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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8243 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 48463/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 48463/2022 promossa da: con gli avv.ti DAVIDE MICALETTO e ANGELO PETRACCA Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con gli avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN Controparte_1
RO, NA LA, FL TE e MO LI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
• accertare e dichiarare che i fatti si sono verificati così come narrati e descritti nella narrativa dell'atto di citazione, nonché accertare e dichiarare che il vincolo del pignoramento è stato illegittimamente mantenuto dall'Istituto di Credito dal 24/10/2022 all'11/11/2022;
• per l'effetto, condannare , in persona del l.r.p.t., al risarcimento integrale dei CP_1 danni, cagionati, ad dall'omessa esecuzione del provvedimento giudiziale, nella Parte_1 misura di € 82.187,00 ovvero nell'altra somma, maggiore o minore, come accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
pagina 1 di 3 • con vittoria di spese, diritti, competenze e onorari di lite, anche ai sensi di quanto previsto dal
D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, compresa IVA, CPA e 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare prescritte e comunque rigettare tutte le domande formulate all'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio affermando che un soggetto terzo, Parte_1 Controparte_1 creditore procedente in un procedimento di espropriazione forzata nei confronti della società odierna attrice, aveva effettuato un pignoramento presso la banca in relazione a somme Controparte_1 facenti capo ad che successivamente il creditore pignorante aveva rinunciato agli Parte_1 atti del procedimento esecutivo ed il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva;
che il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo era stato comunicato alla banca in data 24/10/2022 e che l'istituto di credito aveva provveduto solo in data
11/11/2022 a svincolare le somme;
e che la società attorea, non avendo potuto disporre di tali somme nel lasso di tempo intercorso tra le predette date, aveva subito danni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La banca convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva, in senso assorbente rispetto a ulteriori considerazioni, quanto segue:
- nel nostro ordinamento, la parte che agisce in giudizio, lamentando di avere subito un danno, è gravata dall'onere di allegare in modo specifico -prima ancora che di provare- la sussistenza e l'entità del pregiudizio lamentato;
ciò posto, l'onere di specifica allegazione va assolto dalla parte entro il termine perentorio ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo;
pagina 2 di 3 - ciò posto, nel caso di specie la società attorea non ha allegato nell'atto di citazione specifiche voci di danno consistenti in specifici fatti integranti pregiudizi patiti quali conseguenze immediate e dirette della lamentata condotta della banca convenuta;
- la parte attorea, lamentando nell'atto di citazione imprecisati “effetti negativi” in relazione a
“pagamenti” e “facilitazioni creditizie”, ha allegato doglianze generiche che non sono state circostanziate a livello assertivo entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc, non avendo la parte attorea depositato la relativa memoria;
- tenuto conto che la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla società attorea nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, è inammissibile, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico e valutativo, ovvero anche non allegate in atto assertivo, nel caso in oggetto va considerato che nel sistema delineato dal codice di procedura civile né le istanze di prova orale né le produzioni documentali sono idonee a supplire al difetto originario di tempestiva e specifica allegazione da parte del soggetto gravato dal relativo onere;
- in considerazione di quanto sopra esposto la domanda della parte attorea non può essere accolta e deve essere rigettata;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte attorea deve essere condannata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta la domanda della parte attorea;
2. condanna la parte attorea alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in
Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 30/10/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 48463/2022 promossa da: con gli avv.ti DAVIDE MICALETTO e ANGELO PETRACCA Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con gli avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN Controparte_1
RO, NA LA, FL TE e MO LI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
• accertare e dichiarare che i fatti si sono verificati così come narrati e descritti nella narrativa dell'atto di citazione, nonché accertare e dichiarare che il vincolo del pignoramento è stato illegittimamente mantenuto dall'Istituto di Credito dal 24/10/2022 all'11/11/2022;
• per l'effetto, condannare , in persona del l.r.p.t., al risarcimento integrale dei CP_1 danni, cagionati, ad dall'omessa esecuzione del provvedimento giudiziale, nella Parte_1 misura di € 82.187,00 ovvero nell'altra somma, maggiore o minore, come accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
pagina 1 di 3 • con vittoria di spese, diritti, competenze e onorari di lite, anche ai sensi di quanto previsto dal
D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, compresa IVA, CPA e 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare prescritte e comunque rigettare tutte le domande formulate all'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio affermando che un soggetto terzo, Parte_1 Controparte_1 creditore procedente in un procedimento di espropriazione forzata nei confronti della società odierna attrice, aveva effettuato un pignoramento presso la banca in relazione a somme Controparte_1 facenti capo ad che successivamente il creditore pignorante aveva rinunciato agli Parte_1 atti del procedimento esecutivo ed il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva;
che il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo era stato comunicato alla banca in data 24/10/2022 e che l'istituto di credito aveva provveduto solo in data
11/11/2022 a svincolare le somme;
e che la società attorea, non avendo potuto disporre di tali somme nel lasso di tempo intercorso tra le predette date, aveva subito danni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La banca convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva, in senso assorbente rispetto a ulteriori considerazioni, quanto segue:
- nel nostro ordinamento, la parte che agisce in giudizio, lamentando di avere subito un danno, è gravata dall'onere di allegare in modo specifico -prima ancora che di provare- la sussistenza e l'entità del pregiudizio lamentato;
ciò posto, l'onere di specifica allegazione va assolto dalla parte entro il termine perentorio ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo;
pagina 2 di 3 - ciò posto, nel caso di specie la società attorea non ha allegato nell'atto di citazione specifiche voci di danno consistenti in specifici fatti integranti pregiudizi patiti quali conseguenze immediate e dirette della lamentata condotta della banca convenuta;
- la parte attorea, lamentando nell'atto di citazione imprecisati “effetti negativi” in relazione a
“pagamenti” e “facilitazioni creditizie”, ha allegato doglianze generiche che non sono state circostanziate a livello assertivo entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc, non avendo la parte attorea depositato la relativa memoria;
- tenuto conto che la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla società attorea nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, è inammissibile, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico e valutativo, ovvero anche non allegate in atto assertivo, nel caso in oggetto va considerato che nel sistema delineato dal codice di procedura civile né le istanze di prova orale né le produzioni documentali sono idonee a supplire al difetto originario di tempestiva e specifica allegazione da parte del soggetto gravato dal relativo onere;
- in considerazione di quanto sopra esposto la domanda della parte attorea non può essere accolta e deve essere rigettata;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte attorea deve essere condannata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta la domanda della parte attorea;
2. condanna la parte attorea alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in
Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 30/10/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 3 di 3