Art. 5.
Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.