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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Emanuele Pinto Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6210/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Donato Schena Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Schena Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 28/11/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 04/11/2010 in Acquaviva delle Fonti (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) al n. 11, parte
I, anno 2010; dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] in [...] Persona_1
(BA) e nato il [...] in [...]; Persona_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1 delle Fonti (BA) e , nata il [...] in [...] che hanno contratto matrimonio con Controparte_1 rito civile in data 04/11/2010 in Acquaviva delle Fonti (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) al n. 11, parte I, anno 2010 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informatici il 28/11/2024 iscritto al n. r.g.
6210/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 13/05/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo