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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3995/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia OLi Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABRIZIO MIRACOLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via G. Matteotti n.33, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre nell'abitazione posta in Viareggio (LU) alla Via Parte_1
OL AN n. 157. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, secondo le regole dell'affidamento condiviso già previsto dall'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Lucca con decreto del 26.01.2021, da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i tempi di permanenza della figlia presso di sé; b) il padre potrà far visita e tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito in sede di separazione, ossia il sabato e la domenica a settimane alterne e due pomeriggi durante la settimana
1 dall'orario di uscita dal lavoro del padre e sino alle 21:30. Durante le festività Natalizie, Pasquali e per le principali ulteriori festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Il tutto, in ogni caso, tenendo conto delle volontà della minore e mai contro il suo espresso volere e comunque nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Lo stesso dicasi anche per le vacanze estive, in cui la figlia trascorrerà con il padre una settimana nel periodo che quest'ultimo comunicherà alla madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere di volta in volta, sempre tenuto conto del superiore interesse della figlia minore, nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultima e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi;
c) Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa, la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e fino all'autosufficienza economica Per_1 della stessa;
d) La Sig.ra si impegna a provvedere integralmente alle spese straordinarie Parte_1 relative alla figlia minore , da intendersi in via di principio quelle indicate nel Persona_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca. Le spese straordinarie, pertanto, verranno detratte ai fini IRPEF esclusivamente dalla madre;
così come eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio della madre;
e) Quanto all'assegno unico ed universale - ovvero ad altro analogo contributo pubblico, che lo dovesse sostituire in futuro, e avente finalità di sostegno economico per i genitori con figli -, ove richiesto, verrà percepito integralmente dalla Sig.ra con l'assenso sin d'ora Parte_1 prestato dal Sig. , con rinuncia di quest'ultimo ad ogni domanda e pretesa in Parte_2 merito e con espresso obbligo a suo carico di fornire annualmente, entro la scadenza del mese di febbraio e comunque quella prevista ex lege per la decorrenza tempestiva del beneficio, tutta la documentazione a ciò necessaria (con particolare riferimento a quella per il calcolo della D.S.U. ai fini dell'attestazione ISEE) e di prestare i relativi consensi, così come previsti dalla normativa di settore. f) Con la sottoscrizione del presente atto, inoltre, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 prestano reciprocamente ampio e liberatorio consenso al rilascio del passaporto e comunque di tutti i documenti di identità per sé stessi e congiuntamente prestano il loro consenso al rilascio del passaporto e comunque di tutti i documenti di identità per la figlia minore;
Persona_2
g) I ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
dichiarano, altresì, di avere regolato ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e di non avere, quindi, null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e ragione inerente al pregresso rapporto matrimoniale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 22/10/2005, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
23/9/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Viareggio (LU) in data 22/10/2005, Parte_1 Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 65, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
RD NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia OLi Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABRIZIO MIRACOLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via G. Matteotti n.33, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre nell'abitazione posta in Viareggio (LU) alla Via Parte_1
OL AN n. 157. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, secondo le regole dell'affidamento condiviso già previsto dall'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Lucca con decreto del 26.01.2021, da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i tempi di permanenza della figlia presso di sé; b) il padre potrà far visita e tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito in sede di separazione, ossia il sabato e la domenica a settimane alterne e due pomeriggi durante la settimana
1 dall'orario di uscita dal lavoro del padre e sino alle 21:30. Durante le festività Natalizie, Pasquali e per le principali ulteriori festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Il tutto, in ogni caso, tenendo conto delle volontà della minore e mai contro il suo espresso volere e comunque nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Lo stesso dicasi anche per le vacanze estive, in cui la figlia trascorrerà con il padre una settimana nel periodo che quest'ultimo comunicherà alla madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere di volta in volta, sempre tenuto conto del superiore interesse della figlia minore, nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultima e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi;
c) Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa, la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e fino all'autosufficienza economica Per_1 della stessa;
d) La Sig.ra si impegna a provvedere integralmente alle spese straordinarie Parte_1 relative alla figlia minore , da intendersi in via di principio quelle indicate nel Persona_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca. Le spese straordinarie, pertanto, verranno detratte ai fini IRPEF esclusivamente dalla madre;
così come eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio della madre;
e) Quanto all'assegno unico ed universale - ovvero ad altro analogo contributo pubblico, che lo dovesse sostituire in futuro, e avente finalità di sostegno economico per i genitori con figli -, ove richiesto, verrà percepito integralmente dalla Sig.ra con l'assenso sin d'ora Parte_1 prestato dal Sig. , con rinuncia di quest'ultimo ad ogni domanda e pretesa in Parte_2 merito e con espresso obbligo a suo carico di fornire annualmente, entro la scadenza del mese di febbraio e comunque quella prevista ex lege per la decorrenza tempestiva del beneficio, tutta la documentazione a ciò necessaria (con particolare riferimento a quella per il calcolo della D.S.U. ai fini dell'attestazione ISEE) e di prestare i relativi consensi, così come previsti dalla normativa di settore. f) Con la sottoscrizione del presente atto, inoltre, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 prestano reciprocamente ampio e liberatorio consenso al rilascio del passaporto e comunque di tutti i documenti di identità per sé stessi e congiuntamente prestano il loro consenso al rilascio del passaporto e comunque di tutti i documenti di identità per la figlia minore;
Persona_2
g) I ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
dichiarano, altresì, di avere regolato ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e di non avere, quindi, null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e ragione inerente al pregresso rapporto matrimoniale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 22/10/2005, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
23/9/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Viareggio (LU) in data 22/10/2005, Parte_1 Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 65, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
RD NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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