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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1343/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1343/2025
Udienza del 09/10/2025
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice LU PP compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. BARILARI anhce per delega dell'avv.
TE
Per parte convenuta, l'avv. INZILLO
Parti presenti personalmente: TE LÌ
L'avv. Barilari si riporta al ricorso introduttivo. In ordine ai documenti prodotti da controparte, fa presente che gli stessi non attestano alcunché in ordine ad esigenze organizzative della società. Inoltre, rileva che, a seguito del ricorso, vi sono stati accessi dell'ITL sul luogo di lavoro, tali da comprovare l'atteggiamento ritorsivo del datore di lavoro. Si riserva di produrre i verbali dei predetti accessi.
L'avv. Inzillo fa presente che le ragioni oggettive del trasferimento sono provate dalla documentazione depositata e saranno dimostrare dai capitoli di prova dei quali si chiede l'ammissione. Fa presente, in ordine alla documentazione depositata, che, avendo la società diversi punti vendita, non è possibile produrre un bilancio relativo al singolo punto vendita. Insiste nell'eccezione di decadenza già formulata nell'atto introduttivo. Eccepisce la tardività della richiesta di produzione documentale, formulata da controparte.
L'avv. Barilari fa presente che trattasi di documenti sopravvenuti.
pagina1 di 4 I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU PP, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1343/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO Parte_1
BARILARI ed ES TE;
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. GIACINTO INZILLO;
Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
e, premesso di essere dipendente di quest'ultima dal 31.03.2022
[...]
e di aver lavorato presso il punto vendita ubicato nel comune di
Polistena, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento, con il quale il datore di lavoro l'aveva trasferita dapprima in data
26.06.2024 presso il punto vendita di Cittanova ed, in seguito, il
01.10.2024 presso quello di Gioia Tauro, e, per conseguenza, condannarsi la resistente a reintegrare essa ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato presso l'esercizio commerciale di
Polistena.
1.1.- Costituendosi tempestivamente in giudizio, la società
[...] ha preliminarmente eccepito la decadenza - per CP_1
pagina2 di 4 violazione del termine di cui all'art. 6, comma 2, L. 604/1966, così come richiamato dall'art. 32, comma 3, lett. c), L. 183/2010 – dalla possibilità di promuovere il ricorso giurisdizionale avverso entrambi i trasferimenti atteso che, seppur la ricorrente li avesse impugnati in via stragiudiziale entro il termine stabilito dall'art. 6, comma 1, L. 604/1966, rispettivamente il 23.07.2024 e l'11.10.2024, il deposito del ricorso giurisdizionale era avvenuto il 22.04.2025, quando era ormai spirato il termine di 180 giorni, previsto dal secondo comma della predetta disposizione.
Ha, altresì, contestato nel merito, le domande formulate da controparte.
2.- I ricorso è infondato, dovendo dichiararsi la decadenza della lavoratrice dalla possibilità di proporre il ricorso giurisdizionale, atteso il decorso del termine di cui all'art. 6, comma 2, L. 604/1966 prima del deposito di detto ricorso presso la
Cancelleria del giudice adito.
L'art. 2103, comma 8, c.c. prevede che “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
L'art. 32, comma 3, lett. c), L. 183/2010 dispone che al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, che, dettato in materia di licenziamento, prevede un termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma scritta del trasferimento per l'impugnazione del licenziamento ed un ulteriore termine
(ridotto a 180 giorni a seguito della novella introdotta dall'art. 1, comma 38, L. 92/2012), successivo alla comunicazione dell'impugnazione, per il deposito del ricorso giurisdizionale.
2.1.- Nell'ipotesi di specie, parte ricorrente ha promosso azione giurisdizionale con ricorso depositato in data 22.04.2025 e, pertanto, oltre il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione dei due trasferimenti, avvenuta rispettivamente il
23.07.2024 e l'11.10.2024, dovendo, per conseguenza, essere dichiarata inefficace l'impugnazione.
pagina3 di 4 3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.550,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 09.10.2025 il giudice
LU PP
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1343/2025
Udienza del 09/10/2025
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice LU PP compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. BARILARI anhce per delega dell'avv.
TE
Per parte convenuta, l'avv. INZILLO
Parti presenti personalmente: TE LÌ
L'avv. Barilari si riporta al ricorso introduttivo. In ordine ai documenti prodotti da controparte, fa presente che gli stessi non attestano alcunché in ordine ad esigenze organizzative della società. Inoltre, rileva che, a seguito del ricorso, vi sono stati accessi dell'ITL sul luogo di lavoro, tali da comprovare l'atteggiamento ritorsivo del datore di lavoro. Si riserva di produrre i verbali dei predetti accessi.
L'avv. Inzillo fa presente che le ragioni oggettive del trasferimento sono provate dalla documentazione depositata e saranno dimostrare dai capitoli di prova dei quali si chiede l'ammissione. Fa presente, in ordine alla documentazione depositata, che, avendo la società diversi punti vendita, non è possibile produrre un bilancio relativo al singolo punto vendita. Insiste nell'eccezione di decadenza già formulata nell'atto introduttivo. Eccepisce la tardività della richiesta di produzione documentale, formulata da controparte.
L'avv. Barilari fa presente che trattasi di documenti sopravvenuti.
pagina1 di 4 I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU PP, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1343/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO Parte_1
BARILARI ed ES TE;
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. GIACINTO INZILLO;
Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
e, premesso di essere dipendente di quest'ultima dal 31.03.2022
[...]
e di aver lavorato presso il punto vendita ubicato nel comune di
Polistena, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento, con il quale il datore di lavoro l'aveva trasferita dapprima in data
26.06.2024 presso il punto vendita di Cittanova ed, in seguito, il
01.10.2024 presso quello di Gioia Tauro, e, per conseguenza, condannarsi la resistente a reintegrare essa ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato presso l'esercizio commerciale di
Polistena.
1.1.- Costituendosi tempestivamente in giudizio, la società
[...] ha preliminarmente eccepito la decadenza - per CP_1
pagina2 di 4 violazione del termine di cui all'art. 6, comma 2, L. 604/1966, così come richiamato dall'art. 32, comma 3, lett. c), L. 183/2010 – dalla possibilità di promuovere il ricorso giurisdizionale avverso entrambi i trasferimenti atteso che, seppur la ricorrente li avesse impugnati in via stragiudiziale entro il termine stabilito dall'art. 6, comma 1, L. 604/1966, rispettivamente il 23.07.2024 e l'11.10.2024, il deposito del ricorso giurisdizionale era avvenuto il 22.04.2025, quando era ormai spirato il termine di 180 giorni, previsto dal secondo comma della predetta disposizione.
Ha, altresì, contestato nel merito, le domande formulate da controparte.
2.- I ricorso è infondato, dovendo dichiararsi la decadenza della lavoratrice dalla possibilità di proporre il ricorso giurisdizionale, atteso il decorso del termine di cui all'art. 6, comma 2, L. 604/1966 prima del deposito di detto ricorso presso la
Cancelleria del giudice adito.
L'art. 2103, comma 8, c.c. prevede che “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
L'art. 32, comma 3, lett. c), L. 183/2010 dispone che al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, che, dettato in materia di licenziamento, prevede un termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma scritta del trasferimento per l'impugnazione del licenziamento ed un ulteriore termine
(ridotto a 180 giorni a seguito della novella introdotta dall'art. 1, comma 38, L. 92/2012), successivo alla comunicazione dell'impugnazione, per il deposito del ricorso giurisdizionale.
2.1.- Nell'ipotesi di specie, parte ricorrente ha promosso azione giurisdizionale con ricorso depositato in data 22.04.2025 e, pertanto, oltre il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione dei due trasferimenti, avvenuta rispettivamente il
23.07.2024 e l'11.10.2024, dovendo, per conseguenza, essere dichiarata inefficace l'impugnazione.
pagina3 di 4 3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.550,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 09.10.2025 il giudice
LU PP
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