Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Donata
D'Agostino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15155 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to in Palermo, VIA LIBERTA', 38 ENNA, presso lo studio dell'Avv. BRANCIFORTE LUCA MA-
RIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
con sede in Palermo, Via Castellana Bandiera n. 4/A, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Dr. , nato a [...]- P.IVA_1 CP_2 mo il 15 febbraio 1972, ai fini della presente elettivamente domiciliata in questa Via Noto n.
12, presso lo studio dell'Avv. ACCURSIO GALLO (codice fiscale pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
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– convenuta –
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/06/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/12/2024 e hanno chie- Parte_1 Parte_2 sto accertarsi e dichiararsi il loro “diritto a vedere cancellate, ai sensi del diritto all'oblio di cui all'art. 17 del GDPR - Regolamento UE n.679/2016, le informazioni online presenti sul sito della testata giornalistica di ViviEnna.it in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, di proprietà di e per l'effetto condannare quest'ultima Controparte_1 al risarcimento del danno da immagine in via equitativa”.
Esponevano al riguardo che, in data 12 marzo 2019, la redazione di ViviEnna.it pubbli- cava sul proprio sito internet articolo giornalistico intitolato “Doping: Traffico di anaboliz- zanti, 12 arresti e 50 perquisizioni in tutta Italia, inchiesta partita da Enna, impegnati 200
[..
di Nissoria”.
Deducevano, quindi, che le informazioni riportate in seno ai predetti articoli risultereb- bero parziali e non del tutto corrette in quanto gli odierni ricorrenti non erano a capo né erano il centro nevralgico del traffico di anabolizzanti e, infatti, in seno alla sentenza di pat- teggiamento venivano riconosciuti agli stessi le attenuanti generiche con applicazione della pena di soli anni 3 di reclusione, nonché in sede di istanza riesame agli stessi venivano con- cessi gli arresti domiciliari proprio in quanto carenti dei presupposti di pericolosità, né vera risulterebbe essere la circostanza per cui i ricorrenti prelevavano il denaro e camminavano all'indietro per non farsi riprendere dalle telecamere.
Rilevavano, quindi, che, il procedimento penale scaturito a seguito dei richiamati eventi si era concluso da anni, con sentenza irrevocabile nel febbraio 2020 e, da ultimo, in data 04 febbraio 2023 vedeva estinguere il proprio debito con la giustizia espiando Parte_1 completamente la pena inflitta e che avevano provveduto a invitare a negoziazio- ne/diffidare ben altre 29 testate giornalistiche (tra le quali Skytg24, Ansa, La Stampa etc.) e solo in 7, tra cui l'odierna resistente, tra di esse non provvedevano alla rimozione dei detti erronei articoli.
Deducendo, infine, che a causa anche di tale articolo ancora on-line gli stessi avevano ri- scontrato difficoltà sia nel conseguimento di un posto di lavoro poiché con una semplice ri- cerca nominale, tali informazioni, ormai datate nonché parziali ed erronee, vengono facil- mente rinvenute sia per l'apertura di conti corrente, chiedevano la deindicizzazione e/o cancellazione dei loro dati relativi al predetto articolo del 12 marzo 2019 e del 04 aprile
2019.
Si costituiva in giudizio la testata giornalistica che, in primo luogo, sottolineava come la società Sicilia On Demand s.r.l. avesse acquistato il quotidiano telematico ViviEnna.it con atto di cessione di testata giornalistica registrato in data 23.05.2023, con conseguente esclusione di responsabilità della nuova proprietà per il contenuto degli articoli pubblicati dal precedente proprietario.
In ogni caso rilevava che, a seguito della pec del 12/09/2023, Sicilia On Demand s.r.l. aveva immediatamente provveduto a rimuovere l'articolo del 12.3.2019. Quanto alla ri- chiesta di cancellazione/rimozione/deindicizzazione dell'articolo pubblicato in data
- 2 - 4.4.2019, evidenziava il mancato riferimento allo stesso nelle richieste formulate dai ricor- renti sia nella pec del 12.9.2023 che in quella successiva del 10.11.2023.
Aggiungeva, comunque, che la società resistente, dopo avere tempestivamente provvedu- to a rimuovere l'articolo del 12.3.2019, non solo ha oggi provveduto a rimuovere anche l'articolo del 4.4.2019, ma ha al tempo stesso nell'aprile 2025 richiesto a la deindi- CP_3 cizzazione del medesimo, in modo tale che l'articolo non sarà più visibile.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della mate- ria del contendere con riferimento alla richiesta di rimozione/deindicizzazione dell'articolo di stampa per cui è causa e di cancellazione delle informazioni online presenti sul sito della testata giornalistica di ViviEnna.it di proprietà di Sicilia On Demand s.r.l.
Si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno in assenza di prova dello stesso e del nesso causale tra l'atto lesivo e il pregiudizio subito, argomentando sull'insufficienza della semplice lesione dell'immagine, essendo necessario dimostrare che tale lesione ha causato un danno concreto e attuale, sia di natura morale che economica.
All'udienza del 13/06/2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di ces- sazione della materia del contendere, rinunciando anche alla domanda risarcitoria, ma insi- steva nella condanna alle spese di controparte.
***
In via generale si osserva che nel caso in cui, a seguito della concorde richiesta delle par- ti, venga dichiarata cessata la materia del contendere, il tribunale non può emettere alcuna pronuncia sulla domanda originariamente proposta.
In tale ipotesi, per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite trova applica- zione il principio della soccombenza virtuale. In forza di tale principio, il giudice provvede sulle spese valutando il fondamento della domanda al fine di stabilire se, qualora non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, essa avrebbe trovato accoglimento o sarebbe stata rigettata.
Il giudice è quindi chiamato ad accertare l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pre- tese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite, ovvero valutare se il ricorso originario avrebbe dovuto essere ac- colto e se la parte ricorrente sarebbe stata considerata vittoriosa in sede giurisdizionale.
Ciò posto, venendo all'esame del merito della controversia va rilevato che per giurispru- denza ormai pacifica, il diritto di cronaca, inteso come diritto di narrare al pubblico, per mezzo della stampa, i fatti che avvengono, è considerato manifestazione essenziale del dirit- to di libertà di stampa e del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensie- ro, garantiti dall'art. 21 della Costituzione.
- 3 - Sia in dottrina che in giurisprudenza si è costantemente affermata, poi, la funzione socia- le dei diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di stampa, ravvisandola nel potere- dovere del giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possi- bilità di orientarsi e di formarsi una propria opinione sugli avvenimenti e sulle persone.
A fronte di tale fondamentale diritto, deve peraltro rilevarsi che, laddove il diritto di cro- naca comporti una lesione all'altrui reputazione, devono essere rispettati determinati limiti che, secondo la costante giurisprudenza, sono stati individuati:
a) nella pertinenza (intesa come utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attua- lità e rilevanza dei fatti narrati);
b) nella continenza (intesa come forma espositiva corretta e mantenuta nei limiti della obbiettività e/o della serenità);
c) nella verità della notizia (che può ricorrere in due diverse ipotesi: quella della "verità assoluta" e cioè di un fatto che viene effettivamente accertato come vero, ovvero quella della
"verità putativa" per la quale è necessario e sufficiente che questa corrisponda, quanto meno all'epoca in cui è diffusa, ad una verità ragionevolmente presunta, sulla base di informazio- ni assunte da fonti attendibili e, ove necessario, riscontrate).
Con specifico riferimento, poi, alla cronaca giudiziaria, per quanto attiene alla notizia costituita da una dichiarazione resa in sede giudiziaria e raccolta da un giornalista,
l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, non proviene dalla qualità della persona che l'ha resa, ma dall'interesse che l'opinione pubblica nutre nei confronti di quella causa (cf. in tal senso Cassazione civile , sez. III, 06 marzo 2008, n.
6041).
La cronaca giudiziaria, poi, deve ritenersi lecita quando il giornalista si limiti a diffonde- re la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre assume connotati di illiceità quando, invece, quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostru- zioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive. In tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare la notizia e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo invece reinterpretare i fatti nel contesto di una autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (cf. in tal senso Cassazione penale , sez. I, 28 gen- naio 2008, n. 7333).
La verità putativa delle notizie pubblicate deve essere accertata alla stregua di quanto co- nosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell'articolo e non certo
- 4 - all'esito finale del relativo giudizio penale. Né il giornalista ha l'obbligo di effettuare control- li perché tale obbligo non sussiste quando, come nel caso di specie, la fonte informativa si identifica nell'autorità giudiziaria (cf. in tal senso Cassazione civile , sez. III, 31 marzo
2006, n. 7605).
Con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, infatti, il criterio della verità oggettiva dei fatti non riguarda il fatto in sé oggetto della vicenda giudiziaria, bensì la situazione ac- caduta nell'ambito dell'attività giudiziaria, e l'organo di stampa, nel riportare la notizia, è solo tenuto a riportare le notizie risultanti dagli atti processuali, ma non a controllare la ve- rità dei fatti o l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, che costituisce specifica attività del processo. Ne consegue che, di fronte alla notizia certa del procedimento penale e dei contenuti di un atto giudiziario, non spetta al giornalista svolgere indagini autonome, fina- lizzate a verificare la veridicità dei fatti sottostanti al processo e la fondatezza delle tesi del pubblico ministero o del provvedimento giudiziario di custodia cautelare, essendo sufficien- te che i concetti e le parole riportate siano rispondenti al contenuto degli atti giudiziari o delle dichiarazioni inserite nel fascicolo e che la fonte giudiziaria sia verificabile.
Anche più recentemente, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, se l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto è rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualifica- zione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cro- nista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (Cassazione civile sez. III, 15/10/2024, n.26789).
Più specificamente sul diritto all'oblio, Corte appello Brescia sez. II, 22/01/2024, n.100 ha statuito che “in materia di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, non è illeci- ta la permanenza di un articolo di stampa-a suo tempo pubblicato legittimamente nell'ar- chivio informatico di un quotidiano- relativo a fatti datati oggetto di una vicenda giudizia- ria, terminata con l'assoluzione dell'imputato, a condizione che, su richiesta dell'interessato,
l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile mediante i comuni motori di ricerca, ma sol- tanto per mezzo dell'archivio storico del quotidiano e solo se, su richiesta documentata dell'interessato, all'articolo venga apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del giudizio in virtù di provvedimenti passati in giudica- to, in modo che contemperandosi in maniera bilanciata il diritto di cui all'art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a serbare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire un'indebita lesione della propria immagine socia-
- 5 - le”.
Venendo al caso di specie, l'analisi dell'articolo giornalistico compiuta alla luce delle premesse testé svolte conduce a ritenere che il medesimo sia stato redatto e pubblicato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Inoltre, in primo luogo va considerato che gli articoli indicati sono da tempo stati rimossi,
e nello specifico il primo già a settembre 2023 mentre il secondo (avente un contenuto di rettifica del precedente circa lo stato di restrizione della libertà personale dei ricorrenti) in seguito per un ritardo non imputabile alla società resistente ma ad un'imprecisa richiesta avanzata dagli interessati,
In secondo luogo, va rilevato che la richiesta di de-indicizzazione da Google è stata effet- tuata dalla società resistente solo dopo la notifica del ricorso, precisamente ad aprile 2025.
Da qui, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− ;dichiara cessata la materia del contendere;
− compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo in data 25/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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