CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1780/2015 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5005/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione
II civile pubblicata il 02.12.2014 vertente
TRA
(C.F. ) con sede in Alife (CE) alla via Scafa Parte_1 P.IVA_1
– zona industriale ss 158, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Battaglino (C.F.
e RO SU (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Battaglino in Piedimonte Matese (CE) alla
Piazza del Carmine, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ) – già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Viccione (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata unitamente al difensore presso lo studio dell'avv. Giovanni
Terreri in Napoli alla piazza Francese n. 1/3, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 30.06.2015
pagina 1 di 18 APPELLATA
CONCLUSIONI
Lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine del 10 luglio
2025 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dalle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2007, la conveniva in Parte_1
giudizio la dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
rappresentando quanto segue:
- Nell'aprile 2006 la società attrice aveva acceso con la Controparte_2
un conto bancario identificato con il n. 2410/01 proseguito, senza alcuna
[...]
interruzione, fino al 23.10.2006, data di chiusura definitiva del conto previo del residuo dovuto;
- Nel corso del rapporto, la aveva illegittimamente applicato: CP_2
a) commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura in assenza di specifica pattuizione contrattuale;
b) interessi passivi capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 c.c.;
c) interessi passivi convenzionali ultralegali – oltre che usurari - illegittimi in mancanza di valida previsione contrattuale, essendo stato previsto in contratto il generico rinvio agli “usi piazza”.
Per tali ragioni, la società attrice rassegnava le seguenti testuali conclusioni:
“- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali e di qualsivoglia pretesa della convenuta banca, circa la determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, l'applicazione della commissione di massimo scoperto,
l'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, le competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e/o percepite;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola interessi uso su piazza;
pagina 2 di 18 - accertare e dichiarare la nullità delle indicate clausole di pattuizione contraria al disposto della l. 108/96, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
- applicare il tasso legale in regime di contabilizzazione, come conseguenza della nullità, in via suppletiva ex art. 1284 c.c. l'interesse egale annuale sia sui saldi attivi che passivi, con applicazione anche dell'art. 1370 c.c. in materia d'interpretazione contro l'autore della clausola;
- accertare e dichiarare la nullità dell'applicazione dell'interese anatocistico operata con il c.d. gioco delle valute, su ogni remunerazione (compresi i bolli e le spese) e sull'ulteriore duplice applicazione sulle commissioni di massimo scoperto;
- ritenere esatto l'ammontare del dare avere tra le parti in base ai risultati della
C.T. di parte, contenente l'effettivo costo annuo del rapporto bancario de quo;
- condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme perepite indebitamente e/o riscosse, pari ad € 3.156.242,48, come da conteggi che si producono, o quello meglio vista in corso di causa, comprensivo di svalutazione ed interessi sulle somme indebitamente percepite calcolate al 30.07.2007 ex art. 1224
c.c., oltre gli interessi e la svalutazione dal 30.07.20076 all'effettivo soddisfo;
- oltre il danno da lucro cessante e sul comportamento contrario a trasparenza correttezza e buona fede, tale somme gli interessi e la svalutazione ed, in subordine, quella meglio vista in corso di causa;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'effetto del lucro CP_2
cessante e del comportamento contrario ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede, da determinarsi ex art. 2056 c.c., in una somma, se ritenuta equa, non inferiore al danno emergente determinato, oltre svalutazione ed interessi su tale voce di danno;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione del diritto della correntista pagina 3 di 18 a muovere contestazioni in relazione al conto corrente, la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme in virtù del decorso del termine quinquennale decorrente dalla singola annotazione in conto corrente.
Nel merito, contestava le paventate illegittimità e nullità, trattandosi di condizioni economiche specificamente previste in contratto.
Istruita la causa, il Tribunale nominava CTU il dott. con Persona_1
l'incarico di eseguire una perizia contabile volta a ricalcolare le competenze relative al conto bancario de quo in ragione delle doglianze di parte attrice. Per tali ragioni, il
G.I. chiedeva al Consulente nominato di rispondere ai seguenti quesiti:
“determini il CTU i tassi debitori applicati nel rapporto per cui è causa evidenziandone la conformità o meno ai tassi soglia previsti dalla legge e dalle previsioni contrattuali;
- dica il CTU, previo esame della documentazione versata in atti o eventualmente acquisita presso la (ciò in caso di previa vana richiesta dell'attore ai sensi CP_2
della l. sulla trasparenza), se il saldo debitore sia stato – anche in parte – determinato da capitalizzazione di interessi in misura ultralegale;
ovvero contrattualmente indeterminati per l'assenza di precisi ed oggettivi parametri di riferimento (o determinati in modo sostanzialmente analogo alla pratica degli “usi piazza”), da valute difformi rispetto alle date delle operazioni effettuate, da commissioni di massimo scoperto e da spese non concordate per iscritto;
- dica il CTU se, all'indomani della delibera CICR, la Banca si sia attenuta alle disposizioni relative”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.03.2012, il Giudice istruttore riconvocava il CTU precedentemente nominato chiedendogli di integrare l'elaborato peritale con un ulteriore ricalcolo del saldo contabile del conto corrente oggetto di analisi, sulla base dei seguenti criteri:
“- calcolo degli interessi applicati al rapporto di conto corrente n. 2410/01 anche a seguito della entrata in vigore della delibera CICR senza capitalizzazione
pagina 4 di 18 trimestrale, specificando altresì se la pari capitalizzazione abbia avuto un effetto di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- epurazione dell'intero rapporto delle spese per il diverso addebito delle valute tra banca e correntista;
- epurazione del conto dalla c.m.s.;
- calcolo degli interessi variati solo dopo il 12.12.05, con applicazione per il periodo precedente delle condizioni stabilite dall'art. 117 TUB (ossia per le operazioni attive i tassi nominali minimi dei BOT annuali e per quelle passive i tassi nominali massimi dei BOT emessi nei dodici mesi anteriori la conclusione del contratto o se più favorevoli al cliente nei dodici mesi precedenti allo svoglimento dell'operazione”.
Conclusosi il supplemento istruttorio e riservata la causa in decisione, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere – I sezione civile, con sentenza n. 5005/2014 resa il
28.11.2014, pubblicata il 02.12.2014 e non notificata, così provvedeva:
“
1. Rigetta le domande di accertamento delle nullità contrattuali e la domanda di ripetizione di indebito formulata nell'interesse della in persona Parte_1
del legale rapp.te;
2. Rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3. Condanna la in persona del legale rapp.te al pagamento in Parte_1
favore della , in persona del legale rapp.te delle spese di Controparte_2
lite del presente che si liquidano in € 360,00 per spese vive ed € 6.895,33, oltre IVA
e CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate da separato decreto in capo alla parte soccombente in persona del legale rapp.te”. Parte_1
Nel dettaglio, il Tribunale recependo l'esito della CTU espletata, rilevava:
- la legittimità dei tassi di interessi debitori applicati dalla in quanto CP_2
espressamente pattuiti ed indicati nel contratto di conto corrente allegato;
pagina 5 di 18 - la legittimità delle variazioni delle condizioni economiche intervenute nel corso del rapporto, in considerazione del fatto che la aveva adeguatamente dato CP_2
comunicazione e pubblicizzazione delle suddette variazioni mediante avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
- l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi fino al 01.07.2000, data dalla quale la con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.05.2000, CP_2
aveva dichiarato di adeguare le condizioni economiche alla disciplina prevista con la delibera CICR del 09.02.2000. Pertanto, riteneva congrua la rideterminazione del saldo contabile elaborata dal CTU nel primo elaborato peritale, con esclusione della capitalizzazione degli interessi fino al 30.06.2000 ed applicazione della capitalizzazione trimestrale fino al 30.06.2007;
- legittimità delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto in quanto specificamente pattuita dalle parti;
- validità dei tassi di interessi debitori rispetto alla normativa antiusura.
Con atto di appello notificato il 19.04.2015, la ha proposto Parte_1
appello avverso la prefata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“a) modificare, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare, per tutte le causali di cui alla premessa del presente atto:
- La nullità della sentenza nella parte che ha ritenuto validamente pattuito il tasso di interessi passivo, le cms, il c.d. gioco delle valute e le spese con conseguente applicazione del tasso determinato ex art. 117 TUB, con epurazione dal conto delle cms e del c.d. gioco delle valute, ritenendo che nelle operazioni di accredito e/o di addebito va utilizzato lo stesso giorno dell'operazione;
- La nullità della formula di calcolo del TAEG utilizzata in primo grado in quanto nel calcolo della soglia non sono state inserite le cms ed il dividendo nella formula è l'accordato e non l'utilizzato e, per l'effetto, statuire che tutti
pagina 6 di 18 gli importi addebitati sono affetti di nullità e non sono dovuti per cui devono essere restituiti;
b) sempre in riforma della sentenza e in accoglimento del gravame, condannare la appellata alla restituzione delle somme che emergeranno dalla chiesta CTU e CP_2
/o in subordine quelle indicate dal CTU in primo grado nel supplemento di perizia, oltre interessi e svalutazione;
c) con vittoria nelle spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto di disporre l'espletamento di un nuovo accertamento peritale volto a determinare il saldo contabile in ragione della nullità delle cms, delle valute e della capitalizzazione trimestrale illegittimamente applicata per l'intero periodo.
A sostegno del gravame interposto, la ha proposto i seguenti motivi Parte_1
di appello, di seguito sinteticamente indicati.
Con il primo motivo, è stata eccepita l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto la rielaborazione offerta dal CTU nonostante la non CP_2
abbia dimostrato, attraverso il deposito della serie completa e continua degli estratti conto, il primo saldo contabile, con conseguenziale necessità di ritenere il suddetto saldo pari a zero.
Con il secondo motivo, “violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 118
TUB e della consolidata giurisprudenza sul punto per quanto riguarda lo jus variandi operato unilateralmente dalla ”. CP_2
Con il terzo motivo, erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, erroneamente interpretando la delibera CICR del 09.02.2000, avrebbe illegittimamente considerato valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal
01.07.2000 al 30.06.2007, nonostante l'assenza di prova di una specifica pattuizione al riguardo.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito la necessità di riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimamente pattuite le pagina 7 di 18 commissioni di massimo scoperto, stante la mancanza di specifici criteri applicativi non indicati in contratto, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente versate.
Con il quinto motivo, è stata eccepita l'errata valutazione del Tribunale riguardo alla usurarietà dei tassi di interesse debitori pattuiti, per non aver incluso nel calcolo del
TEG le commissioni di massimo scoperto, in violazione della legge 108/96.
Con il sesto motivo, secondo gli appellanti la sentenza impugnata sarebbe meritevole di riforma per l'errata valutazione rispetto al c.d. “gioco delle valute” conseguente ad una errata interpretazione del contratto.
Con il settimo motivo, è stata eccepita l'errata valutazione degli atti di causa, non avendo il Tribunale rilevato ulteriori cause di nullità del contratto di conto corrente bancario quali: la mancanza della sottoscrizione della e di una data certa, la CP_2
redazione su fogli separati non continui, omessa approvazione specifica delle clausole onerose.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.06.2015, la CP_2
ha chiesto: “1) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del formulato appello per non rispettare lo stesso i requisiti del novellato art. 342 cpc, oltre che ex art. 348 bis cpc per non aver ragionevole probabilità di accoglimento;
2) in via ancora preliminare dichiarare l'inammissibilità del formulato appello per violazione dell'art. 345 cpc, per quanto innanzi esposto;
3) rigettarlo comunque perché del tutto inammissibile e infondato in fatto e diritto per quanto innanzi dedotto ed eccepito con conseguente integrale conferma della sentenza n. 5005/14 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere resa nel procedimento avente R.G. 500197/2007, pubblicata il 02.12.2014;
5) sempre con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite”.
pagina 8 di 18 Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 27 giugno 2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con attribuzione alle part dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con memoria di replica depositata in data 15.10.2024, l'appellante Parte_1
[... ha espressamente dichiarato di limitare le proprie doglianze alle sole questioni relative alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, concludendo come segue:
“In via preliminare per la remissione della causa sul ruolo per l'epurazione dal conto degli effetti della capitalizzazione e della cms, previa nomina di CTU per il rifacimento dell'elaborato, ed all'esito condannare la banca alla restituzione di quanto percepito e\o riducendo l'importo da quanto indicato come debito per
l'appellante;
. In subordine ritenere valido il supplemento di CTU e condannare la banca al pagamento della somma indicata in detto elaborato peraltro ritenuto valido dalla banca, epurata quella per effetto dell'applicazione del tasso BOT
. in via gradata ritenere illecita l'applicazione della capitalizzazione almeno fino al
2000 ed epurare dalla somma richiesta dalla banca quanto indicato dal CTU in primo grado per tale aspetto riducendo il credito indicato in comparsa di €
74.618,35 di € 38.467,19 con un eventuale saldo di € 36.150,76. Vittoria nelle spese
e competenze di causa del doppio grado”.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa nuovamente in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 9 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. proposta dall'appellata
[...]
Controparte_3
1.a È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, ha indicato con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto delle domande che il giudice ha accolto.
Ne deriva che l'atto difensivo proposto dall'appellante nel presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
pagina 10 di 18 1.b Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. A questo punto, è possibile procedere all'esame nel merito delle uniche due questioni poste dall'appellante.
2.a Al riguardo, come illustrato nella descrizione dei fatti di causa, va in primis precisato che la ha ridotto l'oggetto dell'impugnazione proposta, limitando le Parte_1
questioni ai soli due profili di illegittimità – trasfusi nei due corrispettivi motivi di impugnazione della sentenza impugnata – di seguito precisati:
- L'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dal 01.07.2000 al
30.06.2007 (data di chiusura del conto bancario);
pagina 11 di 18 - L'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata dalla Banca in spregio ai canoni di determinatezza imposti dalla normativa.
Conseguentemente, l'appellante ha espressamente rinunciato agli ulteriori motivi di appello proposti (relativi al c.d. saldo-zero, all'illegittimità del “gioco delle valute”, all'errata determinazione del TAEG ai fini dell'usurarietà, all'illegittimo ius variandi esercitato dalla Banca in violazione dell'art. 118 TUB) con conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado su tali questioni.
3. Fatta questa precisazione, occorre partire dall'esame della prima questione posta dall'appellante che, per le motivazioni di seguito esposte, non merita accoglimento in quanto del tutto infondata.
3.a Secondo l'appellante, sarebbe errata e meritevole di riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato considerato legittimo il comportamento della che, CP_2
nonostante l'intervento della delibera CICR del 09.02.2000, ha applicato unilateralmente il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi limitandosi ad informare la correntista con una semplice comunicazione di avvenuta pubblicazione delle nuove condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale, prescindendo perciò dalla specifica pattuizione richiesta dalla normativa.
3.b Al fine di meglio chiarire la portata della decisione, è opportuno richiamare in questa sede quanto previsto dal CICR con la delibera del 09 febbraio 2000, riguardante appunto le modalità e i criteri per la produzione dell'effetto anatocistico nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Costituisce fatto ormai notorio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del
2000, ha dichiarato illegittimo l'art. 25 co. 3 del d.lgs. n. 342/1999 per violazione dell'art. 76 Cost., con conseguente nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR del 09.02.2000 in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo.
Parimenti, costituisce orientamento pacifico della S.C. di Cassazione il fatto che rilevato tale profilo di nullità, il giudice deve ricalcolare gli interessi a debito del correntista pagina 12 di 18 senza applicare alcuna capitalizzazione (Cass. civ. sent. 24153/2017; conf. Cass. civ. sent. n. 17150/2016).
Per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR citata, potrà trovare applicazione il regime di capitalizzazione degli interessi secondo la regola della eguale periodicità prevista in applicazione dell'art. 120 TUB, a condizione che tale adeguamento sia intervenuto entro il 30.06.2000.
La doglianza dell'odierno appellante attiene proprio a tale modalità di adeguamento delle disposizioni economiche, il quale sarebbe stato effettuato dalla in violazione CP_2
della normativa di settore (in particolare della delibera CICR richiamata), con conseguente illegittimità delle poste debitorie applicate a titolo di capitalizzazione per l'intero periodo.
Al riguardo, la disposizione a cui fa riferimento l'appellante è il comma terzo dell'art. 7 della delibera CICR 09.02.2000, secondo cui “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla cliente”.
In astratto, l'affermazione di parte appellante non è ontologicamente errata, trovando riscontro in una effettiva previsione normativa che in tante occasioni questa stessa Corte
d'Appello ha applicato, dichiarando l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla CP_4
, nel caso di specie lo stesso appellante arriva alla conclusione sostenuta
[...]
partendo da presupposti errati, prescindendo cioè da una valutazione fondamentale che deve essere necessariamente effettuata a monte e che attiene alla verifica delle condizioni contrattuali concretamente applicate.
La delibera CICR, infatti, opera una distinzione a seconda dell'effetto del mutamento delle condizioni economiche applicate, richiedendo una specifica approvazione da parte del cliente nel colo caso in cui le nuove disposizioni negoziali comportino un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate.
pagina 13 di 18 Nella diversa ipotesi in cui tale peggioramento non si verifica, può trovare applicazione il diverso regime di adeguamento previsto dal secondo comma dell'art. 7 della delibera citata, secondo cui “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre
2000”.
A ben vedere, nel caso in cui non vi sia alcun peggioramento delle condizioni economiche, la normativa di settore autorizza gli Istituti bancari e finanziari ad adeguare le condizioni contrattuali mediante pubblicazione di un apposito avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, dando opportuna notizia scritta alla clientela entro il
31 dicembre 2000.
Quanto detto implica perciò una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni contrattuali, al fine di verificare se il nuovo regime di capitalizzazione trimestrale applicato dalla abbia comportato un peggioramento o meno per il CP_2
cliente.
Su tale specifico profilo si è soffermata la S.C. di Cassazione in due ordinanze
“gemelle”, nelle quali viene ribadito il fondamentale principio secondo cui “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del
pagina 14 di 18 tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa” (Cass. civ. ord. n. 551/2024; conf. Cass. civ. ord. n. 552/2024).
Nel caso di specie, effettuando il confronto relazionale richiesto dalla normativa, emerge in maniera chiara che in seguito all'adeguamento alla delibera CICR operato dalla
Banca, non vi è stato alcun peggioramento per la correntista Parte_1
Già prima della delibera, infatti, la applicava al rapporto il regime della CP_2
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, mentre per gli interessi creditori seguiva il regime di capitalizzazione annuale. In seguito all'adeguamento – applicato dal
01.07.2000 – ottemperando all'obbligo della pari periodicità degli interessi, la ha CP_2
iniziato a capitalizzare trimestralmente anche gli interessi creditori, con conseguenziale miglioramento delle condizioni economiche sostanziali applicate al rapporto.
In sostanza, quindi, tra le condizioni economiche applicate prima e dopo l'intervento del
CICR non è possibile rilevare alcun peggioramento delle disposizioni relative alla capitalizzazione degli interessi.
Per tali ragioni, deve concludersi che la in sede di adeguamento alla normativa di CP_2
settore, ha pienamente rispettato quanto previsto dall'art. 7 co. 2 della delibera CICR, pubblicando le nuove condizioni negoziali in Gazzetta Ufficiale (precisamente in data
15.05.2000) poi comunicate personalmente alla correntista.
D'altronde, su tale specifico profilo non vi è stata alcuna contestazione dell'appellante, il quale non ha mai obiettato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con annessa comunicazione fosse mai avvenuta, ma solo che tale modalità di adeguamento non fosse sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni richieste dalla delibera CICR per la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Per tutte queste ragioni, quindi, va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della capitalizzazione degli interessi applicata dalla fino al CP_2
30.06.2000 e la conseguente validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori che creditori, a far data dal 01.07.2000.
pagina 15 di 18 4. Merita accoglimento, invece, l'altro motivo di doglianza riguardante l'illegittimità delle somme addebitate dalla a titolo di commissione di massimo scoperto. CP_2
4.a Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ. ord. n. 1373/2024; conf. Cass. civ. ord. n.
19825/2022).
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza gravata, le disposizioni contrattuali attinenti alla regolamentazione della commissione di massimo scoperto risultano assolutamente indeterminate, limitandosi ad individuare la misura percentuale della commissione (0,25%) senza però indicare in maniera specifica il paramentro di riferimento da tenere in considerazione per calcolare l'ammontare delle suddette commissioni.
Anche nelle successive modifiche unilaterali del valore percenutale della c.m.s. effettuate dalla Banca, è mancata una specifica indicazione del valore sul quale la percentuale doveva essere calcolata, con inevitabile indeterminatezza e indeterminabilità della commissione stessa (in alcune comunicazioni viene utilizzata la dicitura “punta massima” o anche “p.a.” senza però indicare il periodo di riferimento da considerare per l'individuazione del valore massimo su cui calcolare la commissione).
Oltre che indeterminato, tale valore risulta indeterminabile anche in seguito ad una valutazione sistematica delle condizioni negoziali complessivamente considerate, non emergendo dalle stesse alcun riferimento utilizzabile per calcolare la misura effettiva delle c.m.s.
4.b Per tali ragioni, va dichiarata l'illegittimità delle somme addebitate dalla
[...]
– già – alla correntista Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
a titolo di commissioni di massimo scoperto, affette da
[...]
indeterminatezza/indeterminabilità.
pagina 16 di 18 Al riguardo, tale Collegio ritiene di poter condividere il calcolo effettuato dal CTU nominato in primo grado – dott. - in sede di perizia integrativa, il Persona_1
quale ha specificamente individuato l'ammontare delle somme addebitate dalla a CP_2
titolo di c.m.s. in Euro 64.853,11.
5. Conseguentemente, sottraendo la suddetta somma dal saldo di conto corrente ricalcolato applicando il regime di capitalizzazione semplice fino al 30.06.2000 e quello di capitalizzazione trimestrale di tutti gli interessi dal 01.07.2000, è possibile rideterminare il saldo contabile finale in euro euro 12.999,82 a credito per la
[...]
(risultato della differenza tra i valori di euro 64.853,11 illegittimamente Parte_1
addebitati a titolo di c.m.s. - euro 51.853,29 saldo a debito della correntista rideterminato all'esito del giudizio di primo grado).
6. Con riferimento alle spese processuali, occorre provvedere ad una nuova liquidazione tenendo in considerazione l'esito complessivo della controversia. Stante il parziale accoglimento del gravame, si giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/5, ponendo i restanti 3/5, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in capo alla Controparte_1
– già -, sostanzialmente soccombente all'esito di
[...] Controparte_2
entrambi i giudizi.
Le spese sono liquidate in dispositivo applicando i valori medi da rapportarsi al valore della domanda (da euro 26.001 ad euro 52.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 5005/2014 del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione II civile pubblicata il 02.12.2014, così provvede:
pagina 17 di 18 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità delle somme addebitate dalla a titolo di commissione di massimo scoperto alla CP_2 Parte_1
[...]
2) per l'effetto, ridetermina il saldo contabile del conto corrente n. 2410/01 in euro
12.999,82 a credito per la Parte_1
3) condanna la – già - al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della della somma di euro 12.999,82 oltre Parte_1
interessi dalla domanda fino al soddisfo;
4) per il resto, conferma l'impugnata sentenza;
5) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/5, e condanna – già - Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore della della restante parte che si liquida Parte_1
nella misura già proporzionalmente ridotta come di seguito:
- per il primo grado, euro 7.616,00 per compensi;
- per il secondo grado, euro 6.946,00 per compensi ed euro 814,00 per esborsi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1780/2015 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5005/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione
II civile pubblicata il 02.12.2014 vertente
TRA
(C.F. ) con sede in Alife (CE) alla via Scafa Parte_1 P.IVA_1
– zona industriale ss 158, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Battaglino (C.F.
e RO SU (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Battaglino in Piedimonte Matese (CE) alla
Piazza del Carmine, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ) – già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Viccione (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata unitamente al difensore presso lo studio dell'avv. Giovanni
Terreri in Napoli alla piazza Francese n. 1/3, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 30.06.2015
pagina 1 di 18 APPELLATA
CONCLUSIONI
Lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine del 10 luglio
2025 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dalle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2007, la conveniva in Parte_1
giudizio la dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
rappresentando quanto segue:
- Nell'aprile 2006 la società attrice aveva acceso con la Controparte_2
un conto bancario identificato con il n. 2410/01 proseguito, senza alcuna
[...]
interruzione, fino al 23.10.2006, data di chiusura definitiva del conto previo del residuo dovuto;
- Nel corso del rapporto, la aveva illegittimamente applicato: CP_2
a) commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura in assenza di specifica pattuizione contrattuale;
b) interessi passivi capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 c.c.;
c) interessi passivi convenzionali ultralegali – oltre che usurari - illegittimi in mancanza di valida previsione contrattuale, essendo stato previsto in contratto il generico rinvio agli “usi piazza”.
Per tali ragioni, la società attrice rassegnava le seguenti testuali conclusioni:
“- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali e di qualsivoglia pretesa della convenuta banca, circa la determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, l'applicazione della commissione di massimo scoperto,
l'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, le competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e/o percepite;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola interessi uso su piazza;
pagina 2 di 18 - accertare e dichiarare la nullità delle indicate clausole di pattuizione contraria al disposto della l. 108/96, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
- applicare il tasso legale in regime di contabilizzazione, come conseguenza della nullità, in via suppletiva ex art. 1284 c.c. l'interesse egale annuale sia sui saldi attivi che passivi, con applicazione anche dell'art. 1370 c.c. in materia d'interpretazione contro l'autore della clausola;
- accertare e dichiarare la nullità dell'applicazione dell'interese anatocistico operata con il c.d. gioco delle valute, su ogni remunerazione (compresi i bolli e le spese) e sull'ulteriore duplice applicazione sulle commissioni di massimo scoperto;
- ritenere esatto l'ammontare del dare avere tra le parti in base ai risultati della
C.T. di parte, contenente l'effettivo costo annuo del rapporto bancario de quo;
- condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme perepite indebitamente e/o riscosse, pari ad € 3.156.242,48, come da conteggi che si producono, o quello meglio vista in corso di causa, comprensivo di svalutazione ed interessi sulle somme indebitamente percepite calcolate al 30.07.2007 ex art. 1224
c.c., oltre gli interessi e la svalutazione dal 30.07.20076 all'effettivo soddisfo;
- oltre il danno da lucro cessante e sul comportamento contrario a trasparenza correttezza e buona fede, tale somme gli interessi e la svalutazione ed, in subordine, quella meglio vista in corso di causa;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'effetto del lucro CP_2
cessante e del comportamento contrario ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede, da determinarsi ex art. 2056 c.c., in una somma, se ritenuta equa, non inferiore al danno emergente determinato, oltre svalutazione ed interessi su tale voce di danno;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione del diritto della correntista pagina 3 di 18 a muovere contestazioni in relazione al conto corrente, la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme in virtù del decorso del termine quinquennale decorrente dalla singola annotazione in conto corrente.
Nel merito, contestava le paventate illegittimità e nullità, trattandosi di condizioni economiche specificamente previste in contratto.
Istruita la causa, il Tribunale nominava CTU il dott. con Persona_1
l'incarico di eseguire una perizia contabile volta a ricalcolare le competenze relative al conto bancario de quo in ragione delle doglianze di parte attrice. Per tali ragioni, il
G.I. chiedeva al Consulente nominato di rispondere ai seguenti quesiti:
“determini il CTU i tassi debitori applicati nel rapporto per cui è causa evidenziandone la conformità o meno ai tassi soglia previsti dalla legge e dalle previsioni contrattuali;
- dica il CTU, previo esame della documentazione versata in atti o eventualmente acquisita presso la (ciò in caso di previa vana richiesta dell'attore ai sensi CP_2
della l. sulla trasparenza), se il saldo debitore sia stato – anche in parte – determinato da capitalizzazione di interessi in misura ultralegale;
ovvero contrattualmente indeterminati per l'assenza di precisi ed oggettivi parametri di riferimento (o determinati in modo sostanzialmente analogo alla pratica degli “usi piazza”), da valute difformi rispetto alle date delle operazioni effettuate, da commissioni di massimo scoperto e da spese non concordate per iscritto;
- dica il CTU se, all'indomani della delibera CICR, la Banca si sia attenuta alle disposizioni relative”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.03.2012, il Giudice istruttore riconvocava il CTU precedentemente nominato chiedendogli di integrare l'elaborato peritale con un ulteriore ricalcolo del saldo contabile del conto corrente oggetto di analisi, sulla base dei seguenti criteri:
“- calcolo degli interessi applicati al rapporto di conto corrente n. 2410/01 anche a seguito della entrata in vigore della delibera CICR senza capitalizzazione
pagina 4 di 18 trimestrale, specificando altresì se la pari capitalizzazione abbia avuto un effetto di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- epurazione dell'intero rapporto delle spese per il diverso addebito delle valute tra banca e correntista;
- epurazione del conto dalla c.m.s.;
- calcolo degli interessi variati solo dopo il 12.12.05, con applicazione per il periodo precedente delle condizioni stabilite dall'art. 117 TUB (ossia per le operazioni attive i tassi nominali minimi dei BOT annuali e per quelle passive i tassi nominali massimi dei BOT emessi nei dodici mesi anteriori la conclusione del contratto o se più favorevoli al cliente nei dodici mesi precedenti allo svoglimento dell'operazione”.
Conclusosi il supplemento istruttorio e riservata la causa in decisione, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere – I sezione civile, con sentenza n. 5005/2014 resa il
28.11.2014, pubblicata il 02.12.2014 e non notificata, così provvedeva:
“
1. Rigetta le domande di accertamento delle nullità contrattuali e la domanda di ripetizione di indebito formulata nell'interesse della in persona Parte_1
del legale rapp.te;
2. Rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3. Condanna la in persona del legale rapp.te al pagamento in Parte_1
favore della , in persona del legale rapp.te delle spese di Controparte_2
lite del presente che si liquidano in € 360,00 per spese vive ed € 6.895,33, oltre IVA
e CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate da separato decreto in capo alla parte soccombente in persona del legale rapp.te”. Parte_1
Nel dettaglio, il Tribunale recependo l'esito della CTU espletata, rilevava:
- la legittimità dei tassi di interessi debitori applicati dalla in quanto CP_2
espressamente pattuiti ed indicati nel contratto di conto corrente allegato;
pagina 5 di 18 - la legittimità delle variazioni delle condizioni economiche intervenute nel corso del rapporto, in considerazione del fatto che la aveva adeguatamente dato CP_2
comunicazione e pubblicizzazione delle suddette variazioni mediante avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
- l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi fino al 01.07.2000, data dalla quale la con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.05.2000, CP_2
aveva dichiarato di adeguare le condizioni economiche alla disciplina prevista con la delibera CICR del 09.02.2000. Pertanto, riteneva congrua la rideterminazione del saldo contabile elaborata dal CTU nel primo elaborato peritale, con esclusione della capitalizzazione degli interessi fino al 30.06.2000 ed applicazione della capitalizzazione trimestrale fino al 30.06.2007;
- legittimità delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto in quanto specificamente pattuita dalle parti;
- validità dei tassi di interessi debitori rispetto alla normativa antiusura.
Con atto di appello notificato il 19.04.2015, la ha proposto Parte_1
appello avverso la prefata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“a) modificare, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare, per tutte le causali di cui alla premessa del presente atto:
- La nullità della sentenza nella parte che ha ritenuto validamente pattuito il tasso di interessi passivo, le cms, il c.d. gioco delle valute e le spese con conseguente applicazione del tasso determinato ex art. 117 TUB, con epurazione dal conto delle cms e del c.d. gioco delle valute, ritenendo che nelle operazioni di accredito e/o di addebito va utilizzato lo stesso giorno dell'operazione;
- La nullità della formula di calcolo del TAEG utilizzata in primo grado in quanto nel calcolo della soglia non sono state inserite le cms ed il dividendo nella formula è l'accordato e non l'utilizzato e, per l'effetto, statuire che tutti
pagina 6 di 18 gli importi addebitati sono affetti di nullità e non sono dovuti per cui devono essere restituiti;
b) sempre in riforma della sentenza e in accoglimento del gravame, condannare la appellata alla restituzione delle somme che emergeranno dalla chiesta CTU e CP_2
/o in subordine quelle indicate dal CTU in primo grado nel supplemento di perizia, oltre interessi e svalutazione;
c) con vittoria nelle spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto di disporre l'espletamento di un nuovo accertamento peritale volto a determinare il saldo contabile in ragione della nullità delle cms, delle valute e della capitalizzazione trimestrale illegittimamente applicata per l'intero periodo.
A sostegno del gravame interposto, la ha proposto i seguenti motivi Parte_1
di appello, di seguito sinteticamente indicati.
Con il primo motivo, è stata eccepita l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto la rielaborazione offerta dal CTU nonostante la non CP_2
abbia dimostrato, attraverso il deposito della serie completa e continua degli estratti conto, il primo saldo contabile, con conseguenziale necessità di ritenere il suddetto saldo pari a zero.
Con il secondo motivo, “violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 118
TUB e della consolidata giurisprudenza sul punto per quanto riguarda lo jus variandi operato unilateralmente dalla ”. CP_2
Con il terzo motivo, erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, erroneamente interpretando la delibera CICR del 09.02.2000, avrebbe illegittimamente considerato valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal
01.07.2000 al 30.06.2007, nonostante l'assenza di prova di una specifica pattuizione al riguardo.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito la necessità di riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimamente pattuite le pagina 7 di 18 commissioni di massimo scoperto, stante la mancanza di specifici criteri applicativi non indicati in contratto, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente versate.
Con il quinto motivo, è stata eccepita l'errata valutazione del Tribunale riguardo alla usurarietà dei tassi di interesse debitori pattuiti, per non aver incluso nel calcolo del
TEG le commissioni di massimo scoperto, in violazione della legge 108/96.
Con il sesto motivo, secondo gli appellanti la sentenza impugnata sarebbe meritevole di riforma per l'errata valutazione rispetto al c.d. “gioco delle valute” conseguente ad una errata interpretazione del contratto.
Con il settimo motivo, è stata eccepita l'errata valutazione degli atti di causa, non avendo il Tribunale rilevato ulteriori cause di nullità del contratto di conto corrente bancario quali: la mancanza della sottoscrizione della e di una data certa, la CP_2
redazione su fogli separati non continui, omessa approvazione specifica delle clausole onerose.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.06.2015, la CP_2
ha chiesto: “1) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del formulato appello per non rispettare lo stesso i requisiti del novellato art. 342 cpc, oltre che ex art. 348 bis cpc per non aver ragionevole probabilità di accoglimento;
2) in via ancora preliminare dichiarare l'inammissibilità del formulato appello per violazione dell'art. 345 cpc, per quanto innanzi esposto;
3) rigettarlo comunque perché del tutto inammissibile e infondato in fatto e diritto per quanto innanzi dedotto ed eccepito con conseguente integrale conferma della sentenza n. 5005/14 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere resa nel procedimento avente R.G. 500197/2007, pubblicata il 02.12.2014;
5) sempre con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite”.
pagina 8 di 18 Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 27 giugno 2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con attribuzione alle part dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con memoria di replica depositata in data 15.10.2024, l'appellante Parte_1
[... ha espressamente dichiarato di limitare le proprie doglianze alle sole questioni relative alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, concludendo come segue:
“In via preliminare per la remissione della causa sul ruolo per l'epurazione dal conto degli effetti della capitalizzazione e della cms, previa nomina di CTU per il rifacimento dell'elaborato, ed all'esito condannare la banca alla restituzione di quanto percepito e\o riducendo l'importo da quanto indicato come debito per
l'appellante;
. In subordine ritenere valido il supplemento di CTU e condannare la banca al pagamento della somma indicata in detto elaborato peraltro ritenuto valido dalla banca, epurata quella per effetto dell'applicazione del tasso BOT
. in via gradata ritenere illecita l'applicazione della capitalizzazione almeno fino al
2000 ed epurare dalla somma richiesta dalla banca quanto indicato dal CTU in primo grado per tale aspetto riducendo il credito indicato in comparsa di €
74.618,35 di € 38.467,19 con un eventuale saldo di € 36.150,76. Vittoria nelle spese
e competenze di causa del doppio grado”.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa nuovamente in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 9 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. proposta dall'appellata
[...]
Controparte_3
1.a È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, ha indicato con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto delle domande che il giudice ha accolto.
Ne deriva che l'atto difensivo proposto dall'appellante nel presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
pagina 10 di 18 1.b Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
2. A questo punto, è possibile procedere all'esame nel merito delle uniche due questioni poste dall'appellante.
2.a Al riguardo, come illustrato nella descrizione dei fatti di causa, va in primis precisato che la ha ridotto l'oggetto dell'impugnazione proposta, limitando le Parte_1
questioni ai soli due profili di illegittimità – trasfusi nei due corrispettivi motivi di impugnazione della sentenza impugnata – di seguito precisati:
- L'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dal 01.07.2000 al
30.06.2007 (data di chiusura del conto bancario);
pagina 11 di 18 - L'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata dalla Banca in spregio ai canoni di determinatezza imposti dalla normativa.
Conseguentemente, l'appellante ha espressamente rinunciato agli ulteriori motivi di appello proposti (relativi al c.d. saldo-zero, all'illegittimità del “gioco delle valute”, all'errata determinazione del TAEG ai fini dell'usurarietà, all'illegittimo ius variandi esercitato dalla Banca in violazione dell'art. 118 TUB) con conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado su tali questioni.
3. Fatta questa precisazione, occorre partire dall'esame della prima questione posta dall'appellante che, per le motivazioni di seguito esposte, non merita accoglimento in quanto del tutto infondata.
3.a Secondo l'appellante, sarebbe errata e meritevole di riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato considerato legittimo il comportamento della che, CP_2
nonostante l'intervento della delibera CICR del 09.02.2000, ha applicato unilateralmente il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi limitandosi ad informare la correntista con una semplice comunicazione di avvenuta pubblicazione delle nuove condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale, prescindendo perciò dalla specifica pattuizione richiesta dalla normativa.
3.b Al fine di meglio chiarire la portata della decisione, è opportuno richiamare in questa sede quanto previsto dal CICR con la delibera del 09 febbraio 2000, riguardante appunto le modalità e i criteri per la produzione dell'effetto anatocistico nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Costituisce fatto ormai notorio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del
2000, ha dichiarato illegittimo l'art. 25 co. 3 del d.lgs. n. 342/1999 per violazione dell'art. 76 Cost., con conseguente nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR del 09.02.2000 in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo.
Parimenti, costituisce orientamento pacifico della S.C. di Cassazione il fatto che rilevato tale profilo di nullità, il giudice deve ricalcolare gli interessi a debito del correntista pagina 12 di 18 senza applicare alcuna capitalizzazione (Cass. civ. sent. 24153/2017; conf. Cass. civ. sent. n. 17150/2016).
Per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR citata, potrà trovare applicazione il regime di capitalizzazione degli interessi secondo la regola della eguale periodicità prevista in applicazione dell'art. 120 TUB, a condizione che tale adeguamento sia intervenuto entro il 30.06.2000.
La doglianza dell'odierno appellante attiene proprio a tale modalità di adeguamento delle disposizioni economiche, il quale sarebbe stato effettuato dalla in violazione CP_2
della normativa di settore (in particolare della delibera CICR richiamata), con conseguente illegittimità delle poste debitorie applicate a titolo di capitalizzazione per l'intero periodo.
Al riguardo, la disposizione a cui fa riferimento l'appellante è il comma terzo dell'art. 7 della delibera CICR 09.02.2000, secondo cui “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla cliente”.
In astratto, l'affermazione di parte appellante non è ontologicamente errata, trovando riscontro in una effettiva previsione normativa che in tante occasioni questa stessa Corte
d'Appello ha applicato, dichiarando l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla CP_4
, nel caso di specie lo stesso appellante arriva alla conclusione sostenuta
[...]
partendo da presupposti errati, prescindendo cioè da una valutazione fondamentale che deve essere necessariamente effettuata a monte e che attiene alla verifica delle condizioni contrattuali concretamente applicate.
La delibera CICR, infatti, opera una distinzione a seconda dell'effetto del mutamento delle condizioni economiche applicate, richiedendo una specifica approvazione da parte del cliente nel colo caso in cui le nuove disposizioni negoziali comportino un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate.
pagina 13 di 18 Nella diversa ipotesi in cui tale peggioramento non si verifica, può trovare applicazione il diverso regime di adeguamento previsto dal secondo comma dell'art. 7 della delibera citata, secondo cui “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre
2000”.
A ben vedere, nel caso in cui non vi sia alcun peggioramento delle condizioni economiche, la normativa di settore autorizza gli Istituti bancari e finanziari ad adeguare le condizioni contrattuali mediante pubblicazione di un apposito avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, dando opportuna notizia scritta alla clientela entro il
31 dicembre 2000.
Quanto detto implica perciò una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni contrattuali, al fine di verificare se il nuovo regime di capitalizzazione trimestrale applicato dalla abbia comportato un peggioramento o meno per il CP_2
cliente.
