Legge 3 agosto 2007, n. 123

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  • 1Colpa d’organizzazione e modelli 231: la Cassazione ridisegna i confini della responsabilità degli entiAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 6 novembre 2024

  • 2Corte costituzionale
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  • 35° sottogruppo – Tecnologie e sistemi informativi a supporto della governance sanitaria
    https://www.astrid-online.it/

  • 4Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 dicembre 2024, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme a legge, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), la richiesta di referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione sul seguente quesito, quale risultante dall'annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, n. 87: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela …

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  • 5Testo Unico Sicurezza sul lavoro
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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Teramo, sentenza 03/07/2024, n. 437
    Provvedimento: R.G.N. 1718 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO GIUDICE DEL LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 03/07/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato il [...] a Sant'Omero (TE), Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. ) e all'Avv. C.F._3 Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. …
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    • art. 2087 c.c.·
    • sospensione dal lavoro·
    • art. 18 d.lgs. n. 81/2008·
    • art. 4-quater D.L. 44/2021·
    • principio di buona fede·
    • imputazione ferie·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • danno da sospensione·
    • compensazione spese di lite·
    • obbligo vaccinale

  • 2Trib. Spoleto, sentenza 16/04/2025, n. 86
    Provvedimento: R.G. 434/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 434 del registro generale lavoro per l'anno 2024 TRA rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Fabrizio Maria Parte_1 Sansi RICORRENTE CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario Rampini RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (telematicamente) depositato (il 1°.8.2024) e …
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    • sospensione dal lavoro·
    • reintegrazione figurativa·
    • ripetizione di somme indebitamente trattenute·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 4 D.L. n. 44/2021·
    • diritto al lavoro·
    • tutela della salute pubblica·
    • art. 2 D.L. n. 172/2021·
    • cessata materia del contendere·
    • obbligo vaccinale

  • 3Trib. Benevento, sentenza 25/01/2025, n. 82
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.1.2025 , nella causa iscritta al n. 2523 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022+r.g.n.2580/2022+ r.g.n. 3442/2022 TRA , nato il [...] a [...] Parte_1 nato il [...] a [...] Parte_2 nata il [...] a [...] Parte_3 rappresentati e difesi dell'avv.to Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliati digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1 Ricorrente CONTRO in …
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    • art. 2087 cod. civ.·
    • responsabilità contrattuale·
    • quantificazione equitativa danno·
    • obbligo di manutenzione DPI·
    • nullità ricorso·
    • risarcimento danni·
    • art. 77 d.lgs. n. 81/2008·
    • legittimazione passiva·
    • inadempimento datoriale·
    • prescrizione decennale

  • 4Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/07/2024, n. 277
    Provvedimento: 621/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari All'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da (C.F. Parte_1 C.F._1 Rappresentata e e difesa dall'Avv. Paola Soragni del Foro di Reggio Emilia Ricorrente e contro (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 e organi interni rappresentati e difesi ex art 417 bis c.p.c. dall' [...] , in persona del Dirigente dott. Controparte_2 [...] e dai Funzionari dott.ssa e dott. CP_3 Controparte_4 CP_5 Resistente Conclusioni Per la ricorrente: “- previa dichiarazione di nullità / …
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    • art. 2087 c.c.·
    • Corte Costituzionale sentenza n. 15/2023·
    • D.L. 44/2021·
    • sospensione dal lavoro·
    • Corte Costituzionale sentenza n. 14/2023·
    • D.L. 172/2021·
    • certificazione verde COVID-19·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • legittimità costituzionale·
    • art. 32 Cost.·
    • obbligo vaccinale

  • 5TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/11/2025, n. 19378
    Provvedimento: Pubblicato il 03/11/2025 N. 19378/2025 REG.PROV.COLL. N. 03727/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3727 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolo' Maria D'Alessandro, Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114; contro Ministero dell'Interno, Questura Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore …
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    • sospensione dal lavoro·
    • tutela della salute·
    • diritto eurounitario·
    • giurisdizione amministrativa·
    • principio di solidarietà·
    • risarcimento danni·
    • mancata erogazione assegno alimentare·
    • art. 4-ter d.l. 44/2021·
    • legittimità costituzionale·
    • obbligo vaccinale
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Versioni del testo

  • Art. 1. Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
    in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformita' all' articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
    2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 117 della Costituzione ; b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia' indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive (modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale; c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
    1) misure di particolare tutela per determinate categorie di
    lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attivita';
    2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori
    autonomi, in relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale; e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo; f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto, nonche' della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
    1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
    l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
    l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 ;
    2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e
    dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai
    criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, da comminare in via
    esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
    dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali,
    della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
    particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
    3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
    4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni violate;
    5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilita' di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di
    procedura penale , i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle
    norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
    all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
    6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali; g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo; h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all' articolo 117 della Costituzione , della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento; l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati; n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi; o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
    1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
    con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
    2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicita' delle procedure;
    3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e
    della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria; q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , e dell' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici; s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
    1) migliorare l'efficacia della responsabilita' solidale tra
    appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,
    anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di
    valutare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese pubbliche
    e private, considerando il rispetto delle norme relative alla
    salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
    elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
    2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)) ;
    3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)) ; t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' al criteri ed alle linee Guida scientifici piu' avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia: u) rafforzare e garantire le tutele previste dall' articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ; v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.
    3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
    4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
    400 , su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
    5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
    Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
    6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
    7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
    7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.
  • Articolo 2
    Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))
  • Articolo 3
    Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))