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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 714/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
IT NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MAINOLDI PIERLUIGI con P.IVA_1
domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 101 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DONATI CP_1 P.IVA_2
STEFANO con domicilio eletto in VIA ALESSANDRO VOLTA 1 48018
FAENZA appellato CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis ed in totale riforma della sentenza n. 886/2025 del
Tribunale di Bologna – Sezione Quarta Civile – resa in data 06.04.2025 ed in accoglimento del presente appello: in via cautelare
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza definitiva di primo grado, nonché l'esecuzione della stessa qualora dovesse avere inizio nelle memorie del giudizio di appello;
via principale e nel merito, accertare in dichiarare l'infondatezza del diritto della ut CP_1
supra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...]
di e di Parte_1 Controparte_2
Con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto Parte_1
notificato ex art. 3 bis Legg n. 53/1994 in data 27.02.2024 e con l'atto di precetto 20.02.2024 notificato a mezzo posta in data 27.02.2024, con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici pronti dei confronti dei predetti ed adottare altresì tutti i coneguenti provvedimenti del caso e di Legge;
in ogni caso vinti i compensi e le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “il sottoscritto procuratore, allo stato dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande ed eccezioni
pag. 2/8 formulate ex adverso, chiede che la Ecc.ma Corte di appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:
- in via preliminare rigettare l'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza appellata;
- disporre l'eliminazione dal fascicolo di appello dei doc.ti 2 e 3 depositati illegittimamente ex art. 345 c.p.c.
- rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-confermare integralmente la sentenza n. 866/2025 del Tribunale di
Bologna;
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato
[...]
e i soci e Parte_1 Controparte_2 [...]
convenivano in giudizio impugnando: Pt_1 CP_1
l'atto di precetto del 20.02.2024, notificato il 27.02.2024, con il quale la convenuta aveva intimato l'adempimento di quanto previsto nella sentenza n. 391/2017 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 15.04.2017 e munita di formula esecutiva in data 30.10.2019, per il pagamento di € 5.998,35; due distinti atti di precetto del 20.02.2024 notificati a e Controparte_2
a mezzo del servizio postale in data 23.02.2024, con cui Parte_1
aveva intimato il pagamento di € 20.031,30 come da decreto CP_1
pag. 3/8 ingiuntivo del Tribunale di Ravenna n. 360/14 (R.G. 316/14), decreto opposto dalla sola . Pt_1
Gli opponenti eccepivano preliminarmente la carenza di titolarità del credito in capo a considerato che entrambi i titoli erano stati CP_1
ottenuti dalla che Controparte_3
vantava un credito verso gli opponenti per opere di impianti elettrici, e contestavano i conteggi posti a base del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
poiché infondata in fatto e in diritto, nonché la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 866/2025 rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva come per legge.
2.- Avverso detta sentenza e Parte_1 Controparte_2 [...]
hanno proposto appello. Pt_1
Con il primo motivo deducono violazione di legge per aver il giudice ritenuto che la abbia conservato la stessa identità giuridica CP_1
della preesistente mentre il processo di trasformazione in CP_3
altro soggetto economico avrebbe imposto alla società convenuta di depositare stima giurata del patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2500-ter,
2343 e 2465 c.c. con indicazione di tutti i crediti e debiti della società trasformata, mentre dalla perizia asseverata depositata dalla CP_1
non risulta specificamente riportato il credito preteso.
pag. 4/8 Con il secondo motivo lamentano l'intervenuta iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo di oltre € 40.000,00 molto più elevato del credito azionato.
Con il terzo motivo deducono un'errata interpretazione dei documenti, laddove il Giudice ha ritenuto che non abbia contestato la Pt_1
congruità della fattura n. 116 del 26.09.2013 oggetto del decreto ingiuntivo n. 360/2014, precisando invece di aver espressamente contestato sia la congruità dell'anzidetta fattura sia la sua stessa esistenza (per lavoro non commissariato né eseguito).
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
Sul primo motivo rileva che dalla visura storica della già CP_1
emerge la Controparte_3
legittimazione attiva e la titolarità del credito, avendo la società mutato soltanto il nome e non anche partita via e sede, eccependo anche l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello dalla controparte (copia del contratto di cessione di quote e trasformazione societaria 18.06.2014, copia bilancio abbreviato 21.12.2024) . CP_1
Sul secondo motivo rileva la correttezza dell'importo per cui è stata iscritta ipoteca e comunque la novità della deduzione in appello.
Sul terzo motivo rileva che ogni doglianza circa la non debenza dell'importo di cui alla fattura n.116/2013 avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo RG 316/14.
4.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce che la società non CP_1
avrebbe titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli pag. 5/8 odierni appellanti giacchè i titoli azionati sarebbero stati emessi in favore di altro soggetto giuridico CP_3
Il motivo è infondato.
Invero è pacifico che la società si sia trasformata in CP_3 CP_1
Ai sensi dell'art. 2498 c.c. con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Peraltro, nello stesso atto di trasformazione prodotto in appello dall'appellante come doc.
2 - al di là della questione dell'ammissibilità quale nuova produzione in quanto atto pubblico - si legge chiaramente che
“in forza della trasformazione operata, tutti i beni, di qualsiasi natura, diritti, crediti, contratti in essere e in corso di formazione e correlativamente tutte le obbligazioni, debiti o poste passive in genere già di spettanza di Controparte_3 CP_3
devono intendersi in capo alla Società .”.
[...] CP_4
La relazione asseverata del rag. allegata all'atto di trasformazione CP_3
e prodotta da controparte già in primo grado, redatta ai sensi dell'art. 2500 ter e 2645 c.c., appare completa e dà atto di un patrimonio netto non inferiore al valore nominale della quota costituente il patrimonio sociale della s.r.l., oltre che di crediti verso terzi di importo più elevato rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di causa, attestando anche che la società nella trasformazione non ha cambiato sede.
In ordine poi al secondo motivo si rileva che in primo grado non era stata ritualmente proposta alcuna domanda circa un'asserita esorbitanza dell'iscrizione ipotecaria eseguita da sui beni personali di CP_1
e CP_2 Pt_1
pag. 6/8 Parimenti infondato il terzo motivo, con il quale si contesta la congruità dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo, con deduzioni che avrebbero potuto/dovuto essere sollevate solo con opposizione a decreto ingiuntivo lì dove, come già affermato nella sentenza impugnata, in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti coevi o anteriori alla sua formazione e alla sua definitività.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 [...]
, nei confronti di Parte_2 CP_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 866/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti alle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 28.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
IT NO GI De RO
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 714/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
IT NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MAINOLDI PIERLUIGI con P.IVA_1
domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 101 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DONATI CP_1 P.IVA_2
STEFANO con domicilio eletto in VIA ALESSANDRO VOLTA 1 48018
FAENZA appellato CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis ed in totale riforma della sentenza n. 886/2025 del
Tribunale di Bologna – Sezione Quarta Civile – resa in data 06.04.2025 ed in accoglimento del presente appello: in via cautelare
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza definitiva di primo grado, nonché l'esecuzione della stessa qualora dovesse avere inizio nelle memorie del giudizio di appello;
via principale e nel merito, accertare in dichiarare l'infondatezza del diritto della ut CP_1
supra di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...]
di e di Parte_1 Controparte_2
Con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto Parte_1
notificato ex art. 3 bis Legg n. 53/1994 in data 27.02.2024 e con l'atto di precetto 20.02.2024 notificato a mezzo posta in data 27.02.2024, con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici pronti dei confronti dei predetti ed adottare altresì tutti i coneguenti provvedimenti del caso e di Legge;
in ogni caso vinti i compensi e le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “il sottoscritto procuratore, allo stato dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande ed eccezioni
pag. 2/8 formulate ex adverso, chiede che la Ecc.ma Corte di appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:
- in via preliminare rigettare l'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza appellata;
- disporre l'eliminazione dal fascicolo di appello dei doc.ti 2 e 3 depositati illegittimamente ex art. 345 c.p.c.
- rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-confermare integralmente la sentenza n. 866/2025 del Tribunale di
Bologna;
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato
[...]
e i soci e Parte_1 Controparte_2 [...]
convenivano in giudizio impugnando: Pt_1 CP_1
l'atto di precetto del 20.02.2024, notificato il 27.02.2024, con il quale la convenuta aveva intimato l'adempimento di quanto previsto nella sentenza n. 391/2017 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 15.04.2017 e munita di formula esecutiva in data 30.10.2019, per il pagamento di € 5.998,35; due distinti atti di precetto del 20.02.2024 notificati a e Controparte_2
a mezzo del servizio postale in data 23.02.2024, con cui Parte_1
aveva intimato il pagamento di € 20.031,30 come da decreto CP_1
pag. 3/8 ingiuntivo del Tribunale di Ravenna n. 360/14 (R.G. 316/14), decreto opposto dalla sola . Pt_1
Gli opponenti eccepivano preliminarmente la carenza di titolarità del credito in capo a considerato che entrambi i titoli erano stati CP_1
ottenuti dalla che Controparte_3
vantava un credito verso gli opponenti per opere di impianti elettrici, e contestavano i conteggi posti a base del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
poiché infondata in fatto e in diritto, nonché la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 866/2025 rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva come per legge.
