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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12746 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.3373 R.G. 2024 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...] rappresentati e difesi dall' avv. ESTER FERRARI Parte_3
MAORANDI giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI giusta delega in CP_1 atti, con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG3372/2024, conveniva in Parte_4 giudizio l' per ottenere il diritto dei ratei arretrati dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, maturati dalla data della decorrenza dal 01.10.2018 al 31.04.2023, e mai corrispostigli dall' , per una cifra netta di € CP_2
79.701,65.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente deduceva :
- che con decreto di omologa del 23.06.22, gli era stato riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222/84 , con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.09.2018),
- che in data 22.08.22 , notificava all' il decreto di omologa . la CTU e la CP_2 modulistica necessaria per la liquidazione , - che in data 28.03.23, l'istituto comunicava il provvedimento di liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità , mettendo in pagamento la prima rata in data 2.05.23 ,senza liquidare gli arretrati;
- che, pertanto, era stato costretto ad adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento dei suddetti arretrati.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente decedeva e si costituivano gli eredi
, e Parte_1 Parte_2 [...]
insistendo nell' accoglimento della domanda. Parte_3
Si costituiva in giudizio l' deducendo che la domanda era stata respinta CP_1 poiché a seguito di accertamenti era emersa l'esistenza di più eredi;
che ,pertanto , l'istituto avrebbe potuto pagare gli arretrati, solo a seguito di presentazione di domanda anche da parte degli altri eredi legittimi.
Rinviata più volte la causa per verificare la regolarità della documentazione inviata dai ricorrenti all' e per consentire la liquidazione degli arretrati, la CP_1 causa, alla odierna udienza, è stata decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova rilevare che la pretesa oggetto del presente giudizio trova il suo fondamento nella documentazione in atti, non contestata dall' . CP_1
Parte ricorrente ha, infatti, prodotto il decreto di omologa del 23..2022 con il quale veniva riconosciuto in capo al sig. il requisito sanitario utile all' Parte_2 ottenimento dell' assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 l. n. 22/8, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ( 13.9.2018 ).
L' non ha contestato il mancato pagamento degli arretrati. CP_1
Parte ricorrente ha depositato Modulistica AP 23 inoltrata in data 24/07/2024 inerente la richiesta di pagamento effettuata da tutti gli eredi (come richiesto dall' in sede di memoria di costituzione). CP_1 Sulla base di tale documentazione, la domanda va accolta, atteso che l' CP_1 non ha sollevato alcuna contestazione in merito all' an ed al quantum della prestazione.
Da ciò consegue che va accertato il diritto dei ricorrenti agli arretrati dell' assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 l. n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa ( 1.10.2018 ); per l' effetto, l' va condannato al CP_1 pagamento, in favore dei ricorrente, della somma complessiva di € 79.701,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accerta il diritto dei ricorrenti agli arretrati dell' assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 l. n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa ( 1.10.2018 ); per l' effetto, l' va condannato al pagamento, in favore dei CP_1 ricorrenti, della somma complessiva di € 79.701,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente CP_1 in € 3450,00, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma 11.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.3373 R.G. 2024 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...] rappresentati e difesi dall' avv. ESTER FERRARI Parte_3
MAORANDI giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI giusta delega in CP_1 atti, con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG3372/2024, conveniva in Parte_4 giudizio l' per ottenere il diritto dei ratei arretrati dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, maturati dalla data della decorrenza dal 01.10.2018 al 31.04.2023, e mai corrispostigli dall' , per una cifra netta di € CP_2
79.701,65.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente deduceva :
- che con decreto di omologa del 23.06.22, gli era stato riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222/84 , con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.09.2018),
- che in data 22.08.22 , notificava all' il decreto di omologa . la CTU e la CP_2 modulistica necessaria per la liquidazione , - che in data 28.03.23, l'istituto comunicava il provvedimento di liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità , mettendo in pagamento la prima rata in data 2.05.23 ,senza liquidare gli arretrati;
- che, pertanto, era stato costretto ad adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento dei suddetti arretrati.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente decedeva e si costituivano gli eredi
, e Parte_1 Parte_2 [...]
insistendo nell' accoglimento della domanda. Parte_3
Si costituiva in giudizio l' deducendo che la domanda era stata respinta CP_1 poiché a seguito di accertamenti era emersa l'esistenza di più eredi;
che ,pertanto , l'istituto avrebbe potuto pagare gli arretrati, solo a seguito di presentazione di domanda anche da parte degli altri eredi legittimi.
Rinviata più volte la causa per verificare la regolarità della documentazione inviata dai ricorrenti all' e per consentire la liquidazione degli arretrati, la CP_1 causa, alla odierna udienza, è stata decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova rilevare che la pretesa oggetto del presente giudizio trova il suo fondamento nella documentazione in atti, non contestata dall' . CP_1
Parte ricorrente ha, infatti, prodotto il decreto di omologa del 23..2022 con il quale veniva riconosciuto in capo al sig. il requisito sanitario utile all' Parte_2 ottenimento dell' assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 l. n. 22/8, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ( 13.9.2018 ).
L' non ha contestato il mancato pagamento degli arretrati. CP_1
Parte ricorrente ha depositato Modulistica AP 23 inoltrata in data 24/07/2024 inerente la richiesta di pagamento effettuata da tutti gli eredi (come richiesto dall' in sede di memoria di costituzione). CP_1 Sulla base di tale documentazione, la domanda va accolta, atteso che l' CP_1 non ha sollevato alcuna contestazione in merito all' an ed al quantum della prestazione.
Da ciò consegue che va accertato il diritto dei ricorrenti agli arretrati dell' assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 l. n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa ( 1.10.2018 ); per l' effetto, l' va condannato al CP_1 pagamento, in favore dei ricorrente, della somma complessiva di € 79.701,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accerta il diritto dei ricorrenti agli arretrati dell' assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 l. n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa ( 1.10.2018 ); per l' effetto, l' va condannato al pagamento, in favore dei CP_1 ricorrenti, della somma complessiva di € 79.701,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente CP_1 in € 3450,00, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma 11.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini