TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 132
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza, nonché degli artt. 5, 7 e 8 del TUSP

    Il Tribunale ritiene che le disposizioni del TUSP, in particolare quelle relative alla motivazione analitica degli atti deliberativi per l'acquisizione di partecipazioni e alla loro trasmissione all'Autorità Garante, siano applicabili anche quando le partecipazioni sono detenute indirettamente tramite società quotate o quando l'operazione è condotta da una società in house. L'inerzia dei Comuni nel conformarsi al parere motivato dell'Autorità è considerata illegittima.

  • Accolto
    Mancata adozione degli atti deliberativi previsti

    Il Tribunale accoglie la domanda, condannando il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria con la dovuta motivazione e trasmettendolo all'Autorità Garante.

  • Accolto
    Rifiuto di adeguamento al parere motivato dell'Autorità

    Il Tribunale annulla la nota del Comune resistente, ove eventualmente adottata, di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità, accogliendo la richiesta di annullamento.

  • Accolto
    Applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riguardo all'acquisto della partecipazione indiretta

    Il Tribunale annulla la nota del Comune resistente, ritenendo fondata la censura dell'Autorità sull'applicabilità del TUSP e degli obblighi di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 132
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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