macchinari usati per le lavorazioni nonché ai diluenti utilizzati per la pulizia dei locali (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 24.01.2024).
Nello specifico, il teste ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente, a contatto Tes_1 sulla stessa macchina, durante il periodo in cui questi era stato assegnato al Ramo Rotativo,
e che l'attività lavorativa veniva svolta in un ambiente chiuso. All'interno del locale, ha precitato il teste, vi erano fumi che venivano inalati dagli addetti. Quanto al sistema di aerazione, il testimone ha dichiarato: “il più delle volte il sistema di aerazione non funzionava. Ricordo che un periodo non funzionò per 4 mesi di fila”; “la maggiorparte delle finestre erano chiuse, ma qualcuna era aperta. Diciamo che c'era un ricambio di aria ma all'interno del capannone giravano per 3 o 4 ore al giorno circa i muletti a gasolio”. Infine, ha precisato che la pulizia della macchina avveniva giornalmente mediante l'utilizzo di diluenti e che, come strumenti di protezione, venivano fornite mascherine quasi giornalmente.
Anche il teste , anch'egli piegatore presso un macchinario attiguo a quello in cui era Tes_2 impiegato il ricorrente, ha confermato tali dichiarazioni. Ha, infatti, affermato che l'attività di piegatura veniva svolta per la quasi totalità del tempo (pari all'80% o 90% della giornata lavorativa di n. 8 ore) all'interno del macchinario, costringendo il lavoratore ad inalare i fumi e vapori che ne fuoriuscivano;
che la pulizia avveniva con prodotti chimici;
che, nonostante il capannone fosse ventilato, “la presenza di fumi era evidente”; che come strumenti di protezione, il datore di lavoro aveva fornito loro scarpe anti-infortunistiche e i tappi per le orecchie per ridurre i decibel, precisando: “abbiamo avuto mascherine solo durante il periodo Covid. Quando effettuavamo invece la manutenzione straordinaria (che avveniva una due volte al mese) il datore di lavoro ci forniva mascherina, guanti e una tuta da lavoro usa e getta. Ripeto però che per la totalità delle ore avevamo solo scarpe e tappi per le orecchie”.
3 Espletata CTU medico-legale, la dott.ssa ha ricostruito il quadro Persona_1 patologico del ricorrente e ha concluso che la malattia dalla quale egli risulta affetto (Linfoma dei precursori linfoidi B tipo leucemia/linfoma linfoblastico b (NOS)) non può considerarsi contratta a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte, in quanto le sostanze a cui il lavoratore è stato esposto non sono classificate fra quelle cancerogene.
Parte ricorrente ha contestato le conclusioni cui è giunta la consulente, lamentando come la stessa non abbia adeguatamente considerato che l'esposizione a solventi sarebbe un fattore di rischio noto per l'insorgenza del linfoma non-Hodgkin.
Orbene, la consulente d'ufficio ha riscontrato le predette osservazioni, specificando che gli agenti chimici presenti nella composizione degli inchiostri e nei prodotti per la pulizia, così come indicati nella stessa CTP, non sono classificati come cancerogeni (“a pag. 15 della ctp si legge che i solventi presenti nel comparto della grafica si trovano nella composizione degli inchiostri o nei prodotti per la pulizia: xilolo, toluolo, metilpentano, cicloesano, alcool isopropilico ecc. Ebbene, tra questi non ve n'è uno solo classificato come cancerogeno”, cfr. pag. 13 della CTU).
Inoltre, la consulente ha evidenziato che i principali agenti causali della patologia cui è affetto il ricorrente sono benzene, nafta e trielina;
sostanze che, tuttavia, non sono utilizzate nel comparto grafico (cfr. pag. 14 della CTU). Ed invero, in merito agli ulteriori agenti chimici indicati come cancerogeni nelle osservazioni – in particolare gli idrocarburi alifatici – ha affermato che la “tra i composti alifatici ci sono gli alcani come metano e butano e gli alcheni, come l'etilene, ma anche gli alchini ovvero l'acetilene usato per la saldatura e per il taglio dei metalli. Nessuno tra questi composti viene usato nell'industria della stampa” (p. 13 della CTU).
La consulente ha pertanto confermato l'assenza di nesso di causalità tra l'infermità cui è affetto il sig. e l'attività lavorativa da questi svolta, rappresentando di aver effettuato Pt_1 le proprie valutazioni esaminando le proprietà delle specifiche sostanze chimiche indicate nella stessa CTP di parte attrice (“le schede di sicurezza consegnate in sede di visita si riferiscono a ben
10 sostanze che il ctp ha elencato in calce al suo elaborato di parte e di queste nemmeno una è classificata come sostanza cancerogena”, p. 14 della CTU).
Le conclusioni della CTU possono essere condivise e poste alla base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche del ricorrente nonché effettuate alla luce delle attuali conoscenze scientifiche.
Per le considerazioni che precedono, la domanda giudiziale dev'essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti nella presente controversia.
4 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, li 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL ZI
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con D.M. del Persona_2
22.10.2024.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2069/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Ernesto Mazzei e Caterina Primiero Parte_1
RICORRENTE
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Allegrini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere dipendente della dal 2005; di aver svolto dapprima le Controparte_2 mansioni di impiegato nell'attività di allestimento manuale, per poi essere assegnato, a cavallo tra il 2016 e il 2016, al Ramo Rotativo della stessa azienda, dove era rimasto sino al novembre
2020; di aver volto, presso il “Ramo Rotativo”, le mansioni di “piegatore”, consistenti nei seguenti compiti: verificare la qualità dei volantini prodotti;
collaborare con il macchinista;
curare la manutenzione della macchina utilizzata per la stampa;
provvedere alla pulizia della stessa mediante l'uso di solventi;
di aver svolto le proprie mansioni all'interno di un ambiente chiuso, con impianto di ventilazione non efficiente, trovandosi costretto ad inalare i vapori che copiosamente fuoriuscivano dal macchinario durante la stampa per l'intera giornata lavorativa (di n. 8 ore); che le mansioni, svolte senza l'ausilio di mascherine o altri mezzi di protezione, comportavano l'utilizzo di additivi di bagnatura in fase pre-stampa, olii siliconici puri, abrasivi, detergenti e sgrassanti;
di aver contratto la patologia indicata in atti (Linfoma dei precursori linfoidi B tipo leucemia/linfoma linfoblastico b (NOS)), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
1 Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustificatamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l fosse condannato a CP_1 riconoscergli la prestazione economica corrispondente, ex D.lgs. n. 38/2000, all'entità del danno subito.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che le patologie denunciate dal ricorrente, in particolare, il “Linfoma dei precursori linfoidi B tipo leucemia/linfoma linfoblastico B
(NOS)”, sono state causate, anche, eventualmente, in concorso con altri fattori, dall'attività lavorativa svolta presso il Reparto Ramo Rotativo dell'azienda, stante il carattere morbigeno della lavorazione e dello stesso ambiente di lavoro;
2. Accertare e dichiarare che, per effetto di quanto sopra, il lavoratore ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 45%, ovvero di quella che verrà determinata a mezzo di apposita CTU;
3. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro1tempore, a riconoscere CP_1 al ricorrente, con la decorrenza di legge, la prestazione economica corrispondente, ex d. lgs. 38/2000, all'entità del danno dallo stesso subito;
4. Condannare l' convenuto al pagamento di interessi e rivalutazione CP_1 monetaria come per legge sui singoli ratei maturati e maturandi;
5. Condannare l' convenuto al CP_1 pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, l' argomentava per l'infondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Veniva espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
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Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs.n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo
91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
2 l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla incollocabilità' dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 18.11.2021, che il ricorrente assume di aver CP_1 contratto nell'esercizio della propria attività lavorativa.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di piegatore presso la nonché la circostanza Controparte_2 che egli, nello svolgimento di tale attività, sia stato effettivamente esposto agli effluvi dei macchinari usati per le lavorazioni nonché ai diluenti utilizzati per la pulizia dei locali (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 24.01.2024).
Nello specifico, il teste ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente, a contatto Tes_1 sulla stessa macchina, durante il periodo in cui questi era stato assegnato al Ramo Rotativo,
e che l'attività lavorativa veniva svolta in un ambiente chiuso. All'interno del locale, ha precitato il teste, vi erano fumi che venivano inalati dagli addetti. Quanto al sistema di aerazione, il testimone ha dichiarato: “il più delle volte il sistema di aerazione non funzionava. Ricordo che un periodo non funzionò per 4 mesi di fila”; “la maggiorparte delle finestre erano chiuse, ma qualcuna era aperta. Diciamo che c'era un ricambio di aria ma all'interno del capannone giravano per 3 o 4 ore al giorno circa i muletti a gasolio”. Infine, ha precisato che la pulizia della macchina avveniva giornalmente mediante l'utilizzo di diluenti e che, come strumenti di protezione, venivano fornite mascherine quasi giornalmente.