2.- Avverso detta sentenza e Parte_1 Controparte_2 [...]
hanno proposto appello. Pt_1
Con il primo motivo deducono violazione di legge per aver il giudice ritenuto che la abbia conservato la stessa identità giuridica CP_1
della preesistente mentre il processo di trasformazione in CP_3
altro soggetto economico avrebbe imposto alla società convenuta di depositare stima giurata del patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2500-ter,
2343 e 2465 c.c. con indicazione di tutti i crediti e debiti della società trasformata, mentre dalla perizia asseverata depositata dalla CP_1
non risulta specificamente riportato il credito preteso.
pag. 4/8 Con il secondo motivo lamentano l'intervenuta iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo di oltre € 40.000,00 molto più elevato del credito azionato.
Con il terzo motivo deducono un'errata interpretazione dei documenti, laddove il Giudice ha ritenuto che non abbia contestato la Pt_1
congruità della fattura n. 116 del 26.09.2013 oggetto del decreto ingiuntivo n. 360/2014, precisando invece di aver espressamente contestato sia la congruità dell'anzidetta fattura sia la sua stessa esistenza (per lavoro non commissariato né eseguito).
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
Sul primo motivo rileva che dalla visura storica della già CP_1
emerge la Controparte_3
legittimazione attiva e la titolarità del credito, avendo la società mutato soltanto il nome e non anche partita via e sede, eccependo anche l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello dalla controparte (copia del contratto di cessione di quote e trasformazione societaria 18.06.2014, copia bilancio abbreviato 21.12.2024) . CP_1
Sul secondo motivo rileva la correttezza dell'importo per cui è stata iscritta ipoteca e comunque la novità della deduzione in appello.
Sul terzo motivo rileva che ogni doglianza circa la non debenza dell'importo di cui alla fattura n.116/2013 avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo RG 316/14.
4.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce che la società non CP_1
avrebbe titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli pag. 5/8 odierni appellanti giacchè i titoli azionati sarebbero stati emessi in favore di altro soggetto giuridico CP_3
Il motivo è infondato.
Invero è pacifico che la società si sia trasformata in CP_3 CP_1
Ai sensi dell'art. 2498 c.c. con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Peraltro, nello stesso atto di trasformazione prodotto in appello dall'appellante come doc.
2 - al di là della questione dell'ammissibilità quale nuova produzione in quanto atto pubblico - si legge chiaramente che
“in forza della trasformazione operata, tutti i beni, di qualsiasi natura, diritti, crediti, contratti in essere e in corso di formazione e correlativamente tutte le obbligazioni, debiti o poste passive in genere già di spettanza di Controparte_3 CP_3
devono intendersi in capo alla Società .”.
[...] CP_4
La relazione asseverata del rag. allegata all'atto di trasformazione CP_3
e prodotta da controparte già in primo grado, redatta ai sensi dell'art. 2500 ter e 2645 c.c., appare completa e dà atto di un patrimonio netto non inferiore al valore nominale della quota costituente il patrimonio sociale della s.r.l., oltre che di crediti verso terzi di importo più elevato rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di causa, attestando anche che la società nella trasformazione non ha cambiato sede.
In ordine poi al secondo motivo si rileva che in primo grado non era stata ritualmente proposta alcuna domanda circa un'asserita esorbitanza dell'iscrizione ipotecaria eseguita da sui beni personali di CP_1
e CP_2 Pt_1
pag. 6/8 Parimenti infondato il terzo motivo, con il quale si contesta la congruità dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo, con deduzioni che avrebbero potuto/dovuto essere sollevate solo con opposizione a decreto ingiuntivo lì dove, come già affermato nella sentenza impugnata, in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti coevi o anteriori alla sua formazione e alla sua definitività.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 [...]
, nei confronti di Parte_2 CP_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 866/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti alle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 28.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
IT NO GI De RO
pag. 8/8