Su tale specifico profilo si è soffermata la S.C. di Cassazione in due ordinanze
“gemelle”, nelle quali viene ribadito il fondamentale principio secondo cui “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del
pagina 14 di 18 tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa” (Cass. civ. ord. n. 551/2024; conf. Cass. civ. ord. n. 552/2024).
Nel caso di specie, effettuando il confronto relazionale richiesto dalla normativa, emerge in maniera chiara che in seguito all'adeguamento alla delibera CICR operato dalla
Banca, non vi è stato alcun peggioramento per la correntista Parte_1
Già prima della delibera, infatti, la applicava al rapporto il regime della CP_2
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, mentre per gli interessi creditori seguiva il regime di capitalizzazione annuale. In seguito all'adeguamento – applicato dal
01.07.2000 – ottemperando all'obbligo della pari periodicità degli interessi, la ha CP_2
iniziato a capitalizzare trimestralmente anche gli interessi creditori, con conseguenziale miglioramento delle condizioni economiche sostanziali applicate al rapporto.
In sostanza, quindi, tra le condizioni economiche applicate prima e dopo l'intervento del
CICR non è possibile rilevare alcun peggioramento delle disposizioni relative alla capitalizzazione degli interessi.
Per tali ragioni, deve concludersi che la in sede di adeguamento alla normativa di CP_2
settore, ha pienamente rispettato quanto previsto dall'art. 7 co. 2 della delibera CICR, pubblicando le nuove condizioni negoziali in Gazzetta Ufficiale (precisamente in data
15.05.2000) poi comunicate personalmente alla correntista.
D'altronde, su tale specifico profilo non vi è stata alcuna contestazione dell'appellante, il quale non ha mai obiettato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con annessa comunicazione fosse mai avvenuta, ma solo che tale modalità di adeguamento non fosse sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni richieste dalla delibera CICR per la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Per tutte queste ragioni, quindi, va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della capitalizzazione degli interessi applicata dalla fino al CP_2
30.06.2000 e la conseguente validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori che creditori, a far data dal 01.07.2000.
pagina 15 di 18 4. Merita accoglimento, invece, l'altro motivo di doglianza riguardante l'illegittimità delle somme addebitate dalla a titolo di commissione di massimo scoperto. CP_2
4.a Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ. ord. n. 1373/2024; conf. Cass. civ. ord. n.
19825/2022).
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza gravata, le disposizioni contrattuali attinenti alla regolamentazione della commissione di massimo scoperto risultano assolutamente indeterminate, limitandosi ad individuare la misura percentuale della commissione (0,25%) senza però indicare in maniera specifica il paramentro di riferimento da tenere in considerazione per calcolare l'ammontare delle suddette commissioni.
Anche nelle successive modifiche unilaterali del valore percenutale della c.m.s. effettuate dalla Banca, è mancata una specifica indicazione del valore sul quale la percentuale doveva essere calcolata, con inevitabile indeterminatezza e indeterminabilità della commissione stessa (in alcune comunicazioni viene utilizzata la dicitura “punta massima” o anche “p.a.” senza però indicare il periodo di riferimento da considerare per l'individuazione del valore massimo su cui calcolare la commissione).
Oltre che indeterminato, tale valore risulta indeterminabile anche in seguito ad una valutazione sistematica delle condizioni negoziali complessivamente considerate, non emergendo dalle stesse alcun riferimento utilizzabile per calcolare la misura effettiva delle c.m.s.
4.b Per tali ragioni, va dichiarata l'illegittimità delle somme addebitate dalla
[...]
– già – alla correntista Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
a titolo di commissioni di massimo scoperto, affette da
[...]
indeterminatezza/indeterminabilità.
pagina 16 di 18 Al riguardo, tale Collegio ritiene di poter condividere il calcolo effettuato dal CTU nominato in primo grado – dott. - in sede di perizia integrativa, il Persona_1
quale ha specificamente individuato l'ammontare delle somme addebitate dalla a CP_2
titolo di c.m.s. in Euro 64.853,11.
5. Conseguentemente, sottraendo la suddetta somma dal saldo di conto corrente ricalcolato applicando il regime di capitalizzazione semplice fino al 30.06.2000 e quello di capitalizzazione trimestrale di tutti gli interessi dal 01.07.2000, è possibile rideterminare il saldo contabile finale in euro euro 12.999,82 a credito per la
[...]
(risultato della differenza tra i valori di euro 64.853,11 illegittimamente Parte_1
addebitati a titolo di c.m.s. - euro 51.853,29 saldo a debito della correntista rideterminato all'esito del giudizio di primo grado).
6. Con riferimento alle spese processuali, occorre provvedere ad una nuova liquidazione tenendo in considerazione l'esito complessivo della controversia. Stante il parziale accoglimento del gravame, si giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/5, ponendo i restanti 3/5, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in capo alla Controparte_1
– già -, sostanzialmente soccombente all'esito di
[...] Controparte_2
entrambi i giudizi.
Le spese sono liquidate in dispositivo applicando i valori medi da rapportarsi al valore della domanda (da euro 26.001 ad euro 52.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 5005/2014 del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione II civile pubblicata il 02.12.2014, così provvede:
pagina 17 di 18 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità delle somme addebitate dalla a titolo di commissione di massimo scoperto alla CP_2 Parte_1
[...]
2) per l'effetto, ridetermina il saldo contabile del conto corrente n. 2410/01 in euro
12.999,82 a credito per la Parte_1
3) condanna la – già - al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della della somma di euro 12.999,82 oltre Parte_1
interessi dalla domanda fino al soddisfo;
4) per il resto, conferma l'impugnata sentenza;
5) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/5, e condanna – già - Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore della della restante parte che si liquida Parte_1
nella misura già proporzionalmente ridotta come di seguito:
- per il primo grado, euro 7.616,00 per compensi;
- per il secondo grado, euro 6.946,00 per compensi ed euro 814,00 per esborsi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 18 di 18