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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3151/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni: altre ipotesi” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'Aquino Rossella Martina ed elettivamente domiciliata in Altavilla Irpina (AV), via San Francesco, n. 75 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 417 bis c.p.c., dal dr , elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 [...]
Ufficio legale , via Marotta,14. Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per le ragioni in atti e sopra specificate, il diritto della dott.ssa alla corresponsione della somma pari ad euro Parte_1
7.660,76 oltre interessi legali e di mora dalla maturazione sino al soddisfo nonché oltre
1 oneri previdenziali come per legge ovvero in subordine il diritto alla corresponsione della diversa somma che l'illustre Tribunale adito riterrà di giustizia, b) E per l'effetto condannare le convenute alla corresponsione in favore della ricorrente della somma pari ad euro 7.660,76 oltre interessi legali e di mora dalla maturazione sino al soddisfo oltre oneri previdenziali come per legge ovvero in subordine alla corresponsione della diversa somma che l'illustre Tribunale adito riterrà di giustizia, per quanto in atti, c) Altresì accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al riconoscimento Parte_1 di servizio utile ai fini giuridici dal 09.10.2020 sino al 30.06.2021 ovvero in subordine dal
09.10.2020 sino al 07.01.2021 ovvero in subordine dal 09.10.2020 sino al 05.12.2020, ovvero in ulteriore subordine accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti a cagione della impossibilità di conseguire titoli di servizio, per le ragioni sopra esposte, da liquidarsi in via equitativa e per l'effetto condannare le convenute alla corresponsione della somma così determinata d) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, del danno Pt_1 curriculare e da perdita di chance per non aver la stessa potuto conseguire sul campo un'esperienza lavorativa in relazione alla classe di concorso N B012 della durata annuale ovvero dal 09.10.2020 sino al 07.01.2021 e, per l'effetto, condannare le convenute alla corresponsione della somma all'uopo ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora, come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo e) Accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al risarcimento danni quale equivalente monetario, da liquidarsi in via Pt_1 equitativa, del danno curriculare e da perdita di chances per non aver la stessa potuto accedere ad incarichi di supplenza breve per la classe di concorso B003 e, quindi, conseguire sul campo un' esperienza lavorativa in relazione alla classe di concorso N B003 da quantificarsi in euro 10.440, 1 euro degli interessi di mora dalla maturazione come per legge sino al soddisfo come per legge ovvero, in subordine, nella diversa somma accertata
e ritenuta di giustizia, per l'effetto condannare le convenute alla somma accertanda oltre interesse e rivalutazione sino al soddisfo come per legge”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno del ricorso la ricorrente premetteva di aver presentato domanda ai fini dell'inserimento in seconda fascia delle GPS valide per gli anni scolastici 2020/2022, quale aspirante ITP classe di concorso B003 E B012 per la scuola secondaria di I e di II grado.
Precisava, dunque, di essere rientrata nelle suddette GPS di II fascia, scuola secondaria di I
e II grado, solo per la classe di concorso B012, nella posizione n. 16, con punteggio di 29.50,
2 ma non per la classe di concorso B003, evidenziando altresì di non risultare inserita nelle connesse GI di III fascia, valide per gli anni scolastici 2020/2022, concorso B003.
Esponeva di essere stata convocata in data 7.10.2020 per l'assegnazione di n. 10 ore di supplenza settimanali di cui n. 5 ore settimanali presso la sede di SO (AV) e n. 5 ore settimanali presso la sede di ON (AV), dal 09.10.2020 al 31.10.2020, e di aver sottoscritto il relativo contratto di lavoro in data 09.10.2020, prorogato al 7.01.2021 stante il perdurare della assenza dell'insegnante titolare.
Riferiva che, con nota prot. 5961 del 13.11.2020, la Dirigente Scolastica avanzava richiesta per la verifica dei titoli di accesso e del punteggio conseguito cui seguiva provvedimento di esclusione dalle GPS di II fascia aa.ss. 2020/2022 per tutto il periodo di lavoro di vigenza, a seguito di provvedimento dell' Controparte_1
del 14.12.2020.
[...]
Soggiungeva che, in data 05.12.2020, con nota Prot. n. 0006483, l' Controparte_5 nella persona della DS prof.ssa procedeva alla revoca dell'incarico di Persona_1 supplenza conferitole in data 09.10.2020 e dichiarava il periodo di supplenza già svolto (dal
09.10.2020 al 5.12.2020) valido solo ai fini economici e non ai fini giuridici.
Esponeva di aver presentato richiesta di rettifica di suddetto provvedimento in via di autotutela, rigettata in data 17.12.2020, e di aver dunque proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino iscritto al r.g. n. 221/2021, oggetto di reclamo n. 834/2021.
Lamentava che, nonostante l'intervenuto accertamento del proprio diritto a figurare nelle
GPS aa.ss. 2020.2022 CdS B012 e B003 valide per la scuola secondaria di I e di II grado,
l' non procedeva ad inserirla nelle graduatorie, non Controparte_1 aggiornava la schermata personale della stessa, né provvedeva alla rimozione degli incarichi di supplenza conferiti.
Riferiva di aver proposto, con nota del 13.07.2021, formale diffida all'Amministrazione di dare esecuzione spontanea ai provvedimenti emessi dal Tribunale di Avellino e di aver presentato, in data 02.08.2021, istanza in via di autotutela avverso il provv. n. 2739 del
14.06.2021.
Rilevava che, in sede di ripubblicazione in via di Autotutela con provv. n. 3655 del
07.08.2021, l'Amministrazione resistente provvedeva ad inserirla nelle GPS di II fascia scuola superiore di I e II grado per la classe di concorso B003 e B012 con punteggio di 29.50 punti, poi confermato nelle successive ripubblicazioni.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del
12.06.2023, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo dichiararsi il ricorso CP_1
3 inammissibile/irricevibile/improcedibile in quanto attivato in violazione dell'onere di avviare il giudizio di merito successivo al promosso ricorso ex art. 700 c.p.c..
Nel merito, riteneva l'infondatezza della domanda e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di lite e al risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c..
Istruita documentalmente, la causa, all'esito della udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. giusta provvedimento del 31.10.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite il 03.11.2025, e dell'esame delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente nel termine perentorio assegnato (21.11.2025), è stata decisa come da sentenza.
3. In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla parte resistente deve essere respinta, dovendosi affermare l'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello instaurato ex art. 700 c.p.c..
Al riguardo, deve infatti ricordarsi che il giudizio di merito è volto all'accertamento, con cognizione piena, della sussistenza del diritto fatto valere in via d'urgenza con il giudizio sommario (v. Cassazione civile sez. II, 10/12/2020, n. 28197: «Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.»; Cass. civ.
n. 28197/2020: «Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo
e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio»).
Nel caso di specie, il presente ricorso è volto all'accertamento del diritto al riconoscimento,
a fini giuridici e non solo economici, del periodo di supplenza svolto dalla ricorrente alle dipendenze del convenuto dal 09.10.2020 sino al 30.06.2021 ovvero, in CP_1 subordine, dal 09.10.2020 sino al 07.01.2021 o in subordine dal 09.10.2020 sino al
05.12.2020, nonché del suo diritto al risarcimento del danno ritenuto subito in ragione della condotta posta in essere dall'amministrazione convenuta.
4
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Vale premettere, in punto di fatto, che in data 04.12.2020 l'
[...]
dichiarava la dott.ssa Controparte_1 Parte_1 esclusa dalle GPS di II fascia aa. ss. 2020/2022 di cui all'ordinanza ministeriale
[...]
n. 60/2020 per tutto il periodo di loro vigenza, stante la insussistenza di precedente inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia valide per gli anni scolastici 2017/2020, ritenuto necessario requisito di accesso.
Per l'effetto, in data 05.12.2020 con nota Prot. n. 0006483, l' nella Controparte_5 persona della DS prof.ssa , procedeva alla revoca dell'incarico di supplenza Persona_1 conferito alla dott.ssa in data 09.10.2020 e, sempre per l'effetto, dichiarava il periodo Pt_1 di supplenza già svolto (dal 09.10.2020 al 5.12.2020) valido ai soli fini economici e non anche ai fini giuridici.
Di poi, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. RG 221/2021 del 17.03.2021 (GdL dott. ) Per_2 confermata anche in sede di reclamo (ordinanza n. 8005/2021 del 01.06.2021 n. RG
834/2021), il Tribunale faceva ordine alle resistenti Amministrazioni di reinserire la ricorrente nelle graduatorie dalle quali era stata illegittimamente esclusa, sul presupposto che il precedente inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia valide per gli aa.ss.
2017/2020 non costituiva necessario requisito di accesso alle graduatorie GPS di II fascia aa. ss. 2020/2022.
In particolare, nell'ordinanza n. 221/2021 si legge quanto segue “L'interpretazione fornita dalla Amministrazione non trova conferma nel dato normativo, che richiama genericamente il “precedente inserimento”, senza alcuna ulteriore specificazione, e senza che in alcun modo tale riferimento possa essere inteso, come fatto, per circoscritto ad uno specifico ambito temporale. Da un punto di vista letterale l'inserimento è “precedente” se comunque effettuato negli anni passati, e non viene allegato alcun motivo, neppure sistematico, per cui si debba invece accedere ad una lettura restrittiva della previsione secondo quanto invece ritenuto e posto a fondamento del provvedimento di esclusione. …
La domanda va quindi accolta, facendo ordine alle resistenti Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, di reinserire la ricorrente nelle graduatorie dalle quali
è stata illegittimamente esclusa, con ogni conseguenziale e connesso provvedimento.” (v. all. n. 20, pag. 5 in produzione di parte ricorrente).
Nell' ordinanza n. 8005/2021 del 01.06.2021 n. RG 834/2021 si legge, inoltre, quanto segue:
“A questo punto dell'analisi deve essere osservato che la ricorrente ha presentato la
5 domanda di inserimento nelle GPS sia per la classe di concorso B012 (laboratori di fisica) che per la classe di concorso B03 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e che mentre con riferimento alla prima il reclamante ha CP_1 provveduto all'inserimento della docente nelle graduatorie per le supplenze e al successivo depennamento, con riferimento alla seconda il non ha inserito la docente nelle CP_1 graduatorie.
Peraltro, sia nella sintetica difesa articolata dal nella prima fase processuale, in CP_1 cui lo stesso si limita a rinviare “Con riguardo all'infondatezza della pretesa azionata…a quanto rappresentato in punto di fatto e al rapporto informativo allegato in atti.” e in punto di fatto a sostenere che “Poiché la non risultava inserita nelle G.I. nel triennio Pt_1 precedente la pubblicazione nelle GPS, lo scrivente ufficio ha predisposto il decreto di esclusione della docente dalle ripetute graduatorie provinciali scolastiche…” sia nel presente reclamo non vi è alcun riferimento al mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie per la classe di concorso B03 né alle ragioni della predetta esclusione. Ne deriva che l'ordine di inserimento disposto nella prima fase processuale a carico del
deve essere inteso con riferimento ad entrambe le classi di concorso sopra CP_1 indicate (cfr. sul punto pagina 5 dell'ordinanza reclamata).” (v. all. n. 23 in produzione di parte ricorrente).
6. Ciò posto, condividendo le motivazioni espresse in sede cautelare circa l'illegittima esclusione della ricorrente dalle GPS di II fascia per gli anni scolastici 2020/2022 di cui all'ordinanza ministeriale n. 60/2020, deve ritenersi la illegittimità della revoca dell'incarico di supplenza conferito alla docente in data 09.10.2020 e, conseguentemente, del riconoscimento soltanto a fini economici e non anche a fini giuridici del periodo di supplenza già svolto dal 09.10.2020 al 5.12.2020.
Più precisamente, per quanto sopra argomentato, la revoca anticipata dell'incarico di supplenza presso l' di di cui al provvedimento n. prot. 6483 del CP_5 CP_5
05.12.2020 deve ritenersi illegittima essendo il criterio di esclusione adoperato dall'Amministrazione non previsto dalla normativa di settore.
Ne consegue il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patito per la suddetta revoca illegittima, risarcimento, questo, da liquidarsi in euro 2.255,62, oltre interessi e rivalutazione dal saldo al soddisfo, tenuto conto del trattamento economico spettante per il periodo di supplenza residuo, dal 05.12.2020 sino al 07.01.2021.
6 Il provvedimento n. prot. 6483 del 05.12.2020 va considerato illegittimo altresì in riferimento al riconoscimento soltanto ai fini economici, e non anche ai fini giuridici, del periodo di supplenza dal 09.10.2020 al 5.12.2020.
Infatti, stante la imputabilità all'Amministrazione della mancata prosecuzione del contratto per i motivi anzidetti, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio effettivamente svolto dal 09.10.2020 sino al 5.12.2020 (v. in senso contrario per analogia T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 05/05/2020, n.947 secondo cui “La mancata prestazione di lavoro per fatto non imputabile alla P.A. non comporta alcun diritto alla retribuzione e alla ricostruzione della carriera”).
7. Quanto al successivo periodo di proroga del contratto sino al 7.01.2021, la richiesta di riconoscimento del servizio ai fini giuridici non può trovare accoglimento, stante la stretta connessione di tale riconoscimento allo svolgimento dell'attività lavorativa della docente che, nel caso di specie, avrebbe sì dovuto essere prestato, ma di fatto non lo è stato.
8. Parimenti, le ulteriori mensilità sino a giugno 2021 rilevano limitatamente al richiesto risarcimento in termini di danno da perdita di chance relativo alla sottrazione della possibilità di realizzare un certo risultato futuro, non costituendo esse oggetto del contratto revocato né della proroga dello stesso.
9. Al riguardo, va osservato quanto segue.
Secondo l'orientamento del giudice di legittimità sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto (cfr. tra le tante, Cass. n. 24050/2022; Cass. n. 22029/2022; Cass. n.
1884/2022; Cass. n. 25885/2022).
Più puntualmente, il giudice di legittimità afferma che il risarcimento del danno da chance
è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante - suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018).
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che «In caso di perdita di chance, la pretesa risarcitoria è costituita non dal risultato perduto, ma dalla perdita della possibilità di realizzarlo e l'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato deve
7 essere particolarmente rigoroso allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. La chance suscettibile di risarcimento deve essere dunque distinta dalla mera aspettativa di fatto, in quanto la chance deve essere suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, del quale la parte istante ha
l'onere di fornire la prova puntuale mediante un criterio probabilistico, ma con il corollario che il danno non deve essere meramente ipotetico o eventuale bensì concreto ed attuale ovvero quale perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato. La parte ha, dunque, l'onere di provare, anche se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta». (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 03/07/2023, n.
11039).
Ebbene, nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha dedotto che, in assenza della condotta illegittima dell'amministrazione convenuta, si sarebbe trovata nella stessa posizione dell'insegnante , ottenendo la proroga/conferma della supplenza presso Per_3
l'istituto di sino alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, maturando così il CP_5 CP_5 diritto a vedersi riconosciuta la valutazione dell'intero servizio svolto ai fini giuridici e avrebbe conseguito un punteggio pari a numero 12 punti, quali titoli di servizio che avrebbe potuto dichiarare in sede di presentazione di domanda di accesso alla GPS Parte_2
(provv. n. .ripa1-30_05_2022-AV490228496564), così CodiceFiscale_2 acquisendo una posizione migliore nelle GPS valide per gli aa.ss 2022.2024, passando dagli attuali 41,50 punti a 53,50 punti e, quindi, dalla posizione 20 alla posizione 16, con maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022.2023.
Orbene, ritiene il Tribunale che la illegittima esclusione della ricorrente dalle GPS abbia effettivamente configurato ai suoi danni un danno da perdita di chance risarcibile, avendo la docente comprovato in maniera sufficientemente precisa la perdita di concrete opportunità lavorative da ella fruibili in ragione della illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione procedente, nonché il danno curriculare subito.
10. La docente ha, nondimeno, offerto allegazioni fin troppo generiche in riferimento al danno asseritamente patrimoniale sofferto per la perduta possibilità di accedere a incarichi di supplenza breve per la classe di concorso B003, non avendo la stessa prodotto in atti alcuna documentazione idonea all'uopo utilizzabile.
8 Di contro, insufficienti sul punto risultano le deduzioni della parte resistente, che si è limitata ad allegazioni generiche e non analitiche, dovendosi peraltro rilevare l'assenza di specifiche contestazioni delle somme richieste dalla parte ricorrente ai fini risarcitori.
11. Il resistente va pertanto condannato al risarcimento del danno da perdita di CP_1 chance subito dalla docente, che va quantificato in via equitativa (e non nella misura indicata dalla ricorrente per le carenze probatorie sopra descritte) in euro 5.000,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, tenuto conto delle retribuzioni che la stessa avrebbe potuto ricevere in pagamento, nonché del punteggio e della valutazione dell'intero servizio svolto ai fini giuridici dichiarabili in sede di presentazione di domanda di accesso alle GPS, qualora avesse ottenuto l'incarico di docenza sino alla fine dell'anno scolastico.
12. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
13. Le spese di lite vanno compensate in misura di un terzo, e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a figurare nelle GPS di II° Parte_1 fascia per la scuola secondaria di I° e II ° grado ambito territoriale di classe CP_1 di concorso B003 e B012 aa.ss. 2020/2022;
2) dichiara la illegittimità del provvedimento prot n. 4047 del 04.12.2020 del
[...]
, e dei Controparte_6 conseguenti provvedimenti ad esso connessi;
3) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma di euro 2.255,62, oltre interessi e rivalutazione dal saldo al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il periodo dal 9.10.2020 al 7.01.2021, nonché al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto dal 9.10.2020 al
5.12.2020;
4) condanna altresì il convenuto al risarcimento del danno da perdita di CP_1 chance subito dalla ricorrente, che liquida in euro 5.000,00 (eurocinquemila/00) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
9 5) previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, condanna la parte resistente al pagamento dei residui 2/3 in favore della ricorrente, che vengono liquidati (al netto della compensazione), nella misura di euro 1.406,00,
(euromillequattrocentosei/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
10