Anche il teste , anch'egli piegatore presso un macchinario attiguo a quello in cui era Tes_2 impiegato il ricorrente, ha confermato tali dichiarazioni. Ha, infatti, affermato che l'attività di piegatura veniva svolta per la quasi totalità del tempo (pari all'80% o 90% della giornata lavorativa di n. 8 ore) all'interno del macchinario, costringendo il lavoratore ad inalare i fumi e vapori che ne fuoriuscivano;
che la pulizia avveniva con prodotti chimici;
che, nonostante il capannone fosse ventilato, “la presenza di fumi era evidente”; che come strumenti di protezione, il datore di lavoro aveva fornito loro scarpe anti-infortunistiche e i tappi per le orecchie per ridurre i decibel, precisando: “abbiamo avuto mascherine solo durante il periodo Covid. Quando effettuavamo invece la manutenzione straordinaria (che avveniva una due volte al mese) il datore di lavoro ci forniva mascherina, guanti e una tuta da lavoro usa e getta. Ripeto però che per la totalità delle ore avevamo solo scarpe e tappi per le orecchie”.
3 Espletata CTU medico-legale, la dott.ssa ha ricostruito il quadro Persona_1 patologico del ricorrente e ha concluso che la malattia dalla quale egli risulta affetto (Linfoma dei precursori linfoidi B tipo leucemia/linfoma linfoblastico b (NOS)) non può considerarsi contratta a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte, in quanto le sostanze a cui il lavoratore è stato esposto non sono classificate fra quelle cancerogene.
Parte ricorrente ha contestato le conclusioni cui è giunta la consulente, lamentando come la stessa non abbia adeguatamente considerato che l'esposizione a solventi sarebbe un fattore di rischio noto per l'insorgenza del linfoma non-Hodgkin.
Orbene, la consulente d'ufficio ha riscontrato le predette osservazioni, specificando che gli agenti chimici presenti nella composizione degli inchiostri e nei prodotti per la pulizia, così come indicati nella stessa CTP, non sono classificati come cancerogeni (“a pag. 15 della ctp si legge che i solventi presenti nel comparto della grafica si trovano nella composizione degli inchiostri o nei prodotti per la pulizia: xilolo, toluolo, metilpentano, cicloesano, alcool isopropilico ecc. Ebbene, tra questi non ve n'è uno solo classificato come cancerogeno”, cfr. pag. 13 della CTU).
Inoltre, la consulente ha evidenziato che i principali agenti causali della patologia cui è affetto il ricorrente sono benzene, nafta e trielina;
sostanze che, tuttavia, non sono utilizzate nel comparto grafico (cfr. pag. 14 della CTU). Ed invero, in merito agli ulteriori agenti chimici indicati come cancerogeni nelle osservazioni – in particolare gli idrocarburi alifatici – ha affermato che la “tra i composti alifatici ci sono gli alcani come metano e butano e gli alcheni, come l'etilene, ma anche gli alchini ovvero l'acetilene usato per la saldatura e per il taglio dei metalli. Nessuno tra questi composti viene usato nell'industria della stampa” (p. 13 della CTU).
La consulente ha pertanto confermato l'assenza di nesso di causalità tra l'infermità cui è affetto il sig. e l'attività lavorativa da questi svolta, rappresentando di aver effettuato Pt_1 le proprie valutazioni esaminando le proprietà delle specifiche sostanze chimiche indicate nella stessa CTP di parte attrice (“le schede di sicurezza consegnate in sede di visita si riferiscono a ben
10 sostanze che il ctp ha elencato in calce al suo elaborato di parte e di queste nemmeno una è classificata come sostanza cancerogena”, p. 14 della CTU).
Le conclusioni della CTU possono essere condivise e poste alla base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche del ricorrente nonché effettuate alla luce delle attuali conoscenze scientifiche.
Per le considerazioni che precedono, la domanda giudiziale dev'essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti nella presente controversia.
4 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, li 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL ZI
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con D.M. del Persona_2